LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SUL DIRITTO D'AUTORE IN ITALIA
di Silvia Melchionna

La nascita del diritto d’autore può farsi risalire all’invenzione della stampa ed in particolare alla possibilità di realizzare con essa un notevole numero di copie delle opere in poco tempo. Nel corso degli anni, il sempre più crescente interesse per la creazione intellettuale fece assurgere l’opera letteraria al rango di bene commerciale avente un proprio valore economico. I costi relativi all’acquisto dei manoscritti, al compenso che doveva essere dato ai correttori e al costo dei macchinari, assieme allo svilupparsi della concorrenza tra stampatori, giustificarono la nascita di un sistema di concessioni per assicurare agli editori l’esclusiva produzione di una determinata opera, e, conseguentemente, la vendita della stessa.

Nacquero, così, i c.d. "privilegi" nella forma del brevetto o di una lettera patente, i quali venivano concessi discrezionalmente dall’organo di vertice politico. Tali privilegi, tuttavia, potevano essere attribuiti esclusivamente agli stampatori, riconoscendosi all’autore dell’opera il solo vantaggio di rivendicarne la paternità.

A causa della mancanza di una legge generale che regolasse la materia e di una figura istituzionale atta al rilascio e al controllo dei privilegi, nel corso dei decenni si verificarono numerose violazioni delle concessioni e si andarono affermando monopoli sempre più forti. La necessità di una regolamentazione portò nel 1517 ad emanare a Venezia un corpo di norme generali che prese il nome di "Parte". Tale normativa revocava tutti i privilegi sino ad allora concessi, attribuendo al Senato il potere in merito alla gestione del sistema dei privilegi.

Nel corso degli anni, i governanti e l’opinione pubblica mostrarono una maggiore sensibilità nei confronti dell’autore e del suo ruolo all’interno del sistema economico relativo alla riproduzione e vendita delle opere. In tale contesto il legislatore sanciva nel 1545 l’obbligo per gli stampatori di presentare con la richiesta per la concessione anche un atto scritto da cui risultasse l’autorizzazione dell’autore o dei suoi congiunti alla stampa e alla vendita dell’opera.

Un processo lento e fortemente ostacolato dalla presenza di significativi interessi economici univa tutti i Paesi europei verso il riconoscimento della proprietà intellettuale.

Paradossalmente a contribuire a tale evoluzione furono proprio gli editori, i quali, per contrastare la concorrenza degli altri stampatori, iniziarono ad invocare il diritto dell’autore sull’opera dell’ingegno quale nuovo titolo giustificativo della loro esclusiva.

Le idee liberiste contrarie ai sistemi monopolistici, assieme alle nuove correnti ideologiche che riconoscevano il concetto di proprietà intellettuale, accelerarono tale processo di trasformazione.

Nel 1838 il Codice Albertino statuiva che le opere dell’ingegno erano di proprietà dell’autore, contemporaneamente il codice penale sanciva una multa e la confisca per chi avesse contravvenuto alle disposizioni poste a tutela degli autori.

Ruolo centrale nel processo d’affermazione della disciplina sul diritto d’autore ricoprì il trattato che nel 1840 lo Stato di Sardegna stipulò con l’Austria, volto al riconoscimento reciproco della normativa sulla tutela delle opere dell’ingegno. Obiettivo politico prioritario dopo l’unificazione d’Italia fu, infatti, quello di estendere tale trattato ad ogni parte dello Stato.

La sensibilità politica dimostrata in quegli anni si concretò nel 1865 nella redazione di una nuova legge volta a regolare la materia. Tale normativa riconosceva in capo all’autore il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l’opera, pur non facendo alcuna menzione dei diritti morali spettanti allo stesso.

Soltanto nel 1925 si pervenne all’emanazione di una legge, che accanto ai diritti patrimoniali riconosceva all’autore anche i diritti all’inedito, all’integrità e alla paternità dell’opera, sopprimendo al contempo tutte le formalità sino allora vigenti per ottenere la tutela.

Il progresso tecnico nel campo della riproduzione e diffusione dell’opera e la nascita di numerose convenzioni internazionali resero necessaria una revisione della normativa vigente attraverso l’emanazione, quasi contemporaneamente alla riforma del codice civile, della legge n. 633 del 1941, la quale, salvo qualche modifica, ancora oggi si pone come la normativa di riferimento in materia di diritto d’autore. Il legislatore, in conformità al rinvio alle leggi speciali operato dall’articolo 2583 c.c., cercò di adottare una legge che regolasse tutti quegli aspetti che le poche disposizioni del codice civile, contenute negli artt.2575-2583, avevano tralasciato. Il codice civile, infatti, determina solo i principi generali che regolano la materia, attraverso la definizione dell’oggetto del diritto (art. 2575), l’individuazione del titolo idoneo per il suo acquisto (art. 2576), nonché mediante la determinazione del contenuto del diritto stesso (art. 2577).

Le maggiori novità introdotte con tale normativa furono quelle di fissare i requisiti necessari per garantire la tutela dell’opera, quali ad esempio il "carattere creativo" della stessa. Tale requisito risponde alla esigenza di non ricondurre nell’ambito del diritto d’autore produzioni dal contenuto esclusivamente tecnico.

Elemento centrale della nuova legge appare l’inciso: "qualsiasi forma e modo di espressione", volto a far ricadere nell’ambito di applicazione della legge fatti, idee, sentimenti che costituiscono oggetto dell’opera. Requisito per l’acquisto del diritto d’autore si configura, infatti, la semplice creazione di un opera quale espressione del lavoro intellettuale. È perciò necessario un lavoro creativo, senza che, tuttavia, il risultato debba necessariamente essere di grande valore.

Occorre, quindi, che l’opera si configuri come frutto di una rappresentazione intellettuale, distinguendosi, così, dalla privativa industriale.

La ricerca e l’analisi dei dati normativi che si riferiscono alla tutela delle opere dell’ingegno, devono prendere le mosse dallo studio delle disposizioni della Costituzione che si riferiscono alla materia oggetto del nostro studio, nonché essere integrate con le convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito. Prima fra queste si pone la Dichiarazione Universale di Diritti dell’Uomo, la quale all’articolo 27 stabilisce che "ogni uomo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di usufruire delle arti, del progresso scientifico e dei suoi benefici"….. "ogni uomo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica o artistica della quale egli sia l’autore".

I fondamenti costituzionali di tale diritto, altresì, possono individuarsi nell’articolo 21 Cost., relativo alla libertà di manifestazione del pensiero, e nell’articolo 33 Cost., concernente la libertà dell’arte e della scienza; non trovano, tuttavia, fondamento in tali principi costituzionali i diritti di natura economica sanciti nella legge del 1941.

Nella sentenza n.95/108, la Corte Costituzionale, affermando che "la produzione di opere dell’ingegno rientra negli interessi generali allo sviluppo della cultura" ha contribuito a richiamare un ulteriore principio costituzionale affermato nell’articolo 9. La Corte individua, quindi, nella tutela dell’autore, la contestuale salvaguardia di un interesse superiore della collettività, lo strumento per incentivare la produzione di nuove opere dell’ingegno.

L’articolo 35 Cost., garantendo tutte le forme e le applicazioni del lavoro, impone che la tutela del lavoratore venga adeguata alle singole situazioni che possono essere assunte nella sua generale previsione, riconoscendo, in tal modo, l’appartenenza dell’opera intellettuale al risultato di una attività lavorativa.

In conclusione si può, quindi, affermare che il fondamento costituzionale della disciplina sul diritto d’autore è rinvenibile non in una specifica norma, bensì in una serie di norme, ognuna legittimante un particolare aspetto della disciplina stessa. L’evoluzione degli interessi economici e culturali unita alla necessità di garantire il rispetto dei principi fondamentali posti alla base del nostro ordinamento giuridico hanno, quindi, caratterizzato l’evolversi e l’affermarsi della disciplina sul diritto d’autore.