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PIRATA - SANZIONE PENALE, IN RELAZIONE ALLA MANCANZA DEL CONTRASSEGNO SIAE.
(Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sent. n. 2/2000 - Presidente G. Viola -
Relatore A. Postiglione)
FATTO
A seguito di
sequestro effettuato il 10 maggio 1993 presso l'esercizio Commerciale "Marilyn
di Torino di 355 videocassette e numerose fascette illustrative, con marchio
SIAE mancante o falsificato, C. G. e M. M. venivano tratti a giudizio per i
reati di cui agli artt. 81cpv. 110, 468 cod, pen. e 1 l. 400/85, 2 l. 121/87 per
concorso nei reati di detenzione di videocassette abusivamente riprodotte
contraffazione del sigillo SIAE.
A conclusione
del giudizio abbreviato il GUP presso il Tribunale di Torino, con sentenza del
5.11.1997, condannava gli imputati alla pena di mesi cinque di reclusione e 100
mila di multa ed al risarcimento dei danni a favore della SIAE, costituitasi
parte civile.
A seguito di
gravame, la Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 23.11.1998,
confermava la decisione dei primi giudici, adeguandosi all'orientamento
prevalente della Corte di Cassazione nella materia e ritenendo isolato e non
convincente l'orientamento contrario espresso da alcune decisioni di questa
Corte (Sentenza II Sez., n. 1626 del 4.3.1997 imp. Favilli;
Sent. III Sez., n. 2090 del 16.5.1997, imp. Nannucci).
Contro questa
sentenza gli imputati propongono ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge ed erronea motivazione sotto un triplice profilo :
a) il fatto
contestato, in relazione all'art. 1 legge 20.7.1985 n. 400 e art. 2 Legge
27.3.1987 n. 121, non costituirebbe più reato, essendo intervenuta una "abolitio
criminis" per effetto dell'art. 171 ter, lettera c decreto legislativo
16.11.1994 n. 685, costituente norma penale parzialmente in bianco, non
applicabile a causa del rinvio ad un Regolamento di esecuzione non ancora
emanato, sicché la condotta punibile risulterebbe incompleta;
b) la normativa
applicata si riferirebbe solo alle opere cinematografiche in senso stretto e non
alle videocassette artigianalmente prodotte, quale sarebbero quelle sequestrate;
c) la
insussistenza del diritto di falso per la grossolanità della contraffazione
materiale effettuata.
In via
subordinata i ricorrenti, consapevoli del contrasto di giurisprudenza
evidenziatosi nella materia, hanno domandato che la questione venisse rimessa
alle Sezioni Unite.
La V Sezione
Penale di questa Corte, con ordinanza del 28. 10. 1999, rimetteva la questione
alle Sezioni Unite.
Il Primo
presidente, con decreto del 7.12.1999, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite
per l'udienza pubblica del 19. 1.2000.
Il Procuratore
Generale e la parte civile hanno concluso per il rigetto dei ricorsi.
Sulla questione
all'esame delle Sezioni Unite sembra opportuno un breve esame della evoluzione
legislativa. E' noto che, da oltre cinquant'anni, si registra un fenomeno di
stratificazione normativa, che registra una sostanziale continuità, pur nel
graduale adattamento ed arricchimento del sistema, anche alla luce delle
direttive comunitarie (Direttive CEE 91/250 e Direttiva CEE n. 92/100) e di
Convenzioni internazionali (Conv. di Ginevra 29.10.1971).
La normativa di
base rimane quella di cui alla legge 22 aprile 1940 n. 633 sulla protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Tale legge
individua le opere protette (in quanto espressioni dell'ingegno creativo e
quindi della personalità dell'autore) in alcuni grandi settori (letteratura,
musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia) ex art. 1;
contempla una protezione delle "forme e modi di espressione" con una
elencazione delle opere che risultano comunque comprese nella protezione ex art.
2; disciplina i soggetti (capo II) il contenuto e la durata del diritto,
compresa la utilizzazione economica (capo III); stabilisce, con l'art. 123, I'obbligo
del contrassegno "in conformità delle norme stabilite dal
Regolamento"; introduce con l'art. 180 un apposito ente pubblico (all'epoca
EIDA - Ente Italiano per i Diritti d'Autore) con funzione di protezione,
intermediazione e certificazione; contempla apposite sanzioni penali (art. 171)
per alcuni comportamenti posti in essere da chiunque senza averne diritto (tra
cui la commercializzazione, la riproduzione, ecc.).
Alla legge
seguiva puntualmente il Regolamento di esecuzione (R.D. 18.5.1942 n. 1369), che
all'art. 12 stabiliva l'obbligo del contrassegno per ogni esemplare dell'opera,
spettante all'editore, a cura dell'Ente pubblico proposto (EIDA, ora SIAE),
precisando altresì le modalità da seguire e la ripartizione dei costi.
Il sistema
rimaneva immutato per oltre trenta anni, allorché una prima integrazione si
rendeva necessaria per ottemperare ad una obbligazione assunta in sede
internazionale.
Con la legge
5.5.1976 n. 404 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione per la
protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata
dei loro fonogrammi", convenzione sottoscritta a Ginevra il 29.10.1971)
veniva ampliata la portata dell'art. 171 legge 633/41, prevedendosi, accanto
alla punizione della abusiva duplicazione di "dischi od altri apparecchi
analoghi", la repressione della importazione illegale dei suddetti supporti
fonici.
Nel 1981 (con la
legge 406/81 ) la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione,
distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (dischi, nastri
e supporti analoghi) registrava soltanto una più puntuale definizione e
soprattutto una più efficace sanzione penale (reclusione da tre mesi a tre anni
e multa da 500 mila a sei milioni), con parallela e logica soppressione della
lettera e, primo comma, art. 171 della legge di base, espressamente richiamata
(che già prevedeva la sanzione penale per tale condotta).
Nel 1985 un
analogo intervento si verificava in materia di abusiva (nel senso di carenza di
contrassegno SIAE espressamente menzionato art. 2) duplicazione, riproduzione,
importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di
opere cinematografiche: migliore definizione della condotta e aumento della
sanzione penale (I. 400/85 art. 1, integrata dal Decreto legge 9/87, convertito
nella legge 121/87, apparendo inadeguata la protezione penale generale accordata
dall'art. 171 comma 1 lett. a legge di base n. 633/41).
Nel 1987, con la
legge 121, veniva ancora espressamente richiamato I'obbligo di opporre il
contrassegno SIAE, secondo le modalità costituite dal regolamento approvato con
R.D. 15.5.1942 n. 1369.
Il Decreto Legge
26.1.1987 n. 9, convertito nella legge 27.3.1987 n. 121, all'articolo 2 recita
in modo molto chiaro: "Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni
della legge 20 luglio 1985 n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette
riproducenti opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana
degli autori ed editori (S.l.A.E.) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
18 maggio 1942, n.1369.
Le sanzioni
previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400 si applicano a chiunque venda
musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori
(S.l.A.E.) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti
connessi al suo esercizio richiamate al comma 1.
Nel 1992, con
decreto legislativo 29.12.1992 n. 518, il legislatore interveniva ancora sulla
legge 22.4.1941 n. 633, per garantire attuazione alla direttiva CEE 91/250
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Veniva così
introdotto nella legge del 1941 l'art. 171 bis, che punisce chi abusivamente
duplica, ai fini di lucro programmi per elaboratore, nonché chi importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione copie
non autorizzate di tali programmi.
L'abusività è
sempre riferita alla mancata autorizzazione dell'autore e alla mancata
attestazione della SIAE che cura il registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore (art. 6).
Il riferimento
ad un Regolamento da emanare con D.P.C.M. entro sei mesi, sentita la SIAE,
attiene alle caratteristiche, modalità e tariffe del nuovo Registro istituito,
sicché si spiega la necessità di menzionare questo specifico Regolamento
rispetto a quello del 1942 (art. 12).
Ancora una volta
la sanzione penale è innestata nella "vecchia" legge del 1941 (art.
171 bis) e fa riferimento al mancato contrassegno della SIAE (vedi art. 10).
Nel 1994,
infine, il decreto legislativo 16.11.1994 n. 685 (con il quale il legislatore dà
attuazione alla direttiva CEE n. 92/100), mentre abroga, con l'art. 20, le
precedenti disposizioni vigenti in materia, introduce nella stessa legge del
1941, l'art. 173 ter, che punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con
la multa di lire 500.000 a sei milioni, numerose condotte attraverso le quali si
realizzano gli illeciti sopra indicati ed in particolare, la condotta di chi,
pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio,
cede in noleggio e comunque in uso a qualunque titolo, a fine di lucro, detiene
per gli usi anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato,
proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni
o riproduzioni abusive ovvero vende o noleggia: videocassette, musicassette di
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini od altro supporto
contenente fonogrammi in movimento, non contrassegnati dalla S.l.A.E., ai sensi
della presente legge e del regolamento".
E' da rilevare
che nella relazione al decreto legislativo sopra indicato si chiarisce che la
risistemazione della materia ed il suo adeguamento alle direttive dettate in
sede di Comunità Europea sono misure volte al contrasto della cosi detta
"pirateria" commerciale.
La predetta
relazione, a proposito dell'art. 17 (con il quale viene introdotto nella legge
del 41 l'art. 171 ter), afferma che "si è reso necessario in aggiunta ai
comportamenti penalmente rilevanti già contemplati e sanzionati nell'art. 171
della nostra legge, prevedere gli abusi specifici riferenti ai diritti esclusivi
di nuova introduzione, soprattutto in funzione antipirateria. In tale contesto,
si è palesata la opportunità di riunire nel presente articolo della legge del
diritto di autore la normativa sanzionatoria attualmente contenuta nella leggi
n. 406/1 981, n. 400/1985 e n. 121 /1987, alla luce di esigenze di
armonizzazione e chiarezza interpretativa".
Rileva la Corte,
che, alla luce della evoluzione legislativa sopra descritta e soprattutto del
suo metodo, appare pienamente fondato l'orientamento prevalente già espresso da
molte decisioni della Cassazione, che si riassume nei seguenti punti:
a) il decreto
legislativo 685/94 ha avuto una funzione di armonizzazione del regime
sanzionatorio che disciplina la materia;
b) il
riferimento contenuto nell'art. 173 ter alla necessità del contrassegno della
SIAE "ai sensi della presente legge e del regolamento" va inteso in
relazione alla legge del 1941 ed al relativo regolamento (anche se gli estremi
non vengono indicati), proprio in considerazione dell'opera di riformulazione e
sistemazione organica delle disposizioni vigenti in precedenza;
c) la
fattispecie penale ex art. 171 ter è sufficientemente delineata, sicché non si
pone il problema di una norma in bianco, neppure parzialmente, da integrare con
norme regolamentari nuove;
d) nessuna
"abrogatio criminis" si è verificata in quanto il sistema
sanzionatorio preesistente è stato conservato, anzi risulta rafforzato e
chiarificato in forza dell'opera di coordinamento ed integrazione compiuta;
e) è rimasto
costante il riferimento ad un ente di diritto pubblico (prima EIDA, ora SIAE)
con una funzione ufficiale di vidimazione e certificazione (con la sola
estensione dell'obbligo di vidimazione dall'originario solo editore, art. 123
legge del 1941, a "chiunque" ponga in essere una delle condotte
contemplate dallo art. 171 ter D.Lgs 685/94).
A sostegno
ulteriore della soluzione sopra indicata giova richiamare l'Ordinanza n. 220 del
1996 della Corte Costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 1 l. 406/81, ebbe a dichiarare:
"non osta alla ammissibilità della questione, la intervenuta abrogazione
della disposizione denunciata, ad opera dell'art. 20 del medesimo decreto
legislativo 16.11 .1994 n. 685, posto che l'art. 17 del medesimo decreto, che ha
riformulato la norma in un contesto più ampio "ha lasciato immutate le
pene previste e non ha dunque inciso sulla applicabilità della norma ai
fatti... connessi al vigore della norma nella sua formulazione originaria."
In conclusione deve, dunque, affermarsi il seguente principio:
"In materia
di diritto d'autore, con il D.L.G. 16 novembre 1994 n. 685, il legislatore ha
inteso riaffermare il valore centrale della legge 22 aprile 1941 n. 633,
aggiornando il corpo normativo originario senza alterarne la struttura. Il
ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà di
inserire le nuove previsioni penali quali parti integranti della legge
fondamentale sul diritto d'autore, così che il regolamento di esecuzione
richiamato dall'art. 171 ter è quello approvato con R.D. 18 maggio 1942 n.
1369. L'art. 171 ter, trova, pertanto, il suo completamento nel citato
Regolamento restando cosi penalmente sanzionata l'illecita immissione nel
mercato di supporti non contrassegnati dalla S.l.A.E."
I ricorrenti
hanno tra l'altro sostenuto che la normativa in questione sarebbe applicabile
solo alle opere cinematografiche in senso stretto e dunque non anche alle
videocassette artigianalmente prodotte, quale sarebbero nel caso di specie
quelle sequestrate.
Sul punto questa
Corte ha già precisato - e tale orientamento va confermato - che ai fini della
sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere
cinematografiche prive del contrassegno SIAE, non è rilevante la loro
destinazione al circuito commerciale o televisivo, in quanto anche le opere
prodotte artigianalmente (compresi i film" a luci rosse") sono
sottoposte al controllo SIAE.
La tutela non
viene meno neppure se l'opera sia "caduta in pubblico dominio" e non
siano dovuti più i diritti d'autore.
L'altra censura
sulla insussistenza del delitto di contraffazione ex artt. 468 e 469 C.P., per
la grossolanità della materiale alterazione, attiene ad una valutazione di
merito, incensurabile in sede di legittimità, perché adeguatamente motivata e
contraddetta dalla perizia in atti.
La Corte rigetta
i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese e competenze in favore della parte
civile, che liquida in complessive 3.302.000,di cui 3.000.000 per onorari,
oltre IVA e CPA.