Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

TRASFORMAZIONE DELL'ENTE PUBBLICO "CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA" NELLA FONDAZIONE "SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasformazione

1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Scuola nazionale di cinema", ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

La legge 24 marzo 1942, n. 419, abrogata dall'art. 12 del presente decreto, istituiva il "Centro sperimentale per la cinematografia".

Art. 2.
Statuto

1. La Scuola nazionale di cinema è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attività, l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attività didattica, le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione, nonché le modalità di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.

2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.
Finalità

1. La Scuola nazionale di cinema è istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso la propria attività didattica finalizzata alla formazione di base di quadri professionali, nonché alla organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, e lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione;
b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attività della Cineteca nazionale.

2. La Scuola nazionale di cinema agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Scuola nazionale di cinema può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la Scuola è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.
Settori di attività

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 3, la Scuola nazionale di cinema si articola in due distinti settori, coordinati ciascuno da un proprio direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola, l'ordinamento degli studi, in relazione alle arti ed alle tecniche del cinema, con particolare riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la valenza del titolo di studio, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad attività sovvenzionate dallo Stato o da altri enti pubblici; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti.

3. La Cineteca nazionale provvede al restauro di opere della cinematografia nazionale; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonché alla conservazione dei negativi delle opere filmiche, nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attività di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto e coordina, assicurando forme di consultazione con gli enti locali e le loro cineteche, l'attività delle cineteche pubbliche e private, che godono di contributi pubblici; queste ultime comunicano alla Cineteca nazionale i dati relativi al proprio materiale filmico.

L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è così formulato: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 5.
Organi

1. Sono organi della Scuola nazionale di cinema il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della Scuola.

3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, nonché i compiti del direttore generale.

Art. 6.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dalla medesima Autorità di Governo competente per lo spettacolo, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro del tesoro. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
e) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali, sulla base dei programmi deliberati dal comitato scientifico;
f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del comitato scientifico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, nonché ai componenti del collegio dei revisori;
g) determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il compenso spettante ad esperti, anche stranieri, in materia cinematografica, audiovisiva e delle comunicazioni, incaricati per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Scuola e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Art. 7.
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) i coordinatori dei settori di attività;
c) tre esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, dei quali due tra docenti universitari in materie inerenti la cultura cinematografica.

2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti e, sulla base degli stanziamenti stabiliti dal consiglio di amministrazione, delibera in ordine:
a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e didattico, con particolare riguardo alle attività di ricerca e sperimentazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4;
b) al funzionamento della Cineteca nazionale;
c) alle iniziative culturali ed ad ogni altro aspetto culturale e di formazione, sulla base di quanto previsto dallo statuto.

Art. 8.
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Scuola nazionale di cinema sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro applicabile, il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.

- Il testo dell'art. 2120 codice civile è il seguente: "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
- L'art. 35, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è così formulato: "8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati".

Art. 9.
Disponibilità finanziarie e gestione

1. La Scuola nazionale di cinema provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, con riferimento al fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
d) eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. La Scuola nazionale di cinema, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

- Il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei finanziamenti a favore della cinematografia", come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153, è il seguente: "Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche). – Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:
a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;
e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;
f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;
g) per la concessione di contributi:
1) alla Cineteca di Milano;
2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;
h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di L. 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;
i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;
l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;
m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi" di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;
n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;
o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni;
p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;
t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;
z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.
In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
L'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica".
- Il testo dell'art. 2, della legge 21 marzo 1958, recante: "Norme relative al controllo degli enti sovvenzionati dallo Stato" è il seguente: "2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti".
- Il testo dell'art. 2214 del codice civile è il seguente: "Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture, che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".

Art. 10.
Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Scuola nazionale di cinema. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della Scuola;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Art. 11.
Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio, con esclusione di quanto conservato presso la Cineteca nazionale, nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Entro venti giorni dalla sua nomina, il presidente della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile è il seguente:
"Art. 64 (Responsabilità del consulente). - Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".

Art. 12.
Disposizioni finali

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il precedente consiglio di amministrazione.

2. I contributi dello Stato e di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo destinati al Centro sperimentale di cinematografia, anche nel caso in cui per gli stessi non siano state ancora completate le procedure di assegnazione, sono immediatamente trasferiti alla fondazione.

3. Sono abrogati la legge 24 marzo 1942, n. 419, e l'articolo 21 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

- La legge 24 marzo 1942, n. 419, istituiva il "Centro sperimentale per la cinematografia".
- Il testo dell'art. 21 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153: recante "Interventi urgenti in favore del cinema" era il seguente:
"Art. 21. - Il Centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;
b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;
c) la gestione della Cineteca nazionale.
2. Il Centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni. Al Centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.
3. Sono organi del Centro sperimentale per la cinematografia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il presidente;
b) quattro esperti;
c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;
d) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana.
6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'art. 6, legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.
8. Il direttore generale del Centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:
a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;
b) dirige il personale dell'ente;
c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.
9. La gestione finanziaria del Centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del Centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tenere conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
10. I contratti stipulati dal Centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.
12. All'art. 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: "biennali e accelerati" sono soppresse.
13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia:
a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;
b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;
c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'art. 22; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;
d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.
14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera b), le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.
15. L'autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al Centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del Centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale".

Dato a Roma, addì 18 novembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
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