PER UNA PROTEZIONE GIURIDICA DEL
FORMAT
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Attualmente [1], la maggior
parte delle produzioni televisive nazionali ed internazionali – giochi a
premi, talk show, quiz etc. - si avvale di format, intesi quali schemi di base
che offrono lo spunto per la strutturazione di uno spettacolo di
intrattenimento.
Come nel resto del mondo, all’ideatore del format non è concessa alcuna
tutela quale autore di opera dell’ingegno, sebbene questa pratica sia talmente
diffusa da comportare sul mercato il movimento di grossi capitali (vediamo, ad
esempio, il caso del "Grande Fratello" della Endemol).
In effetti, in molte Nazioni si discute della natura del format proprio perché
sono sorte molteplici controversie fra autori ed emittenti e fra le emittenti
stesse, in relazione alla titolarità dei diritti di sfruttamento economico
esclusivo del format.
La carenza di una disciplina ad hoc è dovuta al fatto che il diritto d’autore
protegge la creazione dell’opera nelle sue manifestazioni pratiche ed
organizzative dotate di carattere creativo (quadro, libro, film e via
discorrendo) e non l’aspetto semplicemente teorico ed ideativo della stessa.
Inoltre, non è ravvisabile, secondo la giurisprudenza internazionale costante,
un’equivalenza del format al soggetto teatrale o cinematografico.
Pertanto, il format resta escluso da tale protezione giuridica, in quanto la
stessa giurisprudenza ravvisa in esso un generico schema, privo di compiuta
elaborazione, atto a fornire lo svolgimento di base relativo ad un programma
televisivo o teatrale.
Sul n. 3/2002 del Bollettino SIAE è apparso un articolo di Mario Fabiani, il
quale ci riporta una definizione di format elaborata dalla SIAE nel 1994, e poi
riutilizzata nella delibera n. 699/01/CSP del 2001 dell’Autorità Garante per
le Comunicazioni: per format si intende "un’opera dell’ingegno avente
struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione
delle sue fasi essenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione
radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di
adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione
di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve comunque presentare i seguenti
elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e
personaggi fissi".
Alcuni percorsi giuridici, quali la tutela del segreto e l’arricchimento
ingiustificato per appropriazione di idea altrui, non sono in grado di supplire
univocamente a tale carenza normativa.
Per quanto concerne la figura dell’autore di format, se questo è un
imprenditore, può intentare la strada fornita dall’art. 2598 c.c., relativa
alla concorrenza sleale.
Ma spesso l’autore è un soggetto che presta la propria opera intellettuale
mediante un contratto di locazione del proprio lavoro, ed in questo caso la
tutela soggettiva soggiace alle regole della contrattazione con l’emittente-committente.
Sarebbe ravvisabile approntare una normativa specifica, come è accaduto nel
caso delle banche dati e dei programmi per elaboratore, essendo comunque esclusa
una protezione analoga al brevetto industriale.
Una strada che si sta affermando nella prassi potrebbe essere quella di
registrare il nome del marchio del format e correlato programma futuro (tanto
per chiarire i ruoli tra l’emittente e l’autore del format, ed anche per
porsi al riparo da eventuali concorrenti spregiudicati).
Il passo successivo è quello di depositare la scrittura relativa al soggetto
del format nella sua futura strutturazione pratica (con battute, scenografia,
etc.) presso una delle sezioni DOR, OLAF o CINEMA (a seconda del genere) presso
la SIAE.
Vi è da notare che quest’ultima fase è però attuabile soltanto a seguito
della messa in onda di almeno uno dei programmi scritti dall’autore, anche se
non necessariamente correlati al format che si intende proteggere.
In tal modo, diventa pertanto possibile rafforzare il contenuto della protezione
proprio sulla base della definizione di format data dalla SIAE, in quanto l’autore
ha - in caso di contenzioso - modo di dimostrare quanta parte dell’ideazione
del programma è dovuta alle sue prestazioni intellettuali.
NOTE:
1. Questo breve saggio è stato redatto utilizzando, in via prioritaria ma
non esclusiva, le informazioni contenute nell’articolo "Per una tutela
del format televisivo" di Mario Fagiani, apparso sul Bollettino SIAE n.
3/2002.