IL
NETSTRIKE QUALE REATO
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto
da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Il Consiglio di Giustizia
dell’Unione Europea ha approvato il 28 febbraio 2003 un provvedimento sul cybercrime che dovrà essere recepito dai singoli
Stati entro e non oltre il 31
dicembre 2004.
Tale provvedimento si preoccupa di codificare le offese criminali perpetrabili
via Internet, come le lo spamming, la diffusione di virus, l’accesso illegale
presso i sistemi informatici, e tutto ciò che riguarda l’hackeraggio in
generale.
Questo provvedimento pone però alcuni seri problemi anche a chi organizza
proteste e manifestazioni on line, essendo considerata violazione anche la
generica interferenza con i sistemi informatici.
Negli Stati Uniti è previsto anche l’ergastolo per alcuni crimini
informatici, mentre in Europa la massima pena arriverebbe comunque fino ad un
massimo di cinque anni di reclusione.
In particolare, se si tratta di distribuzione di virus informatici da parte
organizzazioni criminali, il provvedimento dell’UE prevede una pena fra i due
e i cinque anni, mentre per un’azione compiuta da un singolo soggetto la pena
è compresa tra un anno e tre anni.
Anche per quanto concerne l’introduzione, alterazione, modificazione o
danneggiamento di un sistema informatico protetto, il membro di una
organizzazione criminale rischia di farsi sino a cinque anni di carcere, mentre
vi è la solita benevolentia per il singolo hacker.
Nel frattempo si stanno organizzando le polizie di tutti gli Stati europei, che
collaboreranno tra loro in queste operazioni di antisabotaggio informatico.
Il senatore Fiorello Cortiana ed il parlamentare Marco Cappato hanno però
sottolineato che il Consiglio di Giustizia dell’Unione Europea ha
indiscriminatamente posto nella categoria dello spamming anche le pratiche di
netstrike.
E qui sorge il problema: se la gente decide di protestare contro la guerra, ad
esempio, collegandosi tutti contemporaneamente al sito della Casa Bianca (come
è avvenuto il 15 febbraio scorso), le singole persone potrebbero essere bollate
quali membri di un’organizzazione criminale che effettua spamming vietato,
rischiando fino a cinque anni di carcere.
I nostri ministri, impegnati su tale fronte, precisano che in Italia non sarebbe
possibile recepire una direttiva di tal genere.
Suppongo, per i seguenti motivi: in primis, il diritto costituzionale sancito
agli artt. 17 e 18 (libertà di riunirsi ed associarsi, salvo le prescrizioni
del Codice Penale); poi si parla di art. 21 Cost. (libertà di manifestare
liberamente il proprio pensiero); e se proprio vogliamo parlarne, ci sarebbero
anche le garanzie che lo Stato deve prestare ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.,
in lettura combinata con l’art. 11 Cost., dove si afferma che l’Italia
ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie
internazionali....
Si
dice, insomma, che l’UE ha nuovamente messo in crisi il diritto di protesta,
tentandone una nuova criminalizzazione.