RASSEGNE STAMPA ON LINE E DIRITTO D'AUTORE
di Mariapaola Berlingieri 

Accade sovente che sulla Rete, grazie anche alla semplicità degli strumenti tecnologici a disposizione di tutti, alcuni siti organizzino un servizio nuovo, che viene comunemente definito di “rassegna stampa”. L’attività consiste normalmente nel riunire vari articoli, o sunti degli stessi, generalmente accomunati dall’argomento, facendo in modo che i lettori interessati consultino direttamente gli articoli stessi.
La legge sul diritto d’autore impone, in questi casi, una serie di accorgimenti, che è necessario osservare se non si vuole ricadere nell’area dell’illecito.

Occorre preliminarmente delineare una distinzione: in molti casi, infatti, non può parlarsi di rassegna stampa in senso stretto.
Gli articoli a carattere giornalistico sono tutelati dalla legge italiana sul diritto d’autore al pari di tutte le altre opere dell’ingegno.

Rientrano nelle opere dell’ingegno
“le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale”.
Il diritto esclusivo di riprodurre, ai sensi dell’art. 13 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.), ha per oggetto “la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.

E’ evidente, pertanto, l’ampiezza della disposizione, che include qualunque strumento attraverso cui è possibile riprodurre un’opera dell’ingegno umano.
In linea generale, dunque, le opere letterarie non possono essere riprodotte senza incorrere nell’illecito. L’autore ha piena facoltà di esercitare in via esclusiva i diritti attribuitigli, tra i quali rientra quello alla riproduzione.

L’art. 65 l.d.a., poi, prevede un’eccezione particolare per i soli articoli “di attualità, a carattere politico, economico, religioso”, che per loro stessa natura, secondo il legislatore degli anni ’40, erano evidentemente soggetti ad una necessaria (e ben vista) diffusione.
In questi casi specificamente elencati, è possibile la riproduzione, se la stessa non è stata espressamente vietata dall’editore o dall’autore, purché ne venga citata la fonte (la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale) ed il nome dell’autore.
Due precisazioni sono, a questo punto, necessarie: dal lato attivo, per non incorrere nel rischio di sfruttare abusivamente l’opera altrui, è necessario accertare, nell’ambito della categoria descritta, che non ci siano sul sito (o sulla testata cartacea) indicazioni relative al divieto di riproduzione. Solo in queste ipotesi, sarà possibile riprodurre l’opera, a patto che se ne citi la fonte.
Al contrario, chiunque voglia inibire la riproduzione di questo tipo di articoli, dovrà farlo espressamente.
E’ lecita, inoltre, la riproduzione di mere informazioni e notizie (secondo quanto previsto dall’art. 101 l.d.a.), salvo che non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli “usi onesti in materia giornalistica”, sempre che se ne citi la fonte.
Espressamente, la norma di legge definisce illecita la riproduzione sistematica ed a fini di lucro di informazioni o notizie, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
E’ considerata altresì illecita la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.
A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione.
In ogni caso, a prescindere dalle regole dettate dalla legge sul diritto d’autore, quando la riproduzione di articoli avviene nell’ambito dello stesso ramo di attività, è pur sempre applicabile la normativa generale sulla concorrenza sleale: un’azienda non può sfruttare l’attività di un’altra rendendo più agevole (e proficua) la propria. In questo senso si orienta la giurisprudenza (si veda, ad esempio, Trib. Genova, sent. 3 dicembre 1997).

In particolare, è stato ritenuto ricorrente lo scopo di lucro anche quando unico effetto dell’attività di riproduzione sia stata la riduzione del guadagno della testata giornalistica da dove venivano presi gli articoli: in sostanza, non si può creare una rassegna di articoli (dal contenuto selezionato in base alle esigenze dei propri clienti), che eviti al cliente di andare a cercare l’articolo sulla rivista “originale”, in modo tale che quest’ultima veda ragionevolmente ridurre le proprie possibilità di vendita (in questo senso, si veda Trib. Milano, ordinanza 8 aprile 1997).
Si seguono, in tali casi, le regole generali previste dal nostro codice civile in materia di concorrenza sleale: rientra in questa definizione l’uso di “ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda” (art. 2598 cod. civ.).
La violazione di queste regole comporterebbe, pertanto, oltre alle sanzioni previste dalla l.d.a., anche l’obbligo di risarcire il danno eventualmente cagionato.
E’ evidente, allora, che l’attività di riproduzione di articoli, seppure già pubblicati, risulterebbe illecita da molteplici punti di vista.
E’ bene però, a questo punto, chiarire definitivamente un aspetto importante. Il termine “rassegna stampa”, che nel linguaggio comune assume spesso significati differenti, secondo quanto evidenziato dalla Convenzione di Berna, identificherebbe “un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo”.
E’ questo, in realtà, l’unico tipo di rassegna stampa configurabile: la riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione illustrata.
E’ perfettamente lecito, dunque, raggruppare alcune citazioni relative ad articoli che abbiano un denominatore comune (normalmente, l’argomento): questo tipo di rassegna stampa, e questo soltanto, sarebbe lecito, in quanto costituisce uno strumento informativo e, contemporaneamente, uno strumento promozionale per le riviste richiamate. In questo tipo di attività non sono ravvisabili gli estremi della concorrenza sleale, proprio perché la testata giornalistica richiamata (reale o virtuale che sia) non ne risulta danneggiata. Un’attività del genere, che si concreta nel rinvio agli articoli delle varie testate per mezzo di brevi abstracts, lungi dall’essere meramente riproduttiva, funziona anche da specchietto di richiamo verso gli articoli originali.
In sostanza, non s’induce il lettore a non comprare il giornale richiamato, come accadrebbe, viceversa, nelle ipotesi di integrale riproduzione dell’articolo: nei due casi descritti, le conseguenze (anche a carattere economico) sono esattamente opposte.