RASSEGNE
STAMPA ON LINE E DIRITTO D'AUTORE
di
Mariapaola Berlingieri
Accade
sovente che sulla Rete, grazie anche alla semplicità degli strumenti
tecnologici a disposizione di tutti, alcuni siti organizzino un servizio nuovo,
che viene comunemente definito di “rassegna stampa”. L’attività consiste
normalmente nel riunire vari articoli, o sunti degli stessi, generalmente
accomunati dall’argomento, facendo in modo che i lettori interessati
consultino direttamente gli articoli stessi.
La legge sul diritto d’autore impone, in questi casi, una serie di
accorgimenti, che è necessario osservare se non si vuole ricadere nell’area
dell’illecito.
Occorre
preliminarmente delineare una distinzione: in molti casi, infatti, non può
parlarsi di rassegna stampa in senso stretto.
Gli articoli a carattere giornalistico sono tutelati dalla legge italiana sul
diritto d’autore al pari di tutte le altre opere dell’ingegno.
Rientrano nelle opere dell’ingegno “le
opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale”.
Il diritto esclusivo di riprodurre, ai sensi dell’art. 13 della legge 22
aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), ha per oggetto “la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la
copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.
E’
evidente, pertanto, l’ampiezza della disposizione, che include qualunque
strumento attraverso cui è possibile riprodurre un’opera dell’ingegno
umano.
In
linea generale, dunque, le opere letterarie non possono essere riprodotte senza
incorrere nell’illecito. L’autore ha piena facoltà di esercitare in via
esclusiva i diritti attribuitigli, tra i quali rientra quello alla riproduzione.
L’art.
65 l.d.a., poi, prevede un’eccezione particolare per i soli articoli “di attualità, a carattere politico, economico, religioso”,
che per loro stessa natura, secondo il legislatore degli anni ’40, erano
evidentemente soggetti ad una necessaria (e ben vista) diffusione.
In questi casi specificamente elencati, è possibile la riproduzione, se la
stessa non è stata espressamente vietata dall’editore o dall’autore,
purché ne venga citata la fonte (la rivista o il giornale da cui sono tratti,
la data e il numero di detta rivista o giornale) ed il nome dell’autore.
Due
precisazioni sono, a questo punto, necessarie: dal lato attivo, per non
incorrere nel rischio di sfruttare abusivamente l’opera altrui, è necessario
accertare, nell’ambito della categoria descritta, che non ci siano sul sito (o
sulla testata cartacea) indicazioni relative al divieto di riproduzione. Solo in
queste ipotesi, sarà possibile riprodurre l’opera, a patto che se ne citi la
fonte.
Al contrario, chiunque voglia inibire la riproduzione di questo tipo di
articoli, dovrà farlo espressamente.
E’
lecita, inoltre, la riproduzione di mere informazioni e notizie (secondo
quanto previsto dall’art. 101 l.d.a.), salvo che non sia effettuata con
l'impiego di atti contrari agli “usi onesti in materia giornalistica”,
sempre che se ne citi la fonte.
Espressamente, la norma di legge definisce illecita la riproduzione
sistematica ed a fini di lucro di informazioni o notizie, sia da parte di
giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
E’ considerata altresì illecita la riproduzione o la radiodiffusione, senza
autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie
giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla
diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in
un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte
dell'agenzia.
A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano
illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta
indicazione del giorno e dell'ora di diramazione.
In
ogni caso, a prescindere dalle regole dettate dalla legge sul diritto
d’autore, quando la riproduzione di articoli avviene nell’ambito dello
stesso ramo di attività, è pur sempre applicabile la normativa generale sulla
concorrenza sleale: un’azienda non può sfruttare l’attività di un’altra
rendendo più agevole (e proficua) la propria. In questo senso si orienta la
giurisprudenza (si veda, ad esempio, Trib. Genova, sent. 3 dicembre 1997).
In
particolare, è stato ritenuto ricorrente lo scopo di lucro anche quando unico
effetto dell’attività di riproduzione sia stata la riduzione del guadagno
della testata giornalistica da dove venivano presi gli articoli: in sostanza,
non si può creare una rassegna di articoli (dal contenuto selezionato in base
alle esigenze dei propri clienti), che eviti al cliente di andare a cercare
l’articolo sulla rivista “originale”, in modo tale che quest’ultima veda
ragionevolmente ridurre le proprie possibilità di vendita (in questo senso, si
veda Trib. Milano, ordinanza 8 aprile 1997).
Si
seguono, in tali casi, le regole generali previste dal nostro codice civile in
materia di concorrenza sleale: rientra in questa definizione l’uso di “ogni
mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a
danneggiare l’altrui azienda” (art. 2598 cod. civ.).
La violazione di queste regole comporterebbe, pertanto, oltre alle sanzioni
previste dalla l.d.a., anche l’obbligo di risarcire il danno eventualmente
cagionato.
E’ evidente, allora, che l’attività di riproduzione di articoli, seppure già
pubblicati, risulterebbe illecita da molteplici punti di vista.
E’
bene però, a questo punto, chiarire definitivamente un aspetto importante. Il
termine “rassegna stampa”, che nel linguaggio comune assume spesso
significati differenti, secondo quanto evidenziato dalla Convenzione di Berna,
identificherebbe “un insieme di
citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che
dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura
giustificata dallo scopo”.
E’ questo, in realtà, l’unico tipo di rassegna stampa configurabile: la
riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione illustrata.
E’
perfettamente lecito, dunque, raggruppare alcune citazioni relative ad articoli
che abbiano un denominatore comune (normalmente, l’argomento): questo tipo di
rassegna stampa, e questo soltanto, sarebbe lecito, in quanto costituisce uno
strumento informativo e, contemporaneamente, uno strumento promozionale per le
riviste richiamate. In questo tipo di attività non sono ravvisabili gli estremi
della concorrenza sleale, proprio perché la testata giornalistica richiamata
(reale o virtuale che sia) non ne risulta danneggiata. Un’attività del
genere, che si concreta nel rinvio agli articoli delle varie testate per mezzo
di brevi abstracts, lungi dall’essere meramente riproduttiva, funziona
anche da specchietto di richiamo verso gli articoli originali.
In sostanza, non s’induce il lettore a non comprare il giornale richiamato,
come accadrebbe, viceversa, nelle ipotesi di integrale riproduzione
dell’articolo: nei due casi descritti, le conseguenze (anche a carattere
economico) sono esattamente opposte.