"Tratto da NOEMA, tecnologie
e società" (www.noemalab.com)
Il
musicista che vuole far conoscere i propri pezzi al pubblico può intentare
diverse strade.
Una di queste è accattivarsi la simpatia di un talent manager che possa
intrattenere contatti vantaggiosi con le case discografiche.
In alternativa, l’artista può provare a proporsi personalmente alle case
editrici o discografiche. In questo caso, è utile sapere quali sono le
differenze che intercorrono tra le due categorie di operatori e conoscere i
contratti che con questi si possono stipulare.
Le
case editrici sono nate alla fine del secolo scorso (molto prima delle case
discografiche) e si sono sempre occupate dell’amministrazione delle partiture
musicali, con lo scopo di trarre il massimo profitto dalle opere contenute.
La casa editrice si appropria di tutti i diritti di sfruttamento economico
dell’opera.
In particolare, l’editore si occupa dei seguenti diritti:
- il
diritto di pubblica esecuzione (DEM);
- il
diritto di riproduzione fonomeccanica (DRM);
-
il
diritto di edizione degli spartiti;
- la
cessione dei diritti di stampa e vendita a terzi;
- la
cessione dei diritti relativi ad altri impieghi dell’opera.
Nei
casi di cessione, sarà quindi la casa editrice a contattare quella discografica
per la pubblicazione su supporto fonomeccanico.
La
tipologia attuale dei contratti di edizione si è consolidata sulla base di una
prassi formatasi negli anni.
Tra le clausole più importanti, vi è quella per cui l’editore si impegna
unicamente di stampare lo spartito dell’opera, ma non quello di pubblicarla
necessariamente su supporto fonomeccanico. Pertanto l’editore ha l’onere di
corrispondere royalties
all’autore per ogni impiego economico dell’opera e si riserva altresì il
diritto di pubblicarla anche su supporti fonomeccanici (ma non si obbliga in
questi senso).
Le percentuali relative alle royalties
sono anch’esse determinate in via consuetudinaria, poiché la legge non fissa
alcuna percentuale massima a favore dell’autore.
I
contratti stipulati dalla casa discografica si posso raggruppare nei seguenti
quattro tipi:
1) il contratto di
distribuzione, con il quale la casa discografica si limita a distribuire
fisicamente il disco stampato e pubblicizzato direttamente dall’artista,
riservandosi una percentuale sulle vendite;
2) con il
contratto di licenza, l’artista si riserva i diritti editoriali e l’onere di
produrre il master percependo perciò royalties
più elevate, mentre la casa discografica curerà la stampa, la promozione e la
distribuzione dell’opera;
3) il contratto di
produzione permette alla casa discografica di appropriarsi anche dei diritti di
edizione e la facoltà di cedere tutti i diritti di utilizzazione economica a
terzi, lasciando il musicista indenne da spese, ma privandolo altresì del
diritto di decidere sulle susseguenti forme di impiego dell’opera; in questo
caso, l’artista stipula un contratto in esclusiva in relazione ai brani ceduti
per un determinato periodo di tempo, mentre la casa discografica si impegna a
pubblicare i brani su supporto fonomeccanico;
4) i contratti di
prima opzione consentono alla casa discografica di verificare il risultato
economico della pubblicazione di un primo disco, vincolando l’artista per le
sue future produzioni e riservandosi di continuare il rapporto con il musicista
solo in caso di buon esito della prima produzione; questo tipo di contratto si
presenta alquanto svantaggioso per l’artista, poiché si obbliga in esclusiva
senza la garanzia di una continuazione del rapporto.
In ogni caso, vi è da dire che la legge si preoccupa solamente di determinare
la tipologia-base del contratto, classificandolo semplicemente quale
“fornitura di prestazioni artistiche”. Pertanto il contenuto non è
determinato per legge ed ogni clausola può essere redatta ad hoc in relazione
al singolo rapporto.
Le informazioni contenute in questo articolo sono state prevalentemente tratte
dalla sezione “bizz/archivio/” del sito www.noise.it