Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
(9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD))
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce
la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli
55 e 95,
vista la proposta della
Commissione,
visto il parere del Comitato
economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede
l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che
garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza del mercato interno.
L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto
d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua
riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di
istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per
favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa. Ciò
presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e
servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti
legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo.
Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in
questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la
commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo
sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta
contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e
riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della
proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e
dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico
armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una
maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione
della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività
creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di
conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea
per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie
dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e
culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi
posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha
moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello
sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di
protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le
normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere
adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a
livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale
in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può
generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza,
restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono
proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova
frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di
tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con
l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato
notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale.
Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di
sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe
ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi
contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico
comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi
dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento
del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni
nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente
difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche
ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo
della società dell'informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte
nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è
necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente
sul funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali
e culturali della società dell'informazione richiedono che si tenga conto della
specificità del contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del
diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto
livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la
creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e
allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o
esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del
pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà
intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro
attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono
ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i
produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a
fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti
multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono
considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di
proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e
consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e
rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi è uno dei
principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione
culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e la
dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle
opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi
assume grande importanza anche sotto il profilo culturale.
L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti
culturali nell'azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e
un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle misure tecniche volte a
proteggere le opere e altro materiale protetto e ad assicurare la necessaria
informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza fondamentale in
quanto hanno per oggetto, in ultima analisi, l'applicazione dei principi e delle
garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva
dovrebbe promuovere l'apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro
materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o
limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica
tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi
trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto d'autore" e il
"Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i
fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla
protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni
fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione
internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto
riguarda il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital
agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello
mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato
i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente
direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi
internazionali.
(16) La responsabilità per le
attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una
serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il
mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella
direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(Direttiva sul commercio elettronico), che chiarisce ed armonizza vari aspetti
giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione, compresi
quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe
essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della
direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro
armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti
importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le
regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle
esigenze che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società di
gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di
trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della
concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia
impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive
estese, in vigore negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari
dei diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel
rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle
opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del
trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti
morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente
direttiva.
(20) La presente direttiva si basa
su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra
cui le direttive 91/250/CEE, 92/100/CEE, 93/83/CEE, 93/98/CEE e 96/9/CE, e
sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società
dell'informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare
impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente
previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva
dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in
relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquisto comunitario. È
necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del
diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura
non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e
lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali
contraffatte o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva
dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla
comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso
lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel
luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi
trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo,
inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a
disposizione del pubblico del materiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2
andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a
disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti,
con l'esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi
all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli
atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto
d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione
armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili
al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da
altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand").
Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico
possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui
le emittenti mettono a disposizione nei servizi su richiesta loro produzioni
radiofoniche o televisive contenenti, quale parte integrante, musica proveniente
da fonogrammi commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di
licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di
attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione
non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto
d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di
controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La
prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del
diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale
diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di
sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori
della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori
sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE.
Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate
le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui
al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento
del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi
"on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di
altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il
consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il
prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che
sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD- ROM o dei CD-I, nel
quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè
in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà
essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi
lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della
presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a
contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali
applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un
giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di
titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei
materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle
legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo
ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni
relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del
mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali
differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo
dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività
transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno,
tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme.
Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro
impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva
fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di
riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o
limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale
elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri
e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli
Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e
limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della
legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere
un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di
riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le
quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico
effettuato all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra
terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera o
di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere
un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste
condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e
la realizzazione di copie "cache", compresi gli atti che facilitano
l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario
non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal
titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati
membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in
determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o
da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi
d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di
handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e
giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o
limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché
siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali
protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto
equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale
pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione.
Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per
esempio nell'ambito di un diritto di licenza, Ciò non può comportare un
pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener
pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di
protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché
il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun
obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono
prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le
disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali
in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato
interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere
un'eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli
Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di
riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e
audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo
contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per
indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito.
Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul
funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la
riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo
della società dell'informazione. La realizzazione privata di copie digitali
potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza
economica.
Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia
privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi
aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione
dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri
dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in
particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di
remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione
efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di
misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione
della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono
prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza
scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le
istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però
essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di
riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo
effettuato nel contesto della fornitura "on- line" di opere o altri
materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà
degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel
caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo
5 della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992. È quindi
opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo
specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la
realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione
o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di
diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un'emittente
comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità
di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o
la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca
scientifica, compreso l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale
dell'attività in questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto
tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di
cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante
che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure per favorire l'accesso
alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne,
tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le
eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere
esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le
limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli
interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la
normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti.
L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve
in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che
esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico.
È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba
essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e
materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di
cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, non dovrebbero tuttavia ostacolare la
definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai
titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) I ricorso alla mediazione
potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie.
La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del
comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi
giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i
diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico
consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso a misure tecnologiche per
impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore, dei
diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il
rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione
dalla protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni
legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato
interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l'elusione
di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti
o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione
giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che limitano in
modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei
diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia
impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro
sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione
di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure
tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non
rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe
rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i
dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o
un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente,
questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla
crittografia.
(49) La protezione giuridica delle
misure tecnologiche non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali
che possono vietare il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti
per l'elusione di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica
armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione
previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe
applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi
per elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe
inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto
a eludere una misura tecnologica se necessario per l'esecuzione degli atti da
compiere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 della
direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a
stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applica- bili ai programmi per
elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle
misure tecnologiche si applica senza pregiudicare l'ordine pubblico, come
enunciato all'articolo 5, o la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero
promuovere l'adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la
conclusione e l'attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate,
per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli
obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa
nazionale. Se, trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi
volontari ancora mancassero, gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti
adeguati affinché i titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o
limitazioni i mezzi necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica già
in atto o in altro modo.
Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare,
anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure
tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di
tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o
una limitazione per riproduzioni a uso privato conformemente all'articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere
l'adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o
limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la
riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo
ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che
i beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente.
Le misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre
parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono
ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o
limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste dalla normativa nazionale
conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto delle
condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione, paragrafo 2, lettera b),
né l'eventuale differenziazione tra diverse condizioni d'uso conformemente
all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero di riproduzioni. Per
scongiurare abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure
tecnologiche di protezione dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52 bis) La protezione delle
misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente sicuro per la fornitura di
servizi interattivi su richiesta ("on-demand" ), in modo tale che il
pubblico possa accedere alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi
contrattuali, il primo ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, non si
applicano. Le altre forme di uso non interattivo "on-line" rimangono
soggette a quelle disposizioni.
(53) Sono stati fatti notevoli
progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di
identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale. Dato
il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le
misure tecnologiche potrebbero dare luogo a un'incompatibilità di sistemi
all'interno della Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e
l'interoperabilità dei diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile
incoraggiare lo sviluppo di sistemi globali.
(54) Lo sviluppo tecnologico
agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare in rete, il che
comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio
l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare
di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo
dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la
gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari,
quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni
indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui
sopra.
(55) Sussiste tuttavia il rischio
di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche
sul regime del diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire,
importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione,
comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni.
Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il
funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione
giuridica armonizzata contro tutte queste attività.
(56) Le predette informazioni sul
regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere al
tempo stesso possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di
consumo di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto
consentire di registrarne il comportamento "on-line". Le misure
tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni tecniche,
meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva
95/46/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.(57) Gli Stati membri
dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni
dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di
ricorso e l'applicazione delle sanzioni.
Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere
la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se
necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della
violazione.
(58) In particolare in ambito
digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da
terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più
idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre
sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero
avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un
intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere
o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile
anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi
dell'articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento
ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.
(59) La protezione prevista dalla
presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle disposizioni di
diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà
industriale, la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai
documenti pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che
possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi.
60) Per conformarsi al trattato
del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva
92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
CAPO
I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda
la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del
mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui
all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti
disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via
satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai
soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Articolo
3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a
disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono
agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi
comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la
messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai
soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a
disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1
e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro
messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.
Articolo
4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono
agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di
distribuzione al pubblico delle loro opere o di loro copie, attraverso la
vendita o in altro modo.
2. Il diritto di distribuzione
dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne
nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà
nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con
il suo consenso.
Articolo
5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di
riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui
all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o
accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico,
eseguiti all'unico scopo di consentire
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la
facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui
all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di
tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta
eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per
uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti a condizione che i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione
o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri
materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al
pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun
vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione
radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la
conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere
autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni
sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o
prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la
facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui
agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso
didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità
accertata, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di
quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché
l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si
limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a
disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica,
politica o religiosa di opera radiotelevisive o di altri materiali dello stesso
carattere, se tale utilizzo non é espressamente riservato, sempreché si
indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle
opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale
nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si
indichi, salvo in caso d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome
dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna,
sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi
legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso
d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto
giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte
al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso
d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie
ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura,
realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una
vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione
dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche; l)
quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di
attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o
il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a
disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al
paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro
collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la
legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse
riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione
delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre
eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono
disporre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei
paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un'eccezione
o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura
giustificata dalla scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di
cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi
speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o
degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare.
CAPO
III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI
Articolo 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono
un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure
tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente
presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono
un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la
distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il
noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o
componenti o la prestazione di servizi che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una
commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la
finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure
tecnologiche.
3. Ai fini della presente
direttiva, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie,
i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non
autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto
d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al
capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate
"efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale
protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di
accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o
qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un
meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione. 4.
In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure
volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altri parti
interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i
titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione,
prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2,
lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i
mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale
eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera
o materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del
beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già
consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter
beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle
disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza
impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di
riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in
attuazione di accordi volontari, e le misure tecnologiche attuate in
applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della
protezione giuridica di cui al paragrafo 1. Le disposizioni di cui al primo e
secondo comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali
a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente
alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali
dal luogo e nel momento scelti individualmente. Quando il presente articolo si
applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo
si applica mutatis mutandis.
Articolo
7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono
un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza
diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei
diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri
materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della
direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne
diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali
atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole,
che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di
diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto d'autore
sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente
direttiva, per "informazioni sul regime dei diritti" s'intende
qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera
o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui
generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi
altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le
condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o
codice che rappresenti tali informazioni. La disposizione di cui al primo comma
si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o
appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali
protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui
al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono
adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli
obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure
necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi
di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le
misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano
stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano
intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del
caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle
attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano
che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei
confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare
un diritto d'autore o diritti connessi.
Articolo
9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta
all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi,
disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori,
caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione
via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli
obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla
concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la
tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti
pubblici, il diritto contrattuale.
Articolo
10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente
direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa
contemplati che, alla data del ... (Due anni dall'entrata in vigore della
presenta direttiva), sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri
relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per
la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all'articolo
1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si
applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del ... (... (Due anni
dall'entrata in vigore della presenta direttiva).
Articolo
11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è
modificata come segue: a) l'articolo 7 è abrogato; b) all'articolo 10, il
paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le limitazioni possono essere
applicate solo in determinati casi speciali che non arrechino indebitamente
pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto
con il normale sfruttamento dei materiali protetti."
2. All'articolo 3 della direttiva
93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni
dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente
pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della
prima pubblicazione.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni
lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico
durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima
comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente
paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva
2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella società
dell'informazione, i diritti dei produttori fonografici non sono più protetti
alla data del ... (Due anni dall'entrata in vigore della presenta direttiva), il
presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere tali diritti
nuovamente."
Articolo
12
Disposizioni finali
1. Entro quattro anni dall'entrata
in vigore della presenta direttiva, e in seguito ogni tre anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina,
tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli
Stati membri, l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo
del mercato digitale. Nel caso dell'articolo 6 essa esamina in particolare se
tale articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci
misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla
legge. In particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno,
conformemente all'articolo 14 del trattato, la Commissione presenta, se del
caso, proposte di modifica della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi
ai sensi della presente direttiva non pregiudica e non incide in alcun modo
sulla tutela del diritto d'autore.
3. È istituito un comitato di
contatto costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati
membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce
su iniziativa del Presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato
membro.
4. I compiti del comitato sono i
seguenti:
a) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione
della presente direttiva;
a bis) esaminare l'impatto della direttiva sul funzionamento del mercato interno
e segnalare le eventuali difficoltà;
b) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della
legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici,
sociali, culturali e tecnologici;
c) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e
degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure
tecnologiche.
Articolo
13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dall'entrata in vigore
della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo
15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.