SPAMMING:
REATO PENALE ?
Dal
primo gennaio 2004 entrerà in vigore il Codice di protezione dei dati
personali: il
Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale ed
al diritto alla protezione dei dati personali.
Il tutto deve avvenire secondo principi di armonizzazione, semplificazione ed
efficacia delle modalità previste
per la tenuta dei dati. Inoltre il codice si basa sul cosiddetto principio di
necessità in quanto i sistemi informativi ed i programmi informatici devono
essere configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di
dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati
anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l’interessato
solo in caso di necessità.
Il Codice affronta anche la questione dello spamming. Con il termine spamming si
indica la tecnica di invio di messaggi di posta elettronica non richiesti ai
fini commerciali. Lo spamming causa ovviamente costi all’utente - qualora non
si avvalga di una linea ADSL – nonché sottrazione di tempo in quanto
deve discernere le e-mail di interesse rispetto a quelle di mera
comunicazione commerciale o promozionale, senza poi considerare che lo spamming
spesso provoca intasamento del canale di trasmissione.
Riassumendo i principi stabiliti dal Garante sino ad oggi mediante pronunce
inerenti lo spamming, si può in sintesi ritenere che: è soggetto
all’applicazione della privacy ed equivale a spamming l’invio di messaggi
anche da parte di persone fisiche quando si tratti di comunicazione sistematica;
l’invio
di e-mail commerciali indesiderate dovrebbe essere possibile solo qualora il
destinatario abbia precedentemente acconsentito a ricevere tali messaggi ed
infine, la presenza di un indirizzo e-mail di una persona su un sito internet
non autorizza le aziende, per il solo fatto di essere pubblico, ad utilizzarlo
per inviare pubblicità, in quanto internet
non equivale a elenco pubblico.
In materia specifica di spamming, il Codice interviene in particolare su due
voci aventi ad oggetto le
comunicazioni indesiderate ed il direct marketing, rispettivamente disciplinati
dagli artt. 130 e 140.
In merito alle comunicazioni commerciali, il Codice stabilisce che l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata per l’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta è consentito con il consenso dell’interessato.
Tale
disposizione si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
suddette finalità mediante posta elettronica, sms, sms o altro. Se il titolare
del trattamento utilizza, ai fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il
consenso sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita
e l’interessato, informato, non rifiuti inizialmente o successivamente, tale
uso. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni a scopo promozionale
effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un
idoneo recapito presso il quale possa esercitare i diritti previsti dal TU.
Mentre in merito al direct marketing, il Garante promuove la sottoscrizione di
un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone
il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere
meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
Sembra perciò doversi ritenere che per l’invio di messaggi di posta
elettronica a contenuti commerciali e promozionali si debba ottenere
il consenso
informato del destinatario; tale
consenso è necessario
anche quando gli indirizzi sono formati ed utilizzati automaticamente
mediante un software; inoltre tale consenso deve essere chiesto prima
dell’invio e solo dopo aver
informato l’interessato sugli scopi
per i quali i suoi dati verranno usati; vale la regola e del opt-in e non
opt-out. Non sono peraltro ammissibili messaggi anonimi, soprattutto alla luce
dei diritti inerenti il titolare dei dati raccolti che in qualsiasi momento deve
poter esercitare i diritti di modifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.
previsti già dalla legge 675/96 e ribaditi e puntualizzati nel nuovo Codice.
Inoltre laformazione di un elenco di
chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di black-list
non deve comportare oneri per gli interessati.
Qualora non siano rispettati i suddetti criteri, l’Autorità ha disposto una
serie di penalità consistenti sia in multe (sino a 30 mila euro in caso di
omessa informativa all’utente) sia in vere e proprie sanzioni penali quali ad
esempio la reclusione da sei mesi a
tre anni qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di
trarre per sé o per altri un profitto o di arrecare ad altri un danno. Sanzione
accessoria la pubblicazione della pronuncia penale di condanna.
Una svolta a favore dell’utente contro “ingombri” continui della posta
elettronica e contro la selvaggia raccolta di indirizzi di posta elettronica in
rete.
Dott.ssa
Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it