L'UTILIZZO
DI FOTOGRAFIE IN INTERNET
La
legge disciplinante il diritto d’autore, la numero 633/41,
regolamenta tale diritto
relativo alle immagini ed in particolare alle fotografie.
Infatti,
sono protette da suddetta legge tutte le opere dell’ingegno di carattere
creativo incluse le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento
analogo a quello della fotografia.
Ai fini dell’applicazione normativa, il legislatore considera fotografie le
immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale
sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo analogo, comprese
le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole
cinematografiche.
Nell’espressione “fotografie”,
non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di
affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
In merito a quest’ultimo aspetto, si è pronunciata nel 2000 la Suprema
Corte di Cassazione, stabilendo nella sentenza n. 8425, che una
fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore
artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le
fotografie aventi esclusivamente mera
finalità riproduttiva (godono invece di tutela le
fotografie che riproducono un oggetto materiale).
La questione nel merito vedeva parti
in giudizio una società di
commercializzazione di prodotti per
forniture ospedaliere, ed un fotografo. La prima aveva commissionato a
quest’ultimo la realizzazione di
un catalogo raffigurante i propri
prodotti. Il fotografo aveva successivamente rivendicato il proprio diritto
d’autore sulle fotografie, diritto negatogli dalla società in base al fatto
che era stata la stessa a fornirgli i prodotti poi fotografati.
La Suprema Corte, bensì, riconosceva il diritto d’autore al fotografo, in
quanto le fotografie realizzate dal fotografo, non potevano essere assimilate a
fotografie aventi mera finalità riproduttivo-documentale, in quanto ancorché
non creative avevano comunque finalità
di promozione commerciale e non meramente commerciale, comportando un impiego di
creatività, pur se marginale, da parte del
fotografo.
La distinzione, operata in sede legislativa, è dettata dall’attribuzione
all’ingegno che il fotografo può impiegare nella realizzazione di una
fotografia ad alto contenuto espressivo, rispetto ad una mera
riproduzione senza alcun elemento di iniziativa dell’autore come appunto una
riproduzione documentale.
La
legge riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia salvo per i ritratti. In tale ipotesi la
legge prevede una prevalenza del diritto all’immagine di colui che viene
ritratto, il quale conserva ogni diritto sulla propria immagine
(anche in tal caso vige una eccezione, in quanto non occorre il consenso
del diretto interessato qualora si tratti di
casi in cui la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla
notorietà o dall’ufficio
pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi
scientifici didattici o culturali o
qualora la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltesi in pubblico).
Ed ancora: il diritto
esclusivo dell’autore sulla fotografia, ha
durata ventennale dalla produzione della stessa.
È
da prendersi in analisi anche una ipotesi ricorrente, ovvero la realizzazione di
una fotografia su commissione. In tal caso, essendo la stessa il
risultato di un adempimento contrattuale, il diritto esclusivo
spetta al datore di lavoro.
La sentenza di cui abbiamo in precedenza trattato, si pronuncia anche in merito
a questo aspetto legislativo.
Essa, infatti, stabilisce che alle
fotografie effettuate nel corso ed in adempimento
di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse
entro i limiti dell’oggetto e
delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre
nell’ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al
committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando
al fine del riconoscimento del
diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano
neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo (nel merito, le fotografie
erano state fornite al fotografo direttamente dalle case produttrice dei
prodotti).
Un
dato normativo essenziale, cui indubbiamente occorre tener conto, è il
passaggio di ogni diritto connesso alla fotografia qualora l’autore ceda i negativi
o altro analogo mezzo di riproduzione
della foto stessa.
Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto
sia riconducibile al suo creatore, occorre
che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o
nel caso di fotografo che operi su
commissione, il nome della ditta o del committente; la
data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di
un’opera, il nome dell’autore dell’opera.
Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione
della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all’autore.
Tale fotografia è libera da
qualsiasi incombenza del terzo.
Veniamo
alle ipotesi di violazione del diritto dell’autore della fotografia, per
riproduzione non autorizzata e dunque abusiva.
La tutela potrà scindere in difesa civile e difesa penale.
Da un punto di vista civilistico,
colui che si ritenga leso nell’esercizio del diritto di utilizzazione
economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto lo
stato di fatto da cui risulta la realizzazione (pensiamo ad un sito cui può
essere imposto di rimuovere certe immagini)
nonché al fine di ottenere il risarcimento del danno. Una particolarità
è che tale diritto non è esercitatile dall’autore nell’ultimo anno della
durata del diritto (tanto per intendersi il diciannovesimo anno a partire dalla
realizzazione della foto).
Un’altra
azione giudiziale molto importante, è quella inibitoria, ovvero una azione con
la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio
diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva.
Da punto di vista penalistico,
invece, il diritto d’autore è tutelato mediante
sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a poco più di 2000 €. Le condotte punibili sono: riproduzione,
diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell’autore.
È
prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 €
circa, se tali condotte sono compiute sopra un’opera non destinata alla
pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, o anche qualora sia compiuta
deformazione, mutilazione o altra modifica
dell’opera se ne risulti offesa all’onere o alla reputazione
dell’autore.
Spesso
in internet è facile incorrere in
errori connessi all’illecito utilizzo di immagini,
specialmente in merito alle fotografie. Quindi bisogna tenere conto di cosa sia sta utilizzando per il proprio
sito, verificandone la provenienza affinché soprattutto, non si debba poi
affrontare un obbligo al
risarcimento del danno.
Dott.ssa
Valentina Frediani
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