LA
REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE SU COMMISSIONE
Il
Decreto Legislativo n.518 del 29 dicembre 1992 ha introdotto dopo l’articolo
12 della legge del 22 aprile 1941 n.633, l’articolo
12 Bis: Salvo
patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore
dipendente nell’esercizio delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo
datore di lavoro questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica del programma creato.
A questa specifica indicazione legislativa si contrappone l’incertezza
della titolarità dei diritti sul software in caso di
creazione dello stesso
da parte di consulenti esterni su commissione dell’azienda.
La prevalente dottrina ritiene possa applicarsi la disciplina civilistica
inerente il contratto di appalto ex art.
1655 codice civile, secondo cui: L’appalto
è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione
a proprio rischio, la realizzazione
di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Infatti, nell’ipotesi di commissione di un software personalizzato, il
consulente esterno dovrà assumersi l’organizzazione dei mezzi e dei fattori
produttivi, ma sarà anche autonomo nella realizzazione del software oggetto di
contratto (salvo il raggiungimento dello scopo per cui il lavoro gli è
stato commissionato).
Si potrebbe parlare di un contratto
informatico, il cui contenuto dovrà essere all’origine ben
determinato. (In
dottrina NICOLO’ - da
Intervento al Convegno sulle opere create su commissione, in Dir. aut., 1967,
153- il quale
afferma: "l’utilizzazione delle facoltà acquisite dall’imprenditore o
committente è in relazione al contenuto ed alle finalità del contratto").
Infatti in merito alla proprietà del software occorre che tra le
clausole contrattuali il committente indichi
espressamente di essere individuato come titolare della proprietà del
software, onde evitare future controversie. (PIOLA
CASELLI, Trattato del Diritto d’Autore, esclude l’attribuzione della qualità
di autore al committente "in
quanto né la legge, né la ratio della legge autorizzano ad attribuire la
qualità di soggetto originario del diritto a chi non è autore, cioè creatore
dell’opera. La creazione e pertanto la paternità dell’opera, appartengono
all’ordine dei fatti e non già dei rapporti giuridici, e, quindi anche quando
la commissione abbia carattere di un vero mandato, non è concepibile una
sostituzione giuridica di soggetti rispetto alla paternità suddetta, allo
stesso modo come non sarebbe concepibile la generazione di prole fatta con veste
di rappresentanza").
Infatti, salvo pattuizione, prevalendo l’opera del consulente esterno, i
diritti connessi all’opera rimangano dello stesso in quanto autore. (Trib.
Milano, 22 maggio 1972, in Dir. Aut., 1972, 315. Sul punto Cass. civ. sez. I,
23/12/1982 nr. 7109: "Con riguardo ad un’opera dell'ingegno, tutelata a
norma della L.D.A., la circostanza che la stessa sia stata realizzata in
esecuzione di un contratto d'opera non interferisce sul diritto di paternità,
il quale spetta esclusivamente all'autore ed è non
suscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione
del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione
economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il
trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti
nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto,
di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti).