DIRETTIVA
84/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 SETTEMBRE 2001,
RELATIVA AL DIRITTO DELL'AUTORE DI UN'OPERA D'ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE
DELL'ORIGINALE
(G.
U. delle Comunità europee del 13.10.2001)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95
vista la proposta della Commissione
visto il parere del Comitato economico e sociale
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,visto il
progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 6 giugno 2001,
considerando quanto segue:
(1) Nel campo del diritto d'autore s'intende per diritto sulle successive
vendite di un originale il diritto incedibile e inalienabile, di cui gode
l'autore di un'opera d'arte figurativa, ad una cointeressenza economica nelle
vendite successive dell'originale dell'opera stessa.
(2) Il diritto sulle successive vendite è un diritto frugifero, che consente
all'autore di percepire un compenso ogniqualvolta l'opera venga alienata.
L'oggetto del diritto è costituito dall'opera materiale, ossia dal supporto in
cui s'incorpora l'opera protetta.
(3) Il diritto sulle successive vendite mira ad assicurare agli autori d'opere
d'arte figurativa la partecipazione economica al successo delle loro opere.
Detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli
autori d'opere d'arte figurative e quella degli altri creatori che traggono
profitto dalle successive utilizzazioni delle loro opere.
(4) Il diritto sulle successive vendite è parte integrante del diritto d'autore
e costituisce una prerogativa essenziale degli autori. L'imposizione di un tale
diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai
creatori un livello di tutela adeguato e uniforme.
(5) Conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, la Comunità deve
tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre
disposizioni del trattato stesso.
(6) La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche stabilisce che il diritto sulle successive vendite si applica solo
ove la legislazione nazionale del paese dell'autore lo ammetta. Tale diritto è
di conseguenza facoltativo e soggetto alla clausola della reciprocità.
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
sull'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 12
del trattato, precisato nella sentenza del 20 ottobre 1993, cause riunite C
92/92 e C-326/92, Phil Collins e altri, risulta che non si possono invocare le
clausole di reciprocità contenute in certe disposizioni nazionali per rifiutare
ai cittadini di altri Stati membri i diritti conferiti agli autori nazionali.
L'applicazione di tali clausole nel contesto comunitario è contraria al
principio della parità di trattamento insito nel divieto di ogni
discriminazione basata sulla nazionalità.
(7) Alla luce del processo di internazionalizzazione del mercato dell'arte
moderna e contemporanea nella Comunità, cui stanno imprimendo un'accelerazione
gli effetti della cosiddetta nuova economia, e in un contesto normativo in cui
pochi paesi, al di fuori dell'Unione europea, riconoscono il diritto sulle
successive vendite di opere d'arte, è essenziale che la Comunità europea avvii
negoziati, a livello internazionale, per sancire l'obbligatorietà dell'articolo
14 ter della convenzione di Berna.
(8) L'esistenza stessa del mercato internazionale,unita al fatto che in vari
Stati membri il diritto sulle successive vendite di opere d'arte non esiste e
che i regimi nazionali che lo riconoscono non sono uniformi, rende essenziale
fissare disposizioni transitorie,tanto in relazione all'entrata in vigore di
tale diritto quanto alla sua disciplina sostanziale, atte a salvaguardare la
competitività del mercato europeo.
(9) Il diritto sulle successive vendite di opere d'arte è attualmente previsto
dal diritto nazionale della maggior parte degli Stati membri. Quando esistono
norme in questo settore, esse presentano caratteristiche diverse, in particolare
per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto,le
percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base
per il calcolo.
L'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura
significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligo di versamento sulla base del diritto
sulle successive vendite di opere d'arte deve essere presa in considerazione da
chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte. Questo diritto è
pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare
fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità.
(10) Tali disparità sul piano dell'esistenza del diritto sulle successive
vendite di opere d'arte e della relativa applicazione da parte degli Stati
membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno
delle opere d'arte, previsto dall'articolo 14 del trattato. In una tale
situazione, l'articolo 95 del trattato costituisce la base giuridica
appropriata.
(11) Fra gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato rientrano la
creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, il
rafforzamento dei legami fra gli Stati appartenenti alla Comunità e il loro
progresso economico e sociale, mediante un'azione comune destinata ad eliminare
le barriere che dividono l'Europa. A tal fine il trattato prevede
l'instaurazione di un mercato interno che implica l'eliminazione degli ostacoli
alla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la
libertà di stabilimento, nonché l'istituzione di un regime inteso a garantire
che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L'armonizzazione delle
normative degli Stati membri sul diritto sulle successive vendite di opere
d'arte contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi.
(12) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme, istituisce progressivamente un regime comunitario di
imposizione che si applica fra l'altro alle opere d'arte. Le misure limitate
all'ambito fiscale non bastano a garantire il funzionamento armonioso del
mercato delle opere d'arte. Tale obiettivo non può essere realizzato senza
l'armonizzazione in materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte.
(13) È opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che hanno un
effetto distorsivo sul funzionamento del mercato interno ed impedire che
emergano nuove differenze,dello stesso tipo. Non occorre peraltro eliminare o
impedire il manifestarsi di differenze che non sono tali da arrecare pregiudizio
al funzionamento del mercato interno.
(14) Un presupposto per il corretto funzionamento del mercato interno è
l'esistenza di condizioni di concorrenza non falsate. Le differenze esistenti
nelle disposizioni nazionali in materia di diritto sulle successive vendite di
opere d'arte danno luogo a distorsioni di concorrenza nonché a fenomeni di
delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità e comportano disparità
di trattamento tra gli artisti a seconda di dove sono vendute le loro opere.La
questione in esame presenta quindi aspetti transnazionali che non possono essere
disciplinati in modo soddisfacente dall'azione degli Stati membri. La carenza di
un'iniziativa comunitaria contravverrebbe all'obbligo previsto dal trattato di
correggere le distorsioni di concorrenza e le disparità di trattamento.
(15) Data l'importanza delle divergenze esistenti tra le disposizioni nazionali,
è quindi necessario adottare misure di armonizzazione per ovviare alle disparità
esistenti tra le normative degli Stati membri in settori nei quali tali disparità
potrebbero creare o mantenere condizioni di concorrenza falsate. Non occorre
tuttavia armonizzare ogni disposizione delle legislazioni degli Stati membri in
materia di diritto sulle successive vendite di opere d'arte e nell'intento di
lasciare il più ampio margine possibile a decisioni nazionali, è sufficiente
limitare l'armonizzazione alle disposizioni nazionali che più direttamente si
ripercuotono sul funzionamento del mercato interno.
(16) La presente direttiva è del tutto rispondente ai principi di sussidiarietà
e i proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del trattato.
(17) Secondo la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e i
alcuni diritti connessi, il diritto d'autore ha una durata di settant'anni post
mortem auctoris. Il diritto sulle successive vendite di opere d'arte dovrebbe
avere la stessa durata. Pertanto solo gli originali di opere d'arte moderna o
contemporanea possono rientrare nel campo d'applicazione del diritto sulle
successive vendite di opere d'arte.
Tuttavia,per consentire ai sistemi giuridici degli Stati membri che all'adozione
della presente direttiva non prevedono il diritto degli artisti sulle successive
vendite di opere d'arte,di inserire disposizioni in tal senso nei rispettivi
sistemi giuridici e permettere inoltre agli operatori economici di detti Stati
membri di adeguarsi gradualmente al suddetto diritto mantenendo nel contempo la
loro vitalità economica,si dovrebbe prevedere per gli Stati membri in questione
un periodo transitorio limitato durante il quale essi abbiano la facoltà di non
applicare il diritto sulle successive vendite di opere d'arte a favore degli
aventi causa dopo la morte dell'artista.
(18) È opportuno estendere l'applicazione del diritto sulle successive vendite
di opere d'arte a tutte le operazioni di vendita, eccezion fatta per quelle
effettuate direttamente tra persone che agiscono a titolo privato senza la
partecipazione di un professionista del mercato dell'arte. Tale diritto non
dovrebbe essere esteso alle vendite effettuate da persone che agiscono a titolo
privato e a musei senza scopo di lucro e aperti al pubblico. Per quanto riguarda
la particolare situazione delle gallerie d'arte che acquistano le opere
direttamente dagli autori, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà
di escludere dal diritto sulle successive vendite di opere d'arte originali le
vendite delle opere effettuate entro tre anni dalla loro acquisizione. Occorre
tener conto anche degli interessi dell'artista limitando tale esclusione alle
vendite il cui prezzo non superi i 10.000 EUR.
(19) È utile chiarire che l'armonizzazione introdotta dalla presente direttiva
non si applica ai manoscritti originali di scrittori e compositori.
(20) Si dovrebbe istituire un regime efficace sulla base dell'esperienza già
acquisita sul piano nazionale in materia di diritto sulle successive vendite di
opere d'arte. È opportuno imporre il diritto sulle successive vendite di opere
d'arte sulla base di una percentuale riscossa sul prezzo di vendita,e non sul
plusvalore delle opere il cui valore originario risulti aumentato.
(21) È necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto.
(22) La non applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte al
di sotto della soglia minima può concorrere ad evitare spese di riscossione e i
gestione sproporzionate rispetto al beneficio ottenuto dall'artista.
Conformemente al principio di sussidiarietà, è tuttavia opportuno riconoscere
agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie nazionali,inferiori a quella
comunitaria, per la promozione degli interessi dei giovani artisti. Data
l'esiguità degli importi, tale deroga non è in grado di produrre effetti
significativi sul corretto funzionamento del mercato interno.
(23) Le percentuali fissate ai fini dell'applicazione del diritto sulle
successive vendite di opere d'arte da parte degli Stati membri differiscono oggi
in misura considerevole. Il funzionamento efficace del mercato interno delle
opere d'arte moderna e contemporanea rende necessario determinare percentuali
quanto più possibile uniformi.
(24) È d'uopo stabilire un sistema di percentuali decrescenti per fasce di
prezzo onde contemperare i vari interessi in gioco nel mercato dell'arte.È
importante ridurre i rischi di delocalizzazione delle vendite nonché di
elusione della normativa comunitaria sul diritto sulle successive vendite di
opere d'arte.
(25) Debitore del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite
di opere d'arte è in linea di principio il venditore. Agli Stati membri
dovrebbe essere concessa la facoltà di accordare deroghe a tale principio in
relazione all'obbligo di pagamento. Il venditore è la persona fisica o
giuridica per conto della quale è conclusa la vendita.
(26) È necessario prevedere la possibilità di un adeguamento periodico della
soglia e delle percentuali. A tal fine è opportuno incaricare la Commissione di
predisporre relazioni periodiche sull'effettiva applicazione del diritto sulle
successive vendite di opere d'arte negli Stati membri nonché sulle sue
conseguenze sul mercato dell'arte nella Comunità e i formulare eventualmente
proposte per la modificazione della presente direttiva.
(27) È necessario determinare i beneficiari del diritto sulle successive
vendite di opere d'arte nel rispetto del principio di sussidiarietà. Non è
opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli
Stati membri. Tuttavia, gli aventi causa dell'autore devono poter beneficiare
pienamente del diritto sulle successive vendite di opere d'arte dopo la sua
morte,almeno dopo la scadenza del citato periodo transitorio.
(28) Spetta agli Stati membri disciplinare l'esercizio del diritto sulle
successive vendite di opere d'arte ed in particolare le relative modalità di
gestione. Sotto questo profilo la gestione da parte di una società di gestione
collettiva rappresenta una possibilità fra le altre. Gli Stati membri
dovrebbero garantire che le società di gestione collettiva operino in maniera
trasparente ed efficiente. Gli Stati membri sono tenuti inoltre a garantire la
riscossione e la distribuzione delle somme raccolte a vantaggio degli autori
cittadini di altri Stati membri. La presente direttiva lascia impregiudicate le
disposizioni adottate dagli Stati membri in materia di riscossione e
distribuzione.
(29) Il godimento del diritto sulle successive vendite di opere d'arte dovrebbe
essere limitato ai cittadini della Comunità nonché agli autori stranieri i cui
paesi accordano analoga protezione agli autori cittadini degli Stati membri. Uno
Stato membro dovrebbe poter avere la facoltà di estendere il godimento del
diritto agli autori stranieri che hanno la residenza abituale in detto Stato
membro.
(30) Dovrebbero essere istituite opportune procedure che consentano il controllo
delle vendite in modo da garantire che gli Stati membri applichino
effettivamente il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Ciò
comporta altresì il diritto,per l'autore o per il suo mandatario,di ottenere le
informazioni necessarie presso la persona fisica o giuridica obbligata al
pagamento dei compensi. Gli Stati membri che prevedono la gestione collettiva
del diritto sulle successive vendite di opere d'arte possono anche prevedere che
gli organismi responsabili di tale gestione collettiva siano i soli autorizzati
a ottenere informazioni
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
CAPO
I
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo
1
Oggetto del diritto sulle successive vendite di opere d'arte
1.
Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto
sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto
inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad un
compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da
parte dell'autore.
2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che
comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di
professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e,
in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non
si applichi alle vendite allorché il venditore abbia acquistato l'opera
direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di
vendita non sia superiore a 10.000 EUR.
4. I compensi sono a carico del venditore. Gli Stati membri hanno la facoltà di
disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2,
diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il
venditore al pagamento dei compensi.
Articolo
2
Opere d'arte cui si applica il diritto sulle successive vendite
1.
Ai fini della presente direttiva, si intendono per opere d'arte gli originali
delle opere delle arti figurative, come i quadri, i «collages », i dipinti, i
disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le
ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, purché si tratti di creazioni
eseguite dall'artista stesso o i esemplari considerati come opere d'arte e
originali.
2. Le copie di opere d'arte contemplate dalla presente direttiva, prodotte in
numero limitato dall'artista stesso o sotto la sua autorità, sono considerate
come originali ai fini della presente direttiva. Tali copie sono abitualmente
numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'artista.
CAPO
II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 3
Soglia d'applicazione
1.
Spetta agli Stati membri stabilire un prezzo minimo di vendita al di sopra del
quale le vendite di cui all'articolo 1 sono soggette al diritto sulle successive
vendite di opere d'arte.
2. Tale prezzo minimo di vendita non può in alcun caso essere superiore a 3.000
EUR.
Articolo
4
Percentuali
1.
I compensi di cui all'articolo 1 sono così determinati:
a) 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 EUR;
b) 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000 EUR;
c) 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000 EUR;
d) 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000
EUR;
e) 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000 EUR.
Tuttavia,l'importo totale dei compensi non può essere superiore a 12.500 EUR.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una percentuale
del 5% per la parte del prezzo di
vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Se il prezzo minimo di vendita è inferiore a 3.000 EUR, lo Stato membro
determina altresì la percentuale
applicabile alla parte del prezzo di vendita fino all'importo di 3.000 EUR; tale
percentuale non può essere inferiore al 4%.
Articolo
5
Base di calcolo
I
prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 sono al netto dell'imposta.
Articolo
6
Beneficiari del diritto sulle successive vendite di opere d'arte
1.
I compensi previsti all'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, fatto salvo
l'articolo 8, paragrafo 2, dopo la sua morte, agli aventi causa.
2. Gli Stati membri possono prevedere una gestione collettiva, obbligatoria o
facoltativa, dei compensi di cui all'articolo 1.
Articolo
7
Beneficiari dei paesi terzi
1.
Gli Stati membri provvedono affinché gli autori cittadini di paesi terzi e,
fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i loro aventi causa beneficino del
diritto sulle successive vendite di opere d'arte conformemente alla presente
direttiva ed alla legislazione degli Stati membri solo ove la legislazione del
paese dell'autore o dell'avente causa consenta la protezione del diritto sulle
successive vendite di opere d'arte in quel paese per gli autori degli Stati
membri e i loro aventi causa.
2. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione
pubblica quanto prima un elenco indicativo dei paesi terzi che soddisfano le
condizioni stabilite al paragrafo 1.
Tale elenco è tenuto aggiornato.
3. Ciascuno Stato membro può riservare agli autori che non hanno la
cittadinanza di tale Stato membro ma che vi risiedono abitualmente lo stesso
trattamento riservato ai propri cittadini, ai fini della tutela del diritto
sulle successive vendite di opere d'arte.
Articolo
8
Durata di protezione del diritto sulle successive vendite di opere d'arte
1.
La durata di protezione del diritto corrisponde a quella stabilita dall'articolo
1 della direttiva 93/98/CEE.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non applicano il diritto sulle
successive vendite di opere d'arte al [data di entrata in vigore di cui
all'articolo 13 ] non sono tenuti, per un periodo che termina non oltre il 1o
gennaio 2010, ad applicare il diritto a favore degli aventi causa dell'artista
dopo la sua morte.
3. Uno Stato membro al quale sia applicabile il paragrafo 2 può disporre di
altri due anni al massimo, se necessario, per permettere agli operatori
economici in detto Stato membro di adeguarsi gradualmente al sistema del diritto
sulle successive vendite di opere d'arte mantenendo nel contempo la loro validità
economica prima che sia tenuto ad applicare il diritto a favore degli aventi
causa dell'artista dopo la sua morte. Almeno 12 mesi prima della fine del
periodo di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica i propri
motivi alla Commissione per permetterle, previe opportune consultazioni, di
formulare un parere entro tre mesi dalla data di ricevimento di detta
comunicazione. Se non si attiene a tale parere, lo Stato membro ne informa la
Commissione entro un mese e giustifica la propria decisione. La notifica e la
giustificazione dello Stato membro e il parere della Commissione sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e trasmessi al Parlamento
europeo.
4. Nel caso in cui, prima della fine dei periodi di cui all'articolo 8,
paragrafi 2 e 3, vengano conclusi negoziati internazionali per estendere il
diritto sulle successive vendite di opere d'arte a livello internazionale, la
Commissione presenterà proposte adeguate.
Articolo
9
Diritto di ottenere informazioni
Gli
Stati membri dispongono che,per tre anni dalla vendita, le persone legittimate
ai sensi dell'articolo 6 possano esigere da qualsiasi professionista del mercato
dell'arte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tutte le informazioni necessarie
ad assicurare il pagamento dei compensi relativi al diritto sulle successive
vendite di opere d'arte.
CAPO
III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Applicazione nel tempo
La presente direttiva si applica a tutte le opere d'arte ai sensi dell'articolo 2 che, al 1o gennaio 2006, sono ancora protette dalla legislazione dello Stato membro nel settore del diritto d'autore o che a quella data soddisfano i criteri di protezione ai sensi della presente direttiva.
Articolo
11
Clausola di revisione
1.
La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale, entro il 1o gennaio 2009 e successivamente ogni quattro
anni,una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva,
prestando particolare attenzione alla competitività del mercato dell'arte
moderna e contemporanea nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la
posizione della Comunità in relazione a mercati rilevanti che non applicano il
diritto sulle successive vendite di opere d'arte e alla promozione della
creazione artistica, nonché le modalità di gestione vigenti negli Stati
membri. La relazione passa in rassegna, in particolare, le conseguenze della
direttiva sul mercato interno e gli effetti dell'introduzione del diritto negli
Stati membri la cui legislazione nazionale non lo prevedeva fino all'entrata in
vigore della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenta proposte
per adeguare la soglia e le percentuali relative al diritto sulle successive
vendite di opere d'arte all'evoluzione della situazione nel settore, proposte
relative all'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché
qualsiasi altra proposta da essa ritenuta necessaria per accrescere l'efficacia
della presente direttiva.
2. È istituito un comitato di contatto,composto di rappresentanti delle autorità
competenti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione. Esso si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta della
delegazione di uno Stato membro. 3. I compiti del comitato sono i seguenti:
- organizzare le consultazioni su tutte le questioni derivanti dall'applicazione
della presente direttiva,
- agevolare lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sui
pertinenti sviluppi del mercato dell'arte nella Comunità.
Articolo
12
Attuazione
1.Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o
gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
13
Entrata in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
14
Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.
Per
il Parlamento europeo
La Presidente
N.FONTAINE
Per il Consiglio
Il
Presidente
C.PICQUÉ