DEPENALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRASMISSIONI CRIPTATE
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)

Come è noto, la legge n. 248/2000 ha introdotto una serie di modifiche alla vecchia legge sul diritto d’autore n. 633/1941. La sezione II della legge n. 633 (nella parte relativa alle sanzioni applicabili in caso di violazione), è stata altresì integrata al fine di punire penalmente colui che "a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale" (art. 171 octies).
La sanzione prevista per i casi enucleati all’art. 171 octies consta nella reclusione da sei mesi a tre anni unitamente al pagamento di una multa variabile tra i cinque e i cinquanta milioni di lire. A questa previsione si aggiunge l’aggravante enunciata all’art. 171 ter nei casi in cui "il fatto è commesso per uso non personale".
Ma non tutti sanno che a soli tre mesi di distanza dall’emanazione della legge n. 248 del 2000 è stato approvato un decreto legislativo (d. lgs. n 373 del 2000, attuativo della direttiva comunitaria 98/84/CE), che smentisce l’applicazione della pena della reclusione e pertanto depenalizza implicitamente la fattispecie esaminata, riducendola a mero illecito amministrativo (art. 6, cpv, d. lgs. n. 373). Resta da quantificare la residua sanzione amministrativa, che può variare dai dieci ai cinquanta milioni di lire, dovendosi aggiungere un’ulteriore somma compresa fra le centomila e le cinquecentomila lire per ogni dispositivo illecito. La cifra risultante complessivamente non può comunque eccedere i duecento milioni di lire.
Lo stesso decreto determina il proprio ambito di applicazione, intendendo punire chiunque importa, distribuisce, vende, possiede a fini commerciali, installa quei dispositivi illeciti che vengono definiti quali apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al finr di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del fornitore del servizio. Poiché viene depenalizzata la fattispecie illecita a fini commerciali, è presumibile supporre che il medesimo illecito perpetrato a fini privati non sia punibile neppure in via amministrativa (vedi Lovato e Chiesa).
L’ipotesi di depenalizzazione sancita con il d. lgs. n. 373 è stata altresì confermata da una serie di sentenze (non ultima, una sentenza della Corte di Cassazione, III sez. penale, n. 29194 del 9 novembre 2001), la quale precisa altresì che poiché l’illecito non ha più natura penale ma amministrativa non sussiste neppure il presupposto per il sequestro del "corpo di reato" ordinato dal PM.
Anticipo che con decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 è stata recepita la direttiva 1999/93/CE relativa all’armonizzazione legislativa in tema di firme elettroniche. Tale decreto stabilisce in particolare che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa pienamente il requisito legale della forma scritta. Ci vediamo fra due settimane per una analisi approfondita.