IL REATO DI RICETTAZIONE ED IL SOFTWARE
Negli
ultimi anni è emerso il problema relativo alla configurazione dell’ipotesi
delittuosa del reato di “ricettazione dei software”, in particolare con
riferimento ai programmi informatici protetti da copyright che
possono essere oggetto, nel campo dell’informatica, di uno scambio lecito di
informazioni, tra coloro che secondo le norme di legge ne hanno la disponibilità,
ma che possono tuttavia scaturire in forme di lucro o profitto illecito da una
commercializzazione o una appropriazione indebita di software altrui. In primo
luogo appare necessario dare alcuni chiarimenti sul reato di ricettazione
richiamato all’art. 648 c.p. per poi poter effettuare delle riflessioni sulla
sua applicabilità in un contesto particolare come quello da noi in discussione:
il software. Dal testo della norma emerge che il delitto di ricettazione è
commesso da “…chi,
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel
farli acquistare, ricevere od occultare…”, ed è punito con la pena
della reclusione da due a otto anni e con la multa da circa 500 a 10.000 euro.
Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter
parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo
“specifico” da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di
trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od
occultamento di beni di provenienza delittuosa. Secondo la dottrina dunque, per
quanto concerne l’elemento psicologico richiesto, si sottintende l’effettiva
conoscenza dell’illiceità penale del fatto presupposto, poiché qui un
eventuale errore su di essa porterebbe ad una diversa interpretazione giuridica
dello stesso fatto commesso. Ulteriori requisiti sono il concetto di
“provenienza illecita” dei beni oggetto di ricettazione - nel nostro caso un
software duplicato illegalmente - e non ultimo “l’oggetto materiale della
condotta”. Dalla lettura del richiamato articolo si comprende come siano
considerati oggetto della condotta “denaro o cose provenienti da un qualsiasi
delitto”. Ora, l’art. 171 bis l. 633/41, inserito nel precedente corpus
normativo a seguito dell’emanazione della Direttiva CEE 250/91, fornisce la
chiave di lettura per una qualificazione giuridica del concetto di software,
poiché punisce chiunque abusivamente duplica a fini di lucro,
programmi per elaboratore, ovvero ai medesimi fini e sapendo o avendo
motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi.
Secondo indirizzi ormai consolidati nei vari Paesi d’Europa e negli Stati
Uniti, il software viene considerato come un’opera dell’ingegno, secondo la
legge, e coerentemente con l’oggetto della norma qui sopra richiamata tale
oggetto è da ricercarsi nel “programma per elaboratore”, svincolato dal
supporto che lo contiene. E’ proprio questo il punto controverso che ha
suscitato numerosi punti di contrasto tra coloro che sottolineano il fatto che
il software non può essere assimilato ai concetti di denaro o cose provenienti
da un delitto, come si legge ex art. 648 c.p.; inoltre ogni forma di tutela sui
beni informatici, nel nostro caso il software, è caratterizzata dal dato
dell’immaterialità degli stessi beni, e una tutela che si dimostri adeguata
può esserci data solamente da un articolo del codice che operi in regime di
specialità rispetto all’art. 648 c.p. e 171 bis, in cui venga richiamato
espressamente il reato di ricettazione, come trasferimento illecito di software,
nello specifico settore dei programmi per elaboratore. Altri autori ritengono
invece che i beni informatici siano comunque suscettibili di impossessamento
quando incorporati nei supporti materiali che li rappresentano.Tuttavia, in
tutta franchezza, l’esistenza di un legame tra programma e supporto fisico è
estremamente dubitabile, in un’era dove lo scambio di informazioni via
internet è pratica quotidiana, e la sussistenza di tale legame è forse
rintracciabile nel caso dei diritti di credito che, incorporati in un documento
(l’assegno), diventano da questo indivisibili. Nel nostro dibattito al
contrario, la duplicazione di software dà luogo ad una situazione diversa: la
condotta illecita sta nel creare una situazione di fatto che consente a terzi di
utilizzare software altrui (opera dell’ingegno), ledendo così il diritto
d’autore o copyright senza che il titolare ne riceva il corrispettivo
economico. Tale situazione sembra essere piuttosto incompatibile con la
statuizione dell’art. 648 c.p. riguardante il reato di ricettazione. Ad
avvalorare la nostra tesi alcune recenti sentenze tra cui quella emessa del
Tribunale di Arezzo, n. 320/03 del 18/3/2003, dove ad un imputato veniva
contestato il reato di ricettazione per aver posseduto nella propria abitazione
un numero di CD masterizzati a scopo ludico; orbene, mancando una qualsiasi
prova di duplicazione di tali software a scopo commerciale o imprenditoriale,
l’imputato veniva assolto da tale accusa. Si assiste dunque ad una situazione
di stallo tra le varie correnti dottrinali in materia di duplicazione di
software e conseguentemente per chi è chiamato a giudicare è concesso un
margine di discrezionalità che supera l’interpretazione della norma ex art.
648 c.p. e ne rende incerta l’applicazione, in palese violazione di
un’esigenza di certezza del diritto e di conoscenza della qualificazione
penale del proprio comportamento che deve essere garantita ad ogni singolo
cittadino. Una soluzione, ad avviso di chi scrive, appare essere ancora una
volta quella di un intervento del Legislatore che sia il
più possibile attenuato e specifico, nei confronti della ben più severa
normativa ex art. 648 c.p. sulla ricettazione in generale, predisponendo una
norma “ad hoc” su fattispecie di crimini informatici che qui riguardano un
software duplicato abusivamente, evitando così il rischio che venga condannato
ad una pena severa un soggetto ignaro perfino di infrangere la legge, situazione
che ai giorni nostri risulta piuttosto frequente nel caso da noi discusso dei
cosiddetti “software pirata”.
Eugenio
Tummarello
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