DECRETO
LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(G.U. n. 29 del 5-2-2004)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 6 luglio
2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2,
lettera e);
Ravvisata l'esigenza di
ricondurre la disciplina delle attività cinematografiche ad un sistema unitario
e coerente;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto
2003;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che si è espressa nella seduta del 26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità
1. La Repubblica, in
attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale
fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di
comunicazione sociale.
2. Le attività
cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in
considerazione della loro importanza economica ed industriale.
3. La Repubblica, nelle
sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo
dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le
iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema
nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la
proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di
sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la
conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed
all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore
cinematografico.
4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni
e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero»:
a) promuove e coordina le
iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione
cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
b) accerta e dichiara la
nazionalità italiana dei film;
c) promuove e cura i
rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la
coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi
internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
d) esercita la vigilanza,
nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività
di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e
contributi ai sensi del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi
natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè
opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al
pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si
intende il film di durata superiore a 75 minuti.
3. Per cortometraggio si
intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con
finalità esclusivamente pubblicitarie.
4. Per film di animazione
si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate
graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse
culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale
in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta
significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità
spettacolari, nonché i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Per film d'essai si
intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8,
espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e
tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del
presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:
a) i film riconosciuti di
interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;
b) i film d'archivio,
distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private
finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di
cinematografia;
c) i film ai quali sia
stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle
selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale
e internazionale.
7. Per film per ragazzi
si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto
contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.
8. Per sala
cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a
pubblico spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si
intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si
impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed
equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione
cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le
sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione
inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la
metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film
di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.
10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala
cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di
godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti
ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa
competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa
programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità
precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.
Art. 3.
Imprese cinematografiche
1. Ai fini del presente
decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di
esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia
sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni
di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro
dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in
Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività.
Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il
Ministero. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione
ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le
istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Con riferimento alle
imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di
classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio
complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi
valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai
seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale
definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:
a) qualità dei film
realizzati;
b) stabilità
dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti
ottenuti;
c) capacità commerciale
dimostrata.
3. L'appartenenza delle
imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2
comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi
dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
Art.
4.
Consulta territoriale per le attività cinematografiche
1. Presso il Ministero,
è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora
in avanti indicata «Consulta».
2. La Consulta è
presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal
Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal
Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà
holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore
dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza
Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla
Conferenza Stato-Città.
3. La Consulta provvede
alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i
beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente:
a) l'individuazione, per
ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione
delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente
decreto;
b) l'individuazione, sul
territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui
all'articolo 16, comma 3;
c) l'individuazione degli
obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo
19, comma 3, lettere b), c) e d).
4. La Consulta, su
richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni
utili al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. La Consulta esprime
parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui
all'articolo 22, comma 5.
6. Con successivo decreto
ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si
provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del
Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
Art. 5.
Riconoscimento della nazionalità italiana
1. Ai fini
dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali
di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di
riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della
ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità
indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale
rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il
riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza
dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri
sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al
comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in
considerazione, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto
italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano
o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali
in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari
per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta
in lingua italiana;
g) autore della
fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica
italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di
teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie
tecniche italiane;
q) effettuazione in
Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con
riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonchè
agli oneri sociali.
3. Ai fini del
riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri
dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
4. È riconosciuta la
nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2,
lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere
i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui
al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni
artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8,
con provvedimento del Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici
sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di
trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze
di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di
ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari.
Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta
giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono
iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi
elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.
7. Agli effetti
dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di
benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati
nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità
italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla
Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in
assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla
osta di programmazione al pubblico.
Art. 6.
Coproduzioni
1. In deroga all'articolo
5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti
nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con
imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con
i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per le coproduzioni
con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal
comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.
3. La quota di
partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea non puo' essere inferiore al 20% del costo del film.
4. La ratifica di accordi
internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere,
che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con
legge.
5. In presenza di accordo
internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3,
possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la
Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale
e imprenditoriale.
6. In mancanza di accordo
internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo'
essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui
all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
7. Il saldo della quota
minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è
corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi
occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni
caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei
Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del
coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il
riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi
dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
8. Il Direttore generale
competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza
dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima
dell'inizio della lavorazione del film.
Art. 7.
Riconoscimento dell'interesse culturale
1. Contestualmente
all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese
nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse
culturale.
2. Per il riconoscimento
dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed
almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h),
i), l) ed m).
3. Per ragioni artistiche
o culturali, il Direttore generale competente puo' concedere deroghe per le
componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere
della Commissione di cui all'articolo 8.
4. I film cortometraggi
devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni
artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.
Art. 8.
Commissione per la cinematografia
1. Presso il Ministero è
istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione».
La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni:
a) la sottocommissione
per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite
sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei
lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla
definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione
alla comprovata valenza artistica degli autori, nonché all'ammissione al
finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla
valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8;
b) la sottocommissione
per la promozione e per i film d'essai.
Essa, suddivisa in
apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui
all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza
sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla
sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9,
comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.
2. Le sottocommissioni
svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in
due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni
anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il
riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con
audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla
base dei seguenti criteri:
a) valutazione della
qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;
b) valutazione della
qualità tecnica del film;
c) coerenza delle
componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;
d) qualità dell'apporto
artistico del regista e dello sceneggiatore, nonché valutazione del trattamento
o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di
rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed a quelli
destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere
letterarie.
3. Le sottocommissioni
sono presiedute dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal
Direttore generale competente appositamente delegato, e sono composte da un
numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle
attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di
cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attività
cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle
province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata,
particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle
sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero,
partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le
sottocommissioni durano in carica dodici mesi.
4. Con decreto
ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2,
lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non
superiore al 50% della valutazione finale, nonchè l'arco temporale di
riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di
organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.
5. Il calendario delle
attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione,
corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità
definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Con la costituzione
della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la
Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, nonché la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per
ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.
Art. 9.
Film ammessi ai benefici
1. Possono essere ammessi
ai benefici del presente decreto i film che presentano qualità culturali o
artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e
che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti è
effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo
8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di
interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al
progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti
comporta la decadenza dai benefici già concessi.
2. Non sono ammessi ai
benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle
amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.
3. Fatte salve le
disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che
contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto
narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle
ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film.
Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono
stabilite le relative modalità tecniche di attuazione.
Art. 10.
Incentivi alla produzione
1. A favore delle imprese
di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente
decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è
concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente,
a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato
in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati
dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di
diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro
provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi
contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi
inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al
comma 3.
2. Il contributo di cui
al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti
per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3,
lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del
reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel
decreto ministeriale di cui al comma 4.
3. La misura percentuale
del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base
a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto
ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si
applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto
ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo,
determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di
certificazione e revisione legalmente riconosciute.
4. Con decreto
ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere
sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate
al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità
tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale
reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le
modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con
il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione
degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1
ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla
Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione.
5. Per i film di cui al
comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli
autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione
europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati
al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui
al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto
ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta
l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del
medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.
Art. 11.
Liquidazione degli incentivi alla produzione
1. Il contributo a favore
dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, è
liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato
proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità
amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le
modalità tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10,
comma 4. La liquidazione del contributo è subordinata al deposito di una copia
negativa del film presso la Cineteca nazionale.
2. Una percentuale del
contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio
reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale è definita nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.
3. Il contributo a favore
del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui
all'articolo 10, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al
comma 1.
Art. 12.
Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
1. È istituito presso il
Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di
cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
b) sul fondo particolare
di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
c) sul fondo di
intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e
successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno
di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive
modificazioni;
e) sul fondo di garanzia
di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alle
citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del
1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Il Fondo di cui al
comma 1 è destinato:
a) al finanziamento degli
investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo
sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di
contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua
diversa da quella della ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di
contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale
cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale
inattive, nonchè per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti
automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di
mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione,
la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa,
di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
e) alla corresponsione di
contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad
altri settori dello spettacolo.
4. Con decreto
ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote
percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al
comma 3.
5. Con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e
di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche
di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.
6. Le risorse giacenti
sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni
contenute nel presente decreto, nonché la percentuale della quota cinema del
fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di
produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande
valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali
risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce
il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la
stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi
delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni
di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai
fini della prestazione del servizio.
8. La gestione
finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici
mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
Art. 13.
Disposizioni per le attività di produzione
1. A valere sul Fondo di
cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi
indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.
2. Per i lungometraggi
riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale,
assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al
50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la
misura di cui al periodo precedente è elevata al 90%.
L'erogazione del
finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla
delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse
necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il
reperimento delle risorse non puo' comportare la prevendita dei diritti di
utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di
produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi
quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione
della quota finanziata dallo Stato.
3. Per i cortometraggi
riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale,
assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del
film, per un costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di
cui all'articolo 12, comma 5.
4. È concesso un acconto
sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo
reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del
costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal
patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del
patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità
definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
5. La mancata
restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni
dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei
diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del
finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di
produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al
30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i
film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non
potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i
successivi tre anni.
6. Per i lungometraggi
per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale è
concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata
triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,
in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo
ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma
5. Detto mutuo è concesso previa valutazione della Commissione.
7. Variazioni sostanziali
nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al
progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di
legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera
restituzione, nonchè la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui
all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai
medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e
legali rappresentanti dell'impresa esclusa.
8. Sono corrisposti
annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di
cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare
rilievo culturale o sociale. Il finanziamento è revocato in caso di mancata
presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni
dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti
previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata,
definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è
sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore
della sceneggiatura.
9. Un'apposita giuria,
composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro,
seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso
dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di
cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso
di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresi',
all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.
10. Il Ministero si
impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti
territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo,
destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza
presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse
culturale, nonché alla consegna dei premi di qualità, di cui all'articolo 17,
conferiti nel corso dell'anno precedente.
Art. 14.
Disposizioni per le attività di distribuzione
1. A valere sulle risorse
del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di
distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi
indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata
ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella
distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e
3.
2. Alle imprese di
distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi
contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse
culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di
ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse
culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente
all'istanza di concessione.
3. Alle imprese di
esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi
contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse
culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni
effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film
riconosciuti di interesse culturale, nonchè al numero di ingressi realizzati
all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. Le imprese di
distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione
all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per
gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.
Art. 15.
Disposizioni per le attività di esercizio
1. A valere sulle risorse
del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati
nei commi 2, 3 e 5.
2. Alle imprese di
esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di
sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti
di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e
comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalità:
a) realizzazione di nuove
sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per
l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione
delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito
delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel
programma triennale di cui all'articolo 4;
b) ristrutturazione e
adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
c) installazione,
ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi
accessori alle sale cinematografiche.
3. Il contributo in conto
interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del
beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi
massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo
in conto interessi non puo' comunque essere superiore al 90% del costo
dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, nonchè per la riattivazione di sale
cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi
massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
4. A condizione che
l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni,
con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire
nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti
di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse
a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal
medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:
a) sale cinematografiche
ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri
cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che
confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in
multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con
popolazione non inferiore a ventimila abitanti.
5. Per gli interventi di
cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al
contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto
capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con
il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
Art. 16.
Disposizioni per le attività delle industrie tecniche
1. A valere sulle risorse
del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati
nel comma 2.
2. Alle industrie
tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono
concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per
investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera
d), del presente decreto.
3. Con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi
ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed
alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di
investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.
Art. 17.
Premi di qualità
1. A valere sul fondo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della
giuria di cui all'articolo 13, comma 9, i premi di qualità di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni
dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione
iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 puo' presentare istanza al Direttore
generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei
lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi
riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato
di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale
cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente
con decreto del Ministro.
4. Con decreto
ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di
cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore
del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore
della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del
montaggio.
Art. 18.
Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica
1. Per circolo di cultura
cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche
con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica
attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
2. Per associazione
nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di
lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con
attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di
cultura cinematografica ed organismi specializzati.
3. Ai fini del presente
decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle
associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente,
all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le associazioni e i
circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche
della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici,
magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad
evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.
5. Alle associazioni
nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare
sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa
dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno
precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di
cui all'articolo 19, comma 3.
6. Le associazioni
nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento
dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci
e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie
previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
Art. 19.
Promozione delle attività cinematografiche
1. Le risorse finanziarie
disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività
cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente
soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto
ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di
gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle
stesse.
3. Il Direttore generale
competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e
sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei
contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività:
a) sviluppo di progetti,
promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a
sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione
di film;
b) concessione di
sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero,
anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e
privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano
artistico, culturale e tecnico;
c) concessione di premi
agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o
religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film
riconosciuti di nazionalità italiana;
d) conservazione e
restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti
o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di
questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da
definirsi in via convenzionale;
e) realizzazione di
mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di
festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
f) pubblicazione,
diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico,
scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la
cinematografia, nonchè organizzazione di corsi di cultura cinematografica.
4. Per le iniziative a
carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3,
l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed
all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.
5. Con decreto
ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di
premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose.
6. Le regioni, le
province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle
produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria
competenza.
Art. 20.
Denuncia di inizio lavorazione del film
1. Ai fini della
corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione
denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film,
almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza,
presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il
piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonchè ogni altro elemento per
l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale previsione non si
applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 8.
2. Copia della denuncia
di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa
di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della
sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica,
l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla
Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro
cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.
3. I testi dei soggetti e
delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la
preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la
Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film
riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.
Art. 21.
Adempimenti tecnici
1. Per la determinazione
della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la
denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli
iniziali e finali quando non siano girati su scena.
2. Il materiale scenico
di repertorio può essere utilizzato purché tale impiego non sia in alcun caso
superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo
risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere
storico e culturale.
3. Non sono ammesse alla
distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero,
quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la
facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli
impegni assunti in accordi internazionali.
4. Lo sviluppo del
negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere
effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale
competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i
quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria
attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi
internazionali di reciprocità.
Art. 22.
Apertura di sale cinematografiche
1. Le regioni, con
proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione,
trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene
cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e
arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul
territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i
seguenti principi fondamentali:
a) rapporto tra
popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) ubicazione delle sale
e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
c) livello qualitativo
degli impianti e delle attrezzature;
d) esigenza di assicurare
la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello
stesso territorio provinciale.
2. Ai fini di cui al
comma 1, si intende:
a) per sala
cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico
spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo
spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico
spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi
genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata
dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi
meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala,
l'insieme di due o piu' sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple
accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro
comunicanti;
d) per arena, il cinema
all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle
singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per
le proiezioni cinematografiche o videografiche.
3. Sono fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
4. Ai fini
dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di
esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni
relative alle singole sale cinematografiche, nonchè gli eventuali periodi di
sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
5. L'autorizzazione
all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento è
rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della
Consulta.
Art. 23.
Pubblico registro per la cinematografia
1. I film riconosciuti di
nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6,
ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti
nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.
Art. 24.
Cineteca nazionale
1. Ai fini
dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad
ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo
periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme
al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale
cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già
eseguita ai sensi dell'articolo 23.
2. Per i film
riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla
Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva
di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.
3. Per proiezioni a scopo
culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i
circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale,
trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di
lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di
altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo
10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
4. La Direzione generale
competente puo' avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai
sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed
internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.
5. Il patrimonio filmico
della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
Art. 25.
Agevolazioni fiscali e finanziarie
1. Sono soggetti a
imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di
sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di
distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento
dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei
proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di
rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli
relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di
finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di
costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in
proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di
credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli
atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da
chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni.
3. Le quote versate dai
soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non
concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni
nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che
siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state
rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo
unico.
4. Sono fatte salve le
disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1°
marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.
Art. 26.
Operazioni di concentrazione
1. In materia di tutela
della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui
all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10
della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o
controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città
capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova,
Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota
di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e,
contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.
2. L'autorità
destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei
termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando,
nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione
comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in
modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.
Art. 27.
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alle istanze per
l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la
disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2
novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le istanze per
l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi a favore delle imprese di
produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la
disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di
attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale
e sia stata effettuata la perizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 24 marzo 1994, recante «Determinazione di criteri e principi
generali per la concessione di mutui relativi alla produzione, distribuzione ed
esportazione di film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87. Le istanze relative
ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, e non
siano corredate della perizia, possono essere nuovamente presentate ai sensi del
presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di
trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per
il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8 del
presente decreto, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8.
4. La normativa vigente
in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n.
391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi
di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di
entrata in vigore delle stesse.
5. Le istanze per
l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui
all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e
successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il
decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio
attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di
parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di
concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e
possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo
15 del presente decreto.
6. Le istanze per la
concessione dei premi di qualità presentate ai sensi degli articoli 9 e 11
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate
secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora
l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.
7. Le istanze per la
concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle
industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della
presentazione delle medesime.
8. I decreti ministeriali
previsti nel presente decreto legislativo sono adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 28.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 26 luglio
1949, n. 448, e successive modificazioni;
b) la legge 29 dicembre
1949, n. 958, e successive modificazioni;
c) la legge 31 luglio
1956, n. 897, e successive modificazioni;
d) la legge 2 dicembre
1961, n. 1330, e successive modificazioni;
e) la legge 4 novembre
1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27
del presente decreto;
f) la legge 14 agosto
1971, n. 819, e successive modificazioni;
g) la legge 21 giugno
1975, n. 287, e successive modificazioni;
h) la legge 20 gennaio
1978, n. 25, e successive modificazioni;
i) la legge 23 luglio
1980, n. 378, e successive modificazioni;
l) la legge 23 dicembre
1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.
2. Sono, altresi',
abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del
presente decreto.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22
gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i
beni e le attività culturali
La Loggia, Ministro per
gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli