VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D'AUTORE - RADIODIFFUSIONE DI OPERE MUSICALI
(Cassazione - Sezioni Unite Penali - Sent. n. 22/2000 - Presidente A. Vessia -
Relatore P. Onorato)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza
del 6.7.1995 il pretore di Genova dichiarava S. S. colpevole del reato di cui
all'art. 171 lett. b) della legge 633/1941, perché - quale responsabile
dell'emittente radiofonica "Ra______" - con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, aveva diffuso composizioni musicali altrui, senza
averne diritto (dal 25.10.1989 al 4.11.1992). Per l'effetto il pretore
condannava il S. alla pena di lire 2.000.000 di multa, nonché al pagamento
della somma complessiva di lire 5.452.071 a titolo di risarcimento del danno a
favore della SIAE, costituitasi parte civile.
2 - Il difensore
dell'imputato proponeva impugnazione; ma la corte d'appello di Genova, con
sentenza del 18.11.1998, confermava integralmente la sentenza appellata.
3 - Il difensore
del S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
3.1 - violazione
dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 171 lett. b)
legge 633/1941, perché né la diffusione, né la radiodiffusione, né
1'utilizzazione di un'esecuzione musicale senza specifica autorizzazione
rientrano tra le condotte previste dalla legge come reato;
3.2 - violazione
dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 72 e 73 legge
633/1941, perché da queste norme si desume chiaramente che è legittima
1'utilizzazione da parte delle radio e delle televisioni dei supporti che
fissano i fonogrammi delle esecuzioni musicali, quando sono stati realizzati e
posti in vendita col consenso del suo autore e dei suoi aventi causa;
3.3 - violazione
degli artt. da 12 a 19 1egge 633/1941, nonché degli artt. 2575-2577 c.c., in
relazione all'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., giacché le sentenze di merito
hanno erroneamente confuso la nozione di opera e quella della sua esecuzione:
sostiene che il fatto contestato all'imputato non è la radiodiffusione di opere
musicali, bensì la radiodiffusione delle esecuzioni di opere di opere o brani
musicali, operata mediante l'utilizzazione dei supporti in commercio, portanti
la fissazione del fonogrammi di esecuzioni musicali realizzati e posti in
vendita dal produttore di essi col consenso dell'autore dell'opera;
3.4 - violazione
degli artt. 80 e ss. legge 633/1941 e dell'art. 2 legge 93/1992, in relazione
all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.. Sostiene che l'art. 80 cit. conferisce agli
artisti, interpreti ed esecutori il potere esclusivo di autorizzare la
fissazione delle loro prestazioni e la riproduzione di queste, di autorizzare la
radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni
dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro utilizzazione
radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione; che tutte le leggi
successive - e in particolare la legge 93/1992 e i decreti legislativi 685/1994
e 154/1997 - hanno confermato, ampliandolo, tale diritto. Aggiunge che l'opera
musicale, a differenza dell'esecuzione, è costituita dalle note sul
pentagramma, dallo spartito e, quindi, da una composizione grafica (artt. 118 e
ss, nonché art. 137), come si deduce anche dalla legge 59/1993; mentre
l'esecuzione è regolata dagli artt. 136-141 (contratto di rappresentazione o
esecuzione) e si manifesta con suoni e voci: la radiodiffusione ha
necessariamente per oggetto l'esecuzione;
3.5 - violazione
dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 1322 e 2581 c.c. e
agli artt. 107 e 141 legge 633/1941, giacché tali norme legittimano
1'alienazione dell'opera da parte dell'autore: il che comporta il trasferimento
di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa, anche di quelli ignoti al
momento del contratto originario;
3.6 - violazione
degli artt. 51 e ss. legge 633/1941, art. 21 Cost, art. 10 Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in relazione all'art. 606 lett. b) ed
e) c.p.p.. Tali norme - secondo il ricorrente - riconoscono il diritto di
radiodiffusione, come diritto soggettivo perfetto, e la sua prevalenza sugli
interessi dei singoli autori delle opere radiodiffuse. Tale diritto trova poi
una tutela penale nell'art. 171 lett. f) legge 633/1941, il quale punisce chi,
in violazione dell'art. 79, ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati;
3.7 - violazione
dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p. sul punto dell'efficacia probatoria dei
certificati prodotti dalla SIAE. Questi certificati che dovrebbero provare il
credito della SIAE per i compensi che pretende dovuti agli autori - secondo il
ricorrente - sono privi di valore in quanto non sono redatti sulla base delle
scritture contabili. Quanto poi agli attestati di tutela, essi provano solo
l'iniziale affidamento dell'opera alla SIAE, ma non la persistenza
dell'affidamento stesso, che anzi è categoricamente esclusa dal fatto stesso
dell'esistenza in commercio del supporto portante i fonogrammi dell'esecuzione;
3.8 (motivo
nuovo) - violazione dell'art. 606 lett. a), b) ed e) c.p.p., giacché la
sentenza impugnata ha omesso di considerare la direttiva europea 92/100/CEE, le
cui norme (in particolare gli artt. da 6 a 9) sono vincolanti per tutti i
giudici europei;
3.9 (motivo
nuovo) - violazione dell'art. 606, lett. a) b) ed e) c.p.p., in relazione
all'art. 177 [ora 234 n.d.r.] del Trattato di Roma, secondo il quale il giudice
nazionale di ultima istanza, quando sorge questione di interpretazione di una
direttiva europea, deve rimetterla alla Corte di Giustizia, competente in via
esclusiva a interpretare le norme del Trattato e le direttive del Consiglio
d'Europa.
4 - Con memoria
del 14.2.2000 la parte civile SIAE ha chiesto il rigetto del ricorso, anche agli
effetti civili, con condanna alle ulteriori spese di giudizio. Osserva come la
direttiva 92/100/CEE non tratti dei diritti d'autore (salvo il diritto di
noleggio e di prestito), bensì dei diritti connessi, ed esclusivamente di
questi; e come l'art. 14 della direttiva precisi che la protezione dei diritti
connessi lascia impregiudicata la protezione del diritto d'autore. Ricorda come
la giurisprudenza di merito che ha accolto la tesi del ricorrente sia stata
sistematicamente annullata dal giudice di legittimità.
5 - Il ricorso
è stato assegnato alla terza sezione penale di questa corte, la quale, su
istanza del ricorrente, ha rimesso il ricorso alle sezioni unite. Al riguardo,
il collegio remittente ha osservato che, a fronte di un "monolitico"
orientamento della corte suprema, devono però segnalarsi notevoli oscillazioni
della giurisprudenza di merito, supportate da parte della dottrina, che hanno già
determinato la rimessione alle sezioni unite di analogo ricorso da parte della
stessa terza sezione, con ordinanza del 10.2.2000.
6 - Il primo
presidente della corte ha assegnato il ricorso alle sezioni unite, fissando per
la trattazione l'udienza odierna.
7 - Il difensore
dell'imputato ha depositato tempestivamente una memoria in cui ribadisce le
argomentazione già svolte nel ricorso. In particolare, insiste perché -
qualora non si pervenga all'annullamento della sentenza impugnata per
insussistenza del reato - questo giudice rimetta alla Corte di Giustizia ex art.
234 del Trattato di Amsterdam la questione relativa all'interpretazione e
all'applicazione dell'art. 8 della Direttiva 92/100/CEE del Consiglio d'Europa.
Anche il
difensore della parte civile SL\E ha ritualmente depositato ampia e articolata
memoria, nella quale - in particolare - confuta le tesi formulate dal
ricorrente, additando i numerosi equivoci che vi si annidano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8
- L'ordinanza di rimessione del 10.2.2000, alla quale si richiama espressamente
1'ordinanza di rimessione emessa nel presente procedimento, dopo una breve
ricognizione delle due tesi giurisprudenziali in contrasto, osserva che la tesi
sostenuta dal ricorrente si fonda principalmente sulla interpretazione letterale
dell'art. 171 lett. b) legge 633/1941, secondo cui la diffusione dell'opera
altrui coincide con l'utilizzazione primaria e diretta dell'opera, ma non
comprende la radiodiffusione mediante utilizzazione di dischi, nastri o altri
supporti meccanici su cui l'opera è stata registrata. Aggiunge inoltre
l'ordinanza che si apre anche un problema di interpretazione evolutiva, giacché
all'epoca della emanazione della legge 633/1941 vigeva il monopolio pubblico del
servizio radiofonico (e poi radiotelevisivo), che oggi è stato superato in
seguito all'intervento della Corte costituzionale. In conclusione, l'ordinanza
pone alle sezioni unite le seguenti questioni: a) se il precetto penale
dell'art. 171 lett. b) della legge 22.4.1941 n. 633 si riferisse, nella sua
formulazione originaria, anche alla radiodiffusione, e quindi anche alla
radiodiffusione delle opere registrate, considerato che al momento della
emanazione della legge esisteva il monopolio pubblico della radiotelevisione,
per la quale veniva dettata una disciplina speciale e derogatoria del diritto
d'autore;
b) se la
cessazione del monopolio radiotelevisivo abbia determinato l'espansione del
diritto d'autore, estendendolo alla radiodiffusione, e - conseguentemente -
abbia determinato un ampliamento dell'originario precetto dell'art. 171 lett. b)
legge 22.4.1941 n. 633, tale da far ricomprendere nella nozione di diffusione
anche la radiodiffusione di opere registrate;
c) come si
atteggi la tutela del diritto d'autore rispetto alla radiodiffusione delle opere
registrate, con riferimento all'ipotesi - praticamente abituale - in cui non
solo il diritto di riproduzione su disco o su nastro o su altro supporto
elettronico, ma anche il diritto di radiodiffusione dell'opera registrata, è
stato alienato.
9 - Prima di
affrontare le suddette questioni, considerata la gran copia di argomentazioni
con cui il ricorrente ha voluto supportare le sue tesi, a volte in modo
ripetitivo e poco coordinato, sembra opportuno - anziché inseguire i singoli
argomenti, col rischio della confusione -tentare una trattazione più
sistematica, che sia peraltro esaustiva di tutte le censure prospettate dal
difensore.
9.1 - A tal
fine, anzitutto, è utile richiamare sinteticamente la nozione e il contenuto
del diritto d'autore, quale si desume dal vigente sistema normativo, con
particolare riferimento alle opere musicali.
Secondo la legge
speciale sul diritto d'autore e il codice civile (emanati approssimativamente
nello stesso periodo, anche se la legge speciale entrò in vigore qualche mese
dopo l'entrata in vigore del codice), l'autore, con la creazione dell'opera,
quale particolare espressione del lavoro intellettuale, acquista a titolo
originario un diritto d'autore (art. 6 legge 22.4.1941 n. 633; art. 2576 c.c.),
che ha un duplice contenuto, morale e patrimoniale (art. 2577 c.c.). Il diritto
morale d'autore attiene - com'è noto - alla paternità e all'integrità
dell'opera, e comprende il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, di
opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione, di ritirare l'opera dal
commercio (cd. diritto di pentimento: v. art. 2582 c.c.): come diritto a
contenuto personale, esso è imprescrittibile, irrinunciabile e inalienabile. Il
diritto patrimoniale, invece, riguarda l'utilizzazione economica dell'opera in
via esclusiva; ed è prescrittibile e trasmissibile.
Più
specificamente, il diritto patrimoniale attribuisce all'autore la facoltà
esclusiva di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o
derivato, cosi come previsto dalla legge 633 (art. 12). Gli artt. da 13 a 18
della legge elencano specificamente queste facoltà patrimoniali, stabilendone
il contenuto. Per quanto riguarda in particolare l'opera musicale, si possono
segnalare il diritto di riproduzione, che ha per oggetto la moltiplicazione in
copie dell'opera (art.13), il diritto di esecuzione in pubblico (art. 15), e
quello di diffusione, che si identifica nella facoltà di diffondere a distanza
l'opera con qualsiasi mezzo, quale il telegrafo, il telefono, la radio la
televisione e altri mezzi analoghi (art.16). Molto importante per l'autore,
infine, è il diritto esclusivo di distribuzione della sua opera, cioè di
metterla in commercio, di porla in circolazione o comunque a disposizione del
pubblico (art. 17, comma 1). A questo proposito è da sottolineare che la
consegna gratuita dell'opera a fini promozionali, didattici o scientifici, non
costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione (art. 17, comma 2).
Ma è
soprattutto importante per il thema decidendum che questi vari diritti di
utilizzazione economica sono espressamente dichiarati indipendenti tra loro,
sicché l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno
degli altri (art. 19).
Sempre con
riferimento all'opera musicale, l'art. 61 della legge attribuisce all'autore il
diritto esclusivo a) di adattare o registrare l'opera sopra il disco
fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o altro analogo
apparecchio meccanico riproduttore di suoni e di voci; b) di riprodurre in più
esemplari, noleggiare o mettere in commercio l'opera così registrata; c) di
eseguire pubblicamente e radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o
altro analogo apparecchio meccanico. Anche per questi diritti derivanti dalla
registrazione è ribadito il principio dell'indipendenza, giacché la cessione
del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione commerciale non
comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica
o di radiodiffusione (secondo comma art. 61, come modificato dall'art. 4
D.Lgs. 16.11.1994 n. 685).
9.2 - Accanto al
diritto d'autore (disciplinato specificamente nel titolo primo), la legge
633/1941 disciplina opportunamente i c.d. diritti connessi all'esercizio del
diritto d'autore (titolo secondo), che riguardano principalmente i diritti dei
produttori di dischi fonografici e altri apparecchi analoghi (capo b, i diritti
degli emittenti radiofonici e televisivi (capo II), i diritti, sia morali che
patrimoniali, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (capo III).
In questa sede
interessa sottolineare che i produttori di dischi e di analoghi supporti hanno
il diritto esclusivo di riprodurre e di distribuire commercialmente i supporti
stessi, sempre però facendo "salvi i diritti spettanti all'autore a
termini del titolo I della presente legge" (art. 72). Mentre gli esercenti
emissioni radiofoniche o televisive hanno il potere esclusivo di autorizzare le
fissazioni delle proprie emissioni, di autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta delle predette fissazioni, di autorizzare la ritrasmissione e la
distribuzione delle proprie emissioni, ma sempre "senza pregiudizio dei
diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi
fonografici ed apparecchi analoghi, (...) degli artisti interpreti e degli
artisti esecutori" (art. 79). Sia i produttori fonografici, sia gli
interpreti e gli esecutori che sono protagonisti dell'interpretazione o
dell'esecuzione fissata nel supporto discografico, hanno diritto a un equo
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro del supporto stesso a mezzo della
diffusione radiofonica e televisiva (art. 36).
9.3 - In
conclusione, l'autore di opera musicale ha il diritto di riproduzione per le
stampe della partitura musicale, il diritto di esecuzione, il diritto di
diffusione e il diritto di registrazione dell'opera su disco o altro strumento
meccanico. L'esecuzione dell'opera può avvenire "dal vivo", oppure
mediante l'impiego del disco o dello strumento in cui l'opera è stata
precedentemente registrata.
Di regola,
l'autore cede all'editore il diritto di riproduzione dell'opera per le stampe
(attraverso un contratto di edizione, di cui agli artt. 118 segg. legge 633),
mentre cede al produttore fonografico il diritto di registrazione su disco o
analogo supporto e quello di distribuzione commerciale del supporto stesso
(contratto di edizione fonografica).
Infine,
l'autore, per l'esercizio dei suoi diritti patrimoniali, ha la possibilità di
avvalersi della intermediazione della SIAE, iscrivendosi alla stessa Società,
alla quale è riservata in via esclusiva tale attività a norma delle
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia (art.
180 legge 633).
10 - Fatta
questa premessa, va anzitutto affrontata l'interpretazione della norma
incriminatrice, e in particolare della lettera b) dell'art. 171 legge 633,
secondo cui è punito con la multa "chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma" (...) "rappresenta, esegue o
recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera
altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La
rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera
cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite
nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato
in pubblico".
10.1 - Secondo
il ricorrente la norma punisce solo chi abusivamente esegue in pubblico un'opera
musicale ("rappresenta, esegue o recita in pubblico") o chi la esegue
in privato ma la comunica al pubblico ("diffonde"). In altri termini,
la diffusione sarebbe una ulteriore modalità comportamentale prevista dal
legislatore accanto a quelle della rappresentazione, dell'esecuzione o della
recitazione in pubblico; ma non comprenderebbe la radiodiffusione di un'opera
fissata su supporto meccanico, giacché il verbo "diffondere" sarebbe
usato in alternativa non già agli altri verbi "rappresentare"
"eseguire" o "recitare" ma all'avverbio "in
pubblico", e starebbe appunto a significare "eseguire in privato
diffondendo pubblicamente".
Inoltre -
sostiene ancora il ricorrente - ciò che la norma punisce è la diffusione
primaria e diretta dell'opera altrui, ma non la diffusione secondaria e
indiretta, che ha per oggetto l'esecuzione dell'opera registrata su disco,
nastro o altro supporto meccanico. Ciò anche perché l'opera non va confusa con
l'esecuzione dell'opera: solo la prima è oggetto del diritto d'autore,
mentre la seconda è oggetto del diritto esclusivo degli interpreti esecutori e
"fuoriesce" dal diritto d'autore.
Infine - secondo
il ricorso - la radiodiffusione punita dalla lett. b) dell'art. 171 legge 633 è
solo quella "mediante altoparlante azionato in pubblico".
10.2 -
L'interpretazione sostenuta dal ricorrente, però, è priva di base testuale o
logica; ed anzi è una interpretazione che finisce per vanificare in radice il
sistema normativo a tutela del diritto d'autore.
Il collegamento
del verbo "diffondere" con l'avverbio "in pubblico", anziché
con gli altri verbi che lo precedono, appare artificioso: invero esso è
delegittimato dalle regole sintattiche della lingua italiana e stravolge il
significato del testo così come interpretabile secondo il criterio semantico e
sintattico di cui all'art. 12 delle preleggi. Se il legislatore avesse voluto
dire quello che pretende il ricorrente avrebbe dovuto usare invece delle parole
"o diffonde" una frase del tipo "o in privato, ma diffondendola
nel pubblico" (cfr. la perspicua motivazione sul punto di Cass. Sez. III,
sent. n. 12820 dell'11. 11. 1999, ud. 18.10.1999, Sciscione ed altro, rv.
215780ess.).
In realtà,
l'interpretazione letterale, logica e sistematica della legge non lascia adito a
dubbi. Il legislatore da una parte ha chiaramente compreso nel diritto esclusivo
di diffusione qualsiasi trasmissione a distanza con mezzi quali il telefono, la
radio e la televisione (art. 16); dall'altra, con l'art. 171, ha vietato a chi
non ne abbia diritto qualsiasi diffusione e quindi anche quella radiotelevisiva
(significativamente definita "radiodiffusione" nel terzo comma
dell'art. 79)
Nessun argomento
in contrario può dedursi dalla terminologia usata nel secondo periodo della
lett. b) dell'art. 171, la quale equipara la "radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico" alla recitazione o rappresentazione
pubblica di spettacoli o alla esecuzione in pubblico di composizioni musicali,
che sono sempre punite se effettuate da soggetti senza titolo. Questa
particolare disposizione, lungi dal ridurre l'ambito della diffusione vietata
alla radiodiffusione mediante altoparlante, intende invece precisare che anche
la diffusione mediante altoparlanti è compresa nell'ambito della
rappresentazione pubblica di spettacoli e dell'esecuzione in pubblico di
composizioni musicali, che sono vietate assieme alla diffusione se avvengono
senza titolo. In altri termini, per evitare equivoci, il legislatore ha
espressamente chiarito che la disciplina prevista per le rappresentazioni o le
esecuzioni pubbliche "dal vivo" è applicabile anche alle diffusioni
mediante altoparlante di un opera trasmessa per radio (che non è un'esecuzione
o rappresentazione dal vivo, ma che è ugualmente fruibile dal pubblico
fisicamente presente).
Né è
pertinente richiamare al riguardo la formulazione della lettera f) dell'art.
171, che punisce chi in violazione dell'art. 79 ritrasmette o registra in dischi
o altri analoghi apparecchi le trasmissioni radiofoniche. Questa disposizione,
infatti, da una parte non indica una diversa nozione di radiodiffusione; e
dall'altra ha un oggetto diverso, perché tutela i diritti connessi delle
emittenti radiotelevisive di cui all'art. 79, mentre la disposizione di cui alla
lettera b) tutela i diritti d'autore o quelli connessi dell'interprete e dei
produttori fonografici.
10.3 - Quanto
poi alla distinzione tra la diffusione primaria o diretta, che avrebbe per
oggetto l'opera (e sarebbe l'unica vietata) e la diffusione secondaria o
indiretta, che avrebbe per oggetto l'esecuzione dell'opera già fissata in
supporto meccanico (e sarebbe consentita), si tratta di un ulteriore artificio
dialettico che non ha fondamento giuridico e presuppone una sottostante
distinzione - quella tra opera ed esecuzione - priva di base reale. Per il
ricorrente l'opera musicale "è costituita dalle note sul pentagramma,
dallo spartito e quindi da una composizione grafica" ed è il risultato
della creazione artistica dell'autore; mentre l'esecuzione è il successivo
evento sonoro, caratterizzato appunto da "suoni e voci", frutto della
prestazione dell'interprete.
10.3.1 - Orbene,
questa distinzione non ha il fondamento normativo che gli attribuisce il
ricorrente. Infatti gli artt. 118 e ss. 1egge 633, citati nelle argomentazioni
del ricorrente, si riferiscono al contratto di edizione, cioè alla
pubblicazione per le stampe dell'opera dell'ingegno (che può riguardare l'opera
musicale in quanto stampabile, ma non in quanto eseguibile); mentre l'art. 141
della legge si riferisce all'esecuzione di una composizione musicale, ma è
scarsamente significativo per giustificare l'asserita distinzione, giacché
rinvia alla disciplina degli articoli da 136 a 140 relativi ai contratti di
rappresentazione e di esecuzione solo in quanto applicabili in rapporto alla
particolare natura ed oggetto del contratto di esecuzione musicale (per esempio
non è significativo nel senso voluto dal ricorrente, ma anzi può esserlo in
senso contrario, che l'autore sia obbligato a consegnare all'esecutore il testo
dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe: art. 137 n.
1).
10.3.2 - Ma la
definizione di opera musicale tenacemente sostenuta dal ricorrente non è
condivisibile neppure dal punto di vista semiologico e musicologico. Com'è
stato acutamente rilevato "diversamente dall'opera d'arte figurativa (dalla
quale non sarebbe altrimenti distinguibile), l'opera dell'ingegno musicale non
consiste infatti nella composizione grafica della partitura. La notazione
musicale, al pari di quella alfabetica, è costituita da una serie di simboli
grafici, i quali, appunto perché simboli, non incorporano il pensiero musicale,
ma lo significano (vale a dire che essi indicano qualcosa di essenzialmente
diverso dal simbolo stesso). Quanto alla composizione musicale, oggetto della
protezione del diritto d'autore, essa è costituita da una serie di rapporti
varia natura (altezza, durata, timbro, intensità dinamica) tra fenomeni sonori;
e, per quanto è stato appena detto, in linea di principio potrebbe essere
espressa anche con una notazione grafica diversa da quella comunemente usata in
Occidente (donde la radicale differenza rispetto a un'opera d'arte grafica,
consistente realmente in segni non sostituibili), o anche non essere annotata
graficamente (rimanere cioè, per così dire, orale), senza essere per ciò solo
priva di protezione nel sistema della legge. Infatti, titolo originario
dell'acquisto del diritto d'autore è la creazione dell'opera quale particolare
espressione del lavoro intellettuale (art. 6 legge 633/1941), e questa può aver
luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata
da parte del suo autore; mentre la trascrizione, intesa come uso dei mezzi atti
a trasformare l'opera orale in opera scritta, è essa stessa oggetto di diritto
esclusivo da parte dell'autore (art. 14 legge 633/1941). La composizione
musicale così intesa è dunque l'opera che l'art. 12 legge n. 633 del 1941
protegge in capo al suo autore "<in ogni forma e modo, originale e
derivato>" (Cass. Sez. III, Sciscione, cit.).
L'esecuzione
dell'opera musicale invece non è altro che l'esternazione in evento sonoro di
questa creazione musicale, significata ma non incorporata in segni grafici.
I1 1egame
ontologico tra autore e opera, che caratterizza il diritto d'autore, e
specificamente il legame tra autore e opera musicale, perciò, non può essere
vanificato dalla circostanza contingente che l'opera venga eseguita da un
interprete (o dallo stesso autore come interprete di se stesso), o venga
registrata in un supporto meccanico, oppure sia radiodiffusa (cioè diffusa
attraverso emittenti radiofoniche o televisive, secondo la precisazione
terminologica di cui al terzo comma dell'art. 79). La tesi sostenuta dal
ricorrente ignora oggettivamente la distinzione e la reciproca indipendenza tra
i vari diritti di utilizzazione dell'opera intestati in capo all'autore; così
come offusca la distinzione tra i diritti dell'autore e i diritti connessi
intestati agli interpreti esecutori, ai produttori fonografici dei dischi o di
simili supporti meccanici e alle imprese di radiodiffusione. La circostanza che
il bene immateriale protetto non possa essere sfruttato indipendentemente dalla
sua esecuzione, registrazione o radiodiffusione, e in molti casi venga
utilizzato attraverso un supporto meccanico che lo incorpora, non può
vanificarne il carattere immateriale; così come non può annullare la
differenza giuridica ed economica tra il diritto d'autore e i diritti connessi
degli interpreti, dei produttori fonografici e delle emittenti radiotelevisive.
10.4 - Per
conseguenza, quando, come sembra pacificamente avvenuto nella fattispecie de
qua, un autore cede ad altri il diritto di eseguire pubblicamente la sua opera
(art. 15) e cede a un produttore il diritto alla riproduzione fonografica (art.
13), egli - per il richiamato principio di indipendenza - non trasferisce anche
il diritto alla radiodiffusione (art. 16). Sicché il soggetto esercente la
radiodiffusione che diffonda l'opera registrata in un disco o altro supporto
fonografico, senza il consenso dell'autore, è privo di titolo e incorre nella
sanzione penale prevista dall'art. 171. Né può costituire titolo idoneo per
l'esercente la circostanza (verosimilmente diffusa nella pratica) di avere
ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal
produttore o anche dallo stesso autore (come si desume dal secondo comma
dell'art. 17).
Per questa
ragione è priva di fondamento la tesi, che sorregge tutta l'impostazione del
ricorrente, secondo cui l'autore che ceda a un produttore fonografico il diritto
di registrare su disco l'esecuzione della sua opera musicale si spoglia
definitivamente di ogni diritto d'autore sull'esecuzione dell'opera stessa, al
punto tale che qualsiasi emittente radiotelevisiva avrebbe un autonomo diritto a
radiodiffondere l'esecuzione dell'opera registrata su disco o su altro supporto
meccanico. Una tesi siffatta non è sostenibile, non solo perché presuppone una
distinzione tra opera ed esecuzione dell'opera musicale, che è inammissibile
(nel senso sopra evidenziato), ma anche perché: a) secondo il ripetuto
principio di indipendenza, il trasferimento del diritto di riproduzione
discografica da parte dell'autore (attraverso il cosiddetto contratto di
edizione musicale stipulato tra autore e produttore discografico) non implica
alienazione o comunque estinzione del diritto patrimoniale dell'autore di
diffondere l'opera con qualsiasi mezzo (art. 61, comma 2); b) i diritti connessi
acquisiti dal produttore discografico non possono limitare i diritti spettanti
all'autore, che sono fatti espressamente salvi (art. 72); c) anche la disciplina
dei diritti connessi degli interpreti ed esecutori non costituisce limitazione
dei diritti d'autore; d) parimenti i diritti connessi che spettano alle imprese
esercenti emittenza radiotelevisiva possono essere esercitati sempre "senza
pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei
produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi" (art. 79, comma
1); e) porterebbe all'assurda conseguenza che l'autore resterebbe privato anche
del suo diritto a ritirare dal commercio, per gravi ragioni morali, l'opera (e
la sua esecuzione registrata): che è un suo diritto personale, come tale
intrasmissibile (art. 2582 cod. civ.; art. 142 legge speciale).
11 - Così
accertata l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 171 lett. b) legge
633, che sicuramente punisce anche la radiodiffusione da parte di chi non ne ha
titolo, e quindi anche la radiodiffusione delle opere musicali registrate, si
deve aggiungere che nessuna diversa interpretazione evolutiva si impone dal
momento in cui è caduto il monopolio della radiotelevisione, vigente all'epoca
in cui la legge è stata emanata.
Al riguardo,
infatti, la c.d. liberalizzazione dell'etere derivata dalle note sentenze della
Corte costituzionale è una vicenda giuridica assolutamente irrilevante per il
thema decidendam. La tesi contraria si fonda su un'errata interpretazione della
disciplina derogatoria che alcune disposizioni contenute nella sezione IV, capo
IV, del titolo primo della legge, sotto la rubrica "opere
radiodiffuse", riservano al servizio statale della radiodiffusione.
Il principio
generale secondo cui spetta all'autore dell'opera il diritto esclusivo di
utilizzazione dell'opera stessa (art. 12), che comprende anche quello di
diffondere e in particolare di radiodiffondere (art. 16), subisce una deroga per
effetto di queste norme, le quali prevedono che l'ente esercente il servizio
della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato (che lo gestisce
direttamente o per mezzo di concessionari) ha la facoltà di eseguire la
radiodiffusione di opere dell'ingegno senza il previo consenso dell'autore in
soli tre casi: a) quando la radiodiffusione sia eseguita dai teatri, dalle sale
di concerto e da ogni altro luogo pubblico, a meno che abbia per oggetto opere
nuove o prime rappresentazioni stagionali di opere non nuove (in questi ultimi
casi è ripristinato il principio generale, perché ridiventa necessario il
consenso dell'autore) (v. art. 52); b) quando si tratti di una radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, nel qual caso l'ente esercente è
autorizzato a registrare l'opera su disco o su nastro metallico o con
procedimento analogo, purché la registrazione sia, dopo l'uso, distrutta o resa
inservibile (cd. registrazioni effimere) (art. 55); c) quando l'ente esercente -
su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - effettui
trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero
(art. 60).
La portata
derogatoria di queste norme è confermata dall'art. 59, secondo il quale le
radiodiffusioni delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il
servizio pubblico, cioè per le esecuzioni "dal vivo", sono sottoposte
al consenso dell'autore a norma del capo terzo dello stesso primo titolo della
legge. In conclusione, secondo la normativa in esame, che disciplina la c.d.
licenza legale a favore della società concessionaria del servizio pubblico
(prima EIAR, poi RAI, e infine RAI-TV), la radiodiffusione è sempre soggetta al
consenso dell'autore, salvo che nelle menzionate tre ipotesi marginali, nelle
quali il diritto al consenso degrada nel diritto a un compenso, da liquidarsi -
nel caso di disaccordo tra le parti -dall'autorità giudiziaria (art. 56),
ovvero da liquidarsi a termini di regolamento (art. 60).
11.1 - Questa
ricostruzione della portata derogatoria della c.d. licenza legale a favore
dell'ente esercente il servizio pubblico è confermata dalla giurisprudenza
costituzionale, che ha chiaramente ribadito il principio generale della necessità
del consenso dell'autore anche per le radiodiffusioni delle opere dai locali
della RAI. In particolare, con la sentenza n. 215/1986, il giudice delle leggi,
dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
51-60 legge 633, in riferimento all'art. 3 Cost., ha precisato che "la
regola applicabile alla fattispecie va individuata esclusivamente nell'art. 59
della legge citata, secondo cui la radiodiffusione delle opere registrate su
disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di
radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore"; ed ha aggiunto che
le eccezioni alla regola, previste a favore dell'emittente pubblico, sono solo
quelle di cui all'art. 52, all'art. 56 e all'art. 60. In conclusione, per la
Corte Costituzionale non sussiste la denunciata posizione di favore dell'ente
esercente il servizio pubblico rispetto alle emittenti private.
11.2 - Per la
stessa ragione non può sostenersi l'estensibilità alle emittenti private o
"libere" della disciplina prevista per la concessionaria pubblica.
Infatti, per la radiodiffusione dagli "studi" di composizioni musicali
registrate su disco o nastro (che è il caso di specie) è sempre necessaria
l'autorizzazione dell'autore (sia per le diffusioni da un'emittente privata, sia
per quelle dalla concessionaria pubblica); mentre la c.d. licenza legale per le
ipotesi eccezionali (radiodiffusioni da teatri o simili luoghi pubblici; c.d.
registrazioni effimere; trasmissioni di propaganda culturale ed artistica
destinate all'estero) è giustificata dalla natura e dai fini della
radiodiffusione come servizio pubblico riservato allo Stato (secondo l'esordio
dell'art. 51), sicché essa non appare applicabile alle emittenti private.
Per concludere
sul punto, la liberalizzazione della emittenza radiotelevisiva non ha modificato
la disciplina dei diritti d'autore in rapporto a quella dei diritti connessi
spettanti alle stazioni televisive e ai produttori discografici: sicché anche
la prospettazione problematica formulata dall'ordinanza di remissione non può
essere accolta.
12 -
L'interpretazione sopra sostenuta è conforme al dettato costituzionale.
Manifestamente infondata è infatti la tesi del ricorrente secondo cui essa
sarebbe in contrasto con l'art 21 Cost. e con l'art. 10 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e elle libertà fondamentali
firmata a Roma il 4.11.1950 (ratificata con legge 4.8.1955 n. 848) (v. n. 3.6
della narrativa).
Basti osservare
in proposito che la libertà di manifestare e diffondere con ogni mezzo il
pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost. (e dall'art. 10 della Convenzione
europea), ha per oggetto il "proprio pensiero" e non il pensiero
altrui: sicché non conferisce al soggetto un diritto a diffondere un'opera
altrui senza il consenso dell'autore.
Tanto meno può
dirsi - come s'è già visto - che il diritto alla radiodiffusione delle opere
altrui spettante alle imprese esercenti la emittenza radiotelevisiva prevalga
sui diritti dell'autore delle opere stesse, essendo questa affermazione
palesemente contrastante col testo dell'art. 79. E neppure può sostenersi -
come invece sostiene il ricorrente - che questo presunto diritto costituzionale
a diffondere le opere altrui è sanzionato penalmente dagli artt. 79 e 171 lett.
t) legge 633/1941: queste norme infatti si limitano ad attribuire alle imprese
emittenti il diritto esclusivo all'utilizzazione delle proprie trasmissioni, e
quindi il diritto di autorizzare a favore di terzi la fissazione e la
ritrasmissione delle trasmissioni effettuate (con sanzione penale per coloro che
violano l'esclusiva), ma con ciò non modificano affatto la disciplina cui
devono sottostare le stesse trasmissioni radiotelevisive a tutela dei diritti
spettanti agli autori, agli esecutori e ai produttori discografici. In altri
termini, il diritto connesso che spetta alle imprese emittenti per
l'utilizzazione esclusiva delle proprie trasmissioni radiotelevisive non
pregiudica i diritti connessi degli altri soggetti e tanto meno i diritti morali
e patrimoniali dell'autore dell'opera trasmessa; il diritto a utilizzare le
proprie trasmissioni non significa che queste trasmissioni possano avvenire
calpestando i diritti degli altri aventi titolo.
13 - Il sistema
normativo come sopra interpretato è perfettamente conforme alle convenzioni
internazionali stipulate in materia dallo Stato italiano e alle direttive
emanate al riguardo dalla Comunità Europea.
In particolare
è in linea con la fondamentale Convenzione di Berna, firmata nel secolo scorso
e ripetutamente riveduta (da ultimo a Parigi in data 14.7.1~71), ratificata con
legge 20.O'.1978 n. 399. L'art. 11 bis di questa legge attribuisce espressamente
e significativamente agli autori il diritto esclusivo a radiodiffondere le loro
opere, a comunicare al pubblico l'opera radiodiffusa, a comunicare al pubblico
mediante altoparlante o mezzo analogo l'opera radiodiffusa; riserva alle
legislazioni dei singoli Stati aderenti il potere di determinare le condizioni
per l'esercizio dei suddetti diritti, facendo comunque salvo il diritto morale
dell'autore e il diritto dell'autore di ottenere un equo compenso; precisa che -
salvo patto contrario - l'autorizzazione a radiodiffondere o a comunicare
pubblicamente l'opera rilasciata dal suo autore non implica quella di registrare
l'opera radiodiffusa.
Sulla stessa
linea sono anche la convenzione internazionale firmata a Roma il 26.10.1961
(ratificata con legge 22.11.1973, n. 866) e quella firmata a Ginevra il
29.10.1971, (ratificata con legge 5.5.1976 n. 404).
13.1 -
Nonostante la tesi contraria del ricorrente, il quadro normativo nazionale è
perfettamente conforme anche alla Direttiva 92/100/CEE del Consiglio delle
Comunità Europee. Infatti:
- a norma
dell'art. 6 della direttiva (diritto di fissazione) gli Stati membri riconoscono
agli artisti interpreti o esecutori di il diritto esclusivo di autorizzare o
vietare la fissazione delle loro esecuzioni; agli organismi di radiodiffusione
il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro
emissioni;
- a norma
dell'art. 7 (diritto di riproduzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti
interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione della fissazione delle loro prestazioni; ai produttori di
fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione dei
loro fonogrammi; agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni;
- a norma
dell'art. 8 (diritto di radiodiffusione e comunicazione al pubblico), gli Stati
membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al
pubblico delle loro prestazioni artistiche (tranne quando la prestazione avvenga
per trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione); agli
organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
ritrasmissione via etere delle loro emissioni;
- a norma
dell'art. 9 (diritto di distribuzione) gli Stati membri riconoscono agli artisti
interpreti o esecutori il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche; ai produttori di fonogrammi, il
diritto esclusivo di distribuzione (pubblica) dei loro fonogrammi; agli
organismi di radiodiffusione, il diritto esclusivo di distribuzione (pubblica)
delle fissazioni delle loro emissioni.
La disciplina di
questi diritti connessi - come si vede - è di interpretazione univoca. Ma
l'art. 14 della Direttiva precisa ulteriormente che la protezione dei diritti
connessi accordata dalla Direttiva "lascia totalmente impregiudicata la
protezione del diritto d'autore".
Il D.Lgs.
16.11.1994 n. 685 ha dato fedele attuazione nell'ordinamento italiano a questa
Direttiva, modificando opportunamente le disposizioni della legge speciale n.
633/1941 nel senso già specificato nei paragrafi precedenti. In particolare
nessun contrasto o nessuna difformità sono ravvisabili laddove il decreto
attuativo ha modificato:
- l'art 17 della
legge speciale, stabilendo che il diritto esclusivo di distribuzione spettante
all'autore comprende il diritto di mettere l'opera in commercio o in
circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a
qualunque titolo;
- l'art. 61
della legge speciale (che disciplina il diritto d'autore per le opere registrate
su apparecchi meccanici), stabilendo che la cessione da parte dell'autore del
diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo
patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di
radiodiffusione;
- l'art. 72
della legge speciale (che disciplina il diritto connesso del produttore
fonografico), stabilendo che, salvi i diritti spettanti all'autore, il
produttore fonografico ha il diritto esclusivo di riprodurre il disco o
l'apparecchio da lui prodotto;
- l'art. 79
della legge speciale (che disciplina il diritto connesso degli esercenti attività
di emissione radiofonica), stabilendo che questi esercenti hanno il diritto
esclusivo di fissazione, di riproduzione, di ritrasmissione e di distribuzione
al pubblico delle loro emissioni.
Quest'ultima
norma gioca un ruolo centrale nella ricostruzione ermeneutica sostenuta dal
ricorrente. Ma - come si può agevolmente vedere - essa coincide perfettamente
con la protezione che gli artt. 6, 7, 8 e 9 della Direttiva comunitaria
accordano agli organismi di radiodiffusione. E soprattutto essa (sia nella
formulazione della Direttiva, sia nella formulazione della legge attuativa) non
attribuisce affatto alle emittenti radiotelevisive un diritto esclusivo a
trasmettere l'opera (o l'esecuzione dell'opera) senza il consenso dell'autore.
Infatti, il diritto che essa conferisce agli esercenti radiotelevisivi ha per
oggetto l'emissione radiotelevisiva stessa (su cui l'esercente ha una facoltà
esclusiva di fissazione, riproduzione ecc.), ma non ha per oggetto l'opera
(sulla quale le facoltà di utilizzazione esclusiva spettano all'autore): con la
conseguenza che l'emissione radiotelevisiva attraverso la quale venga diffusa
un'opera altrui dovrà sempre rispettare i diritti dell'autore.
13.2 - Va quindi
disattesa la richiesta del ricorrente (peraltro incongruamente subordinata al
rigetto della sua ricostruzione ermeneutica) di rimettere alla Corte di
giustizia europea la questione interpretativa della Direttiva 92/100/CEE, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 234 del Trattato sull'Unione Europea.
Infatti la
giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, alla luce del principio
secondo cui in claris non fit interpretatio, è assolutamente concorde nel
ritenere che l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia
le questioni di interpretazione delle norme comunitarie non sussiste allorché
la corretta interpretazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza
da non lasciar adito a dubbi (ex pluribus in materia penale Cass. Sez. V, n.
3113 del 9.3.1988, ud. 9.10.1987, Andreotti, rv. 177842; Cass. Sez. VI, n. 7525
del 30.5.1990, ud. 23.1.1990, Sarra, rv. 184453; in materia civile, Cass. Sez.
Lav., n. 2254 del 18.3.1996, Sbordone c. Cooperativa Interlavoro, rv. 496408;
Cass. Sez. I, n. 5673 del 9.ó.1998, Soc. Philips c. Ministero delle finanze, rv.
516230). E nel caso di specie non sussiste alcun dubbio né sulla
interpretazione della normativa comunitaria, né sulla conformità del diritto
nazionale a quello comunitario.
14 - Dalle
considerazioni precedenti risulta evidente che tutti i motivi (originari e
nuovi) formulati dal ricorrente in linea di diritto per sostenere che gli enti
emittenti hanno il potere di radiodiffondere opere altrui senza il consenso
dell'autore sono infondati e vanno quindi respinti (nn. 3.1, 3.2., 3.3, 3.4,
3.5, 3.ó, 3.8. e 3.9).
Resta il motivo
(n. 3.7) con cui il ricorrente tende a contestare alla SIAE il suo potere di
rappresentare gli autori e di pretendere in nome e per conto di questi ultimi la
corresponsione di un compenso per la radiodiffusione delle loro opere.
Secondo il
ricorrente, la documentazione prodotta agli atti dalla SIAE non proverebbe
l'affidamento alla Società delle opere de quibus da parte degli autori. Ma si
tratta di una censura in fatto, peraltro non coltivata in appello, e come tale
sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.
15 - E' appena
il caso di notare che il reato contestato non è stato depenalizzato per effetto
dell'art. 32 legge 24.11.1981 n. 689 (succ. mod.), giacché, pur essendo punito
nell'ipotesi semplice con la sola multa, è punito con la pena alternativa della
reclusione o della multa nell'ipotesi aggravata di cui al secondo comma
dell'art. 171 della citata legge speciale.
Peraltro,
essendo stato commesso sino 4.11.1992, il reato è ormai estinto per
prescrizione sin dalla data del 4.5.2000, alla scadenza del periodo
prescrizionale massimo di sette anni e mezzo.
Tuttavia alla
declaratoria di estinzione del reato, a norma dell'art. 578 c.p.p. deve seguire
la decisione sul ricorso ai soli effetti delle statuizioni civili. Per le
argomentazioni sopra esposte, a questi soli effetti il ricorso va rigettato,
tenendo ferma la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile,
pronunciata dal pretore e confermata in appello.
Il ricorrente va
infine condannato al rimborso delle spese di parte civile, liquidate come in
dispositivo.
La corte annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione,
ferme restando le statuizioni civili; condanna il ricorrente al rimborso delle
spese a favore della parte civile, liquidate in lire 6.246.000, di cui lire
6.127.000 per onorari, oltre I.V.A. e Cassa Avvocati.