Articolo pubblicato su www.punto-informatico.it dell8 marzo 2002
COPIARE SOFTWARE AD USO PERSONALE E' REATO
La
legge 248 del 2000 ha introdotto la reclusione per coloro che duplicano anche a
fini personali il software.
Occorre premettere come nell’ultimo decennio la tutela del software abbia
subito varie modifiche. Basta pensare che sino alla legge n. 518 del 1992 -
che ha disciplinato in sede penale la tutela dei programmi per
elaboratore elettronico, in attuazione della direttiva comunitaria
n. 250 del 1991 - la
condotta di duplicazione ai fini di lucro
dei predetti programmi non era prevista dalla legge come reato, non
potendosi estendere alla fattispecie per il divieto di analogia, la normativa
relativa alla abusiva duplicazione e commercializzazione di musicassette
trattandosi di materie e prodotti diversi (Pretura di Napoli, 14
aprile 1999).
Invece con la introduzione dell’articolo 171 bis legge n. 518, il legislatore
disponeva: <<Chiunque abusivamente
duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini e sapendo
o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione medesimi
programmi, è soggetto alle pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della
multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. ….>>. Norma che ha subito
mutamenti con l’ultima riforma del 2000, con la quale l’articolo 171 bis è
stato riformulato come segue: <<
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE) è
soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da L. 5.000.000 (2.582,28 €) a L.
30.000.000 (15.493,71 €)….. >>
Cosa è cambiato? Una parola, ovvero dal termine
“lucro” - adottato nella prima versione legislativa – si è passati
a quello di “profitto” posto nella normativa odierna.
Conseguenza è che se con “lucro”
il legislatore intendeva punire solo coloro i quali dalle condotte di
duplicazione, riproduzione, vendita, ecc., traessero un vantaggio patrimoniale,
con “profitto” la punibilità si estende anche a coloro che dalla
duplicazione traggono un vantaggio “casalingo”, ovvero un semplice risparmio
evitando di acquistare un originale del programma.
Parliamo in termini pratici, e portiamo esempi concreti da ricercarsi nelle
pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni.
Iniziamo dal 1996, quando un Pretore di Cagliari, assolveva l’imputato
accusato di duplicazione abusiva di software ad uso personale, motivando che: <<…
il termine lucro di cui all’art. 171 bis, indica esclusivamente un guadagno
patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell’acquisizione
di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine
profitto, che ha un significato ben più ampio in quanto il profitto può
implicare sia il lucro, quindi
l’accrescimento effettivo della
sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale
ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel
profitto può rientrare anche la
mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un
bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente
l’accrescimento positivo
del patrimonio; il profitto anche la sola non
diminuzione dello stesso. L’imputato ha duplicato copie di un programma
esclusivamente per la sua
attività non mosso da fini di lucro, ma eventualmente di profitto, consistente
nell’evitare la spesa necessaria ad acquistare altre due copie del programma,
pertanto non violando la
fattispecie contenuta nella norma incriminatrice
(perché nella condotta dallo stesso tenuta non
è ravvisabile il fine di lucro) l’imputato è prosciolto dal reato
contestato.>> Dello
stesso avviso un Giudice di Bologna, che nel 1998 assolveva un imprenditore
nella cui azienda erano stati utilizzati software duplicati abusivamente. Il
giudice motivò l’assoluzione sulla base dell’incriminazione da parte della
norma della duplicazione a scopo di
lucro, intendendo punire la riproduzione finalizzata al conseguimento di un
utile patrimoniale, cosa ben diversa dal semplice risparmio che aveva invece
conseguito l’imprenditore duplicando i programmi.
Palese dunque la portata punitiva circoscritta al conseguimento di utili
dell’art. 171 bis legge diritto d’autore, sino alla riforma del 2000.
Ad oggi sanzionando coloro che duplicano software con finalità di profitto, il
legislatore intende punire tutti coloro che duplicheranno abusivamente traendo
un vantaggio di qualsiasi natura, che sia risparmio o semplice vantaggio morale.
Subirà un processo penale il minorenne che duplicherà un gioco dall’amico,
lo studente che duplicherà un programma di ricerca, l’adulto che mostrerà in
ufficio un programma che ha in originale a casa (ricordiamo che l’unica copia
di programma che può essere effettuata per legge, è la copia di sicurezza, che
deve comunque trovare una collocazione precisa e non deve essere avviata nel
computer salvo perdita
o deterioramento dell’originale).
Inoltre, chi acquisterà o riceverà software duplicato non contrassegnato SIAE, potrà incorrere
nel reato di ricettazione di software abusivo. La ricettazione è un reato
consistente nell’acquistare, ricevere o occultare al fine di procurare
a sé o ad altri un profitto, cose provenienti da un qualsiasi delitto. Avendo
il legislatore parificato la duplicazione a scopo di profitto ad un delitto,
coloro che ricevono un programma già duplicato abusivamente
potrebbero essere accusati di ricettazione e rischiare
la reclusione da due anni ad otto e con una multa da L. 1.000.000 (516,45
€) a L. 20.000.000 (10.329,14 €) salvo trattarsi di reato di particolare
tenuità (ricevere una sola copia di un cd,
ad esempio, “restringe” la pena della reclusione sino a sei anni e la multa
sino a L. 1.000.000 (516,45 €).
Non è il caso di
allarmarsi, ma forse di fare più attenzione perché le politiche del mercato
hanno prodotto una limitazione notevole nei confronti
dei privati che hanno in buona fede duplicato un software,
addirittura esponendoli alla reclusione quando più logico ed equo poteva
essere semplicemente concedere una maggiore
tutela risarcitoria a coloro che subiscono menomazioni economiche dalla abusiva
duplicazione dei programmi per elaboratore.
Dott.ssa Valentina
Frediani
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