di
Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Il decreto
legislativo n. 68 del 09.04.2003 ha innovato ampiamente la legge sul diritto
d’autore n. 633/1941.
Negli
ultimi tre anni quest’ultima ha subito una serie di modifiche che ne hanno in
breve stravolto l’originaria portata, consentendo ai magistrati di poter
applicare la normativa anche a casi completamente nuovi, a seguito della
diffusione sempre maggiore di banche dati e Internet.
Il
nuovo corpus si presenta come uno dei più avanzati nel mondo a livello
legislativo.
Le
novità salienti possono indicarsi nei seguenti punti:
-
non
vi è più contrapposizione tra diritto d’autore e diritti connessi,
prevedendo anche per questi ultimi una tutela penale prima inesistente;
-
i
compensi per la copia privata sono stati adeguati ai criteri comunitari;
- i
compiti della SIAE vengono sempre meglio precisati e definiti;
- anche
le emittenti private sono ora tenute a corrispondere i diritti d’autore, non
soltanto per quanto concerne le opere musicali dal vivo.
Passiamo
ad una analisi più dettagliata della normativa in esame.
I
primi tre articoli del decreto modificano gli artt. 13, 16 e 17 della Legge sul
Diritto d’Autore (cd, L.D.A.) e prevedono un ampliamento del concetto di
“diffusione”, “distribuzione” e “riproduzione”, comprendendo tutte
le varie accezioni dei medesimi originariamente non previste.
Questa
scelta consente agli operatori del diritto di poter applicare la legge anche a
casi che esulano dalla semplice copia, ad esempio il trasferimento di file
è ora assimilabile alla copia vera e propria.
In
effetti, in passato, vi era controversia dottrinale in merito al downloading di file,
poiché ci si domandava se si era in presenza di una lesione del diritto di
diffusione o del diritto di distribuzione.
La
differenza è determinante, in quanto il diritto di distribuzione è soggetto al
principio dell’esaurimento (ovvero il potere di controllare ogni successiva
rivendita e distribuzione di un prodotto si esaurisce con la prima immissione
sul mercato), mentre il diritto di
diffusione è un concetto più ampio non solo a carattere economico, ma anche e
soprattutto morale.
A
tal proposito, infatti, il detto decreto introduce una definizione più congrua,
sostituendo il termine “diffusione” con la definizione “comunicazione al
pubblico”, cosicché venga ricompreso anche il downloading di file.
In
effetti, il downloading non avviene tramite supporto materiale, e le opere non
vengono fissate in modo fisico, ma viaggiano sotto forma di byte dal
server di provenienza fino all’hard disk dei singoli utenti, dove riappaiono
sotto forma di file.
Non
solo viene risolto il problema del downloading, ma anche il problema della
riproduzione tramite file, introducendo la distinzione tra riproduzione
diretta e riproduzione indiretta. Viene così allargato il concetto di
riproduzione anche per le copie immateriali e digitali che si effettuano
mediante downloading.
In
particolare, per riproduzione indiretta si intende la riproduzione su supporto
identico; la riproduzione indiretta è invece quella eseguita mediante più
tappe.
Così la
messa in commercio e la diffusione di un qualsiasi prodotto assumono
caratteristiche completamente diverse e molto più precise: per la distribuzione
dei prodotti fisici resta il principio dell’esaurimento dopo la prima
introduzione sul mercato; mentre per quanto invece riguarda la diffusione di
prodotti multimediali, il principio dell’esaurimento non vale, e
l’autorizzazione alla comunicazione al pubblico riguarda tutti gli stati del
mondo, con la sola eccezione dello scopo scientifico o di ricerca.
Ciò
significa che l’autore di un prodotto multimediale diffuso tramite Internet
gode della stessa tutela su tutto il territorio mondiale, e la sua
autorizzazione resta imprescindibile, salve le dette eccezioni.
L‘art. 4 del decreto precisa i termini di conservazione delle registrazioni di opere ai fini della radiodiffusione, consentendone la conservazione soltanto in archivi ufficiali.
La parte successiva è dedicata ai diritti connessi:l’art. 5 del decreto modifica il titolo della sezione V, L.D.A., da “Opere registrate su apparecchi meccanici” a “Opere registrate su supporti”. Anche questa norma intende palesemente porre rimedio alla limitatezza delle vecchie definizioni impiegate.
Ai successivi artt. 6, 7 e 8 dello stesso decreto, si noti come è cambiato il concetto di supporto, molto più generico ed omnicomprensivo rispetto alle definizioni datene nei vecchi artt. 61, 62 e 63, L.D.A.
Le Sezioni VI e VII relative ai programmi per elaboratore e banche dati, sono state introdotte, come noto, dal d.l. n. 169/99.
Il Capo V (artt.
65 – 71 L.D.A.), originariamente dedicato alle libere utilizzazioni in materia
di diritto d’autore, viene rinominato in “Eccezioni e limitazioni”,
accogliendo una nuova sezione interamente dedicata alla reprografia, arricchita
di molti nuovi articoli.
In
particolare, le eccezioni vengono limitate ai casi di handicap, sempreché non
sia presente il carattere dello sfruttamento economico.
Il nuovo art. 71-ter, L.D.A. consente la fruizione individuale e a scopo di ricerca o scientifica di opere tramite terminali collocati in istituti pubblici di cultura, quali biblioteche, musei, etc.
L’art.
71-quater, L.D.A., di nuova introduzione prevede per gli istituti di cura e
nelle carceri la facoltà di riprodurre emissioni televisive per uso
esclusivamente interno, previa corresponsione di un equo compenso ai titolari
dei diritti.
Tale
compenso dovrà essere stabilito in un prossimo futuro con decreto ministeriale
(la questione resta annosa...). Si attende con ansia tale provvedimento che
dovrebbe fare luce su tutte le utilizzazioni di opere all’interno di ambiti
ristretti, quali istituti scolastici inferiori, etc.
Il Capo I
del Titolo II (artt. 72 – 78 L.D.A.) è stato modificato in “Diritti del
produttore di fonogrammi”, rispetto al vecchio “Diritti relativi alla produzione di dischi
fonografici e di apparecchi analoghi” e quasi tutti gli articoli di tale capo
sono stati sostituiti in modo da ampliare sostanzialmente il concetto di
supporto fonografico.
Inoltre, il capo
successivo, Capo I-bis, è stato suddiviso in due articoli con l’aggiunta
dell’art. 78-ter, la cui caratteristica principale è quella di allargare la
tutela del diritto esclusivo di distribuzione – come sopra detto – in ambito
multimediale, sia sotto il profilo mediologico, sia sotto quello relativo ai
supporti utilizzati.
L’art. 79 L.D.A.
è stato sostituito ed ampliato, nonché ha accolto precise definizioni in tema
di radiodiffusione.
Al Capo III (artt.
80 – 85-bis L.D.A.), l’art. 80 L.D.A. ha consentito la tutela dei diritti
degli interpreti ed esecutori anche per quanto concerne la diffusione tramite la
Grande Rete, mentre il I comma dell’art. 81 L.D.A. è stato sostituito al fine
di fornire un concetto più ampio di “comunicazione al pubblico” contro la
vecchia terminologia “diffusione,
trasmissione o riproduzione” dell’originaria versione.
La lista contenuta
nell’art. 83 L.D.A. è stata modificata ed integrata per ricomprendere
qualsiasi supporto utilizzato per la riproduzione e vendita di interpretazioni
ed esecuzioni, sempre nell’ambito di una larga accezione di “comunicazione
al pubblico”.
All’interno del Titolo II, L.D.A. non sono stati modificati i seguenti capi:
- CAPO
III-BIS Diritti
relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta
successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore;
- CAPO
III-TER Diritti
relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio;
- CAPO
IV Diritti
relativi a bozzetti di scene teatrali;
- CAPO
V Diritti
relativi alle fotografie;
- CAPO VI Diritti
relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;
- CAPO
VII Diritti
relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria;
- CAPO
VIII Protezione
del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera degli articoli e di
notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Né
è occorso alcun cambiamento per ciò che riguarda le seguenti sezioni, sempre
facenti parte del Titolo II, L.D.A.:
- SEZIONE
I Diritti
relativi alla corrispondenza epistolare;
- SEZIONE
II Diritti
relativi al ritratto.
(to be continued)