CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZ. III PENALE
Sentenza 26
marzo 1999, n. 1024
MOTIVAZIONE
Con decreto in
data 2/10/98 il Proc. della Repubb. presso la Pret. Circond. di Catanzaro
confermò il sequestro probatorio di oltre 400 supporti informatici del tipo CD
ROM, operato in via d'urgenza dal Nucleo Reg. di Pol. Tribut. della G. di
E, in danno di Fiorentino Roberto, titolare della Software 2000" sas,
ritenendo integrata la fattispecie di cui all'art. 171-ter, lett. a) e e) L.
633/41, in quanto l'intero materiale era privo dei contrassegni della SIAE;
veniva, inoltre, precisato che i 300 CD-ROM del tipo "Game Empire-, in
quanto shareware (ovvero recanti caratteristiche "demo") non sono
soggetti a vidimazione SIAE purché ceduti gratuitamente, mentre il Fiorentino
li avrebbe commercializzati al prezzo di lire 13.500 ciascuno.
Avverso tale decreto il difensore del Fiorentino presentò richiesta di riesame,
in accoglimento della quale il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data
27/10/98, annullò il decreto di sequestro probatorio sopra citato, ordinando il
dissequestro e la restituzione all'avente diritto di tutto il materiale di
cui sopra. Il Tribunale adottò tale decisione ritenendo esservi "un
decisivo ostacolo alla stessa configurabilità astratta del reato", in
quanto, come rilevato da questa Corte in alcune decisioni, non essendo stato
ancora emanato il regolamento di esecuzione cui la norma penale fa espresso
rinvio, si è in presenza di una norma (parzialmente) in bianco che difetta di
tassatività del precetto e che non può essere utilmente integrata dalla
semplice disciplina interna della SIAE; questa, infatti, "è sprovvista di
una potestà regolamentare e non può sostituirsi in ciò al potere rimesso
all'amministrazione dello Stato".
Il Tribunale ha osservato che tale interpretazione è certamente condivisibile
con particolare riferimento alle riproduzioni in questione che, per il loro
funzionamento, richiedono la presenza di elaboratori elettronici e dei loro
prodotti. L'ordinanza del Tribunale del Riesame è stata impugnata con ricorso
per cassazione dal proc. della Repubb. presso il Tribunale di Catanzaro, il
quale ha denunciato violazione - erronea applicazione dell'art. 171-ter co, 1
lett. c) L. 6333/41, richiamando diversa interpretazione di questa Corte,
secondo cui la norma in esame trova il suo completamento, sotto il profilo
descrittivo, nel R.D. 1369/42 e in particolare nell'art. 12 con cui ben può
essere coordinato".
La difesa ha presentato memoria a sostegno delle tesi esposte nella richiesta di
riesame.
Il ricorso è
fondato.
Come esattamente
rilevato nella ordinanza impugnata, questa Corte, in precedenti sentenze (sez.
11, 16/10/97 n. 1626, Fanile ed altri; sez. III, 12/7/97 n. 2090, Nonnucci)
aveva osservato che la condotta tipizzata dall'art. 171-ter co. 1 lett. c) L.
633/41 consiste nel vendere o noleggiare i.supporti "non contrassegnati
dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ai sensi della
presente legge e del regolamento di esecuzione"; che lo stesso D.L.vo n.
685/1994 (che ha inteso aggiornare e risistemare la regolamentazione di tutta la
materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali,
cinematografiche e televisive, riconducendola alla L. 6 33/4 1, in particolare
introducendo gli artt. 171-ter, quater e 172) nulla dispone in merito
all'applicazione dei contrassegni e il suo regolamento di esecuzione non è
stato ancora emanato; che la L. 633/41 non impone l'obbligo del contrassegno per
i supporti in oggetto e il suo Regolamento di esecuzione (R.D. 1369/42) all'art.
12 lo disciplina solo per le opere letterarie; che, in conseguenza, deve
ritenersi che non è stata ancora emanata la norma necessaria per l'integrazione
del reato, la quale avrebbe dovuto completare la specificazione degli elementi
che concorrono alla descrizione dell'illecito penale; che, pertanto, l'azione di
colui che non applica i contrassegni imposti dalla S.I.A.E. non è tipica, nel
senso che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato
nel modello legale; che, quindi, il precetto penale non può avere pratica
attuazione perché si riferisce a fattispecie non ancora completamente
previste e descritte e la S.I.A.E. non è legittimata a stabilire ed imporre le
forme, i tempi e le modalità della vidimazione, né autoritativamente né in
virtù di accordi con parti private quali le associazioni dei produttori di
supporti.
Tali argomentazioni si ponevano in contrasto con altre decisioni che avevano,
invece, affermato la sussistenza del reato (v. le sent., tutte di questa III
sez. 24/6/97, RM. in proc. Cibelli; 9/2/96 n. 1607, Viviani; 31/1/96 n. 1027,
Aboulldr M'Hamed). Tale contrasto di giurisprudenza può attualmente ritenersi
superato, nel senso dell'infondatezza della tesi che esclude la possibilità di
attuazione pratica del precetto penale perché riferito a fattispecie non
completamente prevista, da una serie di decisioni contrarie (cfr., sez. H,
4/12/98, ric. PC. SLAE c/Franco; sez. V, 24/11/98, Melita; sez. HI, 6/11/98,
Pistol; sez. HI, 16/6/98 Stringa; sez. 111, 8/5/98, Bellamari; sez. 111,
28/4/98, Melucci), cui questo Collegio ritiene di aderire. Infatti, le decisioni
da ultimo citate sono pervenute alla conclusione che l'art. 171-ter co. 1 lett.
c) L. 633/4 1, attraverso l'integrazione con l'art. 12 del R.D. 1369/42 che
specifica elementi di fatto già in esso contemplati, enuncia un precetto
completamente descritto e sufficientemente determinato che, di conseguenza, è
allo stato attuale pienamente applicabile, sulla base, essenzialmente, dei
seguenti persuasivi rilievi (che, esposti, in particolare, nella citata sentenza
Melucci, vengono qui solo richiamati, dovendo la questione ritenersi ormai
risolta):
I) il citato D.L.vo 685/94 ha inteso (come risulta anche dalla Relazione
allegata) riaffermare il valore centrale della L. 633/41, al punto che il
legislatore ha operato la scelta di aggiornare tale corpo normativo originario
attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura e anzi riassorbendo in
esso il contenuto di altri provvedimenti in precedenza emanati (le leggi 406/81,
400/85 e 421/87).
Il ricorso alla tecnica della interpolazione (valutato, a norma dell'art. 12
delle disp. prel. al cod. civ., secondo il canone interpretativo dell'intenzione
del legislatore) dimostra chiaramente la volontà di inserire le nuove
previsione penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto
d'autore, sicché il Regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171-ter
altro non è che quello approvato con il R.D. 1369/1942, ciò che deve
ovviamente ritenersi per tutte le norme della medesima legge che fanno
riferimento al Regolamento di esecuzione di essa. Del resto, il legislatore,
nella materia in oggetto, quando ha voluto riferirsi ad un diverso e nuovo
regolamento di esecuzione, ha introdotto una previsione espressa in tal senso
(possono ricordarsi, al riguardo, gli artt. 6 e 12 del D.L.vo 518/92, che hanno
rimesso a un apposito Regolamento attuativo - poi emanato con il D.RCM n..244
del 3/1/94 - la disciplina delle modalità di tenuta, da parte della SIAE., del
registro pubblico speciale per i programmi di elaboratore);
II) l'art. 171-ter co. 1 lett. c) L. 633/41 trova, dunque, a suo completamento
sotto il profilo descrittivo nel R.D. 1369/42 e, in particolare, nell'art.
12 di detto Regolamento di esecuzione, con cui ben può essere coordinato. Il
secondo comma di tale articolo, invero, dispone che "il contrassegno è
apposto sugli. esemplari dell'opera... a mezzo della S.I.A.E. (subentrata all'E.I.D.A.,
Ente italiano per il diritto di autore) ... ", mentre il successivo terzo
comma prevede che "le categorie d'opere che devono essere oggetto di
contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge 633/41).... nonché
le modalità del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare
la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici
collettivi tra le associazioni sindacali interessate...". E' vero che
entrambi i commi predetti fanno "salvo il diritto dell'autore di
contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell'opera"
e che ciò è possibile solo per le opere letterarie su supporto cartaceo, ma la
previsione di un siffatto regime eccezionale per tali opere specifiche non
infirma la validità generale della disciplina per tutte le altre categorie di
opere che devono essere munite del contrassegno secondo le disposizioni della L.
633/41. Un argomento di conferma in tal senso si rinviene nell'ultimo periodo
del co. 1 dell'art. 171-bis della medesima legge 633 (norma inserita dall'art.
10 del D.L.vo 518/92), che richiama espressamente il rea. di esecuz. del 1942 in
relazione al contrassegno che deve essere apposto sui programmi per elaboratore,
cioè su supporti magnetici sui quali non è in pari misura materialmente
possibile l'apposizione della firma autografa dell'autore; per musicassette e
videocassette, l'obbligo del contrassegno (diversamente da quanto affermato
nella citata sentenza di questa Corte 12/7/97) è fissato nell'art. 171-ter co.
1 lett. c) della legge fondamentale (che lo prevede per ogni tipo di supporto),
e non dagli accordi stipulati dalla S.I.A.E. con le associazioni sindacali
interessate, i quali, secondo l'espressa previsione del citato art. 12 del
regolamento di esecuz. 1369/42, hanno soltanto la finalità di individuare e
ripartire gli oneri economici connessi all'attività di apposizione del
contrassegno medesimo.
Tali peculiari pattuizioni negoziali non hanno tutela penale in se stessa
restando invece penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato dei
supporti non contrassegnati dalla SIAE.
Né vale obiettare, come fatto dal Tribunale e dall'indagato nella oià citata
memoria difensiva, che i CD-ROM contenenti videogiochi, oggetto specifico del
presente procedimento, in quanto programmi per elaboratori, sarebbero perciò
stesso esclusi dall'obbligo della preventiva vidimazione della SIAE.
Infatti, sono a tale riguardo valide le controdeduzioni seguenti, fatte proprie
anche dal ricorrente: la norma incriminatrice non esclude affatto la sussistenza
del detto obbligo quando le immagini in movimento siano comandate da un
programma. L'obbligo del contrassegno è, infatti, stabilito dall'art. 171-ter
lett. c) per ogni tipo di supporto e l'ambito di operatività della norma è
descritto dal legislatore con una formula di chiusura deliberatamente ampia,
tale da ricomprendere certamente anche i videogiochi in tutti i casi in cui le
diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono attraverso sequenze di
immagini in movimento; di conseguenza, sono esclusi dall'ambito di tutela della
norma stessa solo i programmi che non producono immagini in movimento (e cioè i
videogiochi che si esplicitano soltanto in immagini statiche e sena alcuna
colonna sonora ed i c.d. "programmi operativi" finalizzati
prevalentemente a.far funzionare un sistema informatico, attraverso determinate
istruzioni contenute nel programma).
E' infine, questione di merito, come tale non valutabile in questa sede,
l'ultima obiezione contenuta nella memoria difensiva, secondo cui
"l'obbligo della vidimazione, ove esistente, incomberebbe solo sii
produttori, e non certo su piccoli imprenditori o rivenditori, i quali,
acquistando il materiale da Società di prestigio, non possono essere chiamati
ad effettuare una verifica (che comporterebbe la manomissione della confezione e
quindi la invendibilità del prodotto).
Sulla base di tali considerazioni deve concludersi che l'ordinanza impugnata,
essendo inficiata dalla denunciata violazione ed erronea applicazione dell'art.
171-ter co. 1 lett. c) L. 635/41, va annullata con rinvio allo stesso tribunale
che, nella nuova valutazione, si uniformerà, ex art. 697 Co. 3 c.p.p. al
principio di diritto qui enunciato.
P.Q.M.
la Corte annulla
l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro