LA RESPONSABLITA' DEI PORTALI
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
A seguito delle novità
introdotte dal Parlamento europeo e dal Consiglio in tema di commercio
elettronico a livello comunitario, riusciamo a trarre alcune nozioni utili per
comprendere la portata del dettato delle nuove Direttive coordinate tra di loro.
In tali Direttive, si specifica l’ambito dei servizi dell’informazione,
che vengono svolti da un determinato tipo di operatori: i prestatori.
Oltre alla generica figura del prestatore, abbiamo quella del prestatore
stabilito, che fornisce un servizio a tempo indeterminato e, per fare ciò,
è tenuto a solo agli obblighi del suo Stato di appartenenza, senza nulla dovere
agli altri Paesi della Comunità Europea.
Il prestatore può essere una persona fisica o una persona giuridica e si fa
riferimento alla sua sede legale e non al luogo in cui sono ubicati i servers
o i siti web (dotati delle relative tecnologie).
I prestatori operano attraverso i providers: gli utenti ‘girano’
le informazioni ricevute a disposizione di altri utenti e chi svolge il
servizio di hosting o housing non è responsabile per le
informazioni che circolano, a meno che non vengano direttamente controllate o
modificate dagli stessi prestatori di servizi.
Per chi fornisce un servizio di hosting, sussiste implicitamente anche un
obbligo di verificare della liceità delle informazioni.
Si tratta infatti di un tipo di responsabilità oggettiva che ricade in capo al provider.
Nel caso in cui si tratti di un portale che fornisce il servizio di commercio
elettronico, permettendo così le relazioni tra clienti ed operatori
commerciali, centrale - nel nostro ordinamento - risulta la disciplina del
marchio e diritti connessi.
Il prestatore di servizi è inquadrabile nella figura dell’imprenditore
commerciale nelle sue attività ausiliarie ed è tenuto –
indicativamente – a seguirne la disciplina.