Legge 4 novembre 1965, n. 1213
(in Gazz. Uff., 12 novembre 1965, n. 282)

NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA (1)
(1) Vedi il d.p.c.m. 12 marzo 1994 e il d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riforma del settore del turismo, dello sport e dello spettacolo.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Presupposti e finalità della legge.

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

Art. 2.
Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 3.
Commissione centrale per la cinematografia.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatte seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO II
FILM DI LUNGOMETRAGGIO

Art. 4.
Riconoscimento della nazionalità italiana.

1. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti post-sincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma (1).

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, post-sincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale post-sincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 5.
Ammissione ai benefici.

1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 6.
Incentivi alla programmazione.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto lungometraggi nazionali ammessi ai benefici della presente legge ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 35 per cento dei diritti introitati a norma di legge (1) (2). L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette (3). Con decreto del Ministro per le finanze [di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo] (4), tale limite di prezzo può essere modificato in relazione alle variazioni all'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore degli esercenti che proiettano lungometraggi nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni legislative.

(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.
(2) Abbuono elevato dall'art. 3, l. 17 febbraio 1982, n. 43.
(3) Limite elevato a lire 6188 dal d.m. 16 febbraio 1993.
(4) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.

Art. 7.
Incentivi alla produzione.

A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonché al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge (1). Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli attori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

(1) Comma così sostituito dall'art. 26, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 8.
Attestati di qualità ai lungometraggi.

Il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1), su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualità artistiche e culturali (2). L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge e a non più di tre lungometraggi di cui all'art. 18 (2). La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di presentazione della copia campione (2). La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione ai benefici della presente legge (2). Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma (2). Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario (3).

(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 21 giugno 1975, n. 287.

Art. 9.
Premi di qualità.

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo (1).

Tale premio sarà così ripartito:il 71 per cento al produttore;

il 10 per cento al regista;

il 3 per cento all'autore del soggetto;

il 7 per cento all'autore della sceneggiatura;

il 2 per cento all'autore del commento musicale;

il 3 per cento al direttore della fotografia;

il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio.

Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali introitati, a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO III
FILM DI CORTOMETRAGGIO

Art. 10.
Riconoscimento della nazionalità.

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri a carattere documentario o a soggetto. Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal Regolamento n. 38, del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964. Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1).

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1), unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma. La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatte seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 11.
Premi di qualità ai cortometraggi.

I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità (1). I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli artt. 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito (1). Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo (2). Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico (1). L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione. I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi d'assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'art. 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso. Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per un periodo di tre anni dalla prima proiezione al pubblico dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell'Istituto Luce (3). Il Ministero del turismo e dello spettacolo (4) provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso. Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

(1) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono l'originario primo comma per l'effetto dell'art. 5, l. 21 giugno 1975, n. 287.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.
(3) Comma così modificato dall'art. 11, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.
(4) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 12.
Produzione e distribuzione.

Su richiesta del produttore interessato [l'Ente autonomo di gestione per il cinema] (1) provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto d'impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori la documentazione dei passaggi effettuati. [L'Ente autonomo di gestione per il cinema] (1) non può richiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma. Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita [dall'Ente autonomo] (1), di gestione per il cinema, [l'Ente stesso] (1) provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie di cortometraggio, affidandola ad una società da esso inquadrata, o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1, L. 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, e le società a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente dalla R.A.I.-T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film. Dei cortometraggi indicati nel precedente comma [l'Ente autonomo di gestione per il cinema] (1), attraverso una delle società da esso inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati. Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione [dell'Ente autonomo di gestione per il cinema] (1), spettano [all'Ente stesso] (1). Il [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) corrisponderà, annualmente, [all'Ente autonomo di gestione per il cinema] (1) la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrate (1).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive, e l'Autorità competente di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 13.
Programmazione obbligatoria.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che, da non oltre due anni, abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto. In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione statale che la Commissione di cui all'art. 49 giudichi d'interesse culturale o spettacolare. Tale riconoscimento può essere attribuito a non più di 50 cortometraggi per ciascun esercizio finanziario. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà. Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1), che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato. Nel caso d'infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 5. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono è limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'art. 18 è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive, e l'Autorità competente di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO IV
FILM DI ATTUALITA'

Art. 14.
Riconoscimento di nazionalità.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere d'informazione, fatti ed avvenimenti del giorno anche se dedicato ad un solo argomento. Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana il produttore del film di attualità deve presentare al [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1), unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma. L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 15.
Programmazione.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del film di attualità stesso. Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E. della sua prima proiezione in pubblico.

TITOLO V
FILM PRODOTTI PER I RAGAZZI

Art. 16.
Qualificazione e programmazione.

La qualifica di film "prodotto per i ragazzi" è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16. La dichiarazione di film "prodotto per i ragazzi" è rilasciata dal [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1) su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla S.I.A.E. (2) (3). La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1º gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto d'importazione definitiva dopo la stessa data. In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità produttive, il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1), sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di "prodotto per i ragazzi". A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato "prodotto per i ragazzi"; o da un lungometraggio sempre dichiarato "prodotto per i ragazzi" accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato "prodotto per i ragazzi"; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati "prodotti per i ragazzi". L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli previsti dall'art. 6.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 6, l. 21 giugno 1975, n. 287. (3) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 17.
Deroghe al contingente.

Il film prodotto da società inquadrate [nell'Ente autonomo di gestione per il cinema] (1), che abbia ottenuto la qualifica di film "prodotto per i ragazzi", non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO VI
NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE

Art. 18.
Film dei paesi della Comunità economica europea e dell'OCSE.

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere di una delle Commissioni di cui all'art. 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana (1). Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunità di cui al comma precedente. I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalità ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana (1). Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 19.
Coproduzioni.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità. La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere (1). Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli artt. 4 e 10 della presente legge.

(Omissis) (2). Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'art. 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

(Omissis) (2).

(Omissis) (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Comma abrogato dall'art. 6, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 20.
Riprese in Italia ed all'estero.

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1), previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema. Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1), sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della [Commissione centrale per la cinematografia] (1), in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice. Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni girate nello stesso Paese. Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando di altri requisiti di cui all'articolo 4. Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, lettere a), b) e c).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 21.
Adempimenti tecnici.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena. Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale (1). La lunghezza minima del film indicata nella presente legge si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia. Possono essere consentite deroghe dal [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (2) ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

(1) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 21 giugno 1975, n. 287.

(2) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 22.
Adempimenti di lavorazione.

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data del film:

a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti (1).

Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma (2).

(Omissis) (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 21 giugno 1975, n. 287.

(3) Comma abrogato dall'art. 8, l. 21 giugno 1975, n. 287.

Art. 23.
Adempimenti a tutela della nazionalità.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1) l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film (2). Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro. Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

(Omissis) (3).

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 21 giugno 1975, n. 287.

(3) Comma abrogato dall'art. 4, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 24.
Adempimenti amministrativi.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

Sulle somme versate dal [Ministero del turismo e dello spettacolo] (2), come contributi e premi previsti dalla presente legge, la ritenuta d'acconto di cui al terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito con l'art. 1 della L. 21 aprile 1962, n. 226 si applica nella misura del 5 per cento. La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1º gennaio 1965. Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal R.D. 20 ottobre 1939, n. 2237.

(1) Comma abrogato dall'art. 12, d.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

(2) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 25.
Pubblico registro cinematografico.

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti della presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli artt. 2 e 3, L. 21 aprile 1962, n. 161 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 26.
Liquidazione dei contributi.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'art. 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1). La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'art. 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO VII
CREDITO CINEMATOGRAFICO

Art. 27.
Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro Comitato per il credito.

é costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite. Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici. I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata. Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965. L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1º gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento. Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3, L. 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32, L. 31 luglio 1956, n. 897. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1), d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1) e composto di:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;

d) due rappresentanti [dell'Ente autonomo di gestione per il cinema] (1);

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;

m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro Sezione autonoma per il credito cinematografico;

n) un esperto nominato dal [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1).

Il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1) può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) con qualifica non inferiore a direttore di sezione. I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1), sentita la [Commissione centrale per la cinematografia] (1). I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, [d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo] (1), su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente (2). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti (3). Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato all'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897. La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per cinquantaquattro mesi, alla Banca nazionale del lavoro-Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del periodo di cinquantaquattro mesi; l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (4).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 11, l. 21 giugno 1975, n. 287.

(3) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 21 giugno 1975, n. 287.

(4) Comma aggiunto dall'art. 7, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153, poi modificato dall'art. 2, comma 200, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e, da ultimo, così modificato dall'art. 3, l. 2 ottobre 1997, n. 346.

Art. 28.
Fondo particolare.

E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano (1). Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia (1). La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica; c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria (1). Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente (1). I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria (1). Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio (1). Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia. Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo (1) (2). La Commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo. (1) (3). La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione (1).

(1) Gli attuali commi dal secondo al nono così sostituiscono i precedenti commi dal secondo al quinto per effetto dell'art. 8, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

(3) Comma così modificato dall'art. 8, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 29.
Fondo di dotazione.

Il fondo speciale di cui alla legge 29 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta. La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico. Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967. Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati. Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949 n. 448 e successive modificazioni. Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza è prescritto.

Art. 30.
Agevolazioni fiscali.

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal 1º gennaio 1997, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso, relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare, agli esercenti che, di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo (1).

5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 10, d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 24, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO VIII
NORME CONCERNENTI L'ESERCIZIO E LA DISTRIBUZIONE

Art. 31.
Apertura di sale cinematografiche.

1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento. é necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento (1).

2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1 (2).

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'esercizio legittimo dell'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana (1).

Art. 31-bis.
Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione.

1. A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 10, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in L 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 32.
Spettacoli misti.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 33.
Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive.

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri (1). Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma (1). Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

(1) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 12, l. 21 giugno 1975, n. 287.

Art. 34.
Verifica straordinaria.

Con [decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1), può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) la revoca del nulla osta. In caso di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1) richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 35.
Adempimenti di programmazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica[, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia] (1), può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica. Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale. Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 36.
Complementi di programma.

I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio. Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo. L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15. Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggi o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

Art. 37.
Divieto di cessione degli abbuoni.

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Art. 38.
Doppio programma.

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui all'articolo 7 viene ridotto alla metà.

Art. 39.
Agevolazioni fiscali.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale. I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni delle sale cinematografiche, nonché nella costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici, sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'art. 20 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 58, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Art. 40.
Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità. Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51. I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. Tutti gli esercenti cinematografici, devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato dal [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1), di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario. Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50. Il prezzo da corrispondere alla S.I.A.E. per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1) di concerto con il Ministro per le finanze. Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 60.000 a lire 600.000 (2). Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film. Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) su motivata istanza degli interessati sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria. In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] (1) disporrà la sospensione del nulla-osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.5 (2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41.
Condizioni di noleggio.

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro nazionalità. La determinazione di cui al comma precedente prevederà le forme contrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di Provincia. Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla S.I.A.E., o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 42.
Ente autonomo di gestione per il cinema.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 43.
Cineteca nazionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per Cineteca nazionale. Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) per l'ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca nazionale. Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'art. 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai sensi dell'art. 8, 2º co., della presente legge (2). La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna. Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento il [Ministro del turismo e dello spettacolo] (1) per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse. Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmico.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 10 maggio 1983, n. 182.

Art. 44.
Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica.

1. Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi: 1) l'assenza di fini di lucro; 2) la specificazione delle attività di cui al comma 1; 3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla-osta di circolazione; 4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo- sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film (1).

(38) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

Art. 45.
Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

Il [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni[, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia] (1): a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale (2); c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni (3); d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali; e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti (4); f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema; g) per la concessione di contributi: 1) alla Cineteca di Milano; 2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce; 3) al Museo nazionale del cinema di Torino; 4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica; h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma; i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni; l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni; m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi" di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni; n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni; o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni; p) per la ricerca creativa (5); q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati (5); r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali (5); s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico (5); t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati (5); u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private (5); v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo (5); z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 (5).

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 1º agosto 1927, n. 1616 [rectius: 12 agosto 1927, n. 1615] a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo (1). L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la [Commissione centrale per la cinematografia] (1), fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande (6). Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica (6).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, l. 10 maggio 1983, n. 182.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 18, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(4) Ora, Ministero dei trasporti e della navigazione.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 18, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

(6) Comma aggiunto dall'art. 18, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO X
COMITATI E COMMISSIONI

Art. 46.
Commissioni di esperti.

1. Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono così composte: a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente; b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici; c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio; d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici; e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 47.
Commissione di appello.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 48.
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi.

1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere: a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9; b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11; c) sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi".

2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta: a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente; b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 49.
Commissione per i premi di qualità ai cortometraggi.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 50.
Comitato per i film prodotti per i ragazzi.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 51.
Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, art. 3, d.l. 29 marzo 1995, n. 95, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 52.
Commissione apertura sale cinematografiche.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta: a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente; b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche; c) un rappresentante dei noleggiatori di film; d) un rappresentante dei produttori di film.

2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lg. 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 53.
Commissione apertura sale Regione sarda.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, art. 3, d.l. 29 marzo 1995, n. 95, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 54.
Comitato importazioni ed esportazioni.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, art. 3, d.l. 29 marzo 1995, n. 95, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203.

TITOLO XI

Art. 55.
Programmazione televisiva e opere filmiche.

(Omissis) (1).

Art. 55-bis.
Norme sulle operazioni di concentrazione.

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore (2).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 30 aprile 1998, n. 122.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO XII


Art. 56.
Bollettino ufficiale Ministero del turismo e dello spettacolo.

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data. Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

Art. 59.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, in data anteriore al 1º gennaio 1965, presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico.

Art. 60.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 520 milioni del fondo di lire 9 miliardi stanziato nello stato di previsione della spesa del [Ministero del turismo e dello spettacolo] (1) per l'anno finanziario 1965, capitolo n. 5061, per lire 2 miliardi 622 milioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3 miliardi 320 milioni, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Vedi, ora, d.p.c.m. 12 marzo 1994 e d.l. 29 marzo 1995, n. 97, conv. in l. 30 maggio 1995, n. 203 di riordino del settore del turismo e dello spettacolo che hanno fatto seguito all'abrogazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, avvenuta con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, di attuazione degli esiti referendari dell'aprile 1993. Le competenze in materia sono attualmente ripartite tra Regioni a statuto ordinario, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa dell'istituzione del Ministero delle attività produttive), e l'Autorità competente in materia di spettacolo di cui al d.l. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. in l. 1 marzo 1994, n. 153.