E'
LEGITTIMA LA REGISTRAZIONE AL PERSONAL ZONE ?
A
causa del continuo accavallarsi di normative in tema di privacy e firma
elettronica (pesante, leggera, accreditata, digitale e così via…) anche il
semplice trattamento/registrazione elettronica dei propri dati personali sul web
rischia di essere manifestato illegittimamente, con rischi di pesanti sanzioni a
carico dei siti web titolari di tali dati…
Internet, come noto, ha sempre imposto il rispetto delle sue regole e
delle sue consuetudini spesso avulse da ogni “stringente” sistema di diritto
positivo, sia nazionale, sia europeo, sia, infine, internazionale. In tal modo i
giuristi esperti del settore continuano a doversi confrontare con non poche
questioni interpretative oltre che pratiche. Un tema al quale la dottrina in
realtà ha dedicato ben poca attenzione, ma che è certamente destinato a
diventare presto di scottante attualità, fa riferimento a quella prassi, molto
diffusa tra i titolari dei siti web, di permettere ai propri utenti la
registrazione, attraverso il noto meccanismo del “point&click”,
ad un’area riservata fornendo i propri dati personali (nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo mail…) e ricevendo così uno o più codici di
identificazione personale grazie ai quali fruire successivamente di numerosi servizi on-line. Per la compilazione di un form
elettronico è necessario non solo fornire i propri dati personali – alcuni
richiesti obbligatoriamente altri facoltativamente – ma occorre anche prestare
il consenso espresso al trattamento dei medesimi dati. Quest’ultimo aspetto
rappresenta il punto dolente dell’intera procedura ora descritta e merita di
essere meglio approfondito. La questione dal punto di vista giuridico si pone in
questi termini: al momento dell’avvenuta registrazione, il consenso al
trattamento dei dati personali è prestato validamente? Oppure gli adempimenti
previsti dalla legge sono disattesi? Il nostro argomentare va correttamente
ricondotto nell’alveo delle norme di cui agli artt. 11, 20 e 22 della Legge
675/1996 (ovvero dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che prenderà
il posto della legge n. 675 dal primo gennaio 2004) la cui corretta
interpretazione fornirà la chiave di lettura per risolvere i nostri dubbi
interpretativi. Perché il consenso possa dirsi validamente prestato occorre che
esso sia espresso liberamente, sia riferito ad uno specifico trattamento, sia
documentato per iscritto (o manifestato in forma scritta in caso di dati
sensibili) e sia informato. Vediamo ora se nel caso della registrazione da parte
di un utente ad un’area riservata di un sito sono integrati tutti i menzionati
requisiti previsti dalla legge. Non sorgono, in realtà, dubbi in ordine alla
sussistenza del consenso espresso. Sul punto, infatti, c’è concordia tra la
dottrina più accreditata e, peraltro, la Direttiva n. 58/2002/CE ha contribuito
a fare chiarezza equiparando il sistema del point&click al consenso espresso. Qualche ragionevole dubbio
sorge invece con riferimento al requisito della documentazione per iscritto. In
altre parole, la registrazione elettronica ad una “personal zone” soddisfa
il requisito della forma scritta? Sul punto occorre riferirsi alle norme dettate
in tema di firma elettronica, ovvero al Decreto Legislativo n. 10/2002 (art. 6)
e al D.P.R. n. 445/2000 (art. 10). Il combinato disposto di tali prescrizioni ci
porta a dire, per quanto più da vicino ci interessa, che il documento
informatico privo di qualsiasi sottoscrizione è equiparabile ad una mera
riproduzione meccanica i cui effetti sono quelli previsti dall’art. 2712 c.c.,
mentre il documento informatico provvisto della firma elettronica cd.
“leggera” soddisfa il requisito legale della forma scritta. È facile
arguire a questo punto come la prassi di cui si discute si potrebbe ritenere
legittima solo ove si equiparasse l’anzidetta registrazione al documento
elettronico provvisto di firma elettronica almeno leggera. Ma sul punto non è
possibile rispondere positivamente. Infatti, per aversi un documento informatico
con firma elettronica leggera occorre che un insieme di dati in forma elettronica siano connessi logicamente ad
altri dati elettronici sì da permettere l’individuazione precisa del singolo
utente connesso in rete. Occorre, cioè, una corrispondenza biunivoca tra
le parti (nel caso di specie: tra il gestore e l’utente del sito web) che si
riconoscano vicendevolmente. E ciò può
accadere per mezzo di un sistema di autenticazione informatica che
ricorre non al momento della registrazione, giacché in questa fase chiunque può
fornire dati immaginari o non veritieri, bensì in quello successivo che
coincide con l’accesso all’area riservata per mezzo dei codici di
identificazione personali (strumenti che permettono un’individuazione univoca
del soggetto che li sta utilizzando) e che sono stati forniti presso
l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’interessato all’atto delle
registrazione. È quindi nel momento in cui l’utente registrato accede per la
prima volta alla “personal zone” che deve richiedersi il consenso al
trattamento dei dati personali; consenso che potrà così ritenersi legalmente
anche documentato per iscritto e dirsi, così, validamente prestato. La prassi
oggi ampiamente diffusa in rete e sopra descritta deve essere disattesa giacché
erronea e possibile fucina, pertanto, di gravi sanzioni.
A questo punto appare opportuno evidenziare ancora un altro profilo di
questa prassi che può ritenersi quanto meno opinabile.
Moltissimi titolari di siti web chiedono ai propri utenti, al momento
della registrazione, il consenso al trattamento dei propri dati personali non
solo ai fini della registrazione stessa ma anche per molte altre operazioni
(quali, ad es. l’eventuale invio
di materiale pubblicitario, la cessione dei dati a terze società per fini di
statistiche, etc.). Tali termini vanno invece tenuti distinti. Per la sola
registrazione, infatti, può anche non chiedersi il consenso al trattamento dei
dati dal momento che si è in una fase precontrattuale rispetto alla conclusione
di un contratto (che può definirsi di fornitura di servizi) e, pertanto, vige
la regola dell’art. art. 12, comma 1, lett. b), Legge n. 675 cit. norma di
fatto riprodotta dall’art. 24 del menzionato Decreto n. 196.
Per tutte le operazioni successive, invece, deve essere senza dubbio
richiesto il consenso il quale (come già ampiamente riferito) per dirsi anche
documentato per iscritto deve essere prestato per il tramite di un documento
informatico provvisto di firma elettronica almeno leggera. Come si è cercato di
chiarire, ciò potrà realizzarsi solo con l’utilizzo di un sistema di
autenticazione informatica che ricorre quando l’utente utilizzando i propri
codici personali accede all’area riservata di un sito. Proprio in questo
momento – rectius proprio al
primo accesso nell’area protetta – l’utente deve prestare il proprio
consenso che potrà finalmente dirsi anche documentato per iscritto. Con questa
breve riflessione si spera di aver suscitato l’interesse dei giuristi al fine
di ricercare sempre nuove e più corrette soluzioni ai diversi problemi
tecnico-giuridici con cui gli operatori della rete sono chiamati quotidianamente
a confrontarsi evitando, così, che questi ultimi si vedano applicate le pesanti
sanzioni previste dal legislatore in tema di illecito trattamento dei dati
personali.
Andrea
Lisi e Maurizio De Giorgi
www.consulentelegaleinformatico.it