IL NETSTRIKE QUALE REATO
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)

Il Consiglio di Giustizia dell’Unione Europea ha approvato il 28 febbraio 2003 un provvedimento sul cybercrime che dovrà essere recepito dai singoli Stati entro e non oltre  il 31 dicembre 2004.
Tale provvedimento si preoccupa di codificare le offese criminali perpetrabili via Internet, come le lo spamming, la diffusione di virus, l’accesso illegale presso i sistemi informatici, e tutto ciò che riguarda l’hackeraggio in generale.

Questo provvedimento pone però alcuni seri problemi anche a chi organizza proteste e manifestazioni on line, essendo considerata violazione anche la generica interferenza con i sistemi informatici.

Negli Stati Uniti è previsto anche l’ergastolo per alcuni crimini informatici, mentre in Europa la massima pena arriverebbe comunque fino ad un massimo di cinque anni di reclusione.
In particolare, se si tratta di distribuzione di virus informatici da parte organizzazioni criminali, il provvedimento dell’UE prevede una pena fra i due e i cinque anni, mentre per un’azione compiuta da un singolo soggetto la pena è compresa tra un anno e tre anni.

Anche per quanto concerne l’introduzione, alterazione, modificazione o danneggiamento di un sistema informatico protetto, il membro di una organizzazione criminale rischia di farsi sino a cinque anni di carcere, mentre vi è la solita benevolentia per il singolo hacker.

Nel frattempo si stanno organizzando le polizie di tutti gli Stati europei, che collaboreranno tra loro in queste operazioni di antisabotaggio informatico.

Il senatore Fiorello Cortiana ed il parlamentare Marco Cappato hanno però sottolineato che il Consiglio di Giustizia dell’Unione Europea ha indiscriminatamente posto nella categoria dello spamming anche le pratiche di netstrike.
E qui sorge il problema: se la gente decide di protestare contro la guerra, ad esempio, collegandosi tutti contemporaneamente al sito della Casa Bianca (come è avvenuto il 15 febbraio scorso), le singole persone potrebbero essere bollate quali membri di un’organizzazione criminale che effettua spamming vietato, rischiando fino a cinque anni di carcere.

I nostri ministri, impegnati su tale fronte, precisano che in Italia non sarebbe possibile recepire una direttiva di tal genere.

Suppongo, per i seguenti motivi: in primis, il diritto costituzionale sancito agli artt. 17 e 18 (libertà di riunirsi ed associarsi, salvo le prescrizioni del Codice Penale); poi si parla di art. 21 Cost. (libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero); e se proprio vogliamo parlarne, ci sarebbero anche le garanzie che lo Stato deve prestare ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., in lettura combinata con l’art. 11 Cost., dove si afferma che l’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali....
Si dice, insomma, che l’UE ha nuovamente messo in crisi il diritto di protesta, tentandone una nuova criminalizzazione.