LA REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE SU COMMISSIONE 

Il Decreto Legislativo n.518 del 29 dicembre 1992 ha introdotto dopo l’articolo 12 della legge del 22 aprile 1941 n.633, l’articolo 12 Bis:  Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato.
A questa specifica indicazione legislativa si contrappone l’incertezza della titolarità dei diritti sul software in caso di  creazione dello stesso  da parte di consulenti esterni su commissione dell’azienda.
La prevalente dottrina ritiene possa applicarsi la disciplina civilistica inerente il contratto di appalto ex art. 1655 codice civile, secondo cui: L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione  a proprio rischio, la realizzazione  di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Infatti, nell’ipotesi di commissione di un software personalizzato, il consulente esterno dovrà assumersi l’organizzazione dei mezzi e dei fattori produttivi, ma sarà anche autonomo nella realizzazione del software oggetto di  contratto (salvo il raggiungimento dello scopo per cui il lavoro gli è stato commissionato).
Si potrebbe parlare di un contratto informatico, il cui contenuto dovrà essere all’origine ben determinato. (In dottrina NICOLO’ - da Intervento al Convegno sulle opere create su commissione, in Dir. aut., 1967, 153-  il quale afferma: "l’utilizzazione delle facoltà acquisite dall’imprenditore o committente è in relazione al contenuto ed alle finalità del contratto").
Infatti in merito alla proprietà del software occorre che tra le clausole contrattuali il committente indichi  espressamente di essere individuato come titolare della proprietà del software, onde evitare future controversie. (PIOLA CASELLI, Trattato del Diritto d’Autore, esclude l’attribuzione della qualità di autore al committente "in quanto né la legge, né la ratio della legge autorizzano ad attribuire la qualità di soggetto originario del diritto a chi non è autore, cioè creatore dell’opera. La creazione e pertanto la paternità dell’opera, appartengono all’ordine dei fatti e non già dei rapporti giuridici, e, quindi anche quando la commissione abbia carattere di un vero mandato, non è concepibile una sostituzione giuridica di soggetti rispetto alla paternità suddetta, allo stesso modo come non sarebbe concepibile la generazione di prole fatta con veste di rappresentanza").

Infatti, salvo pattuizione, prevalendo l’opera del consulente esterno, i diritti connessi all’opera rimangano dello stesso in quanto autore. (Trib. Milano, 22 maggio 1972, in Dir. Aut., 1972, 315. Sul punto Cass. civ. sez. I, 23/12/1982 nr. 7109: "Con riguardo ad un’opera dell'ingegno, tutelata a norma della L.D.A., la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all'autore ed è non  suscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti). 

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