IL PLAGIO DI UN'OPERA INTELLETTUALE
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)

Per plagio si intende comunemente la riproduzione di opere o brani altrui, presentata quale cosa propria.
L’elaborazione di carattere creativo di un’opera originaria è consentita quando si enuncia il nome dell’autore e lo stesso abbia prestato il proprio consenso; peraltro, l’elaborazione non deve arrecare pregiudizio alla creazione principale.
Ne fissa i limiti l’art. 4 L.D.A.
Secondo la giurisprudenza, rientrano tra le elaborazioni di carattere creativo gli arrangiamenti delle canzoni.
Per quanto concerne il testo di un’opera teatrale tradotta in italiano, ogni eventuale intervento creativo del regista può estrinsecarsi liberamente soltanto in ordine agli spazi liberi lasciati dall’autore (in relazione, a titolo esemplificativo, all’omessa indicazione di pause o di movimenti dei singoli attori o delle masse).
La riduzione teatrale di un’opera letteraria non rientra nel caso di plagio eventuale, poiché rientra nell’ambito di un’autonoma protezione; deve comunque essere presente un qualche carattere di creatività.
L’autore può altresì concedere, tramite contratto, l’esercizio del diritto di pubblicare l’opera ad un editore, a spese di quest’ultimo.
Salvo patto contrario, si presume che tali diritti siano concessi in esclusiva.
Peraltro, tale trasferimento di diritti è limitato unicamente ai diritti dedotti in contratto, non estendendosi a futuri ed eventuali diritti di utilizzazione, così come previsto dall’art. 119 L.D.A.
Tale norma vieta, nel contempo, elaborazioni e trasformazioni dell’opera non espressamente consentite dall’autore. Rientrano tra queste le riduzioni e gli adattamenti per la cinematografia, per la radiodiffusione e la registrazione su apparecchi meccanici (estensivamente, anche su apparecchi analogici e digitali).
La Legge sul Diritto d’Autore prevede altresì il caso del plagio sulla propria opera originaria perpetrato dallo stesso autore e a tutela dei diritti ceduti all’editore.
Nella sezione dedicata ai contratti di edizione è contenuta una norma, l’art. 125, che protegge i diritti in esclusiva dell’editore.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26.03.1937, dichiarò che, pur dovendosi escludere che l’autore possa essere considerato contraffattore della propria opera, tuttavia egli incorre in responsabilità per violazione nei confronti dell’editore [1].
Egli non risponde penalmente per plagio di opera altrui, ma viola civilmente un obbligo contrattuale ai sensi dell’art. 1375 c.c.
L’autore è perciò tenuto a diversificare la creazione derivata nella presentazione dell’idea secondaria, evitando titoli o vesti grafiche che possano ingenerare confusione nell’utente rispetto all’opera principale.

NOTE:
1. Informazione tratta dall’articolo di Mario Fabiani, Il plagio di se stesso, Bollettino SIAE maggio-giugno 2002, p. 77.