"Tratto da NOEMA, tecnologie
e società" (www.noemalab.com)
Quali,
tra i prodotti multimediali, necessita dell’apposizione del bollino SIAE ?
Il decreto legislativo n.169 del 06.05.99 è intervenuto a modificare
ulteriormente la legge sul diritto d’autore n.633/41 (in attuazione della
direttiva 96/9/CE) al fine di introdurre nel nostro sistema giuridico una
espressa tutela delle banche dati.
La normativa non si presenta di facile accesso per l’utente.
Fortunatamente è stato emanato proprio di recente un Regolamento di esecuzione
delle disposizioni sulle banche dati che finalmente ha chiarito alcuni dubbi
interpretativi (d. lgs. n. 338 del 11 luglio 2001 - Regolamento di esecuzione
relativo all’applicazione dell’art. 181 bis Legge sul Diritto d’Autore).
E’
necessario precisare che in ogni Paese la normativa sul diritto d’autore si
fonda sul principio della territorialità, ovvero si applica la legge del Paese
in cui l’opera dell’ingegno viene utilizzata.
Nel caso di opere dell’ingegno diffuse mediante la Grande Rete, risulta
alquanto problematico risalire a quale normativa di quale Paese si debba fare
riferimento.
Le normative nazionali applicabili sono tante quante sono i Paesi coinvolti,
poiché il flusso dell’informazione diffusa tramite byte supera i confini
fisici dei vari Stati e non può essere controllato sul modello del vincolo
territoriale.
Le Convenzioni internazionali che si sono succedute nel tempo (quali la
Convenzione di Berna, la Convenzione di Roma e l’Accordo TRIPS) hanno sempre
tentato di limitare il principio della territorialità nazionale per sostituirlo
con un differente criterio comune accettato indistintamente da tutti i Paesi.
Per tale motivo, le discipline nazionali interne tendono oggi ad uniformarsi al
dettato internazionalistico, sempre però senza scavalcare totalmente la linea
protezionistica e continuando pertanto a proteggere gli interessi delle
multinazionali presenti sul mercato (sebbene sia in corso una parallela
sensibilizzazione volta alla tutela del consumatore).
Ma
qual è la nozione giuridica di ‘banca dati’ ? Essa è reperibile nella nota
n. 8 all’art. 2 del decreto legislativo n. 169 del 1999: per banche dati si
intendono “i programmi per elaboratore […] purché originali, quale
risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela
[…] le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un
programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma
comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma
stesso”.
La nota successiva specifica ulteriormente che sono comprese nella protezione le
banche di dati “intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche
di dati non si estende al loro contenuto …”.
In effetti, il decreto n. 169 del 1999 si occupa di softwares, non
proteggendone il contenuto, ma mirando esclusivamente a qualificare il
lavoro dell’autore di tale opera nel momento della scelta e della disposizione del materiale preparatorio, sia
nella fase della progettazione sia in quella susseguente dell’elaborazione
definitiva, tutelando perciò solo la struttura dei data-base.
La riproduzione (e l’estrazione parziale) illecita dei programmi protetti (cioè
in mancanza del consenso dell’autore) è sanzionata sia civilmente che
penalmente e, a tal fine, non è necessario che l’opera venga sfruttata a
scopi economici, ma è sufficiente possederne anche solo una copia, sebbene per
uso personale.
Anche le modifiche apportate a tali programmi soggiacciono alla licenza
dell’autore; se queste però sono di tale natura da doversi considerare come
elaborazioni, oppure contengono nuovi elementi di creazione individuale da dare
origine ad una nuova opera, esse formeranno oggetto di un separato diritto
d’autore appartenente a colui che ha modificato l’opera.
Nel caso in cui la banca dati sia stata creata dal dipendente, soltanto il
datore di lavoro avrà il diritto esclusivo di una eventuale utilizzazione
economica, salvo precedente patto contrario.
La nota n. 3 all’art. 5 del Regolamento stabilisce altresì quali sono
i prodotti multimediali esclusi dall’applicazione del bollino SIAE: fra
questi, rientrano i software interni di apparati cellulari e di altri apparecchi
industriali e tecnici, manuali d’uso multimediali per prodotti
commercializzati, programmi destinati esclusivamente all’ausilio per i
disabili e programmi distribuiti mediante download diretto per uso personale.
Secondo
la nostra legge, i prodotti esclusi dalla tutela sono liberamente riproducibili
e modificabili e non necessitano di contrassegno, purché si tratti di uso
privato e non a scopo di lucro.