CONSIGLIO
DI STATO
DECISIONE
2 settembre 2003 n. 4873
(Pres. Giacchetti, Est.Pajno)
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l’Avv. Renato
Recca, autore aderente alla SIAE (pos. n. 6763), il Sig. Alessandro Iacovaccio,
autore aderente alla SIAE (pos. n. 12361), la s.r.l. Dipiù, coautrice musicale
aderente alla SIAE (pos. n. 90859), la s.n.c. Ducale di Marco Matalon e C.,
produttrice discografica aderente alla SIAE (pos. n. 000001), impugnavano:
- la deliberazione n.22 del 7 marzo 2001, con cui il Commissario straordinario
della SIAE aveva approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, la ripartizione
dei proventi relativi alla Sezione Musica;
- l’elaborato prodotto dal Gruppo di lavoro, nominato dalla Commissione della
Sezione Musica SIAE, da questa approvato nella seduta del giorno 8 settembre
2001;
- il verbale della
seduta della Commissione della Sezione Musica in pari data;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, del 2 marzo
2001, recante l’approvazione dei criteri per la ripartizione dei proventi dei
diritti d’autore tra gli aventi diritto per l’anno 2001, come annotati dalla
Sezione Musica SIAE;
- ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguenziale.
I
ricorrenti precisavano, innanzi tutto, di essere: l’Avv. Recca autore di opere
musicali varie; il Sig. Alessandro Iacovaccio autore di musica dance, eseguita
in locali da ballo e discoteche; la DIPIU’ s.r.l. una casa editrice musicale
titolare in via derivata di diritti di autore di opere musicali varie,
sopratutto di opere musicali dance; la Ducale S.r.l. di essere un’impresa
produttrice fonografica, nonché una casa editrice musicale e titolare di
diritti di riproduzione fonomeccanica (c.d. diritti connessi) oltre che titolare
in via derivata di diritti di autore di opere musicali. Tutti dichiaravano,
pertanto, di avere diritto a partecipare alla ripartizione degli incassi della
Classe 1 SIAE (balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni meccaniche di
qualsiasi tipo).
Tanto premesso, e
dopo aver precisato che la SIAE ente pubblico a base associativo, svolge, ai
sensi dell’art.7, comma 1, del d.lgs. n.29 ottobre 1999 n.419 “l’attività
di intermediatore, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di
intervento, mediazione, mandato, rappresentanza, di esecuzione, di recitazione,
di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di
riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate”, esponevano che
con D.P.R. 31 maggio 1999 il Governo, allora in carica aveva, in considerazione
della grave situazione gestionale, commissariato l’Ente, attribuendo al Prof.
Mauro Masi i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e non,
invece, quelli degli organi democraticamente eletti dagli autori ed editori
associati. Tali organi erano rimasti in carica fino alla scadenza naturale a
seguito della quale i poteri e le competenze degli stessi, con D.P.R. del 22
dicembre 2000, venivano attribuiti al Commissario, il cui incarico veniva,
peraltro, via via prorogato.
Nel corso del
commissariamento veniva, peraltro, approvato il d.lgs. n.419 del 1999, il cui
art.7, concernente la SIAE che le definire la SIAE un ente pubblico a base
associativa, ha previsto l’adozione di un nuovo statuto ed ha stabilito che
“la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei
diritti connessi, si uniforma ai principi della massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione sono
annualmente determinati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del Ministro
vigilante”.
I ricorrenti, fanno, pertanto, presente che, nelle more dell’approvazione del
nuovo statuto, sono rimasti in vigore le procedure stabilite dal precedente,
approvato con D.P.R. 19 maggio 1995 n.223, da coordinarsi con le indicazioni di
cui all’art.7, comma 7, del d.lgs. n.419/99.
In
particolare, per quanto concerne la ripartizione dell’anno 2001, nella seduta
del giorno 8 settembre 2000 la Commissione della Sezione Musica si riuniva per
esaminare i criteri della nuova ordinanza di ripartizione. In tale occasione il
Commissario straordinario sottoponeva all’esame della stessa un documento di
un gruppo di lavoro, costituito fra i componenti della Commissione Musica, che
conteneva delle “linee guida sull’ordinanza di ripartizione della Sezione
Musica”. Conformemente alla proposta del Commissario, la Commissione
deliberava di inviare al Ministero vigilante il documento elaborato dal gruppo
di lavoro, stralciandone i punti relativi ai fattori critici, limitandolo
all’enunciazione dei principi generali con l’aggiunta della Classe VI,
specificatamente prevista per le utilizzazioni telematiche.
Con
decreto del 2 marzo 2001, il Ministero per i Beni e le Attività culturali
approvava i criteri di ripartizione dei proventi dell’esenzione dei diritti
d’autore, tra gli aventi diritto, per il 2001, come approvati dalla
Commissione.
Con
deliberazione n.22 del 7 marzo 2001 il Commissario Straordinario della SIAE,
rilevata “l’urgenza di deliberare al più presto le nuove norme ripartitarie,
che regolino l’attribuzione agli aventi diritto dei proventi derivanti dalle
nuove forme di utilizzazione emerse nella recente realtà di mercato, con
particolare riguardo alle utilizzazioni su reti telematiche e/o di
telecomunicazione”, e ritenuto che sussistesse il presupposto delle
“eccezionali esigenze” che consente, ai sensi del vigente regolamento, la
modificazione della normativa ripartitaria, con effetto sui proventi relativi al
corrente anno”, abrogava integralmente la precedente ordinanza e dettava i
nuovi criteri ripartitori degli incassi effettuati dal 1° gennaio 2001.
Sia
il decreto ministeriale che la deliberazione del Commissario n.22 del 2001
venivano, pertanto impugnati dagli interessati che, a sostegno del ricorso,
deducevano le seguenti doglianze.
1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.7, comma 7,
secondo periodo, del d.lgs. 29 ottobre 1999 n.419 e degli artt.10, comma 3 e 36
ultimo comma del D.P.R. n.223 del 1995. Violazione dell’art.1 della legge 7
agosto 1990 n.241. Incompetenza.
2)
Violazione e falsa applicazione degli artt.7, comma 7, secondo periodo del
d.lgs. n.419 del 1999, 10, comma 3, dello Statuto SIAE sotto altro profilo,
violazione e falsa applicazione dell’art.85, comma 2, ultimo periodo, del
Regolamento Generale SIAE. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della
legge 7 agosto 1990 n.241. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto
e di diritto e per difetto di motivazione.
3)
Violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 7, secondo periodo, del d.lg.
29 ottobre 1992 n.419. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e
di diritto e per disparità di trattamento.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art.7, commi 4, ultimo periodo, e 7,
del d.lgs. 29 ottobre 1999 n.419. Eccesso di potere per violazione dei principi
di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all’art.3 Cost.. Con motivi aggiunti
notificati il 14 novembre 2001 i ricorrenti, venuti a conoscenza
dell’esistenza della deliberazione commissariale n.72 del giorno 11 luglio
2001, integrativa di quella n.22 del 2001, deducevano:
5)
l’illegittima emanazione del nuovo provvedimento, che non poteva essere
assunto dal solo Commissario Straordinario e non poteva eludere il principio
attraverso l’urgenza e con la necessità di apportare disposizioni di
dettaglio;
6)
l’illegittima esclusione, per gli incassi relativi alle musiche eseguite
mediate strumenti meccanici in balli e trattenimenti danzanti, delle
composizioni relative a programmi descritti in moduli che presentino irregolarità
di comunicazione.
Costituitosi
il contraddittorio, con sentenza n.4123 del 10 maggio 2002 il TAR del Lazio,
Sez.III ter, riteneva preliminarmente che non sussistesse la necessità di
integrare il contraddittorio, considerata la natura di atto generale
dell’ordinanza del Commissario n.22 del 2001; disattendeva un’eccezione di
irricevibilità per tardività del ricorso, nonché quella di difetto di
giurisdizione relativamente all’impugnazione dell’ordinanza, osservando che
quest’ultima pur se dovuta all’an, risultava assai più dettagliata e fruiva
delle linee guida elaborate dalla Commissione della Sezione Musica SIAE (meno
atto preparatorio) e comunque impugnate dagli interessati; disattendeva, altresì,
l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, in quanto proposto da
soggetti in conflitto di interessi fra di loro ritenendo non sussistenti tali
conflitti, anche, in particolare, con riferimento alle “La Ducale” s.n.c. ed
i ricorrenti autori musicali.
Il
tribunale riteneva, poi, fondato il quarto mezzo di impugnazione, in relazione
al riparto dei diritti d’autore, come stabilito per la Sezione Musica per il
2001. In particolare, il TAR riteneva illegittimo, per violazione dell’art.7
del d.l.vo n.419 del 1999, il provvedimento del Commissario, nella parte in cui
statuiva che soltanto il 50% dei diritti incassati era attribuito sulla base di
un campionamento delle effettive esecuzioni musicali, risultando la restante
parte ripartita con criteri indiretti, a vantaggio di altre classi della Sezione
Musica. Il provvedimento prevedeva che, della totalità dei proventi derivanti
da BSM (bollo con strumento meccanico) il 50% venisse ripartito in base ad un
meccanismo di campionamento volto ad identificare i singoli brani eseguiti in
una parte delle predette manifestazioni danzanti, rilegato con i dati relativi
ad 1/3 dei “programmi musicali” inviati dagli organizzatori di tali eventi
(ovvero quei documenti contenenti l’elenco delle composizioni musicali
eseguite nel corso della serata).
La
restante quota veniva, invece distribuita in tre classi: - il 21% alla
Ripartizione supplementare (RS) di classe I ballo, ripartita proporzionalmente
tra chi avesse ottenuto, negli ultimi due semestri, “proventi da ballo con
esecuzioni musicali dal vivo”; - il 5% alla RS di Classe I “concertino”,
ripartita proporzionalmente tra quanti avessero partecipato negli ultimi due
semestri alla ripartizione dei c.d. “concertini” (apparecchi analoghi).
Il
Tribunale riteneva, innanzitutto, il metodo sopra descritto in contrasto con il
principio di trasparenza di cui all’art.7, comma 7, del d.lgs. n.419/1999, ed
osservava che il medesimo, mediante le aliquote dei proventi riservate a favore
di soggetti partecipanti nei due semestri precedenti alla ripartizione dei
compensi del ballo dal vivo e, rispettivamente, alla ripartizione della Sezione
Musica, pareva un sistema poco trasparente ed inidonea a descrivere
l’ammontare effettivamente spettante a ciascun autore delle opere coinvolte, e
che lo storno a favore di soggetti terzi, diversi dagli autori le cui opere
musicali venivano effettivamente riprodotte mediante strumenti meccanici
appariva non razionale e non rispondente alla ratio dell’art.7 del d.lgs.
n.419 del 1999.
Il
Tribunale rilevava altresì che non appariva legittimo l’intento solidaristico
con il provvedimento perseguito, e riteneva fondate le osservazioni dei
ricorrenti circa il metodo di campionatura delle esecuzioni, dal momento che pur
dovendosi far ricorso a criteri ed accertamenti statistici e a campione,
occorreva comunque predisporre un serio e penetrante controllo sugli adempimenti
documentali, e non essendo sufficiente la disposta integrazione
dell’accertamento in virtù per un terzo dei programmi redatti dai gestori dei
locali per affermare l’efficacia dell’azione accertativa, dovendo anche tali
moduli formare oggetto di verifica.
Il Tribunale accoglieva, altresì, nei limiti precisati, l’ultimo motivo del
ricorso di primo grado, concernente l’assoggettamento a ripartizione dei
presenti derivanti dall’uso della musica su reti telematiche. In particolare
il TAR, pur ritenendo condivisibile la .....?..... di ........?.......... gli
autori per l’utilizzazione delle opere musicali, riprodotte in supporto,
nell’ambito delle telecomunicazioni o in occasione di collegamenti a reti
telematiche ha, ritenuto illegittima la delibera impugnata nella parte in cui,
attribuiva alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione i casi in cui
non era conveniente pervenire alla ripartizione analitica, apparendo tale
discrezionalità ancorata alla sola clausola della non economicità, non
ancorata ad un parametro, non irragionevole, che stabilizza la soglia minima al
di sotto della quale non vi è remuneratività nella predetta ripetizione
analitica, apparendo tale discrezionalità ancorata alla sola clausola della non
economicità, non ancorata ad un parametro, non irragionevole, che stabilisce la
soglia minima al di sotto della quale non vi è remuneratività nella predetta
ripartizione analitica. Il Tribunale rigettava, altresì, la prima, la seconda e
la terza censura dedotte con il ricorso introduttivo, e la prima parte del
quarto motivo, con cui era stato censurato il c.d. “doppio punteggio”.
Il
Tribunale rigettava altresì, le doglianze dedotte con i motivi aggiunti. La
pronuncia di primo grado è stata, adesso, impugnata con un primo ricorso
(n.6029/2002 R.G.) dal Signor Mazzon Tiziano e dalla S.n.c. Pavani Edizioni
Musicali. I medesimi, dopo aver premesso di aver appreso che il criterio di
riparto dei proventi relativi alle utilizzazioni delle opere assegnate alla
Sezione Musica sono stati annullati dal TAR, hanno dedotto le seguenti
doglianze:
1)
Violazione delle norme in materia di contraddittorietà, violazione del diritto
di difesa.
Erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la necessità di procedere
all’integrazione del contraddittorio. all’attuale appellante andrebbe
riconosciuta la qualità di controinteressato.
2) Erroneamente il Tribunale avrebbe escluso l’inammissibilità del ricorso
collettivamente proposto da soggetti in palese conflitto di interessi.
Il conflitto sussisterebbe fra gli autori ricorrenti e la Soc. Ducale, titolare
di diritti connessi. La Società Ducale, titolare di diritti connessi, sarebbe
stata altresì priva di interesse al ricorso. Il conflitto sussisterebbe tra la
Soc. DIPIU’ e i Signori Recca e Iacovaccio.
3)
Nell’accogliere parzialmente il quarto motivo del ricorso il primo giudice
sarebbe incorso in una serie di errori di fatto e di diritto. In particolare,
l’ordinanza impugnata apparirebbe migliorativa rispetto al passato, avendo
aumentato, e non diminuito, la quota percentuale di proventi da ripartire
direttamente agli aventi diritto.
Erroneamente il tribunale avrebbe, poi, ritenuto che con l’ordinanza in
questione si fosse inteso perseguire intenti solidaristici.
Sarebbe fuor di luogo l’assimilazione tra trattenimento con B.S.M. e
trattenimenti in discoteche, essendo quello in discoteca uno dei possibili
trattenimenti in B.S.M.. erroneamente si affermerebbe che la mancata
ripartizione anche di una sola parte percentuale di proventi non ripartita al
BSM costituirebbe un esproprio ai danni delle discoteche.
Sarebbe stato, altresì, accolto un motivo di censura formulato compiutamente
nei motivi aggiunti e dichiarati inammissibili dal TAR ed accennato in modo del
tutto generico e inammissibile nell’atto introduttivo del giudizio.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che tutti gli incassi che si cumulano
per un certo semestre e sono da ripartire, sarebbero direttamente formati dalle
singole esecuzioni musicali ovvero dai singoli trattenimenti. Il provento non
sarebbe un dato omogeneo, mentre nella ripartizione confluirebbero somme di
diversissima natura.
Per tali ragioni, allo scopo di far ricadere le somme in maniera più
rispondente alla verità, una parte degli incassi verrebbe suddivisa
indirettamente. Poiché una parte degli incassi forfettariamente formata non
potrebbe essere divisa ........?........., una quota, pari al 21% tornerebbe
indirettamente alla classe I (balli dal vivo), una parte (il 24%) al BSM
attraverso l’attribuzione indiretta alla classe I, ed una parte (il 5%) al
concertino (trattenimenti musicali senza ballo).
Le percentuali sarebbero individuate attraverso un esame ponderato dai dati,
mentre la restante parte dei proventi sarebbe suddivisa in base ad un campione
di ore di registrazione effettuato dai locali integrato da un terzo dei
programmi consegnati dagli organizzatori. Il TAR sarebbe entrato nel merito
delle scelte dell’ente, ed avrebbe erroneamente ritenuto che sarebbe diminuito
il sistema di rilevamento statistico.
La formulazione di programmi non costituirebbe una delega agli organizzatori.
4)
Con riferimento ai criteri di ripartizione delle ore trasmesse in via
telematica, sussisterebbe il difetto di interesse dei ricorrenti anche perché
le disposizioni censurate sarebbero migliorative, posto che in precedenza, per
la novità del settore, nessun provento sarebbe stato attribuito per tali
utilizzi.
La sentenza del TAR del Lazio n.4123 del 2002 è stata, altresì, impugnata, con
altro ricorso (n.6161/2002 R.G.) dai Signori Recca e Iacovaccio, dalla DIPIU’
s.r.l. e dalla Ducale s.n.c., che hanno, altresì chiesto il rigetto
dell’appello proposto dal Sig. Tiziano Mazzon e dalla Società Pavani Edizioni
Musicali s.n.c..
I
signori Recca e Iacovaccio e le società DIPIU’ e Ducale hanno impugnato i
capi della sentenza n.4123 del 2002 a loro sfavorevoli (in quanto hanno
rigettato doglianze dai medesimi prospettate), deducendo le censure che seguono:
1)
Contraddittorietà della motivazione rispetto alla censura n.1 (differenza
esistente fra il documento approvato l’8 settembre 2001 e l’ordinanza di
ripartizione adottata successivamente all’approvazione ministeriale, nella
parte in cui, pur riconoscendosi la validità della statuto approvato con D.P.R.
19 maggio 1995 n.223, si è ravvisata la presenza di una discussionalità del
Presidente della SIAE in merito all’adozione dell’ordinanza di ripartizione.
2)
Violazione del principio dell’annualità dell’ordinanza di ripartizione
sancita dall’art.7, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n.419/99 (censura n.
2).
3)
Errata interpretazione dell’art.7 del d.lgs. n.419/99 in tema di unicità
dell’ordinanza di ripartizione, tale da dover necessariamente comprendere
anche i diritti connessi. Errata valutazione dei presupposti di fatti relativi
all’accettazione della tutela dei diritti connessi da parte della SIAE
(censura n. 3).
4)
Irragionevolezza della sentenza nella parte in cui si è ritenuto il carattere
premiante il sistema del c.d. doppio punteggio, omettendo di affermarne
l’illegittima aleatorietà (censura n. 4).
Con
l’atto di appello (n.6161/2002 R.G.) l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite
hanno dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Signor
Mazzon e dalla Pavani S.n.c., dal momento che gli stessi hanno, altresì,
dedotto l’infondatezza dell’impugnazione proposta con il ricorso n.6029/2002
R.G. e la sostanziale assenza di censure in merito all’annullamento
dell’art.9, classe VI, lett. b, dell’ordinanza Commissariale n.22/2001. Gli
appellanti hanno, infine, formulato alcune istanze istruttorie.
Nel
relativo giudizio si è costituita la SIAE.
La
sentenza n.4123/2002 del TAR del Lazio è stata, altresì, impugnata con ricorso
al Consiglio di Stato (n.9308/2002 R.G.) dai signori Elio Cesari (Tony Renis),
Giancarlo Bigazzi, Mario Lavezzi, Giulio Rapetti (Mogol), Lucio Dalla, nonché
da Edizioni Southern Music s.r.l., Edizioni Musicali Bagutti s.n.c..
I
ricorrenti, dopo aver fatto presente di aver appreso della sentenza da notizie
di stampa, hanno fatto presente che questa appare lesiva dei loro interessi,
essendo i medesimi autori o editori di musica di genere “non dance e cioè di
composizioni musicali c.d. d’autore che, pur non appartenendo alla categoria
“dance” vengono utilizzati in balli o trattenimenti con ballo a mezzo di
strumenti meccanici. gli stessi vedono, così, ridotti i propri introiti a
seguito della sentenza, a tutto vantaggio degli autori ed editori di musica
“dance”.
Tanto
premesso, gli interessati hanno dedotto le doglianze che seguono:
1)
Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente disatteso dal
Tribunale. Il giudice di appello è chiamato a declinare la propria
giurisdizione, quanto meno con riguardo all’ordinanza 22/2001.
2)
Conflitto di interessi fra i ricorrenti collettivi.
Rispetto ai criteri di cui all’ordinanza di ripartizione, si porrebbero almeno
due categorie di soggetti in conflitto di interessi: gli autori ed editori di
musica dance, nonché gli autori e editori di musica “non dance”, comunque
utilizzata nei trattenimenti danzanti. Il Tribunale avrebbe errato nel
pronunciare l’ammissibilità del ricorso collettivo nonostante il palese
conflitto di interessi.
3) Lesione del diritto di difesa e mancata integrazione del contraddittorio.
In
subordine, dovrà in ogni caso essere pronunciata l’illegittimità della
pronuncia lì dove è stata disconosciuta l’incompletezza del contraddittorio
già prospettata in primo grado.
L’oggetto
del giudizio non sarebbe costituito da un atto a contempo programmatorio ma da
un provvedimento idoneo a incidere in modo concreto e attuale su tutti gli
iscritti alla Sezione Musica SIAE.
Dovrebbe,
pertanto, essere disposto l’annullamento della sentenza con ricorso al giudice
di primo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
4)
Gli appellanti ricordano che il Tribunale avrebbe affermato che la ripartizione
dei proventi BSM violerebbe i criteri di trasparenza, ragionevolezza ed equità
imposti dalle norme di settore e che i sistemi censurati troverebbero fondamento
in esigenze solidaristiche. Il TAR avrebbe annullato, mandando all’autorità
preposta la ridistribuzione degli introiti per l’anno 2001, in base a
riformulandi criteri ispirati al potenziamento dei controlli diretti, in rito.
La pronuncia in parte qua, sarebbe viziata da una falsa applicazione delle
disposizioni invocate dai ricorrenti in primo grado con il ricorso introduttivo,
da eccesso di potere per travisamento dei presupposti fattuali, illogicità ed
ingiustizia manifesta nonché da un evidente difetto di motivazione.
5) La ripartizione censurata sarebbe in linea con le norme legislative che
governano la struttura e l’attività dell’ente. il principio di trasparenza
di cui all’art.7 del d.lgs. 419/99 dovrebbe ritenersi espressione dei principi
di buona fede e correttezza nella ripartizione normativa, che imporrebbe la
predisposizione di criteri e la sottoposizione al ministero vigilante.
Le norme legislative consentirebbero l’adozione di strumenti indiretti di
ripartizione, come sarebbe avvenuto nel caso di specie.
6)
Occorrerebbe tenere presente che nelle discoteche verrebbero eseguite musiche
diverse da quelle dance, e che non tutti i proventi del BSM deriverebbero dalla
discoteche e dall’esecuzione di musica dance. Esisterebbero brani di musica
d’autore utilizzati nelle discoteche per la loro “ballabilità”.
Il TAR avrebbe
errato nel ritenere la sussistenza di una piena equiparazione tra compensi
versati dagli utilizzatori e opere eseguite. In tale contesto, la IAE avrebbe
utilizzato un sistema comparato, basato su tre meccanismi di rilevazione fra
loro combinati: cioè un accertamento diretto con finalità statistiche, una
dichiarazione documentale degli organizzatori, una ripartizione per analogia.
In tale sistema
comparato, ciascuno dei tre meccanismi di individuazione degli aventi diritto
avrebbe la funzione di compensare le distorsioni degli altri, sicché
apparirebbe incongruo smembrare tale sistema lasciandolo in vita – come
avrebbe fatto il Tribunale – uno soltanto dei meccanismi che lo formerebbero.
Il sistema del
campione di 1600 ore, se utilizzato come unico criterio per l’individuazione
degli aventi diritto, risulterebbe inaffidabile. Il sistema di rilevazione,
proprio con riferimento alla musica “dance”, potrebbe dar luogo a
manipolazioni.
Il TAR avrebbe omesso di considerare che non tutte le manifestazioni danzanti
sarebbero oggetto del campionamento sopra indicato.
Verrebbero, così, in rilievo i dati relativi al 1/3 dei “programmi”
consegnati dagli organizzatori, contenenti l’elenco delle composizioni
musicali eseguite nel corso della serata, scelti con metodo di selezione
automatica. Tale sistema si proporrebbe di correggere i difetti del campione e
di identificare il maggior numero possibile di aventi diritto.
Quanto alla funzione
delle RS (Ripetizioni supplementari), la stessa sarebbe spiegata sia sullo
studio del Gruppo di lavoro che nell’ordinanza impugnata. Il TAR non avrebbe
tenuto conto di tali motivazioni, attendendosi su di un’inedita ricostruzione
solidaristica di tali sistemi che non troverebbe riscontro negli atti impugnati.
Nel
giudizio si sono costituiti la SIAE ed il Ministero dei Beni e le Attività
culturali, nonchè l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite.
Sia
la SIAE che l’Avv. Recca, il Sig. Iacovaccio, le Società DIPIU’ e Ducale,
ed il signor Elio Cesari ed i suoi consorti in lite hanno illustrato le proprie
ragioni. Anche la SIAE, con apposita memoria, ha illustrato le proprie difese.
L’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite hanno depositato distinte memorie
difensive nei ricorsi nn.6029/2002, 6161/2002 e 9308/2002 R.G..
Con
atti depositato il 21 febbraio 2002 il sig. Mazzon Tiziano e la Società Pavani
Edizioni Musicali hanno dichiarato di rinunciare all’appello dei medesimi
proposto avverso la sentenza n.4123 del 2002 del TAR del Lazio.
Con
ordinanza n.1352 del 2003 la Sezione ha preliminarmente disposto la riunione dei
tre ricorsi, in quanto costituenti appelli avverso la medesima sentenza, ed ha
disposto la trasmissione del fascicolo di primo grado ed il deposito, in
originale o copia autentica, del decreto del Ministero dei Beni Culturali del 2
marzo 2001.
Il
Sig. Mazzon e la società Pavani Edizioni Musicali hanno prodotto l’originale
dell’atto di rinuncia all’appello dai medesimi proposto.
Con
memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione l’Avv. Recca
ed i suoi consorti in lite hanno fatto presente che l’atto a suo tempo dai
medesimi impugnato non sarebbe più in essere e sarebbe cessata ogni sua
efficacia. La SIAE, infatti, in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio
n.616 del 2003, avrebbe adottato nuovi criteri di ripartizione per il BSM,
satisfattivi per i ricorrenti, eliminando l’intervento del Commissario ad acta.
In particolare, l’Avv. Recca ed i suoi consorti hanno dedotto quanto segue:
a)
I titolari del ricorso n.9308/2002 R.G., che, utilizzando lo strumento
dell’opposizione di terzo, avevano appellato la sentenza n.4123/2002 del TAR
del Lazio, sarebbero intervenuti, azionando lo stesso strumento, nel giudizio
per l’esecuzione di tale sentenza, promosso dall’Avv. Recca e consorti. Tale
contenzioso sarebbe stato definito con sentenza del TAR del Lazio n.616/2003,
con cui sarebbe, peraltro, intervenuto, avendo la SIAE ottemperato nel termine
fissato dal giudice. L’appello non avrebbe, pertanto, ragione di continuare
sul suo iter.
b)
I titolari del ricorso n.6029/2002 R.G. avrebbero dichiarato di non aver
interesse a proseguire il giudizio di appello.
c)
L’appello avverso la sentenza n.4123/2002, proposto con il ricorso n.6162/2002
R.G. non sarebbe da coltivare, avendo la SIAE emesso un nuovo provvedimento
conforme alle istanze dei ricorrenti.
L’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite hanno, pertanto fatto presente che il
giudizio di appello concernente i ricorsi indicati in epigrafe non andrebbe più
portato avanti, essendo cessata la materia del contendere.
Con
memoria depositata anch’essa prima dell’udienza di discussione il Sig. Elio
Cesari ed i suoi consorti in lite hanno insistito per l’accoglimento
dell’appello dai medesimi proposto. In particolare, gli stessi hanno dedotto
che risulterebbero confermate le prime due eccezioni formulate con i primi due
motivi di appello, e replicando alle considerazioni formulate dall’Avv. Recca
con la precedente memoria del 14 febbraio 1995, che i sistemi di rilevazione
previsti nell’ordinanza impugnata al di là di ogni miglioramento gestionale,
andrebbero intimati unitamente.
All’udienza del 9 maggio 2002 è stata acquisita copia della nota n.4839/03DA
del giorno 8 maggio 2003 del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le
Attività culturali.
DIRITTO
1.
Nell’ordine logico, deve, innanzitutto, essere esaminata la richiesta,
formulata con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di
discussione, con cui l’Avv. Renato Recca ed i suoi consorti in lite hanno
chiesto che venga dichiarata “l’improcedibilità dell’azione promossa in
sede di appello avverso la sentenza n.4123 del 2002 della Terza Sezione del TAR
del Lazio, di cui ai ricorsi distinti con i nn.6029, 6161, 9308/02 R.G., dando
atto della cessata materia del contendere”.
In tal modo, l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite chiedono che venga
dichiarata la cessazione della materia del contendere, comunque l’improcedibilità,
in ordine a tutti i gravami proposti avverso alla sentenza del TAR del Lazio
n.4123 del 2002, già riuniti con la precedente ordinanza collegiale n.1352 del
2003; e cioè in ordine al ricorso n.6029/2002 R.G., proposto da Mazzon Tiziano
e da Pavani Edizioni Musicali s.n.c., al ricorso n.6161/2002 R.G., proposto
dallo stesso Recca Renato e dagli altri appellanti, nonchè con riferimento al
ricorso n.9308/2002 R.G., proposto dal sig. Cesari Elio (Tonis Renis) e degli
altri consorti in lite. Ad avviso dell’Avv. Recca, infatti, il ricorso n.6029
del 2002 non potrebbe essere più esaminato, avendo i titolari del medesimo
dichiarato di non aver più interesse a proseguire il giudizio di appello,
“per l’evidente consapevolezza ricettiva dell’emissione di un nuovo
provvedimento dell’Amministrazione; l’appello di cui al ricorso n.6161/2002
R.G., proposto dal medesimo Avv. Recca, non sarebbe dal coltivare, avendo la
SIAE emesso un nuovo provvedimento conforme alle istanze degli interessati;
l’appello di cui al ricorso n.9308/2002 R.G. (proposto dal sig. Elio Cesari e
dai suoi consorti in lite) non avrebbe più “ragione di continuare nel suo
iter” essendo i titolari del relativo ricorso intervenuto a mero di
opposizione di terzo, nel giudizio per l’esecuzione della sentenza n.4123 del
2002 del TAR del Lazio, definito con sentenza n.616 del 2003 dello stesso
giudice, con il quale sarebbe stato accolto parzialmente il ricorso proposto
dallo stesso Recca, con reiezione delle doglianze del Ministero per i beni e le
attività culturali e della SIAE, e con ottemperanza della SIAE nel termine
assegnato dal giudice, con soddisfazione dei ricorrenti.
La
richiesta dell’Avv. Recca è, peraltro, sostanzialmente contestata dal sig.
Elio Cesari e dai suoi consorti in lite, che hanno proposto il ricorso in
appello n.9308 del 2002 R.G..
Questi,
infatti, con la memoria depositata prima dell’udienza di discussione, hanno
insistito diffusamente per l’accoglimento del proprio gravame, così
chiaramente evidenziando di ritenere che la materia del contendere non sia
cessata e che, comunque, non sia intervenuto alcun provvedimento od alcun fatto
idoneo ad evidenziare una sopravvenuta carenza di interesse al gravame.
In
proposito, si osserva che la richiesta formulata dall’Avv. Recca e dai suoi
consorti in lite trova origine, sul fatto che, con sentenza n.613 del 3 febbraio
2003 il TAR del Lazio, adito dai Signori Recca Renato e Iacovaccio Alessandro e
dalla società Dipiù e La Ducale, ha accolto il ricorso dagli stessi proposti e
per l’effetto dichiarato nulla la deliberazione del Commissario della SIAE
n.41 del 2002, adottata dal medesimo a seguito della sentenza n.4123 del 2002,
nel presente giudizio impugnato. con tale pronuncia n.613 del 2003 il Tribunale
ha per una parte qualificato come ottemperanza il ricorso proposto dall’Avv.
Recca e dai suoi consorti in lite, avendo ritenuto che la SIAE ha prestato
acquiescenza alla sentenza di primo grado, e che quindi, inter partes (e cioè
nei confronti della SIAE e del Ministero per i beni e le attività culturali) si
fosse formato il giudicato, con il conseguente obbligo della SIAE di ottemperare
ad esso; dall’altra, ha ritenuto irrilevante ai fini dell’ammissibilità del
giudizio di ottemperanza, il gravame spiegato dai Signori Lavezzi e consorti, ed
ha parzialmente accolto il ricorso, con conseguente dichiarazione dell’obbligo
della SIAE di rideterminarsi in conformità della sentenza di ottemperanza nel
termine assegnato e nomina di un Commissario ad acta per il caso di
inadempimento.
Secondo quanto riferiscono l’avv. Recca ed i suoi litisconsorti, la SIAE ha
poi tempestivamente e correttamente ottemperato.
2.
Tanto premesso, il Collegio osserva che nella fattispecie, può esclusivamente
darsi atto della rinuncia al ricorso in appello da parte del Signor Mazzon
Tiziano e della Società Pavani Edizioni Musicali (n.6029/2002 R.G.); non può
invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere o comunque,
l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nè con riferimento
al ricorso n.9308/2002 R.G., proposto da Cesari Elio ed altri, nè con
riferimento allo stesso ricorso n.6161/2002 R.G., proposto da Recca Renato ed
altri.
3.
Il sig. Tiziano Mazzon e la Società Pavani Edizioni Musicali hanno
espressamente rinunciato, con atto notificato alle altre parti e depositato in
giudizio, al ricorso in appello n.6029/2002 R.G.. Poichè la rinuncia al ricorso
in appello non necessità di accettazione delle controparti (Cons. Stato, Sez.II,
28 marzo 2003 n.1644), di tale rinuncia il Collegio deve dare espressamente
atto.
4.
La circostanza, invece, che la SIAE abbia, anche a seguito della sentenza del
TAR del Lazio n.613 del 2003, dato esecuzione alla precedente sentenza n.4123
del 2002, nella presente sede impugnata, non può, invece, comportare né la
cessazione della materia del contendere né, comunque, la sopravvenuta carenza
di interesse in ordine al ricorso in appello n.9308/2002 R.G., proposto dal sig.
Cesari Elio e dai suoi consorti in lite.
A
tal fine, non acquista rilevanza la questione della qualificazione dell’azione
proposta dall’Avv. Recca e dai suoi litisconsorti dinanzi al TAR del Lazio
dopo la sentenza n.4123 del 2002 del medesimo Tribunale: se cioè, essa
l’azione proposta dall’Avv. Recca debba essere qualificata come volta ad
ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione ad un giudicato, ovvero il
semplice adempimento rispetto a quanto stabilito con una sentenza esecutiva. In
proposito, è ormai intervenuta una statuizione giurisdizionale (la sentenza
n.613 del 2003 del TAR del Lazio) che ha ritenuto di qualificare quello
esaminato con ricorso per l’ottemperanza al giudicato, sicché ogni critica
nei confronti di tale statuizione non può che essere formulata a mezzo di
apposita impugnazione di tale pronuncia, ed esaminata nel relativo giudizio.
Allo
scopo di stabilire se l’adempimento (o l’ottemperanza) della SIAE possa
comportare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza
di interesse all’appello (n.9308/2002 R.G.) proposto dal Sig. Cesari Elio e
dai suoi litisconsorti acquista, invece, rilievo decisivo la considerazione del
contenuto di tale appello. Ora, con il ricorso n.9308/2002 R.G. gli interessati
hanno, tra l’altro, dedotto di non essere stati parti nel giudizio di primo
grado; e cioè che la sentenza del Tribunale n.4123 del 2002 sarebbe stata
pronunciata con un contraddittorio non integro, e con lesione dei diritti di
difesa degli appellanti.
Risulta,
così, evidente, come l’eventuale adempimento (o ottemperanza)
dell’Amministrazione non possa essere in alcun modo satisfattivo
dell’interesse fatto valere dagli appellanti di cui al ricorso n.9308/2002
R.G., o comunque, provocarne la carenza sopravvenuta, e cioè perché gli
appellanti lamentano proprio che tale statuizione sia intervenuta in violazione
delle regole che presiedano alla sua formazione in contraddittorio.
L’interesse degli appellanti può quindi, ritenersi, essere soddisfatto
dall’annullamento della pronuncia che si assume illegittimamente assunta, e
non certo dal suo adempimento. Lo stessa TAR del Lazio, d’altra parte, con la
sentenza n.613 del 2003, nell’affermare che la SIAE era tenuta a ricalcolare,
per l’anno 2001, i proventi erroneamente decurtati in base all’annullata
deliberazione commissariale, ed a conguagliare il pagamento ai ricorrenti,
afferma che la medesima SIAE avrebbe potuto non già continuare ad accantonare
il 50% ma “accompagnare tali pagamenti con la clausola della riserva – da
sciogliere se del caso, qualora il giudice di appello annullasse la sentenza
ottemperanda in accoglimento dell’opposizione di terzo”: così lasciando
chiaramente intendere che l’esecuzione della pronuncia del TAR Lazio n.4123
del 2002 non solo non provocava conseguenze in ordine alla permanenza
dell’interesse al ricorso n.9308/2002 R.G., ma appariva anche, in qualche
modo, legata all’esito del medesimo.
5.
Non può, infine, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere,
ovvero la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso (n.6161/2002
R.G.) proposto dall’Avv. Renato Recca e dai suoi consorti in lite. Le
affermazioni contenute nella memoria del medesimo Avv. Recca (e dei suoi
consorti), secondo le quali l’appello avverso la sentenza del TAR del Lazio
n.4123 del 2002, proposto con il ricorso n.6161/2002 non sarebbe “da
coltivare, in quanto la SIAE ha emesso un nuovo provvedimento conforme alle
istanze dei ricorrenti”, non costituisce in alcun modo un atto di rinuncia al
ricorso in appello, né tale può essere considerato, dovendo provvedersi alla
rinuncia con atto notificato alle parti interessate; dalla cennata dichiarazione
contenuta nella memoria depositata prima dell’udienza di discussione, non può
d’altra parte dedursi una sopravvenuta carenza degli appellanti al ricorso.
E’ noto, infatti, che, in via generale, può parlarsi di sopravvenuta carenza
di interesse al ricorso giurisdizionale allorché si sia di fronte ad atti o
provvedimenti sopravvenuti che, pur non essendo integralmente satisfattivi
dell’interesse del ricorrente, rendano tuttavia inutile l’intervento del
giudice ed il sopravvenire della sentenza. Una situazione del genere non sembra
verificarsi nella fattispecie, nella quale l’appello proposto dall’avv.
Recca e dai suoi causanti in lite riguarda profili ulteriori e diversi rispetto
a quelli presi in considerazione dalla sentenza dalla sentenza del TAR del Lazio
n.613 del 2003 e dall’adempimento posto in essere dall’Amministrazione con i
provvedimenti sopravvenuti. Lo stesso Avv. Recca, peraltro, con la memoria
depositata prima dell’udienza del 25 febbraio 2002, aveva espressamente
rilevato la sussistenza di una interesse attuale alla pronuncia giurisdizionale
pur dopo la sentenza del TAR del Lazio n. 613 del 2003.
6.
La circostanza che si sia dato atto della rinuncia degli appellanti al ricorso
n. 6029/2002 R.G. esime, ovviamente, il Collegio dall’esaminare l’eccezione
di inammissibilità che, con riferimento a tale impugnazione, era stata
sollevata dall’Avv. Recca e dai suoi causanti in lite.
Deve,
invece, passarsi alla considerazione del ricorso in appello n.9308/2002 R.G.,
proposto del Sig. Cesari Elio e dai suoi causanti in lite. In ordine a tale
gravame, deve, peraltro, essere preliminarmente esaminata l’eccezione di
irricevibilità per violazione dell’art.404 c.p.c. con riferimento ad esso
prospettata . Ad avviso dell’avv. Recca e dei suoi causanti, la sentenza del
TAR del Lazio n.4123 del 2002, che avrebbe concluso un giudizio del quale il
Sig. Cesari Elio ed i suoi causanti non erano stati parti, sarebbe passata in
giudicato, quanto ai capi censurati con il ricorso n.9308/2002 R.G., essendo
stata tale sentenza notificata all’ente, e non avendo né la SIAE, né altre
parti del giudizio di primo grado proposto autonoma impugnazione. Allorquando la
sentenza sia passata in giudicato, l’unico strumento per contestare il
decisume sarebbe l’opposizione di terzo ex art.404 c.p.c.; opposizione che,
peraltro, dovrebbe essere proposta dinanzi allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza (art.405 c.p.c.). Da qui, appunto, l’irricevibilità
dell’appello n.9308/2002 R.G., proposto per saltus dinanzi al Consiglio di
Stato; mentre la convenzione dell’opposizione di terzo in autonoma impugnativa
potrebbe essere ammessa fino a quando la sentenza non abbia acquisito forma di
giudicato.
L’eccezione
in tal modo formulata è infondata, e deve di conseguenza essere disattesa.
Va,
in proposito, innanzi tutto, ricordato che, secondo un indirizzo
giurisprudenziale da tempo consolidato, ed espressamente confermato anche dopo
l’introduzione del rimedio dell’opposizione di terzo a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1995 n. 177, sono considerati
legittimati all’impugnazione del giudice amministrativo tutti coloro che,
comunque, abbiano subito o subiscano pregiudizio dalla sentenza impugnata (Cons.
Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002 n. 1854; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 6 agosto
2002 n. 510), e quindi anche i soggetti che, pur non essendo parti necessarie
del giudizio di primo grado, siano portatori di un vantaggio, e quindi di un
apprezzabile interesse al mantenimento dell’atto impugnato (Cons. Stato, Sez.V,
10 aprile 2002 n.1945). Ancora di recente, d’altra parte, la Sezione ha
espressamente affermato che colui che è stato leso da una sentenza del giudice
amministrativo può impugnare la sentenza che costituisce la fonte della lesione
subita, anche se non è stata fonte del giudizio di primo grado (Cons. Stato,
sez.VI, 26 gennaio 1993 n. 1092).
Ora, una volta ammessa in via generale la legittimazione ad appellare dei
soggetti comunque incisi dalla sentenza di primo grado, appare evidente che il
termine per la proposizione del gravame da parte di tali soggetti non può che
essere quello di un anno dal deposito della sentenza, di cui all’art. 327
c.p.c.. Tali soggetti, infatti, in quanto non sono stati parti nel presente
giudizio, non possono normalmente essere destinatari (e normalmente non sono
destinatari) di apposite notificazioni della sentenza di primo grado volte a
consentire il decorso del termine breve per l’impugnazione: notificazioni,
queste, che riguardano normalmente le parti necessarie del giudizio di primo
grado, o comunque, quelle che effettivamente vi hanno preso parte.
In
ogni caso, la notificazione delle sentenze di primo grado ai fini della
decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non può che produrre i
propri effetti esclusivamente nei confronti dei destinatari di tale
notificazione: gli effetti derivanti dalla notificazione della sentenza non
ammettono, infatti, equipollenti e on possono prodursi in forza di una
conoscenza della pronuncia acquisita aliunde (sez.VI, 4 settembre 1997 n. 1291).
Deriva da ciò che la notificazione della sentenza di primo grado, eventualmente
effettuata dall’avv. Recca e dai suoi consorti in lite nei confronti della
SIAE e delle altre parti del giudizio di primo grado non può che produrre
effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari di tali
notificazioni. Nei confronti del Sig. Cesari Elio e degli altri proponenti il
ricorso n. 9308/2002 R.G. non può, invece, che trovare applicazione il termine
annuale per l’impugnazione: e poiché la sentenza n.4123/2002 del TAR del
Lazio è stata depositata il 14 febbraio 2002, evidente appare la ricevibilità
del sopra ricordato ricorso in appello, notificato nei giorni 4 e 5 novembre
2002.
Le
osservazioni sopra esposte, evidenziando la tempestività dell’appello
proposto con il ricorso n. 9308/2002 rendono del tutto irrilevanti le
considerazioni formulate dall’avv. Recca e dai suoi consorti in lite in ordine
al rimedio dell’opposizione di terzo ed alla convertibilità in essa
dell’appello: in ordine alle quali si ricorda, tuttavia che per ricevuto
indirizzo giurisprudenziale, nel giudizio amministrativo competente a conoscere
l’opposizione di terzo è il giudice del gravame (Cons. Stato, sez.VI, n. 263
del 1998) e che sarebbe, comunque ammissibile la conversione dell’appello in
tale mezzo di gravame.
7.
Deve, adesso essere esaminato il primo motivo del ricorso n.1308/2002 R.G., con
cui gli appellanti deducono che sussisterebbe, nella fattispecie, il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, quanto meno con riferimento
all’ordinanza del Commissario Straordinario n.22 del 7 marzo 2001.
In
proposito, i ricorrenti ricordano che la Corte regolatrice ha tradizionalmente
distinto ai fini del riparto di giurisdizione, tra atti di organizzazione,
sindacabili dal giudice amministrativo in quanto coinvolgenti situazioni
soggettive di interesse legittimo, ed atti dell’organizzazione (e cioè atti
di gestione coinvolgenti situazioni di diritto soggettivo), sindacabili
dall’AGO, e che le ordinanze di ripartizione sono state tradizionalmente
ricompresse fra gli atti di organizzazione, con conseguente conoscibilità delle
relative questioni da parte del giudice amministrativo. Gli appellanti
osservano, peraltro, che la situazione si sarebbe modificata a seguito del
decreto legislativo n. 414 del 1999. Nel nuovo quadro normativo le linee-guida
(costituenti atti di organizzazione) promanerebbero dalle apposite Commissioni
SIAE e sarebbero approvate con decreto ministeriale;la concreta distribuzione
che costituirebbe atto dell’organizzazione, implicante la considerazione di
situazioni di diritto soggettivo, sarebbe invece affidata allo strumento
dell’atto di ripartizione, meramente attuativa delle c.d. linee-guida.
Erroneamente, pertanto il Tribunale avrebbe afferrato che la circostanza che
l’impugnativa fosse risolta anche avverso le linee-guida avrebbe dovuto essere
sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, che, invece,
avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione quanto meno con riferimento
all’ordinanza di ripartizione n.22 del 7 marzo 2001.
La
doglianza in tal modo spiegata è infondata e deve, di conseguenza, essere
disattesa. Acquistano in proposito rilievo decisivo non l’astratta
ricostruzione della disciplina di cui al d.lgs. n.419 del 1999 (e del successivo
Statuto dell’Ente) quanto, da una parte, il contenuto effettivo dei
provvedimenti impugnati in primo grado dagli interessati, e, dall’altra la
concreta domanda spiegata da questi ultimi con l’atto introduttivo con
l’atto introduttivo del ricorso di primo grado.
La
sussistenza – o insussistenza- della giurisdizione del giudice adito va,
infatti, stabilita alla stregua del contenuto dei provvedimenti impugnati, e del
tenore della questione introdotta in giudizio dai ricorrenti.
Nel
caso in esame l’ordinanza n.22 del 2001, pur menzionando nelle proprie
premesse sia le linee guida approvate dalla Sezione Musica, ed il decreto del
Ministro dei Beni e delle Attività culturali del 2 marzo 2001, di approvazione
dei “criteri dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore fra gli
aventi diritto”, non si limita in alcun modo ad un’operazione di mera
ripartizione dei proventi in applicazione puntuale dei criteri già elaborati,
ma provvede ad introdurre una disciplina della ripartizione, più specifica di
quella meramente programmatica contenuta nelle “linee guida”e nei criteri di
ripartizione approvati con decreto ministeriale, ma che tuttavia rimane pur
sempre un’elaborazione di regola volta a disciplinare il riparto dei proventi,
e non un’operazione di mera applicazione di regole già integralmente
predeterminate. L’ordinanza del Commissario Straordinario dell’Ente n.22 del
2001, in questa sede impugnata, non costituisce infatti, una mera operazione di
riparto dei proventi derivanti dai diritti d’autore alla stregua di regole già
integralmente predisposte, ma si risolve nella predisposizione di un’ulteriore
normativa, che specifica ed integra i criteri in precedenza elaborati ed
approvati, peraltro -come ha esattamente osservato il Tribunale -a carattere
meramente programmatico ed i danni, pertanto, a costituire un mero presupposto
di una disciplina più dettagliata e, per tale ragione, effettivamente
applicabile.
Si
è, pertanto, di fronte ad un provvedimento a contenuto sostanzialmente
normativo e frutto della discrezionalità dell’ente nello stabilire e
specificare le regole da applicarsi nel riparto dei proventi, e non ad un atto
di mera divisione dei proventi, e cioè di attribuzione di quote o percentuali
di essi ai singoli associati: come, d’altra parte, risulta evidente dalle
stesse premesse dell’ordinanza impugnata, nelle quali si era espressamente
richiamata “l’urgenza di deliberare al più presto” le nuove norme
ripartitorie che l’attribuzione agli aventi diritto dei proventi derivanti
dalle nuove forme di utilizzazione emerse nelle recente realtà di mercato.
La
natura regolatrice e normativa della disciplina introdotta con l’ordinanza in
questione appare evidente, sicché non può dubitarsi che il sindacato sul
corretto esercizio del potere discrezionale di stabilire e determinare le regole
del riparto spetti al giudice amministrativo.
Gli
esiti sopra esposti appaiono, peraltro, integralmente confermati dalla
considerazione dei motivi di doglianza introdotti dai ricorrenti in primo grado,
e dalle stesse censure introdotte dagli odierni appellanti con l’impugnazione.
Sia con il ricorso di primo grado che con l’atto d’appello vengono, infatti,
introdotti profili di doglianza attinenti non alla operazioni del riparto, ma ai
criteri di effettuazione del medesimo, alle modalità di campionamento ed alla
conformità di tali criteri alla disciplina legislativa di settore: in una
parola al corretto esercizio del potere di determinazione delle regole del
riparto.
Non
può pertanto dubitarsi del fatto che le questioni attinenti alla legittimità
dell’ordinanza del Commissario Straordinario dell’Ente n.22 del 2001
rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo, contenendo
l’ordinanza in questione una normativa sul riparto che integra e specifica i
criteri meramente programmatici previamente predisposti.
8.
Deve, adesso, essere esaminato il secondo motivo di appello dedotto con il
ricorso n.9308/2002 R.G., con cui gli appellanti deducono che erroneamente il
Tribunale avrebbe disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso
collettivo di primo grado, in quanto posto da ricorrenti in posizione di aperto
conflitto di interessi.
Ad
avviso degli appellanti, infatti, rispetto ai criteri di ripartizione come
delineati con l’ordinanza impugnata, e con le linee guida approvate con il
decreto ministeriale del 2 marzo 2001, si porrebbero due categorie di soggetti
in aperto conflitto di interessi: da una parte gli autori (ed i relativi
editori) di musica “dance”, dall’altra gli autori (e gli editori) di
musica “non dance”, di altri generi musicali comunque utilizzati nei
trattenimenti danzanti. Poiché l’Avv. Recca sarebbe soggetto totalmente
estraneo alla musica “dance”, settore al quale apparterrebbe la società
Dipiù, il TAR avrebbe errato nel pronunciare l’ammissibilità del ricorso
collettivo.
La doglianza in tal modo formulata è infondata, e deve, di conseguenza, essere
disattesa.
Va,
in proposito, ricordato che si verte in una situazione di conflitto di interessi
tra i ricorrenti, che preclude l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale,
allorché l’accoglimento del ricorso, con il consequenziale annullamento
dell’atto impugnato, determinerebbe come propria conseguenza immediata e
diretta quella di giovare ad alcuni soggetti e di nuocere, in modo chiaro ed
evidente, contemporaneamente, ad altri ricorrenti. In questa prospettiva, il
vantaggio per alcuni dei ricorrenti e lo svantaggio per altri, devono
costituire, perché sussista il conflitto di interessi, un effetto evidente,
immediato e diretto della statuizione di accoglimento, e non costituisce,
invece, una semplice possibilità connessa con l’attività
dell’Amministrazione successiva all’annullamento giurisdizionale, dal
momento che l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite hanno provveduto ad
impugnare una disciplina della ripartizione dei proventi non ritenuta sotto
diversi profili conforme a legge, ed auspicano che, attraverso il nuovo
esercizio del potere amministrativo di procedere alla determinazione delle
regole della ripartizione dei proventi, sia possibile pervenire alla definizione
di criteri diversi, idonei a realizzare un più equilibrato assetto nel riparto.
Sotto questo profilo, appare evidente che l’interesse sotteso dal ricorso non
è soltanto quello di pervenire ad un riparto economicamente più favorevole ad
una o all’altra categoria di soggetti, quanto piuttosto l’altro, di
pervenire ad un assetto del riparto che, nel suo complesso, possa essere
considerato più ragionevole ed equilibrato per tutti i soggetti comunque
iscritti alla SIAE e destinatari del riparto medesimo, a prescindere
all’appartenenza, di fatto, ad una piuttosto che ad un’altra categoria o
tipologia di iscritti.
9.
Gli appellanti di cui al ricorso n. 9308/2002 R.G. deducono, altresì, con il
quarto motivo del gravame, che erroneamente il Tribunale avrebbe rigettato
l'eccezione di disintegrità del contraddittorio, già prospettata in primo
grado, affermando che, vertendosi in materia di provvedimenti generali, non
sarebbe consentita l'individuazione di controinteressati. Nel caso di specie,
oggetto dell'impugnazione sarebbe, infatti, non un provvedimento a contenuto
programmatorio, ma un atto idoneo ad incidere in modo concreto, attuale e
diretto su tutti gli iscritti alla Sezione Musica della SIAE (oltre 50.000), in
quanto tutti destinatari delle determinazioni dell'ente associativo in ordine
all'assetto distributivo dei presenti. La pronuncia di primo grado dovrebbe,
pertanto, essere riformata, con annullamento e rinvio al primo giudice per
l'integrazione del contraddittorio. La doglianza così formulata è infondata e
deve, di conseguenza, essere disattesa. Va, in proposito, innanzi tutto
osservato che la circostanza – dedotta dagli appellanti – alla stregua della
quale quell'oggetto del giudizio costituirebbe un provvedimento idoneo ad
incidere in modo concreto ed attuale sugli iscritti alla Sezione Musica della
SIAE dice, al più, che si è di fronte ad un provvedimento che può essere
considerato immediatamente lesivo, e per questo immediatamente impugnabile, ma
niente dice in ordine alla qualità di controinteressati in senso tecnico di
tutti gli iscritti alla Sezione Musica della SIAE (e fra di essi anche degli
appellanti di cui al ricorso n, 9308/2002 R.G.).
La
questione decisiva è infatti, quella riguardante la sussistenza della qualità
di controinteressati in senso proprio in capo ai predetti appellanti, dal
momento che solo in tal caso potrebbe essere ritenuto sussistente il vizio
prospettato di mancata integrazione del contraddittorio. Tale qualità non è,
peraltro, riconoscibile in capo agli odierni appellanti, con conseguente
infondatezza della doglianza prospettata. Sia il decreto ministeriale del 2
marzo 2001 che l'ordinanza del Commissario straordinario dell'Ente n.22 del
2001, impugnati in primo grado, in quanto contenenti i criteri per la
ripartizione dei proventi sono infatti, come è stato espressamente affermato
dalla Sezione, atti normativi a contenuto generale, sicché nei loro confronti
non sono configurabili controinteressati (Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 1994
n. 1571). E' noto, peraltro, che, per ricevuto insegnamento giurisprudenziale,
ai fini della identificazione della figura del controinteressato sono necessari
due elementi, di cui uno sostanziale, consistenti nella presenza di un interesse
qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ed uno di carattere
formale, costituito dalla circostanza che il soggetto possessore di tale
qualificato interesse alla conservazione del provvedimento sia espressamente o
nominativamente individuato nel provvedimento medesimo. o comunque agevolmente
individuabili in base ad esso. Nel caso di specie, ciò che manca è proprio
tale elemento formale costituito dall'esplicita contemplazione del soggetto nel
provvedimento impugnato, ovvero nella sua immediata individuabilità (Cons.
Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3895). E', infatti, proprio la natura generale
delle disposizioni contenute nei provvedimenti impugnati ad escludere tale
elemento; mentre la circostanza che gli appellanti rientrino nei 50.000 iscritti
alla Sezione Musica della SIAE è idonea ad attribuire ad essi un interesse
qualificato alla conservazione degli atti impugnati, ma non conferisce ai
medesimi la qualità di controinteressati nel presente giudizio, riguardante
l'impugnazione dei criteri di riparto dei proventi. La questione riguardante la
sussistenza, in capo da un determinato soggetto, della qualità di
controinteressato in un certo giudizio – e cioè di parte necessaria di tale
giudizio – è diversa da quella riguardante l'esistenza, in un determinato
giudizio, dell'interesse a contrastare l'accoglimento del ricorso avverso il
provvedimento impugnato. La prima, implicando la necessaria notificazione del
ricorso introduttivo del giudizio, attiene, infatti, alla regolare costituzione
del rapporto giuridico processuale ed agli adempimenti necessari a tal fine; la
seconda concerne, invece, la semplice legittimazione a contraddire in un
determinato processo, e quindi, ad esservi eventualmente presente. L'esistenza
della sola legittimazione a contraddire in un processo non implica, peraltro,
anche l'attribuzione della qualità di parte necessaria di quel processo,
occorrendo, a tal fine, anche l'elemento formale sopra ricordato.
10.
Deve, adesso, essere esaminato il quarto motivo di impugnazione, con cui gli
appellanti, nell'impugnare le statuizioni di parziale accoglimento del ricorso
di primo grado, deducono che la sentenza del Tribunale sarebbe, in parte qua,
affetta da una falsa applicazione delle norme invocate dagli stessi ricorrenti
in primo grado, da eccesso di potere per travisamento di presupposti fattuali,
illogicità ed ingiustizia manifesta, nonché da difetto di motivazione. Ai fini
dell'esame delle doglianze prospettate, occorre ricordare che l'oggetto dei
provvedimenti impugnati – e quindi della presente controversia – è
costituito dalla modalità di distribuzione dei proventi BSM (Ballo con
strumenti meccanici), e cioè dei criteri di ripartizione degli incassi
pervenuti alla SIAE per l'utilizzazione di brani musicali mediante strumenti
meccanici (lettore CD, od altri strumenti di riproduzione sonora) in occasione
di balli e trattamenti danzanti. In particolare, l'ordinanza del Commissario
dell'Ente n. 22 del 2001, dopo aver provveduto a raggruppare in via generale gli
incassi ed i relativi programmi musicali in una serie di classi (art. 2), ha
disposto, per quel che in questa sede rileva (art. 3B), che gli incassi relativi
alle esecuzioni musicali mediante strumento meccanico, effettuate in occasioni
di balli e trattenimenti danzanti siano suddivisi "con i seguenti criteri e
modalità":
1)
"Una quota del 50% di detti incassi è utilizzata per una ripartizione
sulla base di un campionamento delle esecuzioni musicali in ballo e
trattenimento con basso effettuate con strumento meccanico" E' stato,
altresì, previsto che il campionamento venisse costituito "attraverso
rilevazioni di dette esecuzioni, effettuate direttamente dalla società mediante
proprio incaricati, di durata non inferiore a 90 minuti per singola
manifestazione ed ad almeno 1600 ore complessive per semestre, ed integrato con
i dati relativi ad un terzo dei programmi consegnati dagli organizzatori,
individuati con criteri di selezione statistica".
2)
"Una quota del 21% è attribuita alla ripartizione supplementare di classe
I Ballo (R.S. Cl. I – BL) di cui all'art.11, lett. C, e cioè a beneficio di
coloro che avessero partecipato, negli ultimi due semestri, alla ripartizione
dei compensi del ballo dal vivo, Classe I, lett. A".
3)
"Una quota del 5% è attribuita alla Ripartizione supplementare di classe I
Concertino (R.S. Cl. I Con) di cui all'art. 11 lett. D (e cioè a beneficio di
coloro che avessero già percepito compensi nelle due ultime tornate
ripartitarie)".
4)
"Una quota del 24% è attribuita alla Ripartizione supplementare di Classe
V (R.S. Cl. V) di cui all'art. 11 lett. B (e cioè a favore di coloro che
avessero concorso, nei due semestri precedenti, alla ripartizione della Sezione
Musica, ma in proporzione all'ammontare di tutti i rendiconti analitici di
classe V lett. A, ripartizione supplementare generale, conseguente
all'attribuzione di compensi per l'esecuzione di opere mediante strumenti
meccanici di qualsiasi fonte: ballo, spettacoli e trattenimenti musicali,
emissioni radiofoniche, televisive).
Tali
criteri sono stati censurati dall'Avv. Recca e dai suoi consorti in lite, con
doglianze che sono state parzialmente accolte dal Tribunale. In particolare, il
TAR, dopo aver osservato che "l'atto impugnato dispone che solo il 50% dei
diritti incassati è attribuito sulla base di un campionamento…delle effettive
esecuzioni musicali, la restante parte venendo ripartita con criteri indiretti,
a vantaggio di altri classi della Sezione Musica ha ritenuto il metodo
predisposto in contrasto con i criteri di cui all'art. 7, commi 4 e 7 del D.lgs.
n. 419/1999, in quanto risolventesi in un sistema di ripartizione non solo poco
trasparente, ma inidoneo a descrivere l'ammontare effettivamente spettante a
ciascun autore delle opere coinvolte", caratterizzato sostanzialmente da
un’irrazionalità "enfatizzata dalla differente rilevanza, nettamente
sottolineata dai ricorrenti degli introiti cui danno luogo le esecuzioni di ogni
brano musicale, a seconda che siano eseguiti dal vivo o con strumenti
meccanici".
Il
Tribunale ha rilevato che, in tal modo, il provvedimento impugnato appariva
volto a conseguire risultati di natura solidaristica, e che tuttavia tale fine
non poteva essere perseguito la sostanziale espropriazione dei diritti degli
autori più rappresentati.
Il
Tribunale ha, altresì, ritenuta illegittima la modalità di determinazione del
campione predisposto nella deliberazione impugnata. In particolare i primi
giudici, pur premettendo che la rilevazione delle esecuzioni non può che
avvenire attraverso accertamento a campione e metodi statistici, ha tuttavia
rilevato che il sistema da scegliere deve avere un’architettura efficace
verificabile e modificabile in corso d'opera, caratterizzata da strumenti idonei
a consentire all'ente un serio riscontro degli adempimenti documentali dei
soggetti obbligati, potenziando e non diminuendo il sistema rilevamento
statistico a campione. In tale prospettiva, Il TAR ha ritenuto insufficiente, al
fine di affermare l'efficacia dell'azione accertatrice, "l'integrazione
dell'accertamento in virtù per 1/3 dai programmi redatti dai gestori dei
locali", dovendo anche tali moduli formare oggetto di verifica. In tal modo
il tribunale ha sottolineato la necessità, allo scopo di evitare abusi, che
anche il contenuto di tali moduli sia verificato, non potendo essi sostituire
l'accertamento spettante all'ente in via esclusiva.
Il
Tribunale ha, altresì, accolto la censura riguardante la ripartizione dei
proventi derivanti dall'uso della musica su rete telematiche. In particolare ,
il TAR, dopo aver ricordato che la delibera commissariale ha stabilito che siano
soggetti all'evasione del diritto d'autore il prelevamento di files musicali da
reti telematiche (downloading) ed il caricamento e la diffusione pubblica di
tali files attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione (streaming-webcasting),
ha puntato l'attenzione sulla disposizione riguardante l’incassato straming o
il webcasting che, dopo esser stabilito che i relativi compensi sono attribuiti
semestralmente alle composizioni elencate nei singoli "report"
consegnati alla SIAE a cura dei content-providers, ha tuttavia previsto che
"nel caso in cui vengano consegnati report di utilizzazioni concernenti
incassi relativi ad importi per i quali il Consiglio di Amministrazione, su
parere della Commissione di Sezione non riterrà conformare a criteri di
economicità la ripartizione analitica, i compensi incassati saranno attribuiti
a coloro che abbaino concorso alla ripartizione di cui alla precedente lett. a),
proporzionalmente all'ammontare dei relativi rendiconti analitici". Il TAR
ha ritenuto appunto illegittima, in quanto non ancorata ad un parametro
predefinito ma alla sola clausola dell'economicità ha ampia discrezionalità
del Consiglio di Amministrazione, relativamente ai casi in cui non appaia
conveniente pervenire alla ripartizione analitica.
Tali
statuizioni sono, appunto, censurate dagli appellanti di cui al ricorso n.
9308/2002 R.G., che ne deducono sotto diversi profili l'illegittimità.
11.
Tanto premesso, il Collegio osserva che con la pronuncia impugnata il Tribunale
ha esercitato, con riferimento ai criteri impugnati, il proprio sindacato di
legittimità: un sindacato, cioè, volto a verificare e stabilire la conformità
di tali criteri al quadro normativo che disciplina la fattispecie, ed a
verificare la logicità, la coerenza e l’adeguatezza rispetto alle finalità
poste dalle norme primarie, delle scelte con i medesimi criteri effettuate.
Il
Tribunale, pertanto, non ha elaborato criteri ulteriori e diversi rispetto a
quelli posti in essere dall’Ente nell’esercizio della propria responsabilità,
ma si è limitato a censurare quei profili, di tali criteri, che apparivano
manifestamente in contrasto con indicazioni nascenti dalla disciplina
legislativa o con esigenze di logicità e ragionevolezza. Così è avvenuto con
riferimento al capo con cui è stata ritenuto illegittimo il criterio che
sostanzialmente riservava agli autori ed editori di esecuzioni effettuate con
strumenti meccanici in occasione di balli e trattenimenti danzanti soltanto una
quota del 50% dei compensi percepiti dagli utilizzatori, attribuendo il restante
50% ad autori ed editori che nulla avevano a che fare con le opere ultimate
(autori di musica dal vivo), essendo apparso illegittimo e sostanzialmente
espropriativi uno storno dagli autori effettivi di un ammontare così
significativo dei proventi sopra ricordati; così è avvenuto con riferimento al
criterio di campionamento, considerato illegittimo nella parte in cui consentiva
sostanzialmente di sostituire l’accertamento e la verifica concreta con il
riferimento ad alcuni moduli predisposti, rispetto al cui contenuto è stata
ritenuta necessaria un’attività di accertamento; così, infine, è avvenuto
per l’eccessiva latitudine ed indeterminatezza del potere riconosciuto al
Consiglio di Amministrazione, di escludere la ripartizione analitica.
In
tal modo, il Tribunale, si è sostanzialmente preoccupato di assicurare, per
quanto possibile, la corrispondenza tra titolari dei diritti dell’ingegno
utilizzati e gli effettivi percettori dei proventi, e di indicare l’esigenza
della predisposizione di strumenti di riparto tali da assicurare in modo
efficace, la c.d. “paternalizzazione” delle opere utilizzate, evidenziando,
rispetto ai criteri predisposti, i profili ritenuti in contrasto con indicazioni
di legittimità o criteri di razionalità, e demandando all’esercizio della
discrezionalità dell’Ente, l’elaborazione delle (per tale parte) nuove,
effettive regole di riferimento: come è, d’altra parte, effettivamente
avvenuto nel caso in esame.
Proprio
perché il sindacato posto in essere dal Tribunale rimane nell’ambito e nei
limiti sopra indicati, il Collegio ritiene che le statuizioni adottate dai primi
giudici debbano essere confermate. Le doglianze prospettate dagli appellanti di
cui al ricorso n. 9308/202 R.G. non appaiono, infatti, idonei ad evidenziare
l’insussistenza dei profili di irrazionalità ed illegittimità riscontrati
dai primi giudici.
12.
Non può, innanzi tutto, trovare accoglimento il profilo di doglianza con cui
gli interessati deducono che la ripartizione censurata sarebbe coerente con le
norme che governano la struttura la struttura e l’attività dell’Ente, ed
osservano che il principio di trasparenza non potrebbe essere inteso come
corrispondenza matematica tra ripartizione di proventi e singole esecuzioni
musicali che tali proventi avrebbero generato (c.d. “principio
commutativo”). Ad avviso degli appellanti, l’art. 7 comma 4 del D.Lgs. n.
419 del 1999, prescrivendo che lo statuto dell’ente “assicura…una
ripartizione dei proventi dell’orazione dei diritti d’autore tra gli aventi
diritto, che tenga conto anche dell’effettivo contributo di ciascuno alla
formazione dei proventi stessi”; attraverso l’uso dell’avverbio
“anche” intenderebbe escludere il principio strettamente commutativo, e
riconoscerebbe la sovranità delle scelte dell’ente che, nel rispetto del
principio di trasparenza, potrebbe decidere di ricorrere anche a sistemi
indiretti di distribuzione dei proventi.
L’assunto
in tal modo formulato appare non corretto, nei termini di seguito esposti.
Giova
innanzi tutto ricordare, che le disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs.
n. 419 del 1999 (e, fra esse, anche quella di cui all’art. 7 comma 4)
disciplinano esclusivamente le funzioni, l’organizzazione, ed il funzionamento
dell’ente pubblico a base associativa chiamato SIAE. Tali disposizioni non
riguardano, come è ovvio, le questioni riguardanti la titolarità dei diritti
derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno: questioni, queste,
che sono disciplinate e regolate dalla normativa legislativa - di carattere
sostanziale e non organizzativo – contenute nella legge sul diritto
d’autore.
Deriva
da ciò che le norme contenute nell’art. 7 del D.Lgs. n. 419 del 1999 niente
dicono, né possono dire, sulla titolarità e sulla spettanza dei diritti
derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno; esse, al contrario,
obbligano alla predisposizione di un assetto organizzativo dell’ente, ed alla
predisposizione, da parte di quest’ultimo, di criteri che assicurino il
massimo possibile di corrispondenza tra titolarità dei diritti di autore o di
utilizzazione e riparto dei medesimi. Le norme di cui all’art. 7 sono volte ad
assicurare che i profili organizzativi dell’ente ed i suoi interventi
discrezionali – chiamati a tener conto della complessità del quadro generale
e delle difficoltà tecniche – siano comunque tali da assicurare, per quanto
possibile, la corrispondenza tra astratta titolarità dei diritti e percezione
effettiva dei relativi proventi; in modo da non privare sostanzialmente di
contenuto, attraverso i profili connessi con le difficoltà nell’accertamento
e nelle ripartizioni tale titolarità, riconosciuta dalla legge sul diritto
d’autore.
E’
appunto in tale contesto che deve essere intasa la disposizione di cui
all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 419 del 1999, alla stregua della quale lo
statuto dell’ente “assicura…una ripartizione dei proventi dell’esazione
dei diritti d’autore tra gli aventi diritto che tenga anche conto
dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi”.
Lo scopo della norma non è, infatti, - come sembrano intendere gli appellanti
– di escludere, attraverso l’uso dell’avverbio “anche” il principio
strettamente commutativo, per affermare l’assoluta libertà dell’ente nel
ricorrere a sistemi indiretti di ripartizione dei proventi, ma quell’altro,
ben diverso, di ribadire, nell’elaborazione dei criteri di riparto, la
centralità della questione del contributo effettivo di ciascuno alla formazione
dei proventi, autorizzando nel contempo l’ente, a cagione delle difficoltà
connesse con l’espletamento di tutti i necessari accertamenti, e di altri
eventuali profili associativi, a tener conto pure di altri profili od esigenze.
Non a caso la norma, nel precisare che lo statuto assicura la ripartizione dei
proventi, pur lasciando genericamente intendere che nella elaborazione dei
criteri di riparto possono essere presi in considerazione elementi diversi,
menziona espressamente soltanto l’elemento costituito dall’accertamento
dell’“effettivo contributo” fornito da ciascuno degli interessati alla
formazione dei proventi. Una diversa interpretazione finirebbe con il fare una
radicale scissione tra titolarità (astratta) dei proventi e ripartizione
effettiva dei medesimi.
La
norma di cui all’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 419 del 1999, riconosce,
pertanto, implicitamente ma chiaramente la correttezza e la bontà del metodo di
riparto commutativo; autorizza l’ente, per le ragioni già esposte, a tener
conto di profili ulteriori, oltre a quelli connessi con l’effettivo contributo
di ciascuno nella formazione dei proventi; pone, tuttavia, un limite oggettivo,
costituito dal fatto che qualunque metodo di riparto prescelto deve comunque
tener conto in modo adeguato dell’effettivo contributo fornito da ciascuno
degli interessati alla produzione di tali proventi; evidenzia, pertanto,
l’illegittimità di quei criteri che finiscano per svuotare di contenuto o
comunque con il non valutare adeguatamente tale specifico contributo.
Alla
stregua delle osservazioni sopra esposte, evidente appare l’esattezza della
pronuncia impugnata, allorché ha affermato che il metodo di riparto fatto
proprio con i provvedimenti impugnati si poneva in contrasto con i principi di
cui agli artt. 7, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 419 del 1999, ed in particolare ,
oltre che col principio di trasparenza (art. 7 comma 7), anche con quello di
corrispondenza tra il contributo sugli incassi degli spettacoli con musica e
partecipazione alla suddivisione del relativo provento (art. 7 comma 7).
Non
acquista, in proposito, rilievo decisivo quanto affermato dagli appellanti, e
cioè che nel caso in esame, risultando impraticabile la ripartizione analitica,
la SIAE avrebbe adottato un meccanismo composito, basato su tre meccanismi di
rilevazione fra loro compatibile (accertamento diretto con finalità statistica,
dichiarazione documentale degli utilizzatori, una ripartizione per analogia), e
che lo smembramento parziale di esso ne minerebbe alla base la ratio.
Quale che sia, infatti, in concreto il sistema prescelto, e quali che siano le
conseguenze dell’annullamento (la cui valutazione, con riferimento alla
necessità di elaborare ulteriori criteri, è rimessa alla discrezionalità
dell’ente) non può certamente essere considerato legittimo un sistema che
sostanzialmente escluda dalla corrispondenza tra contributo effettivo alla
produzione dei proventi e percezione degli stessi addirittura il 50% dei
proventi stessi. Un tal modo di operare finisce con l’operare una sostanziale
ablazione di una assai significativa quantità di risorse – addirittura la metà
– a favore di autori diversi da quelli che hanno contribuito alla loro
produzione; ......?...... questo che si pone un oggettivo contrasto con il
principio che vuole che nel riparto sia assicurata anche la tendenziale
corrispondenza tra titolarità del diritto e percezione dei compensi. La norma
di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 419 del 1999 autorizza, come si è visto, a
tener conto anche di esigenze ulteriori e diverse da quelle connesse con il
sopra richiamato principio di corrispondenza, e ad elaborare criteri
conseguenti: ma è evidente che essi non possono risolversi in un sostanziale
svuotamento del principio, sancito dalla legge di ripartizione in base
all’effettivo contributo alla produzione dei proventi. Uno svuotamento del
genere deve ritenersi esistente allorquando, come nella fattispecie, la metà
dei proventi sia attribuita al di fuori della considerazione dell’effettivo
contributo di ciascuno alla loro produzione; la considerazione di elementi
diversi può portare ad una distribuzione dei proventi per ragioni esattamente
identificate, sulla base di un criterio diverso da quello fondato
sull’effettivo contributo degli interessati in una misura “integrativa”,
ma che non metta a repentaglio la tendenziale corrispondenza richiesta dalla
legge, tra percezione dei proventi e titolarità dei medesimi.
13.
Gli appellanti domandano, altresì, nel tentativo di evidenziare la legittimità
dei criteri impugnati in prime cure, che gli stessi sarebbero esenti da profili
di irrazionalità o di eccesso di potere, e che a tal fine occorrerebbe tener
conto di alcuni elementi fattuali. In particolare, non tutti i proventi del BSM
proverrebbero dalle discoteche e dall’esecuzione di musica “dance”, dal
momento che solo il 58% deriverebbe da tali locali, mentre il restante 42%
deriverebbe da altri siti, ove si svolgerebbero trattenimenti danzanti. Nelle
discoteche verrebbero, peraltro, eseguite anche musiche di genere diverso da
quello “dance” che varierebbero in ragione della stagione, della fascia
oraria e delle singole sale (ballo “liscio”, musica latino – americana).
Non sussisterebbe, come avrebbe sostenuto il Tribunale, piena equiparazione tra
compensi versati dagli utilizzatori e opere effettivamente eseguite.
In
proposito, si osserva che gli elementi prospettati non acquistano specifica
rilevanza al fine di dedurre l’erroneità delle statuizioni impugnate, una
volta accertata la non conformità ai principi desumibili dall’art. 7 del
d.lgs. n.419 del 1999 dei criteri impugnati.
Ed
infatti, una volta stabilito che la distribuzione dell’intera metà dei
proventi presi in considerazione con criteri diversi da quelli fondati sul
contributo degli interessati alla loro produzione appare illegittima, non
acquista rilievo specifico stabilire se tali proventi provengono da discoteche o
da altri locali ovvero siano frutti di musica “dance” o “non dance”.
Si
osserva peraltro che ai fini del riparto, la distinzione tra musica “dance”
o “non dance”, ed in genere tra generi musicali; non appare dotato di alcun
significato o valore specifico, apparendo rilevante soltanto che i proventi
realizzati, da qualunque tipo di musica provengano, siano comunque il frutto di
una diffusione delle opere mediante strumenti meccanici, essendo questo
l’unico elemento preso in considerazione dalla normativa introdotta con
l’ordinanza impugnata.
Per
le medesime ragioni, appare privo di rilievo la circostanza che i proventi
provengono da discoteche o da altri locali: ciò che conta, infatti è che essi,
da qualunque locale provengano, siano il frutto di una diffusione delle opere
relative mediante strumenti meccanici.
Quanto
all’ultimo rilievo, il TAR non sembra aver posto un’equiparazione tra
compensi versati dagli utilizzatori ed opere eseguite, ma semplicemente
richiamato la necessità di una tendenziale corrispondenza tra il contributo
sugli incassi degli spettacoli eseguiti con musica e partecipazione alla
suddivisione del compenso.
14.
Gli appellanti deducono, altresì, che la SIAE avrebbe adottato un sistema
composito, basato su tre meccanismi di rilevazione fra loro combinati, che
troverebbe la propria validità dalla presenza al suo interno, di tre diversi
meccanismi di rilevazione tra loro combinati (accertamento diretto a mano
campione; dichiarazione documentali degli utilizzatori, ripartizione per
analogia) che troverebbe la propria validità dalla presenza di tre meccanismi
di individuazione degli aventi diritto, ciascuno dei quali avrebbe lo scopo di
correggere le inevitabili distorsioni degli altri.
Smembrare
tale sistema significherebbe, pertanto, minarne la ratio e costringerlo a
produrre risultati parziali.
In
particolare:
a)
Il campione di 1600 ore, se utilizzato come unico criterio per
l’individuazione degli aventi diritto, risulterebbe inaffidabile. Nello
specifico campionamento eseguito, lo stesso dato certo da cui partire (il
rilevamento delle esecuzioni effettuate) sarebbe in realtà del tutto
inaffidabile, sia perché ridotto come estensione, sia per le modalità tecniche
di acquisizione.
b)
I dati relativi ad “1/3 dei programmi consegnati dagli organizzatori” (e cioè
ai documenti contenenti l’elenco delle composizioni musicali eseguite nel
corso della serata), scelti con metodo di relazione statistica si proporrebbe
l’obiettivo di correggere i difetti del campione e di identificare il maggior
numero possibile degli aventi diritto.
Il
TAR avrebbe, peraltro, sostenuto erroneamente l’invalidità dei programmi a
causa di un irrisolto conflitto di interessi, in quanto a sottoscriverli sarebbe
il disc-jokey e l’organizzatore del trattenimento.
Premesso,
infatti che nei rapporti con l’Amministrazione non potrebbe esistere con
invalidante conflitto di interessi a priori, il rilievo del TAR dovrebbe, a
maggior ragione, valere per il campione, in cui il funzionario SIAE, stante l’irriconoscibilità
dei pezzi al mero ascolto, sarebbe in balia delle dichiarazioni rese dal
disc-jokey.
I
rilievi in tal modo formulati non appaiono idonei a fondare l’accoglimento del
gravame.
Va,
in proposito, innanzi tutto ricordato che il Tribunale non ha mai inteso
affidare (né avrebbe potuto farlo) come invece, erroneamente, sembrano
intendere gli appellanti, la determinazione del riparto dei proventi in
questione, esclusivamente ai criteri non dichiarati illegittimi, sicché
obiettivamente non rilevante appare il rilievo secondo cui lo smembramento di un
sistema composito, operato dal Tribunale, significherebbe minare alla base la
ratio di tale sistema.
Il
Tribunale, infatti, si è limitato a rilevare i più significativi profili di
illegittimità del metodo proposto, ed ha espressamente pronunciato
l’annullamento, per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati “con
salvezza degli atti ulteriori dell’ente intimato in sede di riemanazione”.
Il TAR ha pertanto espressamente chiarito che la pronuncia impugnata comportava
una riedizione dell’esercizio del potere di fissare i criteri di riparto dei
proventi in questione; ed è appunto nell’esercizio di tali poteri che spetta
alla discrezionalità dell’ente fissare ogni integrazione o adeguamento dei
criteri, ed anche di verificare e stabilire l’attendibilità, avuto riguardo
al disposto annullamento, dal campione di 1600 ore, la sua utilizzabilità, e
gli incombenti ulteriori necessari a seguito della dichiarata illegittimità del
metodo di campionatura, nella parte in cui, sostanzialmente, non prevede la
verifica dei dati contenuti nei programmi consegnati dagli organizzatori.
Le
osservazioni formulate dagli appellanti, attengono, infatti, sostanzialmente,
alla legittimità delle determinazioni assunte dall’ente a seguito della
statuizione di annullamento del Tribunale, ma nulla dicono in ordine alla
erroneità della pronuncia del Tribunale.
Si
osserva, comunque, che le eventuali difficoltà connesse con il campionamento
dovrebbero spingere l’Amministrazione ad affinare e rendere più efficaci e
garantisti gli strumenti prescelti, ma non possono indurre a considerare
legittimo ciò che non è conforme alla normativa primaria. Allo stesso modo, le
eventuali difficoltà al sistema dalla stessa amministrazione prescelto può dar
luogo soprattutto per la musica “dance” possono, ed anzi devono indurre
l’Ente a moltiplicare gli accertamenti ed i controlli, ed a predisporre le
iniziative atte ad evitare tali inconvenienti o a diminuirne la portata, ma non
rendono legittime le Ripartizioni Supplementari (R.S.), che si pongono, come si
è visto, in violazione dei principi di cui all’art. 7 d.lgs. n. 419 del 1999.
Quanto,
infine, al rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare che
non tutte le manifestazioni danzanti sarebbero oggetto del campionamento, dal
momento che la stessa ordinanza impugnata escluderebbe da qualunque rilevazione
le opere eseguite in alcuni locali (esecuzioni musicali effettuate in balli in
case private, in trattenimenti familiari organizzati da circoli privati), il
Collegio osserva, che in tal modo viene, in realtà inammissibilmente introdotto
con l’atto di appello e da parte di soggetti diversi dai ricorrenti in primo
grado, ma censura di illegittimità dell’ordinanza impugnata in primo grado,
nella parte in cui ha escluso tali opere da ogni rilevazione.
Si
tratta, come è palese, di una censura che avrebbe dovuto essere tempestivamente
proposta avverso l’ordinanza con ricorso al TAR, e che non può essere
inammissibilmente introdotta in appello, in sede di esame della correttezza
delle statuizioni adottate dal Tribunale con riferimento a doglianze del tutto
diverse, prospettate da soggetti diversi dagli appellanti di cui al ricorso n.
9308/2002 R.G..
Quanto,
infine, ai rilievi prospettati con riferimento al metodo di campionatura, il
Collegio osserva che il Tribunale ha ritenuto le modalità in proposito
predisposte come illegittime, in quanto non ha previsto la verifica del
contenuto dei moduli riguardanti i programmi consegnati dagli organizzatori (i
cui dati, relativamente ad un terzo, sono destinati ad integrare il campione di
1600 ore). Il Tribunale ha pertanto accolto, in parte qua, il ricorso di primo
grado, perché anche i dati contenuti nei moduli dovevano costituire oggetto di
verifica, non potendo i moduli medesimi sostituirsi ai necessari accertamenti da
parte dell’Amministrazione, sicché il riferimento, contenuto in motivazione,
ad un “non risolto conflitto di interesse” non appare come l’indice di una
specifica ragione di illegittimità, ma come ulteriore giustificazione di
accertamenti dell’amministrazione, peraltro già necessari sulla base delle
regole generali.
Tale
esito è ulteriormente avvalorato dal fatto che il TAR giustifica l’esigenza
di accertamenti in via esclusiva dell’ente intimato, con la circostanza che
l’ordinanza impugnata prevede l’integrazione dell’accertamento a campione
con programmi selezionati secondo criteri “non meglio definiti” di relazione
statistica. E’ dunque anche l’indeterminatezza dei criteri si selezione
statistica a far considerare necessari gli accertamenti effettivi da parte della
SIAE.
15.
Con l’ulteriore motivo di gravame, gli appellanti deducono, altresì, che
l’esatta funzione delle Ripartizioni supplementari (e cioè di quelle, non
effettuate sulla base di un campionamento ma sulla scorta di criteri indiretti)
quale correttivo di accertamenti inadeguati, sarebbe spiegata nel documento del
gruppo di lavoro e nell’ordinanza impugnata; il TAR non avrebbe tenuto conto
di tali ragioni, e si sarebbe invece, in un’inedita ricostruzione
solidaristica.
Anche tali rilievi non appaiono idonei a pervenire all’accoglimento del
gravame. Ed infine il Tribunale, quando ha menzionato i possibili risultati di
natura solidaristica che l’atto impugnato intenderebbe conseguire, ha in realtà
fatto riferimento ad una tesi difensiva svolta dalla stessa SIAE (nella
sentenza, viene, appunto ricordata la memoria dell’ente del 30 gennaio 2002).
Lo
stesso Tribunale ha peraltro, ritenuto non condivisibile tale tesi difensiva,
osservando che l’art. 7 del d.lgs. n. 419 del 1999 e l’art. 1 dello Statuto
della SIAE non introducono una competenza solidaristica dell’ente; che tale
competenza non può implicitamente farsi derivare dalla struttura associativa
del medesimo ente; che la remunerazione degli autori non può in modo diretto
provenire per legge, se non dai proventi dello sfruttamento di opere
dell’ingegno.
Quanto,
infine, alla ratio delle ripartizioni supplementari, il Collegio osserva che la
circostanza che esse obbediscano all’esigenza di correggere accertamenti
inadeguati non fa delle medesime una misura conforme ai principi posti
dall’art. 7 del d.lgs. n. 419 del 1999.
16.
Le osservazioni in precedenza ampiamente esposte circa la non conformità delle
ripartizioni supplementari, per come effettivamente previste, ai principi di cui
all’art. 7 del d.lgs. n. 419 del 1999 esimano il Collegio da una
considerazione analitica dei rilievi ulteriormente formulati dagli appellanti,
con i quali i medesimi intenderebbero ribadire la razionalità della
ripartizione supplementare di classe I, ballo (il 21% dei proventi BSM è
assegnato agli autori che abbiano concorso negli ultimi due semestri, alla
ripartizione dei proventi del ballo dal vivo), della ripartizione supplementare
di Classe I, concertino (il 5% degli incassi è destinato ad essere annualmente
ripartito in proporzione agli importi corrisposti negli ultimi due semestri per
l’utilizzazione delle opere connesse ai “concertini”), della ripartizione
supplementare di classe V “riproduzioni fonomeccaniche” (il 24% dei proventi
BSM è ripartito in favore di coloro che negli ultimi due semestri hanno
percepito compensi per la vendita di dischi o altri supporti analoghi).
Si
rileva, comunque, che le affermazioni in proposito formulate dagli appellanti, o
si risolvono in affermazioni non dimostrate, o postulano l’accoglimento di
criteri solidaristici che pure si assumano estranei al contesto associativo, o
rischiano comunque di giustificare l’attribuzione diretta di vantaggi
obiettivamente non giustificati.
In
particolare, l’affermazione secondo cui i programmi musicali delle esecuzioni
per il ballo dal vivo risulterebbero più attendibili, richiamata a proposito
della R.S. di I classe, ballo, appare del tutto generica e comunque non
adeguatamente giustificata; e comunque non adeguatamente giustificata;
l’affermazione secondo cui la ripartizione supplementare di I classe
concertino, si giustificherebbe con la finalità di non escludere dalla
ripartizione autori ed editori di un “repertorio classico e datato”, sembra
in qualche modo richiamare finalità solidaristiche che gli stessi appellanti
assumono essere estranee alla fattispecie; l’affermazione secondo cui i
proventi derivanti agli autori dalla vendita di supporti fonomeccanici sarebbero
senz’altro indici affidabili da utilizzare in via analogica, per ripartire
parzialmente gli introiti percepiti dalla SIAE a fronte dell’utilizzo dei
supporti stessi in locali da ballo o intrattenimenti danzanti, considerata nella
sua assolutezza, ed in relazione all’ampiezza della percentuale dei proventi
da ripartire (24%) rischia di risolversi nell’attribuzione di un vantaggio non
giustificato, con riferimento ai compensi derivanti dalla diffusione di opere
musicali mediante strumenti meccanici in occasione di trattenimenti danzanti, ad
autori ed editori che hanno ottenuto compensi, dalla semplice vendita dei
supporti meccanici, ed in assenza di elementi ulteriori capaci di evidenziare,
anche preventivamente, l’utilizzazione di tali supporti in occasione dei
predetti trattenimenti danzanti.
17.
Esattamente il Tribunale ha pertanto sottolineato l’illegittimità delle
ripartizioni supplementari effettivamente disposte.
In
contrario non possono, d’altra parte, indurre, le ulteriori generiche
considerazioni formulate dagli appellanti (punti 6, 7, 8).
Con
riferimento ad esse, si deve, comunque, osservare, che l’art. 7 del d. lgs. n.
419 del 1999 esclude che il principio commutativo possa costituire un semplice
obiettivo al quale progressivamente avvicinarsi.
La
norma sopra richiamata postula, invece, l’esigenza di fare del principio
commutativo il criterio fondamentale del riparto, dal quale eventualmente appare
possibile discostarsi per esigenze e scopi esattamente definiti ed in misura
tale da non escluderne, di fatto, l’applicazione, o comunque da non svuotarlo
di contenuto.
Quanto
ai pretesi effetti irrazionali della sentenza, si è visto sopra come essi
implichino valutazioni che vanno commisurate non alle semplici statuizioni di
annullamento, ma alla riedizione del potere amministrativo di determinazione dei
criteri di riparto dei proventi.
L’appello
n. 9308/2002 R.G. deve essere, pertanto, respinto.
18.
Deve, infine, per le ragioni già indicate essere esaminato l’appello n.
6161/2002 R.G. con il quale l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite
ripropongono nella presente sede le censure già spiegate in primo grado e
disattese dal Tribunale.
Con
il primo motivo di tale impugnazione gli interessati deducono che il Tribunale
sarebbe caduto in contraddizione, avendo da una parte riconosciuto la competenza
delle Commissioni di Sezione a pronunciarsi nell’ambito del procedimento di
approvazione della ripartizione, e dall’altro avrebbe ritenuto che le stesse
Commissioni non potessero conformare i poteri presidenziali in modo così
minuzioso e stringente, da annullarne la competenza ad emanare la deliberazione
di ripartizione.
Ad
avviso degli appellanti il pensiero del TAR non risulterebbe espresso in modo
chiaro, mentre l’art. 10, comma 3, dello Statuto della SIAE prevedrebbe
l’approvazione dell’ordinanza di ripartizione su parere conforme
dell’ordinanza di ripartizione.
Il
Presidente della SIAE dovrebbe, pertanto adottare l’ordinanza di ripartizione
senza apportare alcuna modifica a quanto stabilito dalla Commissione, organo
rappresentativo della volontà degli associati. Si tratterebbe, infatti, di una
sorta di promulgazione.
La
doglianza in tal modo prospettata non può essere condivisa, avuto riguardo alla
disciplina che regola la fattispecie in esame.
Giova,
in proposito ricordare che, come ha affermato il Tribunale, e come
sostanzialmente condiviso dagli appellanti, ai fini dell’emanazione dei
provvedimenti di ripartizione dei proventi fra gli associati, deve farsi
riferimento alla disciplina di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999
sulla riforma degli enti pubblici nazionali, ed in particolare a quella
dell’art. 7 comma 7, alla stregua della quale “i criteri di ripartizione
sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del
Ministro Vigilante”.
Appare,
altresì, esatta, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata e
condivisa dagli appellanti, secondo cui nelle more dell’approvazione del nuovo
statuto, previsto dal d. lgs. n. 419 del 1999, dovesse farsi riferimento al
vecchio statuto, approvato con D.P.R. 19 maggio 1995 n. 223. Il complesso
normativo che regola la fattispecie – e cioè la predisposizione dei criteri
di ripartizione dei proventi e dell’ordinanza di ripartizione è quindi
costituito dalla disciplina primaria contenuta nell’art. 7 del d. lgs. n. 419
del 1999 e dalle norme statutarie contenute nel D.P.R. n. 223 del 1995. Queste
ultime, in particolare, devono essere interpretate alla luce dei principi
desumibili dall’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999.
Ora,
proprio la considerazione della disciplina primaria contenuta nel d. lgs. n. 419
del 1999 esclude che la disciplina regolamentare, ed in particolare l’art. 10
del D.P.R. n. 223 del 1995, possa essere interpretato nel senso prospettato
dagli appellanti, e cioè nel senso che, alla determinazione del contenuto
dell’ordinanza di ripartizione debba provvedere esclusivamente la Commissione
di Sezione, dovendo il Presidente dell’Ente (o, come nella fattispecie, il
Commissario Straordinario) limitarsi a “promulgare” l’ordinanza
interamente predeterminata nel contenuto dalla Sezione.
Da
una parte, infatti, la nuova disciplina primaria dispone – innovando rispetto
al passato – che i criteri di ripartizione siano annualmente predeterminati
dalla SIAE sottoposti all’approvazione del Ministro Vigilante.
Appare,
pertanto, del tutto ragionevole che pur nell’assenza del nuovo statuto, che la
Commissione Musica partecipi, comunque al procedimento di formazione dei criteri
da sottoporre al Ministro; e che quindi la normativa statutaria, formalmente
riferita solo all’ordinanza da emanarsi da parte del Presidente dell’Ente,
sia nel nuovo quadro legislativo, interpretata come idonea a fondare
l’espressione della Commissione Musica anche nei riguardi dei criteri da
inviare al Ministro. L’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999, mentre non contiene
alcuna menzione dell’ordinanza da emanarsi da parte del presidente prevede
espressamente soltanto l’esistenza di “criteri di ripartizione” (e cioè
di una disciplina generale di ripartizione) da approvarsi da parte del Ministro.
E’
quanto, appunto, è assicurato nel caso in esame, nel quale - come si legge
nella sentenza impugnata – nella seduta del giorno 8 settembre 2000, la
Commissione della Sezione Musica ha preso in esame i criteri della nuova
ordinanza di ripartizione, ed in particolare il documento all’uopo affrontato
da un apposito gruppo di lavoro, per estrapolare i criteri generali da
sottoporre all’approvazione del Ministero vigilante.
La
Commissione ha, così deliberato di inviare il documento elaborato dal gruppo di
lavoro, stralciandone i punti relativi ai fattori critici e limitandolo
all’enunciazione dei principi generali, con l’aggiunta della classe VI,
prevista per le utilizzazioni telematiche.
Con
decreto del 2 marzo 2001 il Ministro per i Beni e le Attività culturali ha
approvato i criteri di ripartizione dei proventi per l’anno 2001, come
approvati dalla Commissione: in tal modo, si è realizzata, nell’assenza del
nuovo statuto, ed attraverso un’interpretazione del vecchio Statuto che
tenesse conto del nuovo quadro legislativo, una partecipazione della Commissione
Musica al procedimento di formazione dei (nuovi) criteri da approvarsi dal
Ministro.
Allo
stesso modo, una lettura dell’art. 10 del D.P.R. n. 223 del 1995 alla luce
della nuova disciplina contenuta nel d. lgs. n. 419 del 1999 esclude la
fondatezza della tesi prospettata dagli appellanti.
L’art.
10 del D.P.R. n. 223 del 1995 dispone al comma 3, che “la misura dei compensi
per l’utilizzazione delle opere tutelate dalla Società e i criteri di
ripartizione dei diritti relativi sono stabiliti con provvedimento del
Presidente su parere conforme della competente commissione di Sezione”.
Ora,
già nell’ordinamento previgente al d. lgs. n. 419 del 1999, appare assai
problematica un’interpretazione, come quella degli appellanti, che fa
dell’intervento del Presidente dell’Ente una mera “promulgazione” di una
deliberazione interamente assunta dalla Commissione. L’art. 10 del D.P.R. n.
223 del 1995, attribuisce il potere di adottare tali criteri al Presidente, e
qualifica espressamente come “parere” l’intervento della Commissione la
norma, pertanto, richiedendo che il Presidente deliberi su “parere conforme”
della Commissione, sembra evidenziare che il Presidente non può discostarsi
dall’avviso espresso dalla Commissione, ma non sembra escludere che il
Presidente possa introdurre nel proprio provvedimento ulteriori specificazioni,
purché coerenti con il parere della Commissione medesima.
L’interpretazione
in questa sede prospettata dagli appellanti appare, comunque non compatibile con
il nuovo quadro legislativo introdotto dall’art. 7 del d. lgs. n. 419 del
1999. Non solo, infatti, come ha sottolineato il Tribunale, la fissazione
annuale dei criteri di riparto dei proventi, prevista dal predetto art. 7, non
esclude che gli organi di gestione possano dettare disciplina integrative,
specificative ed attuative dei predetti criteri generali; ma è anche lo stesso
quadro generale introdotto dal d. lgs. n. 419 del 1999 ad evidenziare
l’impossibilità di una lettura della norma di cui all’art. 10 del D.P.R. n.
223 del 1995 tale da escludere la possibilità del Presidente dell’Ente di
introdurre nella propria ordinanza disposizioni integrative ed attuative, purché
conformi al tenore del parere in precedenza espresso dalla Commissione.
Nel
quadro del d. lgs. n. 419 del 1999 al Presidente dell’Ente (o al Consiglio di
Amministrazione) spettano infatti poteri di programmazione ed indirizzo (art.
13, comma 1, lett. a del d. lgs. n. 419 del 1999, richiamato dall’art. 7,
comma 4): non può pertanto, ritenersi, che nella nuova cornice normativa, la
disposizione dello statuto del 1995 che dispone che l’ordinanza di
ripartizione sia adottata “su parere conforme” della Commissione, escluda
comunque il potere del Presidente di introdurre disposizioni integrative o
attuative, purché conformi all’avviso espresso dalla Commissione.
Legittima
appare, pertanto, l’ordinanza impugnata, contenente una disciplina integrativa
ed attuativa di quella contenuta nei criteri di riparto, sui quali si era già
espressa la Commissione Musica.
Si deve, peraltro, rilevare che, anche a voler ritenere che, ai fini
dell’emanazione dell’ordinanza di ripartizione, il Commissario Straordinario
avrebbe dovuto acquisire il nuovo parere della Commissione Musica, non per
questo sarebbe possibile pervenire all’accoglimento della doglianza in esame.
Giova,
in proposito, ricordare che con a seguito del D.P.R. 22 dicembre 2000, il
Commissario Straordinario della SIAE aveva, assunto anche le funzioni degli
organi sociali venuti a cessare nel corso del suo mandato (art. 1, comma 2).
E
poiché – come non è contestato ma le parti nel corso del giudizio,
all’epoca del decreto ministeriale di approvazione dei criteri di riparto, la
Commissione Musica era già venuta a cessare, i relativi poteri erano esercitati
dallo stesso Commissario Straordinario -. Non può quindi, porsi alcun profilo
sostanziale di incompetenza del Commissario con riferimento alla Commissione
Musica, dal momento che i relativi poteri, all’atto dell’ordinanza
impugnata, erano comunque esercitati dal Commissario Straordinario, in virtù
dal D.P.R. del 22 dicembre 2000, mai impugnato dagli odierni appellanti. Sotto
questo profilo, priva di rilevanza appare l’assunzione formulata dagli
appellanti, secondo la quale essendo le Commissioni rimaste in carica fino al
dicembre 2000, al Commissario Straordinario non sarebbe stato consentito di
adottare per il 2000, alcuna ordinanza di ripartizione con contenuto diverso da
quello approvato dalle Commissioni di Sezione. Assume, in proposito rilievo
decisivo la circostanza che quelle approvate nella seduta dalla Commissione
dell’8 novembre 2000 sono i criteri per la nuova ordinanza di ripartizione,
che è stata quella adottata per l’anno 2001, sulla base del decreto
ministeriale che aveva approvato i criteri di riparto per l’anno 2001. Poiché
il parere della Commissione avrebbe dovuto essere espresso - secondo la
prospettiva degli appellanti – sull’ordinanza da adottarsi dal Commissario
dopo l’approvazione dei criteri da parte del Ministro, e cioè dopo il 2 marzo
2001, i poteri della Commissione Musica risultavano ormai già esercitati, in
virtù del D.P.R. del 22 dicembre 2000, dal Commissario Straordinario: con
conseguente infondatezza della doglianza prospettata.
19.
Ugualmente priva di fondamento è il secondo motivo di appello.
Assume,
in proposito, rilievo determinante, la circostanza, sottolineata dal primo
giudice, che i criteri di ripartizione approvati dal Ministro riguardassero il
riparto dell’anno 2001, sicché la relativa ordinanza non poteva che essere
emanata con riferimento all’anno 2001. Gli appellanti, d’altra parte, non
hanno formulato alcune censura con riferimento alla circostanza che il decreto
ministeriale abbia posto i criteri per il 2001, sicché gli stessi non possono
poi dolersi del fatto che l’ordinanza del Commissario Straordinario abbia
riguardato il 2001. Occorre, d’altra parte, osservare che non può, nella
fattispecie – nella quale ci si trova dinanzi ad un momento di transizione tra
il vecchio ed il nuovo ordinamento dell’Ente – essere considerato
illegittimo il fatto che l’ordinanza di ripartizione sia stata adottata nel
2001 sulla scorta di un parere espresso il giorno 8 settembre 2000: tale parere
riguardava, infatti, la “nuova” ordinanza di ripartizione, e tale ordinanza
è venuta nell’anno 2001, a seguito dell’approvazione, nello stesso anno,
dei criteri da parte del Ministro. E’, infine, appena il caso di rilevare che
ove dovesse accedersi alla tesi dei ricorrenti secondo la quale per il riparto
effettuato nel 2001 sarebbe stato necessario un nuovo parere della Commissione
Musica, la stessa non sarebbe, comunque, idonea a fondare l’accoglimento del
gravame: nel 2001 i poteri della Commissione erano comunque, ormai esercitati,
come si è visto, dal Commissario Straordinario. Esattamente, poi, con
riferimento all’art. 85, comma 2, del regolamento SIAE, il Tribunale ha
osservato che tale disposizione fissa una potestà cautelare in capo all’ente
per fronteggiare vicende eccezionali, che non è incompatibile e non è travolta
dalla regola dell’annualità di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 419 del 1999.
Essendo quello in questione un potere legato ad esigenze improvvise ed
eccezionali, il relativo esercizio non richiede il preventivo parere della
Commissione; parere, questo che, comunque, nella fattispecie avrebbe dovuto
essere espresso dal medesimo Commissario, svolgendo ormai il medesimo anche le
funzioni della disciolta Commissione musica.
20.
Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.
Ed
infatti, l’assenza di disposizioni sui diritti connessi nell’ordinanza in
questione non può risolversi, tecnicamente, in un profilo di illegittimità dei
provvedimenti impugnati; ma può soltanto evidenziare la necessità che l’ente
provveda a dettare le necessarie disposizioni.
L’eventuale
rifiuto ad omissione dell’ente potrà, d’altra parte, essere fatto valere
con le procedure appositamente previste dall’ordinamento.
21.
Deve, infine, essere rigettata l’ultima doglianza, con cui gli appellanti,
ripropongono, nella presente sede, la censura attinente alla questione del c.d.
“doppio punteggio”.
In
tal modo gli interessati lamentano il differente trattamento ai fini
dell’attribuzione dei proventi relativi a ciascun ballo o trattenimento con
ballo tra le composizioni musicali elencate nel programma consegnato alla SIAE
dal titolare del permesso, tra le opere edite e quelle inedite.
Ai sensi, infatti, dell’art. 3, lett. a, par. 1, dell’ordinanza, la
ripartizione si basa sul fatto che sono attribuiti due punti a ciascuna
composizione elencata se edita, ed un punto a quella inedita, intendendosi per
edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno
o più editori, il cui repertorio sia amministrato dalla SIAE, e fermo restando
che il valore di ciascun punto è pari al quoziente fra l’ammontare degli