IL PRODOTTO COMPUTERGRAFICO
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com) 

Le figure specifiche che si vanno formando nel mondo dello spettacolo, in particolare per quanto concerne l’ideazione di contenuti video e audio per la televisione, potrebbero potenzialmente essere assimilabili alle figure artistiche già conosciute giuridicamente: il videomaker al regista, il creatore di sigle al musicista, e così via.
Spesso però queste nuove figure sono legate da un contratto con un committente, che in genere si appropria alla firma dell’accordo di tutti i diritti patrimoniali derivanti dalle creazioni dei loro dipendenti.
Il dipendente può ottenere un riscontro economico adeguato soltanto tramite trattativa, cercando di concludere contratti vantaggiosi e sfruttando al massimo il proprio potere contrattuale.
Prescindendo dal diritto morale dell’autore, imprescrittibile ed intrasmissibile, i diritti economici di tali nuove figure va vagliata infatti alla luce dei frutti economici che altri possono avere a seguito dello sfruttamento della loro creazione; va inoltre valutato se la creazione intellettuale effettivamente possieda in sé o meno quei caratteri che la denotano quale opera d’arte.

Per quanto concerne i rapporti tra le emittenti ed i singoli dipendenti e/o artisti, è necessario precisare che la legge si preoccupa solamente di determinare la tipologia-base dei contratti, che possono essere sia di tipo collaborativo e saltuario oppure di dipendenza a tempo indeterminato.
Il contenuto non viene quindi fissato per legge: ogni clausola può essere redatta ad hoc in relazione al singolo rapporto, purché sia lecita ai sensi delle esaurienti previsioni dettate in materia (normativa contrattuale civile e L.D.A. n. 633/1941, così come modificata dalla L. 248/2000).
In altri termini, il rapporto giuridico che si viene a creare tra le parti professionali si forgia sulla base del potere contrattuale di ognuna di esse.
Il bilanciamento degli interessi in gioco si svolge sia sul piano economico, sia sul piano della creazione intellettuale.
La creazione può essere oggetto del lavoro di un dipendente, oppure di opera su commissione o, ancora, di vera e propria opera d’arte creata da un libero artista.
In relazione alla qualificazione e alla spendibilità sul mercato di un lavoro creativo di qualsiasi genere, il potere contrattuale e la valutazione economica crescono o diminuiscono.
Questo vale pertanto anche per le creazioni di illustratori ed operatori nell’ ambito computergrafico: sia che si tratti di freelance o dipendenti di società, andrà vagliato l’apporto originale e creativo dell’opera, le sue componenti musicali, figurative e tecniche, alla luce del potere contrattuale personale maturato a livello professionale.
In particolare, il prodotto computergrafico si colloca nello spazio tra il prodotto multimediale, l’opera d’arte e la banca dati.
Vi sono alcuni criteri per riconoscere una creazione dell’ingegno quale opera d’arte, oltre ai caratteri già enucleati: in primis, essa deve essere riconosciuta universalmente come tale.
Ciò implica che se la pellicola cinematografica o il testo letterario sono sempre passibili di riconoscimento giuridico autoriale, lo stesso non avviene per le arti minori non qualificate giuridicamente.
Per queste ultime, resta comunque il diritto morale dell’autore.
Se si verificasse un caso in cui un’immagine o un filmato prodotti da un operatore di computergrafica diventassero universalmente conosciuti e giudicati quali opere d’arte come tali, prevarrebbe infatti il carattere dell’universalità, consentendo una tutela patrimoniale ampiamente maggiore rispetto ad altri prodotti non aventi pari riconoscimento.
Si precisa inoltre che vi è una differenza di tutela se la creazione (anche di computergrafica) consta di un intero filmato o soltanto di una sigla: in linea di massima, l’intero filmato, autonomo e coerente in tutte le sue parti, è considerato giuridicamente protetto come opera e quindi l’autore è meno soggetto alle vessazioni del committente, mentre i diritti d’autore patrimoniali di una sigla vengono spesso assorbiti dalla parte contrattuale più forte, mediante contratto di cessione degli stessi, spesso in esclusiva[1].


[1] Per approfondimenti su tale prassi vedi www.noemalab.com/sections/arte_focus.asp?IDFocus=76