GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Newsletter
USO DEI DATI A FINI PERSONALI O PER
PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI E SAGGI: I RICORSI AL GARANTE SONO INAMMISSIBILI E
INFONDATI
Le decisioni adottate dal Garante
riguardo a due recenti ricorsi presentati all'Autorità, hanno messo in luce
come non vi sia sempre una piena consapevolezza, da parte dei ricorrenti, dei
limiti precisi entro i quali può essere utilizzato questo strumento di tutela.
In un primo caso è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal
presidente di un’associazione che aveva lamentato l’invio di una lettera da
parte di un ex esponente a tutti i membri del consiglio nazionale
dell’associazione stessa.
L'Autorità ha, infatti, ricordato che la disciplina sulla protezione dei dati
personali non si applica ai trattamenti effettuati da persone fisiche per fini
esclusivamente personali (art. 3, legge n. 675/1996). Le vicende rappresentate
nella lettera riguardavano l’operato dello stesso autore della lettera in un
controverso periodo della vita associativa. La nota era stata spedita ai
responsabili nazionali dell’associazione sulla base di indirizzari liberamente
disponibili, in quanto messi in vendita dall’associazione medesima. La
comunicazione di tali dati era pertanto legittima e avveniva in un contesto
occasionale tale da escludere le ipotesi di comunicazione sistematica o di
diffusione di dati che avrebbero comportato l’applicazione della legge sulla
privacy.
In un secondo caso è stato dichiarato infondato il ricorso con il quale una
persona, che si lamentava del contenuto di un libro che ricostruiva le vicende
di un’organizzazione della quale la stessa aveva fatto parte, chiedeva che il
Garante ordinasse la cancellazione o il blocco dei dati personali riguardanti
l’interessato contenuti nel saggio in questione.
Al riguardo va però ricordato che l’articolo 25, comma 4 bis della legge n.
675/1996 estende le norme relative all’esercizio della professione
giornalistica anche "ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente
alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero".
Pertanto, per quanto attiene a informativa, consenso, diffusione dei dati e
trattamento dei dati sensibili, trovano applicazione le specifiche disposizioni
concernenti l’esercizio della professione giornalistica contenute negli
articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, nonché nell’apposito codice
deontologico della categoria.
Rispetto al contenuto dell’opera in questione è stato quindi vagliato il solo
rispetto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed
in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Nel caso specifico tali limiti non risultavano violati e di
conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato.