LEGISLAZIONE E DIRITTI RADIOTELEVISIVI
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)

Il sistema radiotelevisivo si colloca all’interno di un settore molto più vasto, quello delle comunicazioni e dell’informazione.
Molteplici sono gli aspetti giuridici legati all’ambito radiotelevisivo: concessioni ed autorizzazioni per le radio e televisioni private e regime pubblico per la RAI; controllo delle intese e delle operazioni di concentrazione e divieto di posizioni dominanti sul mercato; trasparenza e correttezza dell’informazione, pubblicitaria e non; rapporti interni e contratti con i dipendenti, spesso artisti o giornalisti; diritti accessori e/o collegati con i principi di informazione e privacy costituzionalmente garantiti e via dicendo.

1. La normativa internazionale
Vi è da dire che la legislazione di riferimento non è più soltanto quella nazionale, ma è necessario tenere presente la disciplina comunitaria, la quale dà un’impronta decisiva ed innovativa a tutto l’assetto radiotelevisivo e comunicazionale in generale [1].
A livello internazionale, l’Italia ha firmato a Strasburgo la Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulle trasmissioni transfrontaliere, ratificandola con L. 05.10.1991, n. 327 (G. U. 28.10.1991, n. 253).
Lo scopo di tale convenzione è quello di consentire e facilitare la trasmissione transfrontaliera e la trasmissione di servizi di programmi televisivi tra le parti firmatarie, determinandone a grandi linee il livello culturale, privilegiando spazi dedicati alle opere europee e tutelando il diritto del pubblico a conoscere dei fatti di grande rilevanza.
La Convenzione di Strasburgo detta alcuni limiti in tema di pubblicità e sponsorizzazione, meglio definiti ed integrati dalla Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE.
Si sono poi susseguite una serie di direttive comunitarie, recepite in Italia, volte ad armonizzare i vari aspetti legali in ambito radiotelevisivo, ma non solo.
In particolare, per quanto riguarda il diritto d’autore, l’Italia ha sottoscritto le seguenti convenzioni: Convenzione di Berna del 1886 (attualmente in vigore nel testo approvato a Parigi nel 1971 e resa esecutiva in Italia con L. 20 giugno 1978; Convenzione universale del diritto d’autore di Ginevra del 1952; Convenzione di Roma del 1961; Accordo adottato a Stoccolma nel 1967).
Peraltro, l’Unione Europea, con la decisione 2000/278/CE, si è adeguata ai due trattati OMPI [2] sul diritto d’autore varati a Ginevra nel 1996. A seguito di essa, nel maggio 2001, è stata emanata la Direttiva CE n. 29, cui l’Italia dovrà presto uniformarsi.
Inoltre, gli operatori del settore Telecomunicazioni ed i Governi di molti Stati europei hanno puntato lo sguardo sulle nuove tecnologie di trasmissione, quali fibre ottiche e sistema wireless, per poter sfruttare in un prossimo futuro le potenzialità di Internet a banda larga e, conseguentemente, la diffusione tramite la Grande Rete di programmi e servizi radiotelevisivi.
In particolare, le fibre ottiche consentirebbero utilizzazioni nuove ed ulteriori rispetto a tutte le altre tecniche: oltre alla normale navigazione in Internet, sono possibili la TV via cavo, la web TV, la multivideoconferenza e la ricezione/trasmissione di filmati ad altissima qualità in tempo reale e a schermo pieno.
Si suppone che la produzione legislativa nazionale ed internazionale dei prossimi anni sarà volta a determinare e precisare limiti, facoltà e doveri di simili pratiche sempre più diffuse.

2. La normativa nazionale
A livello nazionale, l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [3] (AGCOM) ha integrato, nel 1997, le funzioni delegate sin dal 1990 [4] al Garante per la radiodiffusione e l’editoria e, pertanto, oltre alla normativa nazionale e comunitaria, il settore radiotelevisivo soggiace alle regole dettate dalle puntuali e frequenti delibere adottate dall’AGCOM.
Nel 1997 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha contestualmente assunto la denominazione di "Ministero delle comunicazioni", mantenendo le medesime attribuzioni già possedute in precedenza e diventando peraltro il punto di riferimento politico e amministrativo dell’AGCOM.
L’AGCOM e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono i diretti interlocutori dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, così come definiti all’art. 2, comma I, L. 249/1997.
In passato, la Legge n. 103 del 1975 [5] riservava allo Stato la diffusione di programmi radiotelevisivi su scala nazionale, qualificandola "servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale", sulla base della disposizione dell’art. 43 Cost.
Pertanto, titolari del diritto di diffondere, erano, all’epoca, soltanto lo Stato oppure società per azioni a totale partecipazione pubblica.
Una sentenza della Corte Costituzionale del 1976 [6] dichiarò l’illegittimità di tale precetto nella parte in cui non prevedeva, previa autorizzazione statale, l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione in ambito prettamente locale.
Peraltro, la stessa legge n. 103/75, contestualmente parificava la responsabilità dei direttori dei telegiornali e dei giornali radio a quella contenuta nella L. 47/1948 (quest’ultima relativa alla responsabilità dei direttori di giornali e periodici).
Soltanto nel 1990, con la L. n. 223, il legislatore si premurava di definire i termini per le concessioni necessarie ai fini della diffusione da parte di soggetti privati e, nel 1995, è stato indetto un referendum popolare per l’abrogazione della riserva espressa a favore delle sole società per azioni a partecipazione totalmente pubblica, consentendo così le operazioni di diffusione anche a società a partecipazione mista e privata.

2.1 I singoli rapporti di lavoro e la tutela del diritto d’autore
Per quanto concerne i rapporti tra le emittenti ed i singoli artisti, è necessario precisare che la legge si preoccupa solamente di determinare la tipologia-base dei contratti, che possono essere sia di tipo collaborativo e saltuario oppure di dipendenza a tempo indeterminato.
Pertanto il contenuto non viene fissato per legge ed ogni clausola può essere redatta ad hoc in relazione al singolo rapporto, il tutto all’interno delle esaurienti previsioni dettate dalla legge sul diritto d’autore n. 633/1941, così come modificata dalla L. 248/2000, sempre all’interno della generale previsione normativistica comunitaria ed internazionale.
In relazione alla trasmissione televisiva dei film, si evidenzia peraltro che, se in precedenza questa poteva avvenire solo trascorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia, oppure si poteva derogare a tali termini soltanto a seguito di accordi presi con le associazioni maggiormente rappresentative (ai sensi dell’art.55, comma IV, L. 1213/1965 [7]), una ordinanza del Tribunale di Roma del 2000 [8] ha statuito che tali termini sono dalle parti derogabili anche in assenza di una specifica sottoscrizione da parte delle "associazioni maggiormente rappresentative", in quanto quest’ultima definizione non è ancorata ad alcun criterio testuale e pertanto si mostra vuota di significato.
Dunque, allo stato attuale, la proiezione televisiva di pellicole cinematografiche è lasciata interamente alle trattative intercorrenti tra le parti interessate.

2.2 Il diritto di cronaca, il diritto di rettifica e la tutela della privacy
Per quanto riguarda la professione di giornalista, si fa riferimento alla folta produzione normativa espressa dedicata a detta categoria.
Peraltro, la legge sul diritto d’autore concorre a definire i contorni del diritto di cronaca e la costante giurisprudenza in materia ne contempera i limiti in relazione al generale principio relativo al diritto all’informazione da parte del pubblico, bilanciandolo con il preminente diritto alla riservatezza a tutela del singolo.
Lungo tutto il corso della disciplina nazionale ed internazionale trattata sinora, si manifesta costantemente il diritto di rettifica: esso consiste nella facoltà di ogni persona fisica o giuridica (i cui legittimi interessi sono stati lesi da una emittente a seguito di diffusione di notizie non conformi al vero) di richiedere la diffusione della notizia rettificata secondo verità, o almeno di godere di misure equivalenti, salve – ovviamente - le altre disposizioni civili, penali o amministrative eventualmente concorrenti.
La legge 675 del 1996, i cui propositi sono quelli di rendere maggiori garanzie ai cittadini e costituire rigide misure di sicurezza, si è rivelata finora una normativa svuotata dei contenuti, manifestando carenze sotto il profilo di una adeguata disciplina restrittiva per televisione e giornali, in particolare nei confronti di categorie deboli, quali i minori, le persone coinvolte in procedimenti giudiziari oppure i soggetti affetti da particolari patologie (cd. dati sensibili).
Resta la facoltà di inoltrare reclamo presso il Garante oppure rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria contro le violazioni della privacy, come previsto dall’art. 29 della l. 675/96.
E’ necessario precisare che tale tutela normativa si presenta attualmente ancora allo stato embrionale e si presume verrà fatta oggetto di attenzione da parte del Governo ed anche in sede processuale per essere meglio definita nei suoi aspetti più pregnanti, al fine di ottenere una realistica protezione dei diritti del singolo.

3. I diritti televisivi
Il settore delle telecomunicazioni è stato perciò liberalizzato definitivamente nel 1998 [9], sulla base della L. 249/97.
Pertanto, ad esso si applica ora la disciplina relativa alla libera concorrenza nazionale e comunitaria.
La rottura con il regime di monopolio nelle telecomunicazioni ha consentito una riduzione dei prezzi in relazione ai servizi offerti ed una maggiore facoltà di scelta da parte dell’utente, di pari passo con la crescita e l’avvento di tecnologie sempre più nuove ed interattive.
La politica della concorrenza sul mercato preme verso la disaggregazione delle reti locali [10] a favore di una lotta all’ultimo miglio dei cavi telefonici presso le abitazioni di tutti i cittadini dell’Unione Europea.
Ciò comporterà servizi di accesso sempre più aperti e sempre meno discriminatori.
Nell’attuale contesto, si nota un interesse sempre crescente nei confronti dei diritti televisivi relativi alle partite di calcio, che sembrano integrare gli estremi di un progetto-pilota per le future manifestazioni di spettacolo in diretta a diffusione internazionale.
I diritti nel settore degli avvenimenti sportivi sono diventati una delle maggiori fonti di entrate per le società calcistiche e le emittenti televisive a pagamento.
A tale proposito, la Commissione Europea ha espresso parere negativo per quanto concerne la vendita dei diritti relativi alle finali di Champions League e di Coppa UEFA [11].
I club sportivi [12] si sono trasformati in società di capitali con scopo di lucro a seguito dell’approvazione della L. 586/96 e, grazie alla vendita dei diritti televisivi, sono approdati sui mercati finanziari, diventando vere e proprie società per azioni quotate in Borsa.
Peraltro, si sottolinea che allo stato attuale le azioni di società sportive quotate in Borsa non seguono l’andamento dell’indice azionario, rivelandosi validi diversificatori di portafoglio.
Inoltre, il tifoso che acquista azioni della squadra del cuore, viene coinvolto nelle decisioni della società, esercitando il proprio diritto a partecipare all’assemblea degli azionisti con facoltà di parola.
In ordine alla cessione dei diritti televisivi in relazione alle partite di calcio del campionato italiano, viene sottoscritto solitamente un accordo [13], denominato Accordo Lega Calcio, le cui parti firmatarie sono le seguenti: AGCOM, la Lega Calcio, il Coordinamento Aer - Anti - Corallo, la FRT, la REA e la RNA.

NOTE:

1. La legge costituzionale "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" del 12 marzo 2001 ha rivisitato il ruolo delle leggi internazionali e delle amministrazioni pubbliche, comportando ingenti cambiamenti nel settore delle comunicazioni e dello spettacolo.

2. Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, Trattati adottati a Ginevra il 20 dicembre 1996.

3. Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, L. 31 luglio 1997, n. 249 (G. U. 31.07.1997, n. 177).

4. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, L. 6 agosto 1990, n. 223 (G. U. 09.08.1990, n. 185, art. 6).

5. Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, L. 14 aprile 1975, n. 103 (G. U. 17.04.1975, n. 102).

6. Corte Cost., sent. 15.07.1976, n. 202.

7. Articolo così come novellato dall’art. 12 del D.L. 14.01.1994, n. 26, convertito con modificazioni in L. 1 marzo 1994, n. 153.

8. Tribunale di Roma, sezione civile, ordinanza n. 389 del 3 marzo 2000.

9. Le informazioni del presente paragrafo sono state tratte dal sito web www.europamica.it

10. Tale manovra è stata imposta con Regolamento comunitario del dicembre 2000.

11. Il parere è stato espresso nel corso della Giornata europea della concorrenza, svoltasi a Madrid il 26 febbraio 2002.

12. Le informazioni del presente paragrafo sono state tratte dal sito web www.calcioinborsa.com, sulla base delle note conclusive alla tesi del dott. Tommaso Braccesi.

13. E’ possibile visionare l’Accordo Lega Calcio presso il sito web della REA, www.reasat.org.