FOTOCOPIE NELLE SCUOLE ?
ILLEGALI !
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Spesso, negli istituti di istruzione elementare
e media, gli insegnanti utilizzano le fotocopie di una o due pagine dei libri a
disposizione della scuola per permettere agli studenti di approfondire le
materie istituzionali.
Pare che questa pratica sia tacciata di illegalità da parte della SIAE. In
realtà, questa questione ha del paradossale. Affrontiamo questa tematica con le
dovute osservazioni, alla luce degli aspetti legali più recenti e gettiamo pure
uno sguardo sul resto dei Paesi europei.
Nei suoi aspetti concreti, si delinea da una parte la necessità di supportare l’insegnamento
nelle scuole inferiori con materiale didattico ulteriore ai pochi e costosi
libri di testo; d’altra parte, il legislatore italiano intende tutelare i
diritti economici degli autori.
In linea teorica, ovvero secondo l’art. 70 della l. 633/41 (legge sul diritto
d’autore), la riproduzione di brani o parti di opera a scopo didattico, di
discussione e di critica è libera.
Ma questo assunto subisce una serie di rigidi limiti che ne riducono
considerevolmente la portata. In realtà, la copia multipla, ad uso degli
allievi degli istituti inferiori, risulta essere illegale, perché, come
sottolinea la SIAE nelle FAQ presenti nel sito ufficiale, non è ancora stato
raggiunto un accordo specifico tra gli Editori e il Ministero della Pubblica
Istruzione che preveda altresì un "equo compenso" da corrispondere
agli aventi diritto. Tutto questo, se vogliamo, dal 1941…
I dati testuali a riferimento sono la legge sul diritto d’autore e successive
modifiche, il Regio Decreto n. 1369 del 1942 (che stabilisce, all’art. 22, i
limiti alla reprografia) e la Convenzione di Berna, così come attualmente in
vigore, che ripete i limiti dettati dalla legge sul diritto d’autore.
Sono libere e lecite, pertanto, le fotocopie ad uso personale nei limiti del 15%
dell’intero volume o fascicolo presso le biblioteche o altri centri di
riproduzione ed è altresì lecita la reprografia totale di un’opera all’interno
di una biblioteca e per uso della biblioteca stessa, e non per altri usi, anche
individuali degli utenti.
Senza peraltro tirare in ballo eventuali fini di sfruttamento commerciale, è
palese ravvisare, nella nostra legislazione sul tema, una violazione eclatante
del diritto all’apprendimento da parte dei bambini, i quali, essendo appunto
così piccoli, non sono materialmente in grado di procurarsi i materiali
didattici utili alla loro individuale formazione, ai fini del cosiddetto
"uso personale".
L’Unione Europea, con la decisione 2000/278/CE, si è adeguata ai due Trattati
OMPI sul diritto d’autore varati a Ginevra nel 1996. A seguito di essa, nel
maggio 2001, è stata emanata la Direttiva CE n. 29, cui l’Italia dovrà
uniformarsi entro il 22 dicembre prossimo.
Il nostro Paese dovrà considerare la possibilità di determinare eccezioni e
limiti in relazione alla prassi della reprografia, dichiarandola non soltanto
"tollerata", ma altresì lecita, ad esclusivo sostegno della cultura e
a favore dei meno abbienti (la scuola pubblica, ricordiamolo, è un diritto ed
un obbligo di tutti!), valutando il diritto allo studio come prevalente ed
imprescindibile contro il mero (e relativamente gratificante) diritto economico
dell’autore, in linea con gli altri Paesi europei.
Speriamo si ricorderanno dei più piccoli…