NON
SUSSISTENTE LA RESPONSABILITA' PENALE DA LINK
Questo
quanto stabilito dal Tribunale di
Milano, Sezione V Penale, con sentenza del 25 febbraio 2004.
In data 25
febbraio il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha emanato una
sentenza che si pone in modo
piuttosto autonomo nel panorama giurisprudenziale relativamente alla
responsabilità dei server provider in merito al contenuto illecito del sito
gestito da terzi e dagli stessi ospitato. Nei
fatti, il Tribunale si è trovato a dover stabilire in merito alla
corresponsabilità penale del server provider laddove aveva pubblicato sul
proprio sito un link ad un altro sito contenente materiale pedo-pornografico,
vedendosi così contestare la distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione a
mezzo del sito incriminato di 5 filmati pedo-pornografici e 14 immagini
pedo-pornografiche. Il precedente orientamento dottrinale
ha sino ad oggi ricondotto la responsabilità del server provider o a
titolo omissivo (reato configurabile qualora lo stesso abbia omesso di impedire
che i reati fossero realizzati dagli autori dei contenuti illeciti diffusi
mediante la rete) o a titolo di responsabilità commissiva (concorrendo
attivamente alla commissione dei reati contestati). Premesso ciò, il Tribunale
ha dovuto determinare ancora una volta, se i proprietari delle infrastrutture di
telecomunicazioni (ovvero i network provider), i fornitori di accessi (gli
access provider) ed i fornitori di
servizi (i service
provider) possono, per il solo fatto di fornire delle infrastrutture, essere
ritenuti corresponsabili della distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e
cessione a terzi del materiale pedo-pornografico (tutte condotte citate nella
legge n. 269/98 in materia di sfruttamento della prostituzione, della
pornografia e del turismo sessuale a danno dei minori), dovendo pertanto
rispondere per fatto illecito altrui. Secondo
il Tribunale, i due presupposti essenziali affinché si possa configurare una
responsabilità a titolo omissivo (penalmente riconosciuta solo laddove vi sia
un obbligo giuridico di impedimento a carico del server provider)
sono la titolarità da parte del server provider di una posizione di
garanzia (cioè di controllo per la neutralizzazione o la preservazione dai
rischi) ed il contemporaneo potere di controllo preventivo sul contenuto del
sito. In merito alla prima
questione, è stata esclusa la posizione di garanzia in quanto niente dice il
legislatore in modo espresso in tal senso, non potendosi quindi applicare alcuna procedura di analogia vietata in ambito
penalistico in mala partem (in specie, il Tribunale ha escluso sussistere
la responsabilità di cui sono titolari le figure del direttore della
stampa periodica, l’editore e lo stampatore, ruoli ben diversi dal server
provider). In merito al secondo punto, non si può ravvisare a carico del server
provider la concreata possibilità di esercitare un efficace controllo dei
messaggi contenuti sul proprio sito, considerando
l’enorme afflusso di dati che transitano sui servers e la possibilità
costante di immissione di nuove comunicazioni anche attraverso collegamenti
alternativi proprio per la struttura aperta di Internet, che non rappresenta
alcun unitario sistema centralizzato, ma una possibilità di molteplici
connessioni fra reti e computers diversi. Dunque, l’attività del server
provider consistendo nell’offerta di uno spazio in rete e di un accesso al
sito – attività definita dal Tribunale neutra e lecita – non può in alcun
modo configurarsi penalmente rilevante. Solo laddove il provider si inserisse
attivamente nella condotta penalmente rilevante (ad esempio contribuendo alla
divulgazione di un messaggio relativo alla distribuzione del materiale
incriminato) allora potrebbe palesemente configurarsi l’illecito contestato.
Il Tribunale ha conseguentemente concluso con l’esclusione della penale
responsabilità del server provider non potendosi individuare suoi
comportamenti che dimostrino vuoi un apporto causale – una partecipazione
specifica – alla divulgazione delle foto pedo pornografiche esposte dai
diretti incriminati, vuoi la sua conoscenza del contenuto illecito del materiale
divulgato dal sito ospitato sul suo spazio web, assolvendo quindi
l’imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Questa
è la prima sentenza in Italia in tema di responsabilità penale da link, sino
ad oggi affrontata solo in ambito dottrinale e giurisprudenziale civilistico,
sintomo evidentemente che anche l’autorità giudiziaria si trova sempre più
frequentemente a dover affrontare tematiche giuridiche connessa alla rete.
Dott.ssa
Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it