LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare

TITOLO VIII
Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio

CAPO II
Dei delitti contro l’industria e il commercio

Art. 515
Frode nell'esercizio del commercio.

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile [624 comma 2] per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni [518] (1).

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila [518].
(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 4 d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, conv. nella l. 18 marzo 1977, n. 63

Art. 517
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni [518].

LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare

TITOLO VIII
Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio

CAPO III
Disposizione comune ai capi precedenti

Art. 518
Pubblicazione della sentenza.

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [36].

LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare

TITOLO XIII
Dei delitti contro il patrimonio

CAPO II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640
Truffa.

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni [381 commi 2 lett. i) , 3 e 4].

2. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni [381 commi 2 lett. i) 3 e 4] :

1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162 comma 2 c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649].

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante [61].