IL DIRITTO D’AUTORE NELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
© 2002 Giuseppe Briganti -
www.iusreporter.itSOMMARIO: 1. Premessa - 2. Campo di applicazione - 3. Diritto di riproduzione – 3.1. Eccezioni e limitazioni – 4. Diritto di comunicazione di opere al pubblico – 5. Diritto di distribuzione – 6. Obblighi relativi alle misure tecnologiche – 7. Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti – 8. Sanzioni e mezzi di ricorso – 9. Il "Comitato di contatto" e la relazione sull'applicazione della direttiva – 10. L'attuazione della direttiva in Italia: la legge comunitaria 2001.
1. Premessa.
"Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della
creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari
nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si
dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui
diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le
nuove forme di sfruttamento".
Così recita il considerando 5 della direttiva 2001/29/CE, avente ad oggetto l’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, in fase di attuazione in Italia.
Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe
prendere le mosse, secondo il considerando 9 del provvedimento, da un alto
livello di protezione, dal momento che tali diritti sono da considerarsi
essenziali per la creazione intellettuale.
"La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della
creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e
consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale.
Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte
integrante del diritto di proprietà".
La direttiva riconosce altresì che autori, interpreti o esecutori, per poter
continuare la loro attività creativa ed artistica, devono ricevere un adeguato
compenso per l’utilizzo delle loro opere, così come i produttori per poter
finanziare tale creazione (considerando 10). Ciò in considerazione degli
ingenti investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni
fotografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi su richiesta (on-demand).
Nel prosieguo verranno brevemente analizzate le disposizioni della direttiva
europea sul diritto d’autore nella società dell’informazione, per accennare
infine alla sua prossima attuazione in Italia.
Il provvedimento in esame si compone di quattro capi, oltre che di un corposo
preambolo (considerando 1-61).
Il capo I (art. 1) enuncia l’obiettivo
del provvedimento e ne disciplina il campo di applicazione; il capo
II (artt. 2-5) regola i diritti
di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione e le relative eccezioni
e limitazioni; il capo III (artt. 6-7) si occupa della tutela
delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti; il
capo IV (artt. 8-15) contiene alcune disposizioni
comuni.
2. Campo di applicazione.
Ai sensi dell’art. 1, par. 1, obiettivo della direttiva in esame è quello
di disciplinare la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti
connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla
società dell’informazione.
Con riguardo al campo di applicazione del provvedimento, occorre preliminarmente
osservare che la responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre
al diritto d’autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la
diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi
depositati.
Tale responsabilità viene trattata in modo orizzontale nella direttiva
2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), che chiarisce ed armonizza
vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione.
La direttiva 2001/29/CE lascia impregiudicate le regole relative alla
responsabilità contemplate dalla suddetta direttiva sul commercio elettronico
(considerando 16).
La direttiva sul diritto d’autore non modifica né pregiudica d’altra parte
le disposizioni comunitarie vigenti in materia di (art. 1, par. 2):
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
Il provvedimento non osta inoltre all'applicazione delle
disposizioni concernenti, segnatamente, brevetti, marchi, disegni o modelli,
modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri
tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la
protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di
deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale,
il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il
rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto
contrattuale (art. 9 del provvedimento).
Con riguardo ai diritti morali dei titolari dei diritti, questi devono
essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle
disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie
e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d’autore e del trattato WIPO sulle
interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non
rientrano pertanto nel campo di applicazione della direttiva in esame
(considerando 19).
La tutela dei diritti connessi, ai sensi della direttiva, non pregiudica
e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d’autore (art. 12, par.
2).
I diritti oggetto della direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in
uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni
legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti
connessi (considerando 30).
Ai sensi dell’art. 10, le disposizioni del provvedimento si applicano a tutte
le opere e agli altri materiali protetti in esso contemplati che, alla data del 22
dicembre 2002, risultino tutelati dalla legislazione degli Stati membri
relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi o rispondano ai criteri per
la tutela di cui alla direttiva o alle disposizioni di cui al suo art. 1, par.
2.
La direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 22 dicembre 2002.
3. Diritto di riproduzione.
L’art. 2 della direttiva sul diritto d’autore impone agli
Stati membri di riconoscere alle seguenti categorie di soggetti il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Ai sensi dell’art. 5, sono esentati dal diritto di riproduzione di cui sopra gli atti di riproduzione temporanea per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
- tali atti devono essere privi di rilievo economico proprio;
- devono avere carattere transitorio o accessorio e devono essere parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;
- devono essere eseguiti all’unico scopo di consentire: (a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o (b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali.
Secondo il considerando 33, nel rispetto delle condizioni appena elencate, l’eccezione in commento è idonea ad includere atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerarsi legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
3.1. Eccezioni e limitazioni.
Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 2 della direttiva
per quanto riguarda (art. 5, par. 2):
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’art. 6 della direttiva all’opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
L’equo compenso previsto da alcune delle ipotesi
appena elencate dovrebbe essere determinato, nella sua forma, modalità ed
entità, sulla base delle peculiarità di ciascun caso. Quale valido criterio
per valutare dette peculiarità il legislatore comunitario suggerisce quello
dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto
in questione.
"Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un
pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò
non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo
compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle
misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In
talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe
minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento" (considerando 35).
È lasciata agli Stati membri la possibilità di prevedere un
equo compenso anche nel caso di applicazione di eccezioni o limitazioni che, ai
sensi della direttiva, non lo comportano (considerando 36).
La facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni
o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 2 della direttiva è
prevista inoltre nei seguenti casi (art. 5, par. 3):
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui all’art. 5. par. 2, lett. c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazioni, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
Tutte le eccezioni e limitazioni previste dall’art. 5 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).
4. Diritto di comunicazione di opere al pubblico.
Ai sensi dell’art. 3, par. 1, della direttiva, gli Stati membri
riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere,
compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente (on-demand).
Il diritto di comunicazione di opere al pubblico deve essere inteso in
senso lato, in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non
presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere
qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza
filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti (considerando 23).
D’altra parte, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere
possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di
comunicazione ai sensi della direttiva (considerando 27).
Ai soggetti di seguito elencati, l’art. 3, par. 2, riconosce inoltre il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo
o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente:
a) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Il diritto di messa a disposizione del pubblico del
materiale di cui all'art. 3, par. 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli
atti che mettono detto materiale a disposizione del pubblico non presente nel
luogo in cui essi hanno origine, con l'esclusione di tutti gli altri atti
(considerando 24).
Ai sensi del considerando 25, dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere
accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i
materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su
richiesta (on-demand). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal
fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da
essi individualmente scelto.
I diritti di cui all’art. 3, parr. 1 e 2, appena illustrati, non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a
disposizione del pubblico (art. 3, par. 3).
Gli Stati membri hanno facoltà di disporre eccezioni o limitazioni
ai diritti di cui sopra nei casi previsti dall’art. 5, par. 3, della direttiva in
esame.
Tutte le eccezioni e limitazioni previste sono applicate esclusivamente in
determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale
dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio
agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par. 5).
5. Diritto di distribuzione.
L’art. 4, par. 1, della direttiva sul diritto d’autore riconosce agli autori
il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di
distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie,
attraverso la vendita o in altro modo.
Tale diritto di distribuzione dell’originale e delle copie dell’opera non si
esaurisce nella Comunità, salvo il caso in cui la prima vendita o il primo
altro trasferimento di proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare
del diritto o con il suo consenso (art. 4, par. 2).
La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi,
soprattutto di servizi on-line.
Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali
protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare
del diritto nonché per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie
di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura.
Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà
intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni
servizio on-line è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad
autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono
(considerando 29).
Gli Stati membri possono disporre eccezioni o limitazioni al
diritto di distribuzione di cui all’art. 4, nella misura giustificata dallo
scopo della riproduzione permessa, negli stessi casi in cui possono disporre
un’eccezione o limitazione al diritto di riproduzione ai sensi dell’art. 5,
parr. 2 e 3, (art. 5, par. 4).
Anche in questo caso, tutte le eccezioni e limitazioni previste sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (art. 5, par.
5).
6. Obblighi relativi alle misure tecnologiche.
Il Capo III della direttiva sul diritto d’autore (artt. 6-7) disciplina la
"tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei
diritti".
L’art. 6, par. 1, del provvedimento impone innanzitutto agli Stati membri di
prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci
misure tecnologiche svolta da persone consapevoli – o che si possano
ragionevolmente presumere consapevoli – di perseguire tale obiettivo.
Gli Stati membri devono inoltre prevedere un’adeguata protezione giuridica
contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il
noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi
commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi
che (art. 6, par. 2):
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.
Ai fini della direttiva in esame, per misure tecnologiche
devono intendersi tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel
normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti,
su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore
o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legge o
dal diritto sui generis del costitutore di una banca dati di cui al
capitolo III della direttiva 96/9/CE (art. 6, par. 3).
Le suddette misure tecnologiche sono considerate efficaci, dalla stessa
disposizione della direttiva, nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro
materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un
controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale
protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo
di protezione.
Secondo il considerando 48, la protezione giuridica dovrebbe infatti essere
accordata a quelle misure tecnologiche che limitino in modo efficace atti non
autorizzati dai titolari del diritto d’autore, dei diritti connessi o del
diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale
funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico.
La protezione giuridica oggetto della direttiva non implica d’altra parte
alcun obbligo di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi
alle misure tecnologiche di cui sopra, purché detti dispositivi, prodotti,
componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'art. 6, par. 2.
Detta protezione dovrebbe inoltre rispettare il principio della proporzionalità
e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità
commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della
protezione tecnica; segnatamente, non dovrebbe costituire un ostacolo alla
ricerca sulla crittografia (considerando 48).
La protezione giuridica armonizzata non deve pregiudicare l’applicazione delle
disposizioni nazionali che vietino il possesso privato di dispositivi, prodotti
o componenti per l’elusione di misure tecnologiche (considerando 49).
Lascia inoltre impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste
dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare, non dovrebbe applicarsi alla tutela
delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore,
disciplinata esclusivamente dalla suddetta direttiva.
In deroga alla tutela giuridica di cui all’art. 6, par. 1, sopra illustrata,
in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi tra
titolari e altre parti interessate, gli Stati membri devono prendere
provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del
beneficiario di un’eccezione o limitazione prevista dalla normativa nazionale
in conformità dell’art. 5, par. 2, lett. a), c), d) e) o
dell’art. 5, par. 3, lett. a), b) o e) i
mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale
eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all’opera
o al materiale protetto in questione (art. 6, par. 4, comma 1).
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del
beneficiario di un'eccezione o di una limitazione prevista in conformità dell'art.
5, par. 2, lett. b), a meno che i
titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella
misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in
questione e in conformità delle disposizioni dell'art.
5, par. 2, lett. b), e par. 5, senza impedire ai titolari di
adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente
alle disposizioni in esame (art. 6, par. 4, comma 2).
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in
attuazione di accordi volontari, nonché le misure tecnologiche attuate in
applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della
protezione giuridica di cui all’art. 6, par. 1, sopra analizzato (art. 6, par.
4, comma 3).
Le disposizioni in deroga testé illustrate, previste dall’art. 6, par. 4,
commi 1 e 2, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del
pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i
componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e
nel momento scelti individualmente (on-demand).
7. Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti.
Lo sviluppo tecnologico è destinato ad agevolare la distribuzione delle
opere, in particolare in rete.
Ciò comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare
meglio l’opera o i materiali protetti, l’autore dell’opera o qualunque
altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle
condizioni di utilizzo dell’opera o di altro materiale protetto, così da
rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi (considerando 55).
Si dovrebbero pertanto incoraggiare i titolari dei diritti, quando mettono in
rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l’altro,
la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra.
Ai fini della direttiva in esame, per informazioni sul regime dei diritti
s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che
identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla direttiva medesima o
coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva
96/9/CE, l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque
informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri
materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni
(art. 7, par. 2).
Tale disposizione si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri
su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei
materiali protetti di cui alla direttiva in esame o coperti dal diritto sui
generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro
configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati
personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di
singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento on-line.
Le misure tecnologiche in oggetto devono pertanto presentare, nelle loro
funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto
dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (considerando 57).
Alle luce di quanto sopra, l’art. 7, par. 1, della direttiva impone agli Stati
membri di prevedere un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia
consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere
per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti ai sensi della direttiva in esame o del capitolo III
della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne
diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere
che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula
una violazione di diritti d’autore o diritti connessi previsti dalla legge o
del diritto sui generis del costitutore di una banca dati di cui al
capitolo III della direttiva 96/9/CE.
8. Sanzioni e mezzi di ricorso.
Gli Stati membri devono prevedere adeguate sanzioni e mezzi di
ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella
direttiva sul diritto d’autore, e adottare di conseguenza tutte le misure
necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi
di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e
dissuasive (art. 8, par. 1).
Ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie a garantire che i
titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione
effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere
un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale
all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti
di cui all'art. 6, par. 2, della direttiva (art. 8,
par. 2).
Gli Stati membri devono inoltre assicurarsi che i titolari dei diritti possano
chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari
i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o
diritti connessi (art. 8, par. 3).
In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono infatti
essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite e, in molti casi,
sono proprio gli intermediari i più idonei a porre fine a dette attività
illecite.
Pertanto, fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i
titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un
provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete
da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.
Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti
dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'art. 5 della
direttiva. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo
dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri
(considerando 59).
9. Il "Comitato di contatto" e la relazione sull’applicazione
della direttiva.
L’art. 12, par. 3, della direttiva europea sul diritto d’autore nella
società dell’informazione prevede l’istituzione di un Comitato di
contatto, costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli
Stati membri.
Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce
su iniziativa del Presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato
membro.
I compiti del Comitato sono i seguenti (art. 12, par. 4):
a) esaminare l’impatto della direttiva sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;
b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall’applicazione della direttiva;
c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;
d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e l’impiego di misure tecnologiche.
È previsto inoltre che, entro il 22 dicembre 2004, e in
seguito ogni tre anni, la Commissione presenti al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione
della direttiva (art. 12, par. 1).
Detta relazione deve esaminare, tra l’altro, sulla base delle informazioni
specifiche fornite dagli Stati membri, l’applicazione degli artt. 5 (eccezioni
e limitazioni), 6 (obblighi relativi alle misure tecnologiche) e 8 (sanzioni e
mezzi di ricorso) alla luce dello sviluppo del mercato digitale.
Per quanto riguarda in particolare l’art. 6, la relazione deve esaminare se
detto articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l’uso di
efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti
dalla legge.
Se del caso, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, la
Commissione può presentare proposte di modifica della direttiva.
10. L’attuazione della direttiva in Italia: la legge
comunitaria 2001.
Ai sensi dell’art. 13, par. 1, gli Stati membri devono mettere in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva in esame anteriormente al 22 dicembre 2002.
Con l’art. 30 della legge 39/2002 (legge comunitaria 2001) il Governo italiano
è stato delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di dare organica
attuazione alla direttiva 2001/29/CE e di adeguare e coordinare le disposizioni
vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti
connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, 633, e successive modificazioni,
alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della legge comunitaria,
oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'art. 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.
Con riguardo a tale disposizione della legge comunitaria, Andrea Monti –
nel rilevare come la direttiva in esame consenta "un ulteriore giro di vite
nella già inaccettabile ipertrofia protezionistica degli interessi economici di
alcuni soggetti che poco o nulla hanno a che fare con l’autore in senso
tecnico" – osserva che l’art. 30, lett. e), della legge introduce, tra
l’altro, una precisazione non presente nel testo della direttiva.
Ciò non è che un esempio, secondo l’Autore, di come si vada ad accentuare
"il processo di stravolgimento della gerarchia dei diritti già iniziato
con il DLgs 518/92, volto ad anteporre gli interessi economici di chi commercia
in opere dell’ingegno (e non degli autori, quindi) al di sopra dei limiti dei
diritti di libertà".
L’art. 1, comma 1, della legge 39/2002 prevede che il decreto legislativo di
attuazione della direttiva comunitaria sia emanato entro un anno dalla
entrata in vigore della medesima legge.
Ai sensi del considerando 16 della direttiva, essa dovrebbe essere attuata in
tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva sul commercio
elettronico (direttiva 2000/31/CE), in quanto tale direttiva fornisce un quadro
armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti
importanti della direttiva sul diritto d’autore.