LEGISLAZIONE E DIRITTI
RADIOTELEVISIVI
di Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Il sistema radiotelevisivo si
colloca all’interno di un settore molto più vasto, quello delle comunicazioni
e dell’informazione.
Molteplici sono gli aspetti giuridici legati all’ambito radiotelevisivo:
concessioni ed autorizzazioni per le radio e televisioni private e regime
pubblico per la RAI; controllo delle intese e delle operazioni di concentrazione
e divieto di posizioni dominanti sul mercato; trasparenza e correttezza dell’informazione,
pubblicitaria e non; rapporti interni e contratti con i dipendenti, spesso
artisti o giornalisti; diritti accessori e/o collegati con i principi di
informazione e privacy costituzionalmente garantiti e via dicendo.
1. La normativa internazionale
Vi è da dire che la legislazione di riferimento non è più soltanto quella
nazionale, ma è necessario tenere presente la disciplina comunitaria, la quale
dà un’impronta decisiva ed innovativa a tutto l’assetto radiotelevisivo e
comunicazionale in generale [1].
A livello internazionale, l’Italia ha firmato a Strasburgo la Convenzione
europea del 5 maggio 1989 sulle trasmissioni transfrontaliere, ratificandola con
L. 05.10.1991, n. 327 (G. U. 28.10.1991, n. 253).
Lo scopo di tale convenzione è quello di consentire e facilitare la
trasmissione transfrontaliera e la trasmissione di servizi di programmi
televisivi tra le parti firmatarie, determinandone a grandi linee il livello
culturale, privilegiando spazi dedicati alle opere europee e tutelando il
diritto del pubblico a conoscere dei fatti di grande rilevanza.
La Convenzione di Strasburgo detta alcuni limiti in tema di pubblicità e
sponsorizzazione, meglio definiti ed integrati dalla Direttiva del Consiglio 3
ottobre 1989, n. 89/552/CEE.
Si sono poi susseguite una serie di direttive comunitarie, recepite in Italia,
volte ad armonizzare i vari aspetti legali in ambito radiotelevisivo, ma non
solo.
In particolare, per quanto riguarda il diritto d’autore, l’Italia ha
sottoscritto le seguenti convenzioni: Convenzione di Berna del 1886 (attualmente
in vigore nel testo approvato a Parigi nel 1971 e resa esecutiva in Italia con
L. 20 giugno 1978; Convenzione universale del diritto d’autore di Ginevra del
1952; Convenzione di Roma del 1961; Accordo adottato a Stoccolma nel 1967).
Peraltro, l’Unione Europea, con la decisione 2000/278/CE, si è adeguata ai
due trattati OMPI [2] sul diritto d’autore varati a Ginevra nel 1996. A
seguito di essa, nel maggio 2001, è stata emanata la Direttiva CE n. 29, cui l’Italia
dovrà presto uniformarsi.
Inoltre, gli operatori del settore Telecomunicazioni ed i Governi di molti Stati
europei hanno puntato lo sguardo sulle nuove tecnologie di trasmissione, quali
fibre ottiche e sistema wireless, per poter sfruttare in un prossimo
futuro le potenzialità di Internet a banda larga e, conseguentemente, la
diffusione tramite la Grande Rete di programmi e servizi radiotelevisivi.
In particolare, le fibre ottiche consentirebbero utilizzazioni nuove ed
ulteriori rispetto a tutte le altre tecniche: oltre alla normale navigazione in
Internet, sono possibili la TV via cavo, la web TV, la multivideoconferenza e la
ricezione/trasmissione di filmati ad altissima qualità in tempo reale e a
schermo pieno.
Si suppone che la produzione legislativa nazionale ed internazionale dei
prossimi anni sarà volta a determinare e precisare limiti, facoltà e doveri di
simili pratiche sempre più diffuse.
2. La normativa nazionale
A livello nazionale, l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni [3] (AGCOM) ha integrato, nel 1997, le funzioni delegate sin dal
1990 [4] al Garante per la radiodiffusione e l’editoria e, pertanto, oltre
alla normativa nazionale e comunitaria, il settore radiotelevisivo soggiace alle
regole dettate dalle puntuali e frequenti delibere adottate dall’AGCOM.
Nel 1997 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha contestualmente
assunto la denominazione di "Ministero delle comunicazioni",
mantenendo le medesime attribuzioni già possedute in precedenza e diventando
peraltro il punto di riferimento politico e amministrativo dell’AGCOM.
L’AGCOM e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono i diretti
interlocutori dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, così come
definiti all’art. 2, comma I, L. 249/1997.
In passato, la Legge n. 103 del 1975 [5] riservava allo Stato la diffusione di
programmi radiotelevisivi su scala nazionale, qualificandola "servizio
pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale", sulla
base della disposizione dell’art. 43 Cost.
Pertanto, titolari del diritto di diffondere, erano, all’epoca, soltanto lo
Stato oppure società per azioni a totale partecipazione pubblica.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 1976 [6] dichiarò l’illegittimità
di tale precetto nella parte in cui non prevedeva, previa autorizzazione
statale, l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione in ambito
prettamente locale.
Peraltro, la stessa legge n. 103/75, contestualmente parificava la
responsabilità dei direttori dei telegiornali e dei giornali radio a quella
contenuta nella L. 47/1948 (quest’ultima relativa alla responsabilità dei
direttori di giornali e periodici).
Soltanto nel 1990, con la L. n. 223, il legislatore si premurava di definire i
termini per le concessioni necessarie ai fini della diffusione da parte di
soggetti privati e, nel 1995, è stato indetto un referendum popolare per l’abrogazione
della riserva espressa a favore delle sole società per azioni a partecipazione
totalmente pubblica, consentendo così le operazioni di diffusione anche a
società a partecipazione mista e privata.
2.1 I singoli rapporti di
lavoro e la tutela del diritto d’autore
Per quanto concerne i rapporti tra le emittenti ed i singoli artisti, è
necessario precisare che la legge si preoccupa solamente di determinare la
tipologia-base dei contratti, che possono essere sia di tipo collaborativo e
saltuario oppure di dipendenza a tempo indeterminato.
Pertanto il contenuto non viene fissato per legge ed ogni clausola può essere
redatta ad hoc in relazione al singolo rapporto, il tutto all’interno
delle esaurienti previsioni dettate dalla legge sul diritto d’autore n.
633/1941, così come modificata dalla L. 248/2000, sempre all’interno della
generale previsione normativistica comunitaria ed internazionale.
In relazione alla trasmissione televisiva dei film, si evidenzia peraltro che,
se in precedenza questa poteva avvenire solo trascorsi ventiquattro mesi dalla
prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia, oppure si poteva
derogare a tali termini soltanto a seguito di accordi presi con le associazioni
maggiormente rappresentative (ai sensi dell’art.55, comma IV, L. 1213/1965 [7]),
una ordinanza del Tribunale di Roma del 2000 [8] ha statuito che tali termini
sono dalle parti derogabili anche in assenza di una specifica sottoscrizione da
parte delle "associazioni maggiormente rappresentative", in quanto
quest’ultima definizione non è ancorata ad alcun criterio testuale e pertanto
si mostra vuota di significato.
Dunque, allo stato attuale, la proiezione televisiva di pellicole
cinematografiche è lasciata interamente alle trattative intercorrenti tra le
parti interessate.
2.2 Il diritto di cronaca, il
diritto di rettifica e la tutela della privacy
Per quanto riguarda la professione di giornalista, si fa riferimento alla folta
produzione normativa espressa dedicata a detta categoria.
Peraltro, la legge sul diritto d’autore concorre a definire i contorni del
diritto di cronaca e la costante giurisprudenza in materia ne contempera i
limiti in relazione al generale principio relativo al diritto all’informazione
da parte del pubblico, bilanciandolo con il preminente diritto alla riservatezza
a tutela del singolo.
Lungo tutto il corso della disciplina nazionale ed internazionale trattata
sinora, si manifesta costantemente il diritto di rettifica: esso consiste nella
facoltà di ogni persona fisica o giuridica (i cui legittimi interessi sono
stati lesi da una emittente a seguito di diffusione di notizie non conformi al
vero) di richiedere la diffusione della notizia rettificata secondo verità, o
almeno di godere di misure equivalenti, salve – ovviamente - le altre
disposizioni civili, penali o amministrative eventualmente concorrenti.
La legge 675 del 1996, i cui propositi sono quelli di rendere maggiori garanzie
ai cittadini e costituire rigide misure di sicurezza, si è rivelata finora una
normativa svuotata dei contenuti, manifestando carenze sotto il profilo di una
adeguata disciplina restrittiva per televisione e giornali, in particolare nei
confronti di categorie deboli, quali i minori, le persone coinvolte in
procedimenti giudiziari oppure i soggetti affetti da particolari patologie (cd.
dati sensibili).
Resta la facoltà di inoltrare reclamo presso il Garante oppure rivolgersi
direttamente all’autorità giudiziaria contro le violazioni della privacy,
come previsto dall’art. 29 della l. 675/96.
E’ necessario precisare che tale tutela normativa si presenta attualmente
ancora allo stato embrionale e si presume verrà fatta oggetto di attenzione da
parte del Governo ed anche in sede processuale per essere meglio definita nei
suoi aspetti più pregnanti, al fine di ottenere una realistica protezione dei
diritti del singolo.
3. I diritti televisivi
Il settore delle telecomunicazioni è stato perciò liberalizzato
definitivamente nel 1998 [9], sulla base della L. 249/97.
Pertanto, ad esso si applica ora la disciplina relativa alla libera concorrenza
nazionale e comunitaria.
La rottura con il regime di monopolio nelle telecomunicazioni ha consentito una
riduzione dei prezzi in relazione ai servizi offerti ed una maggiore facoltà di
scelta da parte dell’utente, di pari passo con la crescita e l’avvento di
tecnologie sempre più nuove ed interattive.
La politica della concorrenza sul mercato preme verso la disaggregazione delle
reti locali [10] a favore di una lotta all’ultimo miglio dei cavi telefonici
presso le abitazioni di tutti i cittadini dell’Unione Europea.
Ciò comporterà servizi di accesso sempre più aperti e sempre meno
discriminatori.
Nell’attuale contesto, si nota un interesse sempre crescente nei confronti dei
diritti televisivi relativi alle partite di calcio, che sembrano integrare gli
estremi di un progetto-pilota per le future manifestazioni di spettacolo in
diretta a diffusione internazionale.
I diritti nel settore degli avvenimenti sportivi sono diventati una delle
maggiori fonti di entrate per le società calcistiche e le emittenti televisive
a pagamento.
A tale proposito, la Commissione Europea ha espresso parere negativo per quanto
concerne la vendita dei diritti relativi alle finali di Champions League e di
Coppa UEFA [11].
I club sportivi [12] si sono trasformati in società di capitali con scopo di
lucro a seguito dell’approvazione della L. 586/96 e, grazie alla vendita dei
diritti televisivi, sono approdati sui mercati finanziari, diventando vere e
proprie società per azioni quotate in Borsa.
Peraltro, si sottolinea che allo stato attuale le azioni di società sportive
quotate in Borsa non seguono l’andamento dell’indice azionario, rivelandosi
validi diversificatori di portafoglio.
Inoltre, il tifoso che acquista azioni della squadra del cuore, viene coinvolto
nelle decisioni della società, esercitando il proprio diritto a partecipare all’assemblea
degli azionisti con facoltà di parola.
In ordine alla cessione dei diritti televisivi in relazione alle partite di
calcio del campionato italiano, viene sottoscritto solitamente un accordo [13],
denominato Accordo Lega Calcio, le cui parti firmatarie sono le seguenti: AGCOM,
la Lega Calcio, il Coordinamento Aer - Anti - Corallo, la FRT, la REA e la RNA.
NOTE:
1. La legge costituzionale "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" del 12 marzo 2001 ha rivisitato il ruolo delle leggi internazionali e delle amministrazioni pubbliche, comportando ingenti cambiamenti nel settore delle comunicazioni e dello spettacolo. 2. Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, Trattati adottati a Ginevra il 20 dicembre 1996. 3. Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, L. 31 luglio 1997, n. 249 (G. U. 31.07.1997, n. 177). 4. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, L. 6 agosto 1990, n. 223 (G. U. 09.08.1990, n. 185, art. 6). 5. Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, L. 14 aprile 1975, n. 103 (G. U. 17.04.1975, n. 102). 6. Corte Cost., sent. 15.07.1976, n. 202. 7. Articolo così come novellato dall’art. 12 del D.L. 14.01.1994, n. 26, convertito con modificazioni in L. 1 marzo 1994, n. 153. 8. Tribunale di Roma, sezione civile, ordinanza n. 389 del 3 marzo 2000. 9. Le informazioni del presente paragrafo sono state tratte dal sito web www.europamica.it 10. Tale manovra è stata imposta con Regolamento comunitario del dicembre 2000. 11. Il parere è stato espresso nel corso della Giornata europea della concorrenza, svoltasi a Madrid il 26 febbraio 2002. 12. Le informazioni del presente paragrafo sono state tratte dal sito web www.calcioinborsa.com, sulla base delle note conclusive alla tesi del dott. Tommaso Braccesi. 13. E’ possibile visionare l’Accordo Lega Calcio presso il sito web della REA, www.reasat.org.