DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
11 luglio 2001, n. 338
Regolamento
di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società
italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge
18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore
(GU n. 194, 22 agosto 2001, serie
generale)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista
la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942,
n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di
tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
Adotta
il
seguente regolamento:
Art.
1
Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le
caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative
sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1
del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore
della medesima legge, nonché la collocazione e i tempi per il suo rilascio da
parte della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in
vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione
previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
Art.
2
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1.
Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto,
il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un
numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al
noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio,
tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del
sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione
dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il
contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore
dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non
espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti
il servizio.
Art.
3
Collocazione del contrassegno
1.
Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo
tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere
rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l'apposizione del
contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre
considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e
la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con
le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza
l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.
Art.
4
Rilascio del contrassegno
1.
I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta
dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione e delle
eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La
richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori,
agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere
corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento
da parte del richiedente. La S.I.A.E. può richiedere la documentazione
comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da
vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta
giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:
a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il
mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio
dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni
dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì rifiutare il rilascio
dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della
richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi
contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi
particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire
oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i
soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al
richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del
contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e
dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da
parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità
della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento
all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le
organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni
ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi
all'importazione dei supporti.
Art.
5
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1.
Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto
2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi
destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini
di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di
contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1,
fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti
magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso
installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata
alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici
per videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati, ed altre
applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento
i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo
videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di
intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in
ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
multimediali:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza
d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in
versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti
Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per
gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed
hardware se derivanti da software già installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio
service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli
stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi
confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di
trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in
apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di
elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di
apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i
medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone
disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente incluse a
seguito di specifici accordi tra le associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in
considerazione della evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al
Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui alla legge 18
agosto 2000, n. 248.
Art.
6
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1.
Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, il soggetto interessato può richiedere l'assenso della S.I.A.E. perché
l'apposizione del contrassegno venga sostituita da apposita dichiarazione
identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla
S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in
via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti
preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei
supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge
18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia
dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento, e, a tal fine,
contiene le seguenti informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore;
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali compact
disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento
editoriale, etc.;
f) codice identificativo del prodotto;
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione,
sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione
(applicato, accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della
confezione, ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della
confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti
del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale
(controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di registrazione
irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice di accesso,
marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo "chiave
hardware", attivazione mediante parola chiave (password) univoca, etc.).
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni identificative
recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono accompagnate da una
dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.
5. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente
per più tipi di programmi o nuove versioni di un programma e deve pervenire
alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati e di un
esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di
immissione in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale.
L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constatare la data di
ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di
definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n.
633 del 1941, nonché l'ambito operativo della dichiarazione identificativa
sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione
del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in
relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti
prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data
di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in
vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o
dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, secondo le modalità indicate dal presente
articolo. In ogni caso è attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
responsabilità, l'originalità dei supporti e l'assolvimento di tutti gli
obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di
diritto d'autore, con ogni facoltà di verifica da parte della S.I.A.E. Sono
fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i
soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a
seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art.
7
Casi particolari
1.
Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di
supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di
contrassegni originariamente apposti, la S.I.A.E., esaminata la documentazione e
la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci
giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa
ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un termine massimo di
quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti.
Scaduto il termine la S.I.A.E. provvede al rilascio del contrassegno ovvero
informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica,
l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno né a dichiarazione
sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto
dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità
esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività
di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
31.08.01