LE BANCHE DATI
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com) 

Quali, tra i prodotti multimediali, necessita dell’apposizione del bollino SIAE ?
Il decreto legislativo n.169 del 06.05.99 è intervenuto a modificare ulteriormente la legge sul diritto d’autore n.633/41 (in attuazione della direttiva 96/9/CE) al fine di introdurre nel nostro sistema giuridico una espressa tutela delle banche dati.
La normativa non si presenta di facile accesso per l’utente.
Fortunatamente è stato emanato proprio di recente un Regolamento di esecuzione delle disposizioni sulle banche dati che finalmente ha chiarito alcuni dubbi interpretativi (d. lgs. n. 338 del 11 luglio 2001 - Regolamento di esecuzione relativo all’applicazione dell’art. 181 bis Legge sul Diritto d’Autore).
E’ necessario precisare che in ogni Paese la normativa sul diritto d’autore si fonda sul principio della territorialità, ovvero si applica la legge del Paese in cui l’opera dell’ingegno viene utilizzata.
Nel caso di opere dell’ingegno diffuse mediante la Grande Rete, risulta alquanto problematico risalire a quale normativa di quale Paese si debba fare riferimento.
Le normative nazionali applicabili sono tante quante sono i Paesi coinvolti, poiché il flusso dell’informazione diffusa tramite byte  supera i confini fisici dei vari Stati e non può essere controllato sul modello del vincolo territoriale.
Le Convenzioni internazionali che si sono succedute nel tempo (quali la Convenzione di Berna, la Convenzione di Roma e l’Accordo TRIPS) hanno sempre tentato di limitare il principio della territorialità nazionale per sostituirlo con un differente criterio comune accettato indistintamente da tutti i Paesi. Per tale motivo, le discipline nazionali interne tendono oggi ad uniformarsi al dettato internazionalistico, sempre però senza scavalcare totalmente la linea protezionistica e continuando pertanto a proteggere gli interessi delle multinazionali presenti sul mercato (sebbene sia in corso una parallela sensibilizzazione volta alla tutela del consumatore).
Ma qual è la nozione giuridica di ‘banca dati’ ? Essa è reperibile nella nota n. 8 all’art. 2 del decreto legislativo n. 169 del 1999: per banche dati si intendono “i programmi per elaboratore […] purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela […] le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.
La nota successiva specifica ulteriormente che sono comprese nella protezione le banche di dati “intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto …”.
In effetti, il decreto n. 169 del 1999 si occupa di softwares, non proteggendone il contenuto, ma mirando esclusivamente a qualificare il lavoro dell’autore di tale opera nel momento della scelta e della disposizione del materiale preparatorio, sia nella fase della progettazione sia in quella susseguente dell’elaborazione definitiva, tutelando perciò solo la struttura dei data-base.

La riproduzione (e l’estrazione parziale) illecita dei programmi protetti (cioè in mancanza del consenso dell’autore) è sanzionata sia civilmente che penalmente e, a tal fine, non è necessario che l’opera venga sfruttata a scopi economici, ma è sufficiente possederne anche solo una copia, sebbene per uso personale.
Anche le modifiche apportate a tali programmi soggiacciono alla licenza dell’autore; se queste però sono di tale natura da doversi considerare come elaborazioni, oppure contengono nuovi elementi di creazione individuale da dare origine ad una nuova opera, esse formeranno oggetto di un separato diritto d’autore appartenente a colui che ha modificato l’opera.

Nel caso in cui la banca dati sia stata creata dal dipendente, soltanto il datore di lavoro avrà il diritto esclusivo di una eventuale utilizzazione economica, salvo precedente patto contrario.
La nota n. 3 all’art. 5 del Regolamento stabilisce altresì quali sono i prodotti multimediali esclusi dall’applicazione del bollino SIAE: fra questi, rientrano i software interni di apparati cellulari e di altri apparecchi industriali e tecnici, manuali d’uso multimediali per prodotti commercializzati, programmi destinati esclusivamente all’ausilio per i disabili e programmi distribuiti mediante download diretto per uso personale.
Secondo la nostra legge, i prodotti esclusi dalla tutela sono liberamente riproducibili e modificabili e non necessitano di contrassegno, purché si tratti di uso privato e non a scopo di lucro.