DOMAIN NAMES E CONTROVERSIE
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Per individuare un sito è necessario conoscere l’indirizzo relativo, il cosiddetto Uniform Search Locator (URL), il quale è costituito dalle seguenti parti:
Non possono esservi due nomi a
dominio identici ed ogni sito deve essere dotato di un unico e specifico nome.
Dopo una breve analisi storica, vediamo come la legge regola la disciplina dei
domain names.
Prima del 1992 la registrazione dei nomi a dominio era gratuita ed era gestita
da Jon Postel, rappresentante della Internet Assigned Numbers Authority (IANA),
su commissione dell’agenzia governativa statunitense DARPA. In seguito,
vennero istituite delle autorithies di zona che si occupavano dell’allocazione
dei Top Level Domains geografici, mentre i nomi generici venivano venduti da una
società privata americana. La Network Solution, Inc.
Dal 1998 tutte le procedure legate ai nomi a dominio sono gestite unicamente
dalla ICANN (Internet Corporation for Assigned Name and Numbers), società
privata no profit americana sotto lo stretto controllo del ministero del
commercio americano.
La ICANN si occupa del coordinamento dei root servers (nuovi suffissi web),
sviluppa nuovi standards di protocollo per la comunicazione, gestisce i numeri
indirizzi IP ed il sistema dei nomi a dominio.
La gestione dei nomi a dominio è quella che ha maggiori implicazioni sotto i
profili sociali, economici e politici. Emerge infatti una evidente
contraddizione tra la natura delle funzioni attribuite alla ICANN (che
necessiterebbero di una gestione totalmente imparziale, vista la portata dei
compiti e la vastità del bacino d’utenza, Europa inclusa) e il fatto che essa
sia una società privata con sede in California e sottoposta al regime giuridico
statunitense, benché no profit.
Sorse un problema circa la composizione del consiglio direttivo della ICANN. Jon
Postel aveva consigliato di escludere dal direttivo ICANN almeno gli attivisti
della rete, cioè coloro che perseguivano particolari ideali servendosi della
rete e del consenso di folti gruppi della web community. Si decise così di
costituire il direttivo ICANN da nove soggetti legati al mondo tecnico-economico
della rete e da nove soggetti eletti at large, cioè sulla base di elezioni
mondiali da parte del popolo web suddiviso per continenti. Per il momento, ne
sono stati eletti 5 dei 9 previsti e le elezioni at large sono state rimandate
alla fine del 2001.
Al recente meeting della ICANN svoltosi a Stoccolma, è emerso il rischio di una
possibile alterazione della composizione del direttivo: il numero dei
rappresentanti eletti at large potrebbe diminuire per favorire alcuni
rappresentanti di domini nazionali. Vedremo la futura evoluzione dei fatti.
Per quanto concerne lo status italiano, nel 1994 sono state istituite la Naming
Authority Italiana (che si occupa di produrre le regole e le procedure in base
alle quali vengono assegnati i nomi a dominio in Italia) e la Registration
Authority Italiana (che gestisce il database dei nomi a dominio secondo le
regole dettate dalla Naming Authority). Sono entrambi due organismi
istituzionali e quindi non privati.
Con un comunicato del Comitato esecutivo n. 25 del 18.07.2000 (poi riveduto ed
aggiornato dal comunicato n. 35 del 04.08.2001) sono state emanate le Regole di
Naming per l’Italia.
Inoltre, nel marzo scorso era stato proposto dal Senato un provvedimento (DDL
4933, cosiddetto decreto Passigli) che attribuiva ad un organismo esterno alla
Naming Authority (una Commissione composta da membri dello IAT - Istituto per le
Applicazioni Telematiche e membri del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
-) il controllo dello spazio virtuale.
Tale Commissione avrebbe potuto creare confusione ulteriore per la gestione del
problema ‘nomi a dominio’, ma fortunatamente il decreto Passigli non è
stato approvato e lo IAT ed il CNR svolgeranno alcune semplici funzioni di
raccordo per la Namng Authority.
Per ciò che invece riguarda le controversie di carattere legale emergenti da
illegittime assegnazioni di nomi a dominio, le Regole di Naming ci prospettano
tre strade:
La procedura amministrativa è
prevista all’art. 16 delle Regole di Naming e presenta alcuni caratteri
peculiari: si può ottenere un provvedimento di trasferimento a proprio favore
del nome a dominio di cui si lamenta l’altrui illegittima registrazione dopo
60 giorni dall’inoltro del reclamo. Presenta però un notevole inconveniente,
da valutare nel caso di ingenti interessi legati al sito in questione: tale
provvedimento di natura amministrativa non vale come una sentenza inappellabile
e quindi potrebbe essere posto nel nulla come se non fosse mai esistito da una
successiva sentenza ordinaria.
Intanto, nei prossimi giorni, assisteremo ad un allargamento della rete da parte
della ICANN con l’introduzione di tre nuovi suffissi: .info, .biz e .name.