VENDITA
DI PRODOTTI CON MARCHI CONTRAFFATTI E DETENZIONE DI MUSICASSETTE PRIVE DI TIMBRO
SIAE - FATTISPECIE - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER MANCANZA DELL'ELEMENTO
MATERIALE DEL REATO.
(Cassazione - Sezione Quinta Penale - Sent. n. 2119/2000 - Presidente N.
Marvulli - Relatore L. Toth)
Con sentenza del
3.6.1996 il Pretore di Roma dichiarava D.P. colpevole dei reati di cui agli
artt. 474 C.P. (vendita di prodotti con marchi contraffatti) e 1 Legge n.
406/1981, in relazione all'art. 2 Legge n. 121/1987 (detenzione di musicassette
sprovviste di timbro della SIAE); fatti commessi in Roma, il 3.2.1992).
Il Pretore,
ritenuta la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di cinque
mesi di esclusione e lire 700.000 di multa, oltre alla confisca dei prodotti
sequestrati e alle pene accessorie.
A seguito di
gravame del prevenuto la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21.9.1998,
confermava la decisione di primo grado.
Avverso la
sentenza della Corte d'Appello l'imputato ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo quale motivo la violazione di legge e la contraddittorietà
della motivazione, in quanto si sarebbe in presenza di un'ipotesi tipica di
falso "impossibile o innocuo" essendo percepibile da qualsiasi
acquirente di comune esperienza che la merce venduta dal D. non poteva
certamente essere stata prodotta e distribuita, dati i prezzi praticati, dalle
prestigiose ditte di livello internazionale cui si riferivano i marchi
contraffatti (Wuitton, Cartier, Timberland, ecc.).
Non sussisteva
pertanto - secondo tale tesi - l'elemento materiale del reato di cui all'art.
474 C.P.
Il motivo del
ricorso è fondato.
E'
giurisprudenza costante di questa Corte che in tanto un marchio
contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso
di vendita della merce, il reato contestato in questa sede, in quanto
provenienza prestigiosa del prodotto costituisca l'unico elemento qualificatore
o comunque quello prevalente per determinare nell'acquirente di media
esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso.
Qualora
viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa
del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo
comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media
esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca
il marchio, la contraffazione di quest'ultimo cessa di rappresentare un fattore
sviante della libera determinazione del del compratore, sì da integrare il
delitto contestato.
Nel caso di
specie dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si evince che la
grossolanità della contraffazione era evidente per la diversità del
colore dei marchi, i loro contorni, la loro collocazione sul prodotto, le
cuciture, la grafica stessa, il materiale usato (cartone anziché pelle).
Anche sul piano
logico la motivazione presenta evidente contraddizione laddove, dopo aver
elencato tali significativi elementi di difformità rispetto ai marchi
originali, conclude per la non rilevabilità di tali grossolanità da parte di
persona particolarmente esperta". Viceversa di fronte ad elementi di
grossolanità dei marchi di tale consistenza il giudice di merito avrebbe
dovuto concludere per inidoneità dei marchi stessi a trarre in inganno una
persona di media esperienza e diligenza.
Ne' si può
ignorare sul piano dell'attuale costume che l'offerta da parte dei venditori
ambulanti di prodotti "griffati" è ormai accolta dalla clientela con
un diffuso e sottinteso scetticismo circa l'autenticità dei marchi,
con un'accettazione implicita della provenienza aliena dei prodotti
stessi, dato il loro prezzo e l'evidente approssimazione dei segni a quelli
effettivi che la clientela di comune esperienza ben conosce nelle reali
caratteristiche distintive.
Da quanto
premesso discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché
il fatto contestato al ricorrente non sussiste nella sua materialità.
PER
QUESTI MOTIVI
La Corte annulla
l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste