IL PLAGIO DI UN'OPERA
INTELLETTUALE
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Per plagio si intende
comunemente la riproduzione di opere o brani altrui, presentata quale cosa
propria.
L’elaborazione di carattere creativo di un’opera originaria è consentita
quando si enuncia il nome dell’autore e lo stesso abbia prestato il proprio
consenso; peraltro, l’elaborazione non deve arrecare pregiudizio alla
creazione principale.
Ne fissa i limiti l’art. 4 L.D.A.
Secondo la giurisprudenza, rientrano tra le elaborazioni di carattere creativo
gli arrangiamenti delle canzoni.
Per quanto concerne il testo di un’opera teatrale tradotta in italiano, ogni
eventuale intervento creativo del regista può estrinsecarsi liberamente
soltanto in ordine agli spazi liberi lasciati dall’autore (in relazione, a
titolo esemplificativo, all’omessa indicazione di pause o di movimenti dei
singoli attori o delle masse).
La riduzione teatrale di un’opera letteraria non rientra nel caso di plagio
eventuale, poiché rientra nell’ambito di un’autonoma protezione; deve
comunque essere presente un qualche carattere di creatività.
L’autore può altresì concedere, tramite contratto, l’esercizio del diritto
di pubblicare l’opera ad un editore, a spese di quest’ultimo.
Salvo patto contrario, si presume che tali diritti siano concessi in esclusiva.
Peraltro, tale trasferimento di diritti è limitato unicamente ai diritti
dedotti in contratto, non estendendosi a futuri ed eventuali diritti di
utilizzazione, così come previsto dall’art. 119 L.D.A.
Tale norma vieta, nel contempo, elaborazioni e trasformazioni dell’opera non
espressamente consentite dall’autore. Rientrano tra queste le riduzioni e gli
adattamenti per la cinematografia, per la radiodiffusione e la registrazione su
apparecchi meccanici (estensivamente, anche su apparecchi analogici e digitali).
La Legge sul Diritto d’Autore prevede altresì il caso del plagio sulla
propria opera originaria perpetrato dallo stesso autore e a tutela dei diritti
ceduti all’editore.
Nella sezione dedicata ai contratti di edizione è contenuta una norma, l’art.
125, che protegge i diritti in esclusiva dell’editore.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26.03.1937, dichiarò che, pur
dovendosi escludere che l’autore possa essere considerato contraffattore della
propria opera, tuttavia egli incorre in responsabilità per violazione nei
confronti dell’editore [1].
Egli non risponde penalmente per plagio di opera altrui, ma viola civilmente un
obbligo contrattuale ai sensi dell’art. 1375 c.c.
L’autore è perciò tenuto a diversificare la creazione derivata nella
presentazione dell’idea secondaria, evitando titoli o vesti grafiche che
possano ingenerare confusione nell’utente rispetto all’opera principale.
NOTE:
1. Informazione tratta dall’articolo di
Mario Fabiani, Il plagio di se stesso, Bollettino SIAE maggio-giugno 2002, p.
77.