Legge 5 novembre 1996, n. 596
(in Suppl. ordinario n. 205, alla Gazz. Uff. n. 275, del 23 novembre)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON DUE ANNESSI, FATTA A STRASBURGO IL 2 OTTOBRE 1992.

Traduzione non ufficiale.

 

CONVENZIONE EUROPEA sulla coproduzione cinematografica.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti della Convenzione culturale Europea, firmatari della presente Convenzione; Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri in particolare al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i princìpi che costituiscono il loro patrimonio comune; Considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione rappresentano gli elementi fondamentali di detti princìpi; Considerando che la tutela della diversità culturale dei vari paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea; Considerando che la coproduzione cinematografica deve essere potenziata in quanto strumento di creazione e di espressione della diversità culturale a livello europeo; Auspicando sviluppare questi princìpi e richiamando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri sul cinema e l'audiovisivo, in particolare la Raccomandazione n. R(86)3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa; Riconoscendo che l'istituzione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e la diffusione di opere di creazione cinematografica ed audiovisiva "Eurimages" corrisponde all'intento di incoraggiare la coproduzione cinematografica europea e che un nuovo impulso ne è derivato per lo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche in Europa; Risolute a conseguire tale obiettivo culturale grazie ad uno sforzo comune volto ad accrescere la produzione ed a definire regole che si adattino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche multilaterali europee; Considerando che l'adozione di regole comuni consente di ridurre i vincoli e favorisce la cooperazione europea nel settore delle coproduzioni cinematografiche, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.
Scopo della Convenzione.

Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica europea, in conformità con le seguenti disposizioni.

Articolo 2.
Sfera di applicazione.

1. La presente Convenzione regolamenta le relazioni tra le Parti nel settore delle coproduzioni multilaterali aventi origine sul territorio delle Parti.

2. La presente Convenzione si applica:

a) alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori, ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione;

b) alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione, nonchè uno o più coproduttori che non hanno la sede in dette Parti. Il contributo totale dei coproduttori la cui sede non è stabilita in Parti della Convenzione non potrà tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione. In tutti i casi la presente Convenzione è applicabile solo a condizione che l'opera in coproduzione corrisponda alla definizione di opera cinematografica europea, come specificata all'art. 3, paragrafo 3 di seguito.

3. Le disposizioni degli accordi bilaterali tra le Parti della presente Convenzione sono applicabili alle coproduzioni bilaterali. Nel caso di coproduzioni multilaterali, le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni sulle coproduzioni bilaterali rimangono in vigore se non sono in contrasto con le norme della presente Convenzione.

4. In assenza di ogni accordo che regolamenti le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti della presente Convenzione, detta Convenzione si applicherà anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una riserva venga formulata da una delle Parti interessate, come stabilito dall'art. 20.

Articolo 3.
Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione:

a) l'espressione "opera cinematografica" significa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di narrativa, di animazione ed i documentari, conformi alle norme relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuna delle Parti interessate e destinate ad essere proiettate nelle sale di spettacolo cinematografiche;

b) il termine "Coproduttori" significa le società di produzione cinematografiche o i produttori aventi sede in Parti alla presente Convenzione, vincolati da un contratto di coproduzione;

c) l'espressione "opera cinematografica europea" significa le opere cinematografiche che corrispondono alle condizioni stabilite all'annesso II, che è parte integrante della presente Convenzione;

d) l'espressione "Coproduzione multilaterale" indica un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori così come definiti all'art. 2, paragrafo 2, di cui sopra.

Capitolo II
REGOLE APPLICABILI ALLE COPRODUZIONI
 
 

Articolo 4.
Equivalenza con i film nazionali.

1. Le opere cinematografiche europee realizzate in coproduzione multilaterale e che sono soggette alle presente Convenzione beneficiano a pieno titolo dei vantaggi concessi ai film nazionali in virtù delle norme legislative e regolamentari in vigore in ciascuna delle Parti alla presente Convenzione partecipanti alla coproduzione in oggetto.

2. I vantaggi sono concessi a ciascun coproduttore dalla Parte nella quale ha sede, secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari di detta Parte ed in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5.
Modalità di ammissione al regime di coproduzione.

1. Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve ricevere l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti in cui hanno sede i coproduttori, previa consultazione tra dette Autorità e secondo le modalità previste all'annesso I. Detto annesso è parte integrante della presente Convenzione.

2. Le domande di ammissione al regime di coproduzione dovranno essere compilate, ai fini della loro approvazione da parte delle Autorità competenti, conformemente alle disposizioni della procedura di presentazione delle domande prevista all'annesso I. Quest'approvazione è irrevocabile salvo in caso di inosservanza degli impegni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

3. I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignità umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione.

4. I vantaggi previsti a titolo della coproduzione sono concessi ai coproduttori riputati avere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonchè qualifiche professionali sufficienti.

5. Ciascun Stato contraente indica quali sono le autorità competenti menzionate al paragrafo 2 di cui sopra, con una dichiarazione formulata all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione. Questa dichiarazione può essere successivamente modificata in qualunque momento.

Articolo 6.
Proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori.

1. In caso di coproduzione multilaterale, la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10% e la partecipazione più elevata non può superare il 70% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Quando la partecipazione più bassa non raggiunge il 20%, la Parte interessata può adottare disposizioni volte a ridurre o ad eliminare l'accesso ai sistemi nazionali di aiuti alla produzione.

2. Qualora la presente Convenzione funga da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste all'art. 2, paragrafo 4, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 20% e la partecipazione più elevata non potrà superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.

Articolo 7.
Diritti dei coproduttori.

1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprietà del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto includerà una norma affinchè il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo dai coproduttori e sia garantito il libero accesso a quest'ultimo.

2. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consenta la riproduzione.

Articolo 8.
Partecipazione tecnica ed artistica.

1. Il contributo di ciascun coproduttore deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, il contributo dei coproduttori in materia di personale creativo, di tecnici, di artisti, di interpreti e e di industrie tecniche dovrà essere proporzionale al loro investimento.

2. Con riserva degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, e delle esigenze della sceneggiatura, il personale dell'équipe per le riprese cinematografiche deve essere costituito da cittadini degli Stati soci nella coproduzione e la post-produzione deve in linea di massima essere realizzata in questi Stati.

Articolo 9.
Coproduzioni finanziarie.

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 8, ed in conformità con le specifiche disposizioni ed i limiti stabiliti nelle norme legislative e regolamentari in vigore nelle Parti, possono essere ammesse a beneficiare della presente Convenzione, le coproduzioni che rispondono ai seguenti requisiti:

a) comportare una o più partecipazioni minoritarie che potranno essere limitate al settore finanziario, in conformità al contratto di produzione, a condizione che ciascuna quota nazionale non sia nè inferiore al 10%, nè superiore al 25% del costo di produzione;

b) comportare un coproduttore di maggioranza che fornisca una partecipazione tecnica ed artistica effettiva e soddisfi le condizioni richieste per la concessione, all'opera cinematografica della nazionalità del suo paese;

c) concorrere all'affermazione dell'identità europea;

d) essere oggetto di contratti di coproduzione che comportino disposizioni relative alla ripartizione dei proventi.

2. Il regime di coproduzione sarà concesso alle coproduzioni finanziarie solo previa autorizzazione concessa caso per caso, dalle Autorità competenti, in considerazione in particolar modo, delle norme dell'art. 10 di seguito.

Articolo 10.
Ripartizione equilibrata degli oneri.

1. Negli scambi cinematografici tra le Parti, occorrerà mantenere un equilibrio generale per quanto concerne sia l'ammontare totale degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche girate in coproduzione.

2. Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole, un disavanzo nelle sue relazioni di coproduzione con una o più altre Parti, essa può subordinare per ragioni legate al mantenimento della propria identità culturale, la concessione del suo accordo riguardo ad una successiva co-produzione, al ristabilimento dell'equilibrio delle sue relazioni cinematografiche con detta o dette Parti.

Articolo 11.
Ingresso e soggiorno.

Nell'ambito della sua legislazione e regolamentazione, nonchè degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte agevola l'ingresso ed il soggiorno, nonchè la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio, del personale tecnico ed artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Allo stesso modo, ciascuna delle Parti autorizza l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione ed alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nell'ambito della presente Convenzione.

Articolo 12.
Menzione dei paesi coproduttori.

1. Le opere cinematogratiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei paesi coproduttori.

2. Questa menzione deve esser chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche ed all'atto della presentazione.

Articolo 13.
Esportazione.

Quando un'opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata verso un paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate, ed una delle Parti coproduttrici non dispone di un libero ingresso nel paese importatore per le sue opere cinematografiche:

a) l'opera cinematografica viene di regola aggiunta al contingente del Paese che ha una partecipazione di maggioranza;

b) nel caso di un'opera cinematografica per la quale vi è una pari partecipazione dei vari paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del paese che ha le migliori condizioni di esportazione verso il paese d'importazione;

c) qualora l'assegnazione non possa essere effettuata secondo il disposto dei capoversi a) e b) precedenti, l'opera cinematografica è assegnata al contingente della Parte che fornisce il realizzatore del film.

Articolo 14.
Lingue.

Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione l'autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che ha la sua sede in detta Parte, una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di detta Parte.

Articolo 15.
Festival.

A meno che i coproduttori non decidano diversamente, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui ha sede il coproduttore di maggioranza o, nel caso di partecipazioni finanziarie uguali, dalla Parte che fornisce il realizzatore.

Capitolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16.
Firma, ratifica, accettazione, approvazione.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, che possono esprimere il loro consenso a far parte della Convenzione mediante:

a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 17.
Entrata in vigore.

1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'art. 16. 2. Per ogni Stato firmatario che esprima in seguito il suo consenso ad essere soggetto alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 18.
Adesione di Stati non membri.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, nonchè la Comunità economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'art. 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità economica europea, la Convenzione, in caso di adesione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19.
Clausola territoriale.

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione designare il o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la dichiarazione.

3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in detta dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 20.
Riserve.

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che l'art. 2, paragrafo 4, non è applicabile alle sue relazioni bilaterali di co-produzione con una o più Parti. Esso inoltre può riservarsi il diritto di stabilire una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'art. 9, paragrafo 1 a). Nessun altra riserva potrà essere formulata.

2. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 21.
Denuncia.

1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 22.
Notifiche.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonchè ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo i suoi articoli 17, 18 e 19; d) ogni dichiarazione effettuata secondo l'art. 5, paragrafo 5. e) ogni denuncia notificata in conformità con l'art. 21; f) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 1992, in francese ed in inglese due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli stati di cui all'art. 16, paragrafo 1, come pure ad ogni Stato ed alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono firme...) Copia certificata conforme all'unico esemplare originale, in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.
 
 

Allegato I
Annesso I
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I co-produttori la cui sede è stabilita nelle Parti alla presente Convenzione devono presentare, per beneficiare delle disposizioni di quest'ultima, due mesi prima dell'inizio delle riprese cinematografiche, una domanda di ammissione al regime di coproduzione, allegandovi i documenti indicati di seguito. Questi dovranno pervenire alle autorità competenti in congruo numero, in modo da poter essere trasmessi alle autorità delle altre Parti non oltre un mese prima dell'inizio delle riprese: -- una copia del contratto di acquisizione del diritti di autore o qualunque prova che consenta di accertare l'acquisizione del diritto d'autore ai fini dello sfruttamento economico dell'opera; -- un copione dettagliato; -- la lista degli elementi tecnici ed artistici dei paesi interessati; -- un preventivo di spesa ed un piano di finanziamento dettagliati; -- un programma di elaborazione dell'opera cinematografica: -- il contratto di co-produzione stipulato tra i coproduttori. Tale contratto dovrà comportare clausole che prevedano la ripartizione dei proventi o dei contratti tra i co-produttori. La domanda e gli altri documenti dovranno essere presentati, ove possibile, nella lingua delle autorità cui sono presentati. Le autorità nazionali competenti si trasmetteranno reciprocamente i fascicoli così preparati, non appena saranno stati presentati. Le autorità di una Parte avente una partecipazione finanziaria minoritaria, daranno il loro accordo solo dopo aver sentito il parere delle autorità della Parte che ha la partecipazione finanziaria di maggioranza.

Allegato 2
Annesso II

1. Un'opera cinematografica è europea ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, quando contenga elementi europei che corrispondono ad almeno 15 punti su un totale di 19 punti, secondo i criteri indicati nella tabella in appresso.

2. In considerazione delle esigenze del copione/sceneggiatura, le autorità competenti possono, previa reciproca concertazione e quando ritengano che l'opera riflette comunque l'identità europea, ammettere al regime di coproduzione un'opera che ha ottenuto un numero di punti inferiore ai 15 punti in linea di massima richiesti.

Elementi europei

Punti di valutazione

Gruppo creazione autore:

Realizzatore 3

Autore del copione/sceneggiatura 3

Compositore 1 - 7

Gruppo creazione attore:

Primo ruolo 3

Secondo ruolo 2

Terzo ruolo 1 - 6

Gruppo creazione tecnica e di ripresa:

Fotografia 1

Audio e missaggio 1

Montaggio 1

Scenari e costumi 1

Studio o luogo delle riprese 1

Luogo della post-produzione 1-- 6

N.B.
a) Il primo, secondo e terzo ruolo sono valutati in proporzione ai giorni di ripresa.
b) Per quanto concerne l'art. 8, il termine "artistico" si riferisce ai gruppi "creazione autore" e "creazione attore"; il termine "tecnico" al gruppo "creazione tecnica e di ripresa".