Decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426
TRASFORMAZIONE
DELL'ENTE PUBBLICO "CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA" NELLA
FONDAZIONE "SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1,
lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Centro sperimentale di
cinematografia" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento
dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo
anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale
svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 agosto 1997;
Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i
beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasformazione
1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Scuola nazionale di cinema", ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
La legge 24 marzo 1942, n. 419, abrogata dall'art. 12 del presente decreto, istituiva il "Centro sperimentale per la cinematografia".
Art. 2.
Statuto
1. La Scuola nazionale di cinema è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attività, l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attività didattica, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, nonché le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.
2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 3.
Finalità
1.
La Scuola nazionale di cinema è istituzione di alta formazione nel campo della
cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva,
attraverso la propria attività didattica finalizzata alla formazione di base di
quadri professionali, nonché alla organizzazione di corsi di formazione, di
perfezionamento e di aggiornamento, e lo svolgimento di attività di ricerca e
sperimentazione;
b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della
teoria del cinema, anche attraverso l'attività della Cineteca nazionale.
2. La Scuola nazionale di cinema agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.
3. La Scuola nazionale di cinema può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la Scuola è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Art. 4.
Settori di attività
1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 3, la Scuola nazionale di cinema si articola in due distinti settori, coordinati ciascuno da un proprio direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola, l'ordinamento degli studi, in relazione alle arti ed alle tecniche del cinema, con particolare riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la valenza del titolo di studio, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad attività sovvenzionate dallo Stato o da altri enti pubblici; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti.
3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonché alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attività di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto e coordina, assicurando forme di consultazione con gli enti locali e le loro cineteche, l'attività delle cineteche pubbliche e private, che godono di contributi pubblici; queste ultime comunicano alla Cineteca nazionale i dati relativi al proprio materiale filmico.
L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è così formulato: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Art. 5.
Organi
1. Sono organi della Scuola nazionale di cinema il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Scuola.
3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, nonché i compiti del direttore generale.
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dalla medesima Autorità di Governo competente per lo spettacolo, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro del tesoro. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.
2.
Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale
e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c);
e) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali, sulla base dei
programmi deliberati dal comitato scientifico;
f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorità
di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del
tesoro, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante
per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti
del consiglio di amministrazione, ai componenti del comitato scientifico di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, nonché ai componenti del collegio
dei revisori;
g) determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione dell'Autorità
di Governo competente in materia di spettacolo, il compenso spettante ad
esperti, anche stranieri, in materia cinematografica, audiovisiva e delle
comunicazioni, incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.
3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Scuola e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.
Art. 7.
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico è
composto da:
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) i coordinatori dei settori di attività;
c) tre esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, dei quali due tra
docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica.
2.
Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e,
sulla base degli stanziamenti stabiliti dal consiglio di amministrazione,
delibera in ordine:
a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e didattico, con
particolare riguardo alle attività di ricerca e sperimentazione, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 4;
b) al funzionamento della Cineteca nazionale;
c) alle iniziative culturali ed ad ogni altro aspetto culturale e di formazione,
sulla base di quanto previsto dallo statuto.
Art. 8.
Personale
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola nazionale di cinema sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.
5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.
- Il testo dell'art. 2120 codice
civile è il seguente: "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto).
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici
giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua,
ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una
delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o
parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo
comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base
composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della
applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni
di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto
nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso
del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è
detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior
favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I
contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
- L'art. 35, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è così
formulato: "8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata,
ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio,
anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e
organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori
interessati".
Art. 9.
Disponibilità finanziarie e gestione
1.
La Scuola nazionale di cinema provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di
previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
dello spettacolo, con riferimento al fondo speciale di cui all'articolo 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei
teatri di posa e delle altre strutture;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da
parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.
2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La Scuola nazionale di cinema, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
- Il testo dell'art. 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei
finanziamenti a favore della cinematografia", come modificato dall'art. 18
del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni, in legge
1 marzo 1994, n. 153, è il seguente: "Art. 45 (Fondo speciale per lo
sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche). – Il Ministero
del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un
miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematografia:
a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi
cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in
Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro,
istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed
inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico,
nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi
ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la
conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e
realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza
internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale
delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della
qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative
promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale
situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui
l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel
quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti
per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione
cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il
Ministero dei trasporti;
f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai
lavoratori del cinema;
g) per la concessione di contributi:
1) alla Cineteca di Milano;
2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in
dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;
h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di L. 12.500.000 al Consiglio
internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;
i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con
legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300
milioni;
l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte
cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;
m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film
"prodotti per i ragazzi" di un contributo annuo non inferiore a lire
150 milioni;
n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per
l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un
contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;
o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore
a lire 50 milioni;
p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed
internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di
elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in
base ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la
produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato
impegno industriale o artistico;
t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo
per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la
circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le
iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività
promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed
internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e
privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere
permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere
storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la
cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica
effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da
università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo;
z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.
In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali
previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, del regio decreto-legge 15
aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616 a
favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per
ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento
dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà
ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
L'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale
per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di
presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia
di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da
assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la
realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica".
- Il testo dell'art. 2, della legge 21 marzo 1958, recante: "Norme relative
al controllo degli enti sovvenzionati dallo Stato" è il seguente: "2.
Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica amministrazione o
un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di
periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio
siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti
siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti".
- Il testo dell'art. 2214 del codice civile è il seguente: "Art. 2214
(Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita
un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari. Deve altresì tenere le altre scritture, che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun
affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le
disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".
Art. 10.
Vigilanza e amministrazione straordinaria
1.
L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo è titolare del
potere di vigilanza sulla gestione della Scuola nazionale di cinema. Può
disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attività della Scuola;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del
patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del
patrimonio di analoga entità;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.
Art. 11.
Patrimonio
1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.
2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
3. Entro venti giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.
Il testo dell'art. 64 del codice
di procedura civile è il seguente:
"Art. 64 (Responsabilità del consulente). - Si applicano al consulente
tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il
consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli
sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a
lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è
dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il precedente consiglio di amministrazione.
2. I contributi dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo destinati al Centro sperimentale di cinematografia, anche nel caso in cui per gli stessi non siano state ancora completate le procedure di assegnazione, sono immediatamente trasferiti alla fondazione.
3.
Sono abrogati la legge 24 marzo 1942, n. 419, e l'articolo 21 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994,
n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- La legge 24 marzo 1942, n. 419,
istituiva il "Centro sperimentale per la cinematografia".
- Il testo dell'art. 21 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153: recante "Interventi urgenti
in favore del cinema" era il seguente:
"Art. 21. - Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con
legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza
dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione
di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata
stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di
ricerca e di sperimentazione;
b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della
teoria del cinema;
c) la gestione della Cineteca nazionale.
2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia
statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi,
l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a
società per azioni. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la
determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto
dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la
Commissione centrale per la cinematografia.
3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano
culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in
materia di spettacolo, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale
rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato
una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal
vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui
misura è determinata con decreto dell'autorità competente in materia di
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il presidente;
b) quattro esperti;
c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;
d) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana.
6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di
particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori,
i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'autorità
competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione
centrale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di
amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e
agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto
dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro
del tesoro.
7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi
dell'art. 6, legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.
8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è
nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo
rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il
trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto
dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro
del tesoro. Il direttore generale:
a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di
amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei
dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;
b) dirige il personale dell'ente;
c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.
9. La gestione finanziaria del Centro sperimentale per la cinematografia si
svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di
amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si
riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di
concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e
seguenti del codice civile. Con decreto dell'autorità competente in materia di
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento
amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di
amministrazione. Il regolamento dovrà tenere conto delle peculiari esigenze
dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività
istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze
didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti
incarichi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della
comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette
all'approvazione dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto
con il Ministro del tesoro.
11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta
ed è trasmesso all'autorità competente in materia di spettacolo, che lo
approva di concerto con il Ministro del tesoro.
12. All'art. 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole:
"biennali e accelerati" sono soppresse.
13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale
per la cinematografia:
a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto
numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove
necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro
supporto tecnico delle opere raccolte;
b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del
materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito
sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;
c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico
registro per la cinematografia di cui all'art. 22; provvede altresì alla
conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è
tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito
dal fondo di garanzia;
d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi
ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.
14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera b), le cineteche pubbliche e
private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla
Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.
15. L'autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto,
determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, da assegnare al Centro sperimentale per la
cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la
realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere
sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per l'attività della
Cineteca nazionale".
Dato a Roma, addì 18 novembre
1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo
sport
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
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