"Tratto da NOEMA, tecnologie
e società" (www.noemalab.com)
Le
figure specifiche che si vanno formando nel mondo dello spettacolo, in
particolare per quanto concerne l’ideazione di contenuti video e audio per la
televisione, potrebbero potenzialmente essere assimilabili alle figure
artistiche già conosciute giuridicamente: il videomaker al regista, il creatore
di sigle al musicista, e così via.
Spesso però queste nuove figure sono legate da un contratto con un committente,
che in genere si appropria alla firma dell’accordo di tutti i diritti
patrimoniali derivanti dalle creazioni dei loro dipendenti.
Il dipendente può ottenere un riscontro economico adeguato soltanto tramite
trattativa, cercando di concludere contratti vantaggiosi e sfruttando al massimo
il proprio potere contrattuale.
Prescindendo dal diritto morale dell’autore, imprescrittibile ed
intrasmissibile, i diritti economici di tali nuove figure va vagliata infatti
alla luce dei frutti economici che altri possono avere a seguito dello
sfruttamento della loro creazione; va inoltre valutato se la creazione
intellettuale effettivamente possieda in sé o meno quei caratteri che la
denotano quale opera d’arte.
Per quanto concerne i rapporti tra le emittenti ed i singoli dipendenti e/o
artisti, è necessario precisare che la legge si preoccupa solamente di
determinare la tipologia-base dei contratti, che possono essere sia di tipo
collaborativo e saltuario oppure di dipendenza a tempo indeterminato.
Il contenuto non viene quindi fissato per legge: ogni clausola può essere
redatta ad hoc in relazione al singolo rapporto, purché sia lecita ai sensi
delle esaurienti previsioni dettate in materia (normativa contrattuale civile e
L.D.A. n. 633/1941, così come modificata dalla L. 248/2000).
In altri termini, il rapporto giuridico che si viene a creare tra le parti
professionali si forgia sulla base del potere contrattuale di ognuna di esse.
Il bilanciamento degli interessi in gioco si svolge sia sul piano economico, sia
sul piano della creazione intellettuale.
La creazione può essere oggetto del lavoro di un dipendente, oppure di opera su
commissione o, ancora, di vera e propria opera d’arte creata da un libero
artista.
In relazione alla qualificazione e alla spendibilità sul mercato di un lavoro
creativo di qualsiasi genere, il potere contrattuale e la valutazione economica
crescono o diminuiscono.
Questo vale pertanto anche per le creazioni di illustratori ed operatori
nell’ ambito computergrafico: sia che si tratti di freelance o dipendenti
di società, andrà vagliato l’apporto originale e creativo dell’opera, le
sue componenti musicali, figurative e tecniche, alla luce del potere
contrattuale personale maturato a livello professionale.
In particolare, il prodotto computergrafico si colloca nello spazio tra il
prodotto multimediale, l’opera d’arte e la banca dati.
Vi sono alcuni criteri per riconoscere una creazione dell’ingegno quale opera
d’arte, oltre ai caratteri già enucleati: in primis, essa deve essere
riconosciuta universalmente come tale.
Ciò implica che se la pellicola cinematografica o il testo letterario sono
sempre passibili di riconoscimento giuridico autoriale, lo stesso non avviene
per le arti minori non qualificate giuridicamente.
Per queste ultime, resta comunque il diritto morale dell’autore.
Se si verificasse un caso in cui un’immagine o un filmato prodotti da un
operatore di computergrafica diventassero universalmente conosciuti e giudicati
quali opere d’arte come tali, prevarrebbe infatti il carattere
dell’universalità, consentendo una tutela patrimoniale ampiamente maggiore
rispetto ad altri prodotti non aventi pari riconoscimento.
Si precisa inoltre che vi è una differenza di tutela se la creazione (anche di
computergrafica) consta di un intero filmato o soltanto di una sigla: in linea
di massima, l’intero filmato, autonomo e coerente in tutte le sue parti, è
considerato giuridicamente protetto come opera e quindi l’autore è meno
soggetto alle vessazioni del committente, mentre i diritti d’autore
patrimoniali di una sigla vengono spesso assorbiti dalla parte contrattuale più
forte, mediante contratto di cessione degli stessi, spesso in esclusiva[1].
[1] Per approfondimenti su tale prassi vedi www.noemalab.com/sections/arte_focus.asp?IDFocus=76