CONTRATTI VIRTUALI: LA VALIDITA'
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Siamo tutti molto incuriositi
dal modo in cui Internet sta cambiando le regole del commercio. Mentre in
passato tutti i documenti, atti, dati e contratti stipulati dai privati o dalle
pubbliche amministrazioni venivano prodotti unicamente da supporti cartacei, ora
gli stessi possono essere trasmessi tramite bits o supporti ottici.
Ovviamente i rischi implicati sono differenti e la normativa, necessariamente,
si discosta da quella tradizionale.
Tenuto conto che i Paesi europei non sono legati da una lingua madre comune, è
facile comprendere il perché dell’arretratezza delle nostre conoscenze
giuridiche sul tema semplicemente buttando un occhio oltreoceano, dove la lingua
più diffusa resta quella inglese.
Le Comunità Europee hanno proposto un progetto denominato ‘e-Europe’,
per favorire appunto l’armonizzazione degli aspetti legali relativi all’e-commerce
e contestualmente diffonderne la comprensione tra le generazioni più giovani.
D’altra parte, il problema è urgente e va sviscerato il più possibile ora,
con i mezzi a nostra disposizione.
Il problema della validità dei contratti "virtuali" si connette
automaticamente ad altri ed ugualmente pregnanti, quali il diritto alla privacy,
i diritti dei consumatori ed annesse clausole vessatorie, la conoscibilità
delle aziende e la loro solvibilità e così via.
In linea di principio, per la legge i documenti elettronici sono altrettanto
validi quanto quelli cartacei.
Il consumatore che intende acquistare un prodotto da un’azienda che propone i
propri prodotti su Internet dovrà sincerarsi che il sito dell’azienda è
collegato ad un prestatore di servizi di certificazione accreditato,
unica garanzia immediata al momento della conclusione dell’accordo. Il
prestatore di servizi di certificazione permette di equiparare la sottoscrizione
ordinaria alla firma digitale e di identificare la sede legale dell’azienda (e
viceversa).
Il documento informatico (es. contratto) deve sempre risultare in forma
scritta ed essere sottoscritto con firma sicura (DPR 513/97) ed ogni
sua rappresentazione meccanica ha la stessa valenza probatoria ai sensi dell’art.2712
del Codice Civile (rif. T.U. sulla documentazione amministrativa). Qui il
rischio è quello di vedere disconosciuti la firma o il contenuto da parte di
chi non intende onorare le proprie obbligazioni. Ma il giudice potrà in questo
caso ordinare una perizia.
Dai contratti stipulabili tramite la Grande Rete sono esclusi i seguenti:
In ogni caso, a tutti i
contratti che possiamo concludere in Internet, verranno applicate le
disposizioni previste dal D. Lgs. n.50 del 15 gennaio 1992, che consiste
nella tutela del consumatore. In particolar modo, ci si riferisce al diritto
di recesso da parte del consumatore quando l contratto è stato stipulato fuori
dai locali commerciali e il giudice competente sarà quello che ha sede nel
luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio. L’operatore
commerciale dovrà sempre specificare il soggetto verso il quale va indirizzato
il diritto di recesso ed il suo indirizzo fisico, non essendo sufficiente un
indirizzo e-mail (artt.1469 bis e seguenti del Codice Civile).
Il contratto (ma anche comunicazioni quali proposta, revoca ed altre
dichiarazioni) si intende perfezionato (quindi efficace) sin dal momento dell’invio
dello stesso tramite e-mail (che è anche il momento in cui il computer
dell’impresa offerente riceve tale documento) salvo che l’azienda non
dimostri di essere stata nell’impossibilità di riceverlo senza sua colpa.
L’offerta da parte dell’azienda si perfeziona nel momento stesso in cui
viene resa pubblica e deve contenere tutta l’informativa obbligatoria ai sensi
del D. Lgs. n.185 del 22 maggio 1999. Fra gli obblighi a carico
dell’operatore commerciale, il decreto succitato indica anche:
Pare che alcuni di questi
problemi verranno superati con l’introduzione e la diffusione delle cd. smart
cards, utilizzando codici assolutamente certi (secondo le regole della
crittografia a chiave asimmetrica) e memorizzando credito liquido sulle stesse,
garantendo allo stesso tempo la provenienza del denaro, la causale e le
coordinate di chi introita la somma.
Inoltre, anche il provider che svolge un servizio di hosting o housing
per gli operatori commerciali sarà soggetto ad una forma di responsabilità. Ma
di questo parleremo la prossima volta.
Per ulteriori approfondimenti:
www.interlex.it
Girolamo De Rada (gderada@tecnet.it
), Internet News, "Contratti e documenti digitali",
settembre 1999.