DEPENALIZZAZIONE IN
MATERIA DI TRASMISSIONI CRIPTATE
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Come è noto, la legge n.
248/2000 ha introdotto una serie di modifiche alla vecchia legge sul diritto d’autore
n. 633/1941. La sezione II della legge n. 633 (nella parte relativa alle
sanzioni applicabili in caso di violazione), è stata altresì integrata al fine
di punire penalmente colui che "a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale" (art. 171 octies).
La sanzione prevista per i casi enucleati all’art. 171 octies consta nella
reclusione da sei mesi a tre anni unitamente al pagamento di una multa variabile
tra i cinque e i cinquanta milioni di lire. A questa previsione si aggiunge l’aggravante
enunciata all’art. 171 ter nei casi in cui "il fatto è commesso per uso
non personale".
Ma non tutti sanno che a soli tre mesi di distanza dall’emanazione della legge
n. 248 del 2000 è stato approvato un decreto legislativo (d. lgs. n 373 del
2000, attuativo della direttiva comunitaria 98/84/CE), che smentisce l’applicazione
della pena della reclusione e pertanto depenalizza implicitamente la fattispecie
esaminata, riducendola a mero illecito amministrativo (art. 6, cpv, d. lgs. n.
373). Resta da quantificare la residua sanzione amministrativa, che può variare
dai dieci ai cinquanta milioni di lire, dovendosi aggiungere un’ulteriore
somma compresa fra le centomila e le cinquecentomila lire per ogni dispositivo
illecito. La cifra risultante complessivamente non può comunque eccedere i
duecento milioni di lire.
Lo stesso decreto determina il proprio ambito di applicazione, intendendo punire
chiunque importa, distribuisce, vende, possiede a fini commerciali, installa
quei dispositivi illeciti che vengono definiti quali apparecchiature o programmi
per elaboratori elettronici concepiti o adattati al finr di rendere possibile l’accesso
ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del
fornitore del servizio. Poiché viene depenalizzata la fattispecie illecita a
fini commerciali, è presumibile supporre che il medesimo illecito perpetrato a
fini privati non sia punibile neppure in via amministrativa (vedi Lovato e
Chiesa).
L’ipotesi di depenalizzazione sancita con il d. lgs. n. 373 è stata altresì
confermata da una serie di sentenze (non ultima, una sentenza della Corte di
Cassazione, III sez. penale, n. 29194 del 9 novembre 2001), la quale precisa
altresì che poiché l’illecito non ha più natura penale ma amministrativa
non sussiste neppure il presupposto per il sequestro del "corpo di
reato" ordinato dal PM.
Anticipo che con decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 è stata recepita
la direttiva 1999/93/CE relativa all’armonizzazione legislativa in tema di
firme elettroniche. Tale decreto stabilisce in particolare che il documento
informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa pienamente il requisito
legale della forma scritta. Ci vediamo fra due settimane per una analisi
approfondita.