Decreto 24 marzo 1997
MODIFICAZIONI AL D.P.C.M. 24 MARZO 1994,
RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 26,
CONCERNENTE: "INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEL CINEMA"
IL MINISTRO
delegato per lo spettacolo
Vista la legge 4 novembre 1965, n.
1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti in favore della
cinematografia";
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1 marzo 1994,
n. 153, recante "Interventi urgenti in favore del cinema";
Visti, in particolare, gli articoli 4 e 28 della citata legge n. 1213 del 1965,
come modificati, rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 8 del decreto-legge n.
26 del 1994;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, recante
"Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante
''Interventi urgenti in favore del cinema";
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1996 e 31
maggio 1996, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
1996 e del 14 giugno 1996 con i quali al Ministro Walter Veltroni è stato
attribuito l'incarico per lo spettacolo e lo sport e la delega ad esercitare le
funzioni in dette materie;
Visto l'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
in legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Ritenuto necessario apportare modifiche al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, al fine di renderlo coerente con le
disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 545 del 1996, ed al fine di
semplificare i procedimenti amministrativi ivi disciplinati, in coerenza con i
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Considerato, in particolare, che l'art. 1, comma 59, del decreto-legge n. 545
del 1996 consente di attribuire alle commissioni dello spettacolo ivi istituite,
oltre alle competenze già proprie di precedenti commissioni costituite, anche
"ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di governo competente per
lo spettacolo intenda loro affidare";
Ritenuto, di conseguenza, opportuno e necessario distinguere le competenze della
commissione consultiva per il cinema dalle competenze della commissione
consultiva per il credito cinematografico, con riferimento alla individuazione
dei films di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità
culturali, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
modificato dall'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in
legge 1 marzo 1994, n. 153;
Considerato che tale distinzione di competenze, alla luce della diversa natura
dei due organi consultivi, deve avvenire affidando le valutazioni di ordine
culturale alla commissione consultiva per il cinema e quelle più propriamente
di carattere economico-imprenditoriale alla commissione consultiva per il
credito cinematografico;
Sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo nelle sedute del 15 gennaio 1997
e del 3 marzo 1997;
decreta:
1.
Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, recante
"Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante
''Interventi urgenti in favore del cinema", sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "I provvedimenti di
riconoscimento della nazionalità italiana ai film di cui all'art. 4 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.
153, sono adottati, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal
capo del dipartimento dello spettacolo";
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il
provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana è adottato previo
riscontro, effettuato sulla domanda presentata e sulla documentazione allegata,
della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 4 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.
153, rispettivamente per i films ''di produzione nazionale", ''di interesse
culturale nazionale" e per quelli in coproduzione o compartecipazione. Il
possesso dei requisiti, per i quali non sia stata necessaria la presentazione di
idonea documentazione, può essere autocertificato dall'interessato, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni";
c) il comma 3 dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Il provvedimento di
riconoscimento della nazionalità italiana per i film di produzione nazionale,
rilasciato ai sensi del comma 2 ai fini dell'ammissione ai benefici creditizi
previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, è revocato, a film ultimato,
qualora questo non presenti i requisiti preventivamente certificati. La revoca
può essere altresì disposta immediatamente, quando risulti agli atti
dell'amministrazione la mancanza di requisiti richiesti e dichiarati. Il
soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento della nazionalità
italiana è tenuto a comunicare al dipartimento dello spettacolo ogni variazione
intervenuta rispetto a quanto preventivamente certificato";
d) il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dai seguenti:
" 4. Per i film di interesse culturale nazionale, ai fini della ammissione
ai benefici creditizi previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il
provvedimento di riconoscimento della nazionalità è adottato entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, sulla base degli elementi contenuti
nella denuncia di inizio lavorazione del film e della documentazione alla stessa
allegata.
4-bis. Il provvedimento è adottato dal capo del dipartimento dello spettacolo,
sentito il parere vincolante della commissione consultiva per il cinema, di cui
all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Il parere, assunto con il
voto favorevole, della maggioranza dei componenti della commissione, ha per
oggetto la sussistenza di significative qualità artistiche e culturali o
artistiche e spettacolari, richieste dall'art. 4, comma 5, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende
contrario. In sede di espressione del parere, la commissione indica gli elementi
ritenuti essenziali, ai fini del riconoscimento della qualifica di film di
interesse culturale nazionale, tra quelli indicati dall'art. 4, comma 5, della
citata legge n. 1213 del 1965.
4-ter. Il provvedimento è revocato, a film ultimato, qualora, dalla visione del
film, non risulti il requisito della spettacolarità. Per i film riconosciuti di
interesse culturale nazionale per motivi artistici e culturali, il relativo
provvedimento può essere revocato solo per il mancato rispetto di quanto
dichiarato nella denuncia di inizio lavorazione in ordine alla partecipazione
degli autori, attori e tecnici qualificati, nonché della sceneggiatura. A tal
fine, le imprese produttrici sono tenute a comunicare immediatamente al
dipartimento dello spettacolo ed all'istituto di credito le eventuali variazioni
intervenute";
e) nell'art. 5, comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
"I film di cui all'art. 28, comma 9, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
come modificato dall'art. 8, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 53, sono sottoposti
al parere della commissione consultiva per il cinema, dopo aver ottenuto il
provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'art. 2,
comma 4, del presente decreto. Il requisito delle ''rilevanti finalità
culturali ed artistiche" è valutato dalla medesima commissione che, a tal
fine, all'inizio di ogni esercizio, stabilisce i criteri di esame. Ottenuto il
giudizio favorevole della commissione consultiva per il cinema, la commissione
consultiva per il credito cinematografico procede, senza ritardo, alla selezione
di cui al comma 9 del citato art. 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
secondo i criteri ivi indicati ed in base alla valutazione tecnico-economica
dell'opera da realizzare. L'istanza per accedere al contributo deve essere
presentata al dipartimento dello spettacolo entro il 31 marzo di ogni anno; alla
stessa è allegata la necessaria documentazione ovvero, per quanto non attestato
da documenti, autocertificazione del richiedente ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15".
2. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 1997
Il Ministro: Veltroni
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 112