Decreto 29 settembre 1998, n. 391

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI SALE CINEMATOGRAFICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(GAZZETTA UFFICIALE N. 265 DEL 12 NOVEMBRE 1998)

Il ministro delegato per lo spettacolo

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, recante modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Walter Veltroni in materia di spettacolo e sport";
Sentita la commissione consultiva per il cinema nella seduta del 4 maggio 1998;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998 e del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 614/GA31/12 del 29 settembre 1998;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.

2. E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:
a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;
b) qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.

Il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre 1969, n. 1213 (Nuovo ordinamento di provvedimenti a favore della cinematografia), come modificato dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
Art. 3 (Apertura di sale cinematografiche).
1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità competente in materia di spettacolo, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.
2. Con regolamento adottato dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.
3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'esercizio legittimo dell'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'autorità competente in materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana".

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinemateatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni.
Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attività e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti.
Il calcolo dei posti e' effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Per il testo dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si veda in nota all'art. 1.

Art. 3
Autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici:
a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica;
b) aria condizionata e riscaldamento;
c) cassa automatica;
d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a centodieci centimetri;
e) almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata:
a) nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, e che confinano con comuni anch'essi sprovvisti di sale cinematografiche con capienza superiore a 150 posti;
b) nei comuni provvisti di sale cinematografiche, allorché il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente regionale e' inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala, presenti nella regione; il quoziente d'area e' inteso come il rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti compresi in complessi multisala nella loro totalità, ed i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di Paesi dell'Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione e' elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.

4. L'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o più sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello stesso comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala già esistenti.

5. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o nell'ambito di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2, se il numero complessivo di posti non è superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di due chilometri dalla più vicina sala con numero di posti superiore a 1.300. Resta fermo quanto previsto dal comma 3.

6. Per due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione e' concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di 3.000 posti, da realizzarsi in province sprovviste di sale superiori a 1.300 posti, ubicati nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore a 1.300 posti, fermi i limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), si applicano i criteri di cui al comma 2. L'autorizzazione ha efficacia per il solo anno in cui essa e' rilasciata.

- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1997, n. 9), reca: "Rego1amento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche".
- Il testo del comma 1, lettera g), dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a)-f) (Omissis);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti".
- Il regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081 (Modifiche al regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle emissioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 luglio 1993, n. L 193/5), individua nell'allegato I, le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n.1 che per l'Italia sono: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 4
Elenco delle sale cinematografiche

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, nonché di rilevazione statistica e di vigilanza sull'andamento dell'esercizio cinematografico, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'elenco delle sale cinematografiche, nel quale vengono annotati i dati, suddivisi su base regionale, provinciale e comunale, delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza, alle indicazioni relative all'esercente, e alle relative variazioni.

2. Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, ovvero i comuni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'apertura e la chiusura di sale cinematografiche, unitamente alle indicazioni di cui al comma 1.

Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1988, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui al1'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1994, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui al1'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337".

Art. 5
Procedimento di autorizzazione

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 1 devono contenere le indicazioni relative al soggetto richiedente e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinemateatro, con obbligo di comunicare le successive variazioni.

2. Le domande devono essere presentate, in regola con l'imposta di bollo, al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredate dalla seguente documentazione:
a) una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale l'interessato dichiara la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla legge per l'apertura della sala cinematografica, ivi compresi la concessione edilizia, ovvero il parere favorevole emesso dalla commissione edilizia, la determinazione assunta sul progetto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché le eventuali determinazioni positive concordate nella conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, con particolare riferimento al numero di posti assentiti;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, comprovante:
1) il titolo di disponibilità dell'area, ove si tratti di una nuova costruzione, o dell'immobile ove si tratti di locale già esistente;
2) la distanza dalla più vicina sala cinematografica, ove necessario;
3) la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, con indicazione dei tipi e modelli previsti;
4) il numero degli abitanti ed il numero dei posti, presenti nella regione, nonché il numero dei residenti del comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e dei comuni limitrofi ed il numero dei posti, distinguendo quelli compresi in complessi multisala, esistenti nel medesimo territorio;
c) nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, atto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con il quale l'interessato si obbliga al rispetto delle condizioni ivi previste;
d) nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, dichiarazione di chiusura di altra sala, con indicazione del numero dei posti cessati dall'esercizio.

3. La istanza, con la documentazione allegata, è sottoposta, rispettando l'ordine cronologico di ricezione, al parere della commissione apertura sale cinematografiche, prevista dall'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che si pronunzia entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro venti giorni dal termine di cui al comma 3.

5. Le modifiche della titolarità della gestione della sala autorizzata, ed ogni altra variazione interessante l'autorizzazione, sono comunicate al Dipartimento dello spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

6. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, l'efficacia dell'autorizzazione può essere sospesa, ove venga rappresentata la mancanza di alcuno dei requisiti, dei presupposti o delle condizioni necessarie per l'ottenimento del provvedimento, al fine di svolgere i conseguenti accertamenti.

- Il testo dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente:
Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).
I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non e' emesso.
I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59), si veda in nota a1l'art. 4.
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

Art. 6
Efficacia dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 cessa di avere efficacia nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte degli interessati, e non siano conclusi entro diciotto mesi decorrenti dalla medesima data.

2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori possono richiedere una proroga, di durata non superiore a tre mesi, mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilita' dell'inizio dei lavori per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Non e' ammessa proroga nei casi in cui l'inizio dei lavori sia impedito dalla mancanza di autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

3. Nei medesimi casi di cui al comma 2, potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, qualora richieste prima della scadenza del termine, per il periodo massimo di ulteriori diciotto mesi, decorrenti dall'adozione dell'atto di proroga.

Art. 7
Decadenze

1. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ed al comune ogni periodo di sospensione della attività superiore a sei mesi, specificandone il motivo. A pena di decadenza della autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla sospensione dell'attività.

2. La inattività della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza e' dichiarata, anche su istanza di terzi, dal capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed e' comunicata al comune.

Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 recante: "Determinazione dei criteri per la concessione della autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994, e 13 maggio 1996, di modifica del precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, sono abrogati.

2. Per i procedimenti di autorizzazione, iniziati prima del 29 gennaio 1998, relativi a complessi con capienza superiore a 1.300 posti, per i quali vi sia stato, entro la predetta data, il rilascio del parere preliminare, già previsto dai decreti indicati al comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata sulla base della previgente disciplina, salvo il rispetto della riserva dei posti di cui all'articolo 3, comma 3, ed a condizione che il relativo procedimento si completi entro il 31 marzo 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro: Veltroni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 65