MMS E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)

I telefoni cellulari di ultima generazione consentono al fruitore di effettuare chiamate, inviare brevi messaggi di testo ed ora anche inviare fotografie e filmati.
Quest’ultima funzione è suscettibile di ledere il diritto alla riservatezza altrui, concretando una lesione alla sfera personale dell’individuo, ma soltanto in alcuni casi.
Esattamente come nel caso di riprese o fotografie prese in pubblico tramite cineprese o macchine fotografiche, anche nel caso degli MMS il soggetto o i soggetti “catturati” hanno la facoltà di negare l’autorizzazione alla diffusione della propria immagine nel caso in cui tale diffusione tocchi un pubblico relativamente vasto.
La questione si complica se il mezzo per catturare le immagini è un cellulare, strumento molto più utilizzato rispetto ad una telecamera o una macchina fotografica.
Inoltre, si consideri che il “girato” di una cinepresa o l’impronta di una fotografia necessitano di un procedimento di stampa, che implica una diffusione dell’immagine differita nel tempo.
Questo procedimento viene saltato a piè pari nella trasmissione di MMS: l’utente è in grado di inviare immagini di terzi senza i normali “filtri” temporali.
In tal modo, la violazione perpetrata diventa intangibile e comunque difficilmente controllabile.
Data l’attualità e la pregnanza del tema, l’Autorità Garante della privacy è stata spinta ad elaborare alcune regole atte a guidare l’utente nell’uso delle funzioni MMS, arginarne i possibili danni e limitare il numero di eventuali contenziosi.
Se si tratta di uso personale, il problema non si pone, essendo l’immagine MMS diretta ad una cerchia di conoscenze comunque ristretta e a limitata diffusione territoriale.
Il discorso cambia completamente se le foto o i filmati vengono comunicati ad una pluralità di destinatari, ad esempio tramite il Web o altri sistemi di comunicazione di massa (televisione, cinema, etc.).
Ogniqualvolta un individuo decide di diffondere o pubblicare un’immagine raffigurante il volto o caratteristiche peculiari di altra persona, deve avere, in tal caso, la certezza che il soggetto passivo sia concorde.
E’ preferibile farsi rilasciare pertanto un’autorizzazione scritta, soprattutto se la diffusione o la pubblicazione può assumere carattere molto vasto sotto il profilo territoriale.
Tale pratica consente di diffondere immagini altrui senza incorrere in violazioni della privacy.
Queste regole subiscono alcune eccezioni nel caso in cui a “riprendere” sia un giornalista: non è necessaria la cd. “liberatoria”, ma restano gli obblighi e i limiti imposti dal codice deontologico dei giornalisti, dalla legge sulla privacy e, in via generale, dalle prescrizioni imposte dal Codice Civile e Legge sul diritto d’autore.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, in particolare la Legge sul diritto d’autore non consente la diffusione o la vendita di immagini lesive del diritto all’onore, alla reputazione ed al decoro del soggetto.
Sotto il profilo penalistico, viene sanzionata l’indebita raccolta e susseguente diffusione di immagini legate alla vita privata prese a distanza, o di materiale pornografico riguardante i minori o, ancora, le pubblicazioni oscene e l’ingiuria conseguente all’offesa dell’onore e della reputazione tramite MMS.
I gestori di servizi telefonici sono tenuti a garantire la libertà e la segretezza di tale tipo di comunicazioni anche nel caso di ricezione tramite Internet; inoltre, la conservazione temporanea dei messaggi è limitata al momento della ricezione stessa da parte del destinatario (al contrario di quanto invece avviene per le telefonate, che  sono conservate dai medesimi gestori per cinque anni).