PRETURA
DI MILANO
Ordinanza del 2 febbraio 1990
Diritto
d'autore - Manuale operativo di un personal computer - Originalità.
Costituisce opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore il manuale
operativo di un personal computer che
presenti le caratteristiche di un testo didattico dotato di creatività e non si
esaurisca in un semplice "libretto di istruzioni".
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO - Con ricorso depositato il 2 dicembre 1989, parte ricorrente,
premetteva che la Am... è distributrice per l'Italia dei prodotti della Am... ,
tra i quali l'home computer Am..., corredato da manuale d'uso: precisava
che tale manuale era la fedele traduzione di quello in lingua inglese, i cui
diritti spettavano alla Am... e alla Lo... e che da queste erano stati concessi
alla Am... per la traduzione in lingua italiana. Assumendo che sul catalogo
Po... n. 59 del secondo semestre 1989 veniva offerto in vendita l'home
computer Am... corredato da un libretto di istruzioni in italiano
riproducente anche nei minimi particolari, con formato lievemente ridotto,
quello della Am..., e con contraffazione sulla copertina del marchio Am...,
riprodotto in una veste grafica del tutto dissimile dall'originale, le società
ricorrenti chiedevano che, ai sensi dell'art. 161 legge n. 633/1941 e 700
precisava di essersi rifornita da più importatori dei prodotti originali Am...
nelle loro confezioni originali, di essersi limitata a farli assemblare senza
scondizionarli e ad offrirli in vendita attraverso il proprio catalogo n. 59.
Asseriva che solo uno dei propri fornitori, la No... di Cadriano di Granarolo
(Bologna), con sede in Panna, aveva fornito il prodotto con inserito nella
confezione il manuale d'uso in questione e chiedeva quindi che fosse disposto
l'intervento di quest'ultima società.
Dopo lo scambio di memorie fra le parti il pretore si riservava di decidere.
Sciogliendo la riserva ed esaminando le diverse questioni dibattute in causa, va
innanzitutto rilevato in merito alla legittimazione attiva delle società
ricorrenti che i diritti sul manuale d'uso in lingua inglese, redatto dai
sigg.ri Po..., Pe..., Sp..., e Wa..., sembrano effettivamente spettare alla Am...,
della quale i predetti autori erano all'epoca dipendenti.
Pur non contenendo il nostro ordinamento norme speciali circa le opere create su
commissione o in dipendenza di un rapporto di lavoro è comunemente ammesso in
base ai principi generali (artt. 6 e 11 legge n. 633/1941), che, ove l'opera sia
stata realizzata nell'ambito di detto rapporto, i diritti patrimoniali
sull'opera medesima spettano al committente o al datore di lavoro, mentre il
diritto di paternità dell'opera rimane in capo all'autore. Tali rilievi valgono
altresì per legittimare la Am... in relazione alla tutela richiesta con
riferimento alla traduzione del manuale in lingua italiana, ad opera dei sigg.ri
Ma... e Po..., a ciò incaricati appunto dalla Am....
Quale prova delle circostanze di cui sopra, in questa fase di sommaria
valutazione, sembrano sufficienti gli affidavit di cui a doc. 3 e 4, le
dichiarazioni sub doc. 5 e 6, unitamente alle presunzioni che si possono trarre
dall'annotazione di copyright apposta sulla seconda pagina del manuale stesso e
dall'incontrastato utilizzo e diffusione che del manuale hanno fatto le società
del gruppo Am....
In forza di detti rilievi sembra potersi affermare anche la legittimazione
attiva della Lo... sebbene nei suoi confronti altro non vi sia che l'annotazione
di copyright.
Non è chiaro, invece, quale sia la posizione in proposito della Am... e della
Am... (le due diverse indicazioni si ritrovano rispettivamente nell'intestazione
e nella narrativa del ricorso), cosicché allo stato non vi è prova sufficiente
in merito alla legittimazione ad agire di dette società, quantomeno circa la
titolarità dei diritti di utilizzazione del manuale in questa sede rivendicati.
Le predette società, o meglio il problema, va verificato per la sola Am..., che
risulta fra le ricorrenti, sembrano invece in astratto legittimate per quanto
attiene all'invocata tutela sul marchio, e ciò in forza dei criteri elaborati
in merito al c.d. marchio di gruppo. Ma gli elementi emersi nell'ambito del
presente procedimento d'urgenza sono troppo esigui per poter trarre delle
conclusioni sul punto, essendovi riguardo alla tutela del marchio altri
problemi, di cui si dirà in seguito.
Entrando nel merito della tutela qui invocata in relazione alla normativa sul
diritto d'autore, va rilevato che presupposto per la concessione della medesima
è che al manuale per cui è c.p.c., venisse disposto il sequestro delle copie
del manuale d'uso distribuito dalla GD... e venisse a questa ordinato di non
pubblicare né ulteriormente mettere in commercio i manuali contraffatti, con
inibitoria dell'uso del marchio Am... così come contraffatto. Chiedevano
inoltre la tutela del marchio Am..., coperto del brevetto internazionale, ai
sensi dell'art. 61 legge marchi, assumendone l'uso indebito e la contraffazione
da parte della convenuta.
Costituendosi nel procedimento la GD... sollevava una serie di eccezioni circa
la legittimazione attiva delle diverse società ricorrenti e circa la titolarità
del diritto d'autore in relazione alla traduzione dei manuale. Analoghe
contestazioni muoveva a proposito del diritto sul marchio, per il quale rilevava
che nella registrazione non risultava la precisazione degli elementi grafici qui
rivendicati ed eccepiva che per i provvedimenti richiesti il pretore non sarebbe
stato comunque competente.
In merito al proprio comportamento causa possa essere riconosciuto il carattere
di opera dell'ingegno ai sensi e per gli effetti di cui alla citata normativa.
Nella giurisprudenza esistono isolati precedenti in merito alla tutela di
manuali (Pret. Pisa, 11 aprile 1984; Pret. Torino 6 agosto 1987, e qualche altro
provvedimento anche di questa pretura), trattandosi di ipotesi nelle quali
unitamente alla tutela dei programmi veniva accordata la tutela dei relativi
manuali. Nella specie invece non è in questione, né potrebbe esserlo, la
commercializzazione da parte della GD... dell'home computer Am... e dei
programmi che con essa vengono forniti, bensì si controverte esclusivamente del
manuale che viene distribuito assieme al personal computer.
I criteri elaborati dalle citate ordinanze pretorili nelle ricordate occasioni
sembrano comunque applicabili anche nella specie.
E’ evidente che la tutelabilità del manuale come opera protetta dalla
normativa del diritto d'autore non può assurgere a principio generale e che va
valutato caso per caso in relazione ai caratteri di creatività, oltre che di
esteriorità, che l'opera concretamente presenti.
Nella specie, esaminando il manuale Am... in lingua inglese e la sua fedele
traduzione italiana si evince innanzitutto che, come precisato in premessa, lo
stesso rappresenta una guida per "cercare di mostrare ai possessori del CPC
464 tutte le potenzialità e le sottigliezze del suo Basic, del suo sistema
operativo e del suo hardware", o meglio "una breve introduzione al CPC
464 ed al suo software". Esaminando il contenuto del manuale, poi, va
rilevato come unitamente a parti puramente descrittive della macchina e delle
sue componenti vi siano sezioni con contenuto più didattico precisamente utili
quale approccio non solo all’hardware e al software venduto, bensì
all'utilizzo di un personal computer e di un sistema Basic in generale. Infatti,
non solo viene spiegato il meccanismo di funzionamento della macchina, le
modalità di utilizzo della stessa e di svolgimento delle diverse funzioni, ma
altresì le indicazioni sono volutamente e dichiaratamente dettate per
l'utilizzo in genere di un personal computer da parte di non esperti (come nei
capitoli "Corso fondamentale per principianti", "Introduzione al
Basic") e per le conoscenze fondamentali dei concetti del calcolo e della
terminologia abitualmente usata negli ambienti informatici (v. le sezioni
"Basi dell'uso di un calcolatore", app. II p. 1, o "Glossario dei
termini", p. G. 1). I dati tecnici risultano coordinati da elementi
creativi sia per il profilo lessicale e discorsivo, sia per elementi formali e
grafici di un certo contenuto artistico, ironico ed originale (v. i disegni alle
pp. F. 3.4, F 3.20 cap. 8 p.
3, app. 1, p. 5 app. 11, pp. 1, 3, 7, ecc.). Non si tratta quindi solo di
un "libretto di istruzioni" per la macchina, con le indicazioni delle
"manovre" che l'operatore deve svolgere e delle "risposte"
che la macchina fornisce, bensì anche (e ciò in ogni sua parte, senza che sia
possibile scindere un discorso dall'altro) di un testo didattico, nella misura
in cui tenta di rendere semplice l'approccio dell'utente al personal computer ed
al Basic e di fornire gli strumenti elementari per capire il meccanismo ed il
funzionamento del personal computer e del linguaggio con cui dialogare con lo
stesso.
Va ricordato che l'opera è protetta nel suo insieme, onde è sufficiente per la
sua tutelabilità che una parte di essa rivesta carattere creativo, ovvero che
nel suo insieme, tenuto conto dell'organizzazione dei vari elementi che la
compongono si evidenzi il requisito della creatività. Le ragioni per le quali
la giurisprudenza ha escluso la tutelabilità quali opere dell'ingegno per
cataloghi, orari ferroviari, calendari, indirizzari, elenchi di vario genere, è
da individuarsi nella carenza di elementi creativi quanto al testo, all'impianto
formale ed agli elementi grafici.
Nel caso di specie, per le caratteristiche già evidenziate, il manuale in
questione presenta, oltre all'innegabile concretezza di espressione, anche il
requisito della creatività, sia pure condizionata dagli elementi tecnici
dell'hardware e del software che vale ad illustrare, e sembra partecipare delle
caratteristiche dell'opera creativa di carattere scientifico e più precisamente
didattico.
E’ indubbio che il manuale distribuito dalla GD... assieme al computer è la
riproduzione fotostatica in formato ridotto del manuale in lingua italiana
fornito dall'Am.... Sono state stralciate alcune pagine (quelle introduttive:
tre facciate), è stato posposto l'indice, sono stati eliminati gli ultimi due
capitoli e tutte le appendici; nel ridurre il formato sono state stralciate le
indicazioni circa i capitoli ed i numeri delle pagine, che nella copia originale
si trovano nella parte inferiore dei fogli. Il risultato della manipolazione è
indegno: non si spiega l'eliminazione degli ultimi due capitoli ugualmente utili
per l'utilizzo del computer; nel testo dei capitoli riprodotti si trovano
riferimenti a pagine non individuabili o addirittura a sezioni stralciate (così,
ad es. cap. 3 - Introduzione al "Basic" - ove si fa riferimento
all'app. 11, o al punto 2.4 del cap. 2 ove si richiama l'app. VIII, inesistenti
nel testo).
La riproduzione non autorizzata, al di fuori evidentemente delle ipotesi
consentite di cui all'art. 68, legge n. 633/1941, e la manipolazione di cui
sopra appaiono quindi sicuramente da sanzionare in via cautelare ed urgente con
le misure di cui all'art. 161, legge n. 633/41, e con l'ulteriore inibitoria al
sensi dell'art. 700 c.p.c. nei confronti della GD... di continuare a distribuire
i manuali contraffatti in oggetto.
Va infine disatteso il tentativo di parte resistente di sottrarsi alle proprie
responsabilità nell'assunto di essere estranea alla stampa del manuale
distribuito con i computers posti in vendita mediante il proprio catalogo Po...,
e di ignorare che uno dei propri fornitori inserisse nella confezione anche il
manuale in questione.
A parte la scarsa credibilità di una simile affermazione, la circostanza,
qualora fosse vera, rivelerebbe comunque una negligenza della resistente, che
pone in vendita tramite il proprio famosissimo catalogo qualcosa di cui ignora
il contenuto. Legittimati passivamente, del resto, nei confronti delle azioni a
tutela dei diritti patrimoniali e morali sull'opera sono in genere tutti coloro
che hanno partecipato alla realizzazione o all'immissione in commercio o
all'utilizzazione illecita dell'opera (così il tipografo, il libraio, lo
spacciatore dell'edizione contraffatta, come il suo ideatore). Sussiste nella
specie la colpa della GD... per avere omesso di esercitare il dovuto controllo
sulle cose da essa vendute. In questa sede di assunzione di provvedimenti
immediati, non vi è ragione alcuna per integrare il contraddittorio nei
confronti della No..., che ben potrà essere chiamata in causa dalla GD... nel
futuro giudizio di merito e che non potrebbe comunque essere convenuta in sede
cautelare davanti al Pretore di Milano, a ciò ostando il criterio di competenza
di cui all'art. 701 c.p.c. dal momento che a fronte di detta competenza
funzionale inderogabile non trova applicazione il disposto di cui all'art. 33
c.p.c.
Quanto alla invocata tutela del marchio, qui dedotta con esclusivo
riferimento al profilo della violazione del marchio coperto da brevetto
internazionale ed al disposto dell'art. 61 legge marchi, va rilevato che in
relazione alla norma indicata sussiste l'incompetenza del pretore adito.
Infatti, mentre i provvedimenti di cui all'art. 161 legge n. 633/1941, a norma
del successivo art. 162, possono essere assunti dal pretore del luogo dove
devono essere eseguiti, per i provvedimenti di cui all'art. 61 legge marchi la
competenza va distribuita fra pretore e presidente del Tribunale secondo i
criteri ordinari per valore. Nella specie, quindi, competente alla pronuncia dei
richiesti provvedimenti sarebbe il presidente dei Tribunale, se non altro perché
la controversia va considerata di valore indeterminabile. Trattandosi di marchio
registrato, essendo stato dedotto solo il profilo sopra indicato, con espresso
richiamo all'art. 61 legge marchi non vi è spazio per l'assunzione di
provvedimenti cautelari atipici ai sensi dell'art. 700
C.P.C.
Non condivide, poi, questo giudice la tesi di parte ricorrente secondo la
quale i CPC 464 non potrebbero essere venduti dalla resistente senza i manuali.
Se è vero infatti che l'acquirente si troverebbe in difficoltà, ma non
nell'impossibilità di servirsi del computer (esistono in commercio
manuali sull'utilizzo dei personal computer e del linguaggio Basic, che
potrebbero essere utili allo scopo e comunque l'utente potrebbe essere provvisto
di una certa personale esperienza e capacità in proposito), di ciò solo il
consumatore potrebbe lamentarsi. La sua insoddisfazione poi si riverserebbe
sulla GD... e su Po... e non su Am...; al contrario ciò contribuirebbe a
diffondere il convincimento che sia preferibile l'acquisto tramite la rete
ufficiale di distribuzione.
P.Q.M.
Il
pretore, visto l'art. 161, legge n. 633/1941, autorizza il sequestro delle copie
del manuale d'uso dell'home computer Am... venduto dalla Po..., in quanto
riproduzione illecita del manuale originale Am...; visto l'art. 700 c.p.c.
ordina alla GD... di non distribuire ulteriormente i manuali contraffatti; fissa
per l'inizio dei giudizio di merito, in conseguenza del provvedimento assunto ai
sensi dell'art. 700 c.p.c., il termine di giorni novanta dalla comunicazione
della presente ordinanza, dando atto che a norma dell'art. 163, legge n.
633/1941 il giudizio di convalida del provvedimento di sequestro sopra
autorizzato deve comunque essere iniziato entro otto giorni da quello della sua
esecuzione.