OPEN
SOURCE: NUOVE FRONTIERE DEL SOFWARE E PROBLEMATICHE
LEGALI
“Penso
che un effetto collaterale del movimento open source sia stato di avere
riesumato lo spirito originario di internet, regno di libertà e di
valorizzazione dell’individuo e della diffusione della conoscenza”. Questa
affermazione dell’Avvocato Giovanni Bonomo (da “Open source” su
www.dirittodautore.it) offre lo spunto per alcune considerazioni giuridiche ma
non solo, a proposito di un fenomeno particolarmente attuale. Tutto cominciò
nel 1984, quando Richard Stallman, con la “Free Software Fundation”, propose
la rivoluzionaria idea di rendere il codice per programmi per elaboratori
“libero” nel senso che ogni utente doveva avere la possibilità di
utilizzarlo e modificarlo - con la facoltà di veicolare le modificazioni -
senza dover sopportare alcuna spesa. Tale proposta non rimase inascoltata, e nel
1997 un gruppo di persone realizzò il manifesto della “Open Source Definition”
in cui sono analiticamente delineati i capisaldi di un sistema di software
libero, fra cui sono senz’altro fondamentali la libertà di redistribuzione,
la fruibilità – senza aggravi – del codice sorgente, la possibilità di
modifica e creazione di opere derivate (poi distribuite con connotati di
originalità), la salvaguardia del codice sorgente e la perpetuazione delle
licenze (in tal modo gli utenti finali non devono accettare un nuovo accordo
quando ricevono il software da soggetto diverso dall’autore). Premessa questa
sintetica ma doverosa “ricostruzione” del fenomeno, il primo aspetto
giuridico da considerare riguarda il rapporto tra la normativa italiana sul
diritto d’autore e il software libero. Come sappiamo la legge sul diritto
d’autore tutela esplicitamente il software come opera dell’ingegno essendo
indubitabile lo sforzo creativo da cui trae origine. Due sono le prerogative
riconosciute all’autore di opera originale e creativa: i diritti morali
(paternità dell’opera) e quelli patrimoniali (lo sfruttamento economico
dell’opera). Mentre i primi sono sostanzialmente indisponibili, la
“monetizzazione” dell’ingegno si attua normalmente con la concessione in
capo ad altri soggetti della facoltà di utilizzare l’opera medesima (si parla
di licenze d’uso). Da quanto detto è chiaro che è l’autore il dominus
della sua creazione nel senso che è l’unico e il solo a decidere “come”
far circolare il proprio software fino al punto di poter scegliere “cosa”
cedere in licenza a terzi (per es. se il solo programma eseguibile o
accompagnato dai sorgenti). Quindi il problema del rapporto tra legge sul
diritto d’autore e open source è in realtà meno spinoso di quanto si possa
pensare laddove si rifletta che parlare di software libero altro non significa
che riferirsi ad una particolare modalità di esercizio di uno dei diritti che
la legge medesima accorda all’autore, ovvero la distribuzione della sua
creazione: anche l’open source è compiutamente regolato e disciplinato dalla
Legge n. 633 del 1941 proprio perché siamo innanzi ad una precisa scelta fatta
a priori da chi ha realizzato un programma, su come porre il medesimo in
circolazione. Se riteniamo applicabile la legge sul diritto d’autore anche al
software libero allora, per effetto delle recenti modifiche introdotte dalla L.
248/00, dobbiamo ritenere operante il correlativo obbligo di apposizione del
“bollino blu” attestante il pagamento della SIAE. La natura prevaricatoria
di tale imposizione, se applicata al mondo open source, emerge chiaramente
laddove si rifletta sulla ratio che la norma ha: il bollino SIAE ha infatti la
funzione di identificare il supporto originale da quello contraffatto sul
presupposto che l’autore normalmente tragga un vantaggio economico dalla
cessione della copia; conseguentemente chi commercializza software senza bollino
compie un illecito. Nel caso del
software libero - tale in quanto l’utente ha il diritto di effettuare il
numero di copie che preferisce – non ha molta logica distinguere tra
“originale” e “riproduzione”. Proprio questa ultima considerazione ci
introduce a quell’effetto collaterale di cui parla l’Autore citato in
apertura e dunque a rilievi metagiuridici. Alla base dell’open source vi è la
convinzione che la possibilità di lavorare liberamente su software (ed in
particolare sul suo codice sorgente) abbia come effetto principale il
miglioramento del programma medesimo poiché dalla cooperazione possono
scaturire accorgimenti per la risoluzione di problemi, per l’eliminazione di
errori e per l’adattamento a piattaforme hardware differenti. Quando si parla
di open source o di software libero allora si intende un “processo di
formazione decentrata della conoscenza”, cioè del risultato dello sforzo
intellettivo di più programmatori che mettono in condivisione le loro certezze
ma anche i propri dubbi. È indubitabile che da questa prospettiva sorga
spontaneo l’accostamento al periodo primordiale di Internet, concepito proprio
come rete aperta gestita da software il cui codice sorgente era a disposizione
di tutti, quando cioè lo sviluppo di programmi, portato avanti da accademici e
studenti, consisteva in un processo di cooperazione all’insegna della
collaborazione e della trasparenza. Così argomentando non pare errato sostenere
che questo diritto d’autore precostituito e calato dall’alto sulla realtà
dell’open source vada all’open source irrimediabilmente
stretto: infatti emerge la tendenza a ridurre tutte le creazioni umane esistenti
a mera proprietà così limitando non solo la creatività umana ma altresì
inaridendo la libertà di espressione. Sarebbe al contrario auspicabile un
diritto d’autore dell’open source, cioè un diritto d’autore aperto,
fondato sulla condivisione della conoscenza; a chiederlo è la stessa evoluzione
tecnologica che rende possibile il globale spostamento delle informazioni senza
alcun costo, la riproduzione infinita e la distribuzione istantanea di ogni
opera, con la conseguenza che il contenitore fino a poco tempo fa necessario per
il trasporto oggi è superfluo. In conclusione l’istituto normativo che meglio
si adatterebbe a contemperare la necessità di un supporto di regole alle
caratteristiche del prodotto open source è probabilmente lo schema brevettuale.
Basti in questa sede osservare come il software circoli sotto forma di
programma, dal quale non è immediato ricavare indicazioni circa il codice
sorgente: ne consegue la non immediata intelligibilità del programma da parte
dell’utente e, più in generale, la non completa conoscenza dell’opera così
fornita all’umanità. Un simile inconveniente sarebbe superato attraverso una
tutela brevettuale, posto che questa richiede una descrizione chiara e completa
dell’invenzione. Un siffatto
sistema, permettendo l’individuazione e la conoscibilità del codice sorgente,
sarebbe sufficiente a proteggere l’inventore nei confronti di chi sviluppi
autonomamente propri programmi facendo uso di tecniche da altri create.
Nicolò
Ghibellini
www.consulentelegaleinformatico.it