"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
I telefoni
cellulari di ultima generazione consentono al fruitore di effettuare chiamate,
inviare brevi messaggi di testo ed ora anche inviare fotografie e filmati.
Quest’ultima funzione è suscettibile di ledere il diritto alla riservatezza
altrui, concretando una lesione alla sfera personale dell’individuo, ma
soltanto in alcuni casi.
Esattamente come nel caso di riprese o fotografie prese in pubblico tramite
cineprese o macchine fotografiche, anche nel caso degli MMS il soggetto o i
soggetti “catturati” hanno la facoltà di negare l’autorizzazione alla
diffusione della propria immagine nel caso in cui tale diffusione tocchi un
pubblico relativamente vasto.
La questione si complica se il mezzo per catturare le immagini è un cellulare,
strumento molto più utilizzato rispetto ad una telecamera o una macchina
fotografica.
Inoltre, si consideri che il “girato” di una cinepresa o l’impronta di una
fotografia necessitano di un procedimento di stampa, che implica una diffusione
dell’immagine differita nel tempo.
Questo procedimento viene saltato a piè pari nella trasmissione di MMS:
l’utente è in grado di inviare immagini di terzi senza i normali “filtri”
temporali.
In tal modo, la violazione perpetrata diventa intangibile e comunque
difficilmente controllabile.
Data l’attualità e la pregnanza del tema, l’Autorità Garante della privacy
è stata spinta ad elaborare alcune regole atte a guidare l’utente nell’uso
delle funzioni MMS, arginarne i possibili danni e limitare il numero di
eventuali contenziosi.
Se si tratta di uso personale, il problema
non si pone, essendo l’immagine MMS diretta ad una cerchia di conoscenze
comunque ristretta e a limitata diffusione territoriale.
Il discorso cambia completamente se le foto
o i filmati vengono comunicati ad una pluralità di destinatari, ad esempio
tramite il Web o altri sistemi di comunicazione di massa (televisione, cinema,
etc.).
Ogniqualvolta un individuo decide di diffondere o pubblicare un’immagine
raffigurante il volto o caratteristiche peculiari di altra persona, deve avere,
in tal caso, la certezza che il soggetto passivo sia concorde.
E’ preferibile farsi rilasciare pertanto un’autorizzazione scritta,
soprattutto se la diffusione o la pubblicazione può assumere carattere molto
vasto sotto il profilo territoriale.
Tale pratica consente di diffondere immagini altrui senza incorrere in
violazioni della privacy.
Queste regole subiscono alcune eccezioni nel caso in cui a “riprendere” sia
un giornalista: non è necessaria la cd. “liberatoria”, ma restano gli
obblighi e i limiti imposti dal codice deontologico dei giornalisti, dalla legge
sulla privacy e, in via generale, dalle prescrizioni imposte dal Codice Civile e
Legge sul diritto d’autore.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto,
in particolare la Legge sul diritto d’autore non consente la diffusione o la
vendita di immagini lesive del diritto all’onore, alla reputazione ed al
decoro del soggetto.
Sotto il profilo penalistico, viene sanzionata l’indebita raccolta e
susseguente diffusione di immagini legate alla vita privata prese a distanza, o
di materiale pornografico riguardante i minori o, ancora, le pubblicazioni
oscene e l’ingiuria conseguente all’offesa dell’onore e della reputazione
tramite MMS.
I gestori di servizi telefonici sono tenuti
a garantire la libertà e la segretezza di tale tipo di comunicazioni anche nel
caso di ricezione tramite Internet; inoltre, la conservazione temporanea dei
messaggi è limitata al momento della ricezione stessa da parte del destinatario
(al contrario di quanto invece avviene per le telefonate, che
sono conservate dai medesimi gestori per cinque anni).