LEGISLAZIONE
IN TEMA DI CINEMATOGRAFIA E AUDIOVISIVI
di
Alessia M. Michela Giurdanella
"Tratto da
NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)
Inquadrare
la categoria nella quale si colloca la disciplina relativa al mondo della
cinematografia e degli audiovisivi non è affatto semplice.
Nel nostro ordinamento, la tutela accordata alle creazioni intellettuali si
divide in due grandi branche: le opere dell’ingegno e le invenzioni
industriali.
La prima branca (quella che a noi interessa) accorda tutela alle idee creative
che nascono in campo intellettuale; la seconda si occupa invece delle idee
creative sorte nel campo della tecnica.
La regolamentazione delle opere dell’ingegno viene effettuata nel nostro
ordinamento in modo non unitario, poiché vi sono alcuni articoli del codice
civile (artt. 2575 e seguenti) che qualificano il contenuto del diritto
d’autore e dei diritti accessori, ma
abbiamo altresì una legge appositamente creata a tal fine (legge n. 633 del 22
aprile 1941 e successive modifiche), cosiddetta L.D.A.
Il diritto d’autore è assoluto e si presenta come diritto di proprietà su un
bene immateriale; esso si scinde in facoltà di due diversi ordini: quello di
tipo morale e quello di tipo patrimoniale.
All’autore spetta sempre il diritto esclusivo di rendere l’opera accessibile
al pubblico e di utilizzarla economicamente. Egli può cedere questi diritti ad
altri, ma anche in questo caso, può sempre rivendicarne la paternità.
L’autore può altresì opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modifica
dell’opera che siano lesive del suo onore o della sua reputazione; può
inoltre rivendicare il cosiddetto diritto di pentimento, vale a dire il diritto
di ritirare dal commercio l’opera per gravi motivi di carattere etico,
religioso, politico, scientifico o artistico. I diritti di natura morale non si
estinguono mai e sono inalienabili ed irrinunciabili.
Diversamente, nel diritto di natura patrimoniale rientrano tutte quelle facoltà
relative all’opera come bene economico: tale diritto è trasmissibile e si
estingue dopo 50 anni dalla morte dell’autore (per quanto concerne le opere
cinematografiche, tale termine decorre non dalla data di morte dell’autore, ma
dalla prima proiezione in pubblico dell’opera).
Le facoltà inerenti il diritto patrimoniale includono la riproduzione, la
diffusione, la rappresentazione e la commercializzazione dell’opera.
Le opere cinematografiche sono tutelate ulteriormente sotto il profilo penale
dalla legge n. 400 del 20 luglio 1985 che, con la conversione nella legge n. 121
del 27 marzo 1987, estende alle videocassette ed alle musicassette non
contrassegnate dal bollino SIAE la medesima tutela.
A livello internazionale, la disciplina del diritto d’autore è regolata da
alcuni accordi internazionali: primo fra tutti, la Convenzione di Berna del 1886
(attualmente in vigore nel testo approvato a Parigi nel 1971); seguono la
Convenzione universale del diritto d’autore di Ginevra del 1952, la
Convenzione di Roma del 1961 e l’Accordo adottato a Stoccolma nel 1967
(ovviamente tutte queste convenzioni sono state modificate, integrate e
ratificate all’interno di ogni singolo Stato aderente).
E’ necessario qualificare l’oggetto della tutela del diritto d’autore alla
luce del concetto di “multimedialità”: in effetti, ora si tratta di
ridefinire forme e contenuti, i quali assumono altre connotazioni grazie
all’incontro della creazione dell’ingegno con le innegabili ed infinite
potenzialità delle nuove tecnologie finalizzate alla diffusione comunicazionale
pubblica (che resta mezzo e scopo principale dell’opera d’arte).
Il settore della cinematografia e degli audiovisivi si presenta molto complesso
e variegato: è sufficiente sottolineare che non esistono definizioni univoche
di “audiovisivo”.
Per prima cosa, classifichiamo le opere d’arte, (ora opere multimediali):
abbiamo le immagini fisse (es. foto), i testi (es. letterari), le musiche e le
immagini in movimento (es. film o cartoni animati).
Per quanto riguarda la nozione di opera cinematografica, ci riferiamo subito
alla qualificazione enunciata dal legislatore italiano: secondo l’art. 2, II
comma della L.D.A., per opera d’arte cinematografica si intende quella
creazione intellettuale (consistente in immagini in movimento) destinata, in via
prioritaria, alla proiezione nelle sale cinematografiche.
Sono nati parallelamente alcuni prodotti similari finalizzati alla diffusione
televisiva o mediante videoregistratore che vengono definiti come “opere
audiovisive”.
Entrambe le categorie sono pressoché identiche per ciò che concerne la tutela
dei diritti patrimoniali attribuiti al produttore, ma non vi è analoga tutela
dei diritti dell’autore dell’audiovisivo, il quale non è pertanto
equiparato all’autore dell’opera cinematografica.
Nella creazione di un’opera, concorrono,
in prima istanza, due figure centrali, quali l’autore ed il produttore. Ne
abbiamo, in particolare, analizzato i ruoli, sotto il punto di vista
legislativo, in relazione alle opere cinematografiche ed agli audiovisivi.
Il produttore è proprietario dei diritti di utilizzazione economica, e
l’autore (o più autori) dispone dei diritti morali sulla stessa, nel solo
caso dell’opera cinematografica e non anche in quello dell’audiovisivo.
Ma chi è, in realtà, il principale autore dell’opera filmica ?
L’art. 44 L.D.A. così recita: “Si considerano coautori dell’opera
cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura,
l’autore della musica ed il direttore artistico”.
In realtà, chi gioca un ruolo centrale è soltanto colui che dirige e
organizza, ovvero il regista o direttore artistico, non certo chi ne scrive il
soggetto, o chi ne imposta la sceneggiatura.
Egli viene infatti indicato dalla nostra giurisprudenza quale autore principale
dell’opera cinematografica.
Per giungere a quest’affermazione non è sufficiente cercare una definizione
chiara nelle leggi a nostra disposizione, ma è imprescindibile fare una
premessa: la creazione filmica si colloca nel nostro ordinamento con una
disciplina a se stante, poiché spesso l’opera nasce grazie all’apporto di
svariate persone e, pertanto, parte della dottrina giurisprudenziale ne
sottolinea un parallelismo sostanziale con la disciplina delle opere collettive.
Ed è secondo la normativa dedicata a queste ultime che è possibile riconoscere
nel regista il vero autore: infatti, l’art. 7 L.D.A. ci insegna che chi dirige
la creazione, ne è anche l’autore.
Questa impostazione non è quella adottata dal film copyright system americano,
per il quale l’unico vero autore resta sempre il produttore, mentre al regista
resta il diritto di final cut, cioè il diritto di determinare il compimento
vero e proprio dell’opera, mediante
il ‘taglio’ della pellicola. In realtà il diritto di final cut
testimonierebbe ampiamente la paternità dell’opera in capo al regista, ma per
ovvi motivi di interesse economico, in diversi paesi si ha una presunzione (con
gradazioni differenti, a seconda del paese) a favore del produttore quale unico
autore del film.
Tornando all’Italia, nel contratto di regia si ravvisa un contratto di lavoro
autonomo, oppure un contratto di lavoro subordinato. In ogni caso, il produttore
ha l’obbligo di portare a compimento l’opera entro tre anni dalla stipula
del contratto ed ha un ulteriore termine di tre anni (dalla conclusione delle
riprese) entro i quali deve far proiettare l’opera in pubblico. Se questo non
accade, automaticamente gli autori delle parti letterarie riacquistano i loro
diritti economici sulle parti dell’opera a loro spettanti.
In genere, per realizzare un lungometraggio, si utilizza uno schema contrattuale
atipico: la joint venture, cioè una associazione temporanea di imprese in vista
dell’esecuzione congiunta di una particolare realizzazione.
Altro autore riconosciuto dalla legge è colui che compone la colonna sonora.
Teniamo presente che la parte relativa all’audio è composta da tre colonne:
la colonna degli effetti sonori, la colonna dei dialoghi ed infine la colonna
sonora.
La colonna degli effetti sonori non è tutelata dal diritto d’autore; quella
dei dialoghi ricade nella tutela del diritto d’autore relativo alla
sceneggiatura (sono protetti altresì i diritti degli interpreti e dei
doppiatori); l’autore delle musiche gode invece di una speciale tutela.
Si può altresì presentare la circostanza in cui la musica non viene realizzata
appositamente per quella specifica produzione: in questo caso, il produttore è
tenuto a rivolgersi agli autori e chiedere loro il diritto di poter utilizzare
le loro composizioni. In ogni caso, il compenso spettante all’autore delle
musiche non viene corrisposto dal produttore, ma è la SIAE a svolgere questa
funzione mediante un sistema di riscossione presso le sale cinematografiche.
Fra le diverse creazioni di audiovisivi, il videoclip è l’unico a godere
della medesima disciplina approntata per il film.
Nella categoria degli audiovisivi (che restano parzialmente fuori dalla tutela
appena analizzata) rientrano:
- telefilm per la televisione;
- film di mera documentazione;
- programmi televisivi (tra cui giochi e
format*);
- ipertesti**.
*
Per ‘format’ si intende uno schema ideativo non tutelato.
** Con il termine ‘ipertesto’ si indica il testo o il commento ad immagini,
che rientra nella tutela delle opere multimediali o informatiche, cui si rinvia.