I due fondamentali diritti
degli autori consistono nell’essere riconosciuti ideatori dell’opera (il
cosiddetto diritto “morale”) ed il poter disporre commercialmente di essa
(il diritto di sfruttamento economico dell’opera, cosiddetto diritto
“patrimoniale”). Il primo dei due è un diritto assoluto, incedibile ed
illimitato nel tempo, mentre il secondo è trasmissibile ad altri soggetti e ha
una durata limitata (settanta anni nella normativa precedente, portati oggi a
cinquanta dalle nuove disposizioni).Ne consegue che solo l’autore ha il
diritto di trarre un vantaggio economico dall’opera da lui creata: chiunque,
quindi, copiasse un’opera dell’ingegno (libri, canzoni, software, film,
etc.) su un qualsiasi idoneo supporto (carta, cd, DVD, etc.) senza esserne stato
legittimamente autorizzato dall’autore o da chi ne abbia da questi acquisito i
diritti di sfruttamento economico, lederebbe il diritto patrimoniale
dell’autore, compiendo un illecito.
A seguito del recepimento della Direttiva 2001/29/CE nel D. Lgs. 68/2003, si è
attuata una riforma della regolamentazione in materia,volta a porre un qualche
rimedio alla situazione di fatto che si era creata nel corso degli anni:
l’evoluzione tecnologica aveva reso la riproduzione delle opere dell’ingegno
un fenomeno di massa, con grave perdita per i legittimi titolari dei diritti di
sfruttamento economico delle opere “piratate”, “fotocopiate”, comunque
duplicate.
Il nodo fondamentale della nuova normativa in materia consiste
nell’introduzione del concetto di “equo compenso”, il quale non
consiste in una tassa, come secondo alcune minoritarie interpretazioni,
bensì in una vera e propria retribuzione all’autore che si dovrà
sommare al prezzo di vendita del supporto vergine dichiarato idoneo alla
duplicazione, digitale o analogica, di un’opera dell’ingegno. Ciò si
tradurrà nella maggiorazione del prezzo di cd e DVD, delle fotocopie effettuate
presso servizi commerciali, nel versamento da parte di istituti pubblici
(biblioteche ad esempio) di una somma proporzionata al numero di fotocopie di
testi concesso ai privati (comunque sotto il 15 per cento del volume): il
ricavato andrà in beneficio agli autori, interpreti, esecutori e produttori.
Dubbi sorgono sulla forma scelta per ottenere il suddetto compenso in tutti quei
(numerosi) casi nei quali , ad esempio, si acquisti un cd per effettuare un
semplice back-up dei dati contenuti sul proprio
hard disk. La risposta va ricercata nel termine “equo” adottato dalla norma
stessa: il legislatore ha posto in essere una normativa tipicamente “forfettaria”,
volta a distribuire mediamente il costo tra i casi in cui il diritto d’autore
non viene per nulla chiamato in causa e quelli in cui effettivamente il supporto
sia destinato alla copia personale dell’opera dell’ingegno legittimamente
“posseduta” (la norma non si è voluta spingere oltre utilizzando il
termine, forse più consono, “acquistata”, lasciando adito ad
interpretazioni divergenti nei casi in cui la detenzione dell’opera originale
sia dovuta, per esempio, ad un “prestito tra privati”). Ecco spiegate le
affermazioni della SIAE circa la liceità di copiare un DVD: la base giuridica
è da ricercarsi nella normativa in questione, nella quale la copia di
un’opera appare ancor meno in contrasto di prima con il diritto d’autore,
perché, oltre al diritto morale verrebbe (forfettariamente) garantito anche il
riconoscimento (non più solo formale) di quello materiale, prevedendo una
regolare retribuzione dell’autore tramite l’espediente della
maggiorazione dei prezzi dei supporti.
La riproduzione privata è consentita, eccezionalmente, in tutti quei casi in
cui non si configuri, non solo, lo “scopo di lucro”, ma nemmeno “fini
direttamente o indirettamente commerciali”.
Secondo la prevalente interpretazione, effettuare una copia ad uso personale di
un’opera dell’ingegno non acquistata ma ottenuta, ad esempio, in prestito,
porrebbe in essere un fine “indirettamente commerciale”, laddove
indurrebbe il privato a non acquistare l’opera sul mercato, apportando quindi
un ingiusto danno patrimoniale all’autore.
Le problematiche poste in essere dalle nuove tecnologie hanno reso necessario un
linguaggio “aperto” della norma giuridica, adatto ad interpretazioni
cosiddette “estensive”, utili a colmare quelle lacune che di volta in volta
si dovessero presentare: cosa è la “riproduzione”? La memorizzazione su di
una memoria temporanea in un pc è spesso necessaria alla stessa consultazione
dell’opera. Cosa si intende per uso “indirettamente commerciale”? La copia
di un’opera che non si sarebbe comunque mai acquistata può farsi rientrare in
questa definizione ?
La norma definisce “illecito” superare i sistemi di protezione antipirateria
annessi al supporto dell’opera.... ma come
può essere legale effettuare una copia ad uso personale di un’opera
legittimamente “posseduta” ed essere simultaneamente illecito superarne le
barriere di protezione volte ad impedirlo? Tanto più nella circostanza posta in
essere dalla norma stessa, nella quale viene dal privato pagata una
maggiorazione nell’acquisto del supporto, volta proprio a risarcire l’autore
dell’opera.
Come tutte le norme “di emergenza”, anche il D. Lgs. 68/2003 presenta lacune che solo una auspicabile costante giurisprudenza potrà
colmare: lo studio “caso per caso” appare l’unica soluzione ad una
problematica così articolata e complessa.
Dott. Emiliano Montanari
montemil@libero.it
www.consulentelegaleinformatico.it