LEGISLAZIONE IN TEMA DI CINEMATOGRAFIA E AUDIOVISIVI
di Alessia M. Michela Giurdanella

"Tratto da NOEMA, tecnologie e società" (www.noemalab.com)  

Inquadrare la categoria nella quale si colloca la disciplina relativa al mondo della cinematografia e degli audiovisivi non è affatto semplice.
Nel nostro ordinamento, la tutela accordata alle creazioni intellettuali si divide in due grandi branche: le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali.
La prima branca (quella che a noi interessa) accorda tutela alle idee creative che nascono in campo intellettuale; la seconda si occupa invece delle idee creative sorte nel campo della tecnica.
La regolamentazione delle opere dell’ingegno viene effettuata nel nostro ordinamento in modo non unitario, poiché vi sono alcuni articoli del codice civile (artt. 2575 e seguenti) che qualificano il contenuto del diritto d’autore e dei diritti accessori,  ma abbiamo altresì una legge appositamente creata a tal fine (legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche), cosiddetta L.D.A.
Il diritto d’autore è assoluto e si presenta come diritto di proprietà su un bene immateriale; esso si scinde in facoltà di due diversi ordini: quello di tipo morale e quello di tipo patrimoniale.
All’autore spetta sempre il diritto esclusivo di rendere l’opera accessibile al pubblico e di utilizzarla economicamente. Egli può cedere questi diritti ad altri, ma anche in questo caso, può sempre rivendicarne la paternità. L’autore può altresì opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modifica dell’opera che siano lesive del suo onore o della sua reputazione; può inoltre rivendicare il cosiddetto diritto di pentimento, vale a dire il diritto di ritirare dal commercio l’opera per gravi motivi di carattere etico, religioso, politico, scientifico o artistico. I diritti di natura morale non si estinguono mai e sono inalienabili ed irrinunciabili.
Diversamente, nel diritto di natura patrimoniale rientrano tutte quelle facoltà relative all’opera come bene economico: tale diritto è trasmissibile e si estingue dopo 50 anni dalla morte dell’autore (per quanto concerne le opere cinematografiche, tale termine decorre non dalla data di morte dell’autore, ma dalla prima proiezione in pubblico dell’opera).
Le facoltà inerenti il diritto patrimoniale includono la riproduzione, la diffusione, la rappresentazione e la commercializzazione dell’opera.
Le opere cinematografiche sono tutelate ulteriormente sotto il profilo penale dalla legge n. 400 del 20 luglio 1985 che, con la conversione nella legge n. 121 del 27 marzo 1987, estende alle videocassette ed alle musicassette non contrassegnate dal bollino SIAE la medesima tutela.
A livello internazionale, la disciplina del diritto d’autore è regolata da alcuni accordi internazionali: primo fra tutti, la Convenzione di Berna del 1886 (attualmente in vigore nel testo approvato a Parigi nel 1971); seguono la Convenzione universale del diritto d’autore di Ginevra del 1952, la Convenzione di Roma del 1961 e l’Accordo adottato a Stoccolma nel 1967 (ovviamente tutte queste convenzioni sono state modificate, integrate e ratificate all’interno di ogni singolo Stato aderente).
E’ necessario qualificare l’oggetto della tutela del diritto d’autore alla luce del concetto di “multimedialità”: in effetti, ora si tratta di ridefinire forme e contenuti, i quali assumono altre connotazioni grazie all’incontro della creazione dell’ingegno con le innegabili ed infinite potenzialità delle nuove tecnologie finalizzate alla diffusione comunicazionale pubblica (che resta mezzo e scopo principale dell’opera d’arte).
Il settore della cinematografia e degli audiovisivi si presenta molto complesso e variegato: è sufficiente sottolineare che non esistono definizioni univoche di “audiovisivo”.
Per prima cosa, classifichiamo le opere d’arte, (ora opere multimediali): abbiamo le immagini fisse (es. foto), i testi (es. letterari), le musiche e le immagini in movimento (es. film o cartoni animati).
Per quanto riguarda la nozione di opera cinematografica, ci riferiamo subito alla qualificazione enunciata dal legislatore italiano: secondo l’art. 2, II comma della L.D.A., per opera d’arte cinematografica si intende quella creazione intellettuale (consistente in immagini in movimento) destinata, in via prioritaria, alla proiezione nelle sale cinematografiche.
Sono nati parallelamente alcuni prodotti similari finalizzati alla diffusione televisiva o mediante videoregistratore che vengono definiti come “opere audiovisive”.
Entrambe le categorie sono pressoché identiche per ciò che concerne la tutela dei diritti patrimoniali attribuiti al produttore, ma non vi è analoga tutela dei diritti dell’autore dell’audiovisivo, il quale non è pertanto equiparato all’autore dell’opera cinematografica.

Nella creazione di un’opera, concorrono, in prima istanza, due figure centrali, quali l’autore ed il produttore. Ne abbiamo, in particolare, analizzato i ruoli, sotto il punto di vista legislativo, in relazione alle opere cinematografiche ed agli audiovisivi.
Il produttore è proprietario dei diritti di utilizzazione economica, e l’autore (o più autori) dispone dei diritti morali sulla stessa, nel solo caso dell’opera cinematografica e non anche in quello dell’audiovisivo.
Ma chi è, in realtà, il principale autore dell’opera filmica ?
L’art. 44 L.D.A. così recita: “Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico”.
In realtà, chi gioca un ruolo centrale è soltanto colui che dirige e organizza, ovvero il regista o direttore artistico, non certo chi ne scrive il soggetto, o chi ne imposta la sceneggiatura.
Egli viene infatti indicato dalla nostra giurisprudenza quale autore principale dell’opera cinematografica.
Per giungere a quest’affermazione non è sufficiente cercare una definizione chiara nelle leggi a nostra disposizione, ma è imprescindibile fare una premessa: la creazione filmica si colloca nel nostro ordinamento con una disciplina a se stante, poiché spesso l’opera nasce grazie all’apporto di svariate persone e, pertanto, parte della dottrina giurisprudenziale ne sottolinea un parallelismo sostanziale con la disciplina delle opere collettive. Ed è secondo la normativa dedicata a queste ultime che è possibile riconoscere nel regista il vero autore: infatti, l’art. 7 L.D.A. ci insegna che chi dirige la creazione, ne è anche l’autore.
Questa impostazione non è quella adottata dal film copyright system americano, per il quale l’unico vero autore resta sempre il produttore, mentre al regista resta il diritto di final cut, cioè il diritto di determinare il compimento vero e proprio dell’opera,  mediante il ‘taglio’ della pellicola. In realtà il diritto di final cut testimonierebbe ampiamente la paternità dell’opera in capo al regista, ma per ovvi motivi di interesse economico, in diversi paesi si ha una presunzione (con gradazioni differenti, a seconda del paese) a favore del produttore quale unico autore del film.
Tornando all’Italia, nel contratto di regia si ravvisa un contratto di lavoro autonomo, oppure un contratto di lavoro subordinato. In ogni caso, il produttore ha l’obbligo di portare a compimento l’opera entro tre anni dalla stipula del contratto ed ha un ulteriore termine di tre anni (dalla conclusione delle riprese) entro i quali deve far proiettare l’opera in pubblico. Se questo non accade, automaticamente gli autori delle parti letterarie riacquistano i loro diritti economici sulle parti dell’opera a loro spettanti.
In genere, per realizzare un lungometraggio, si utilizza uno schema contrattuale atipico: la joint venture, cioè una associazione temporanea di imprese in vista dell’esecuzione congiunta di una particolare realizzazione.
Altro autore riconosciuto dalla legge è colui che compone la colonna sonora.
Teniamo presente che la parte relativa all’audio è composta da tre colonne: la colonna degli effetti sonori, la colonna dei dialoghi ed infine la colonna sonora.
La colonna degli effetti sonori non è tutelata dal diritto d’autore; quella dei dialoghi ricade nella tutela del diritto d’autore relativo alla sceneggiatura (sono protetti altresì i diritti degli interpreti e dei doppiatori); l’autore delle musiche gode invece di una speciale tutela.
Si può altresì presentare la circostanza in cui la musica non viene realizzata appositamente per quella specifica produzione: in questo caso, il produttore è tenuto a rivolgersi agli autori e chiedere loro il diritto di poter utilizzare le loro composizioni. In ogni caso, il compenso spettante all’autore delle musiche non viene corrisposto dal produttore, ma è la SIAE a svolgere questa funzione mediante un sistema di riscossione presso le sale cinematografiche.
Fra le diverse creazioni di audiovisivi, il videoclip è l’unico a godere della medesima disciplina approntata per il film.
Nella categoria degli audiovisivi (che restano parzialmente fuori dalla tutela appena analizzata) rientrano:
- telefilm per la televisione;
- film di mera documentazione;
- programmi televisivi (tra cui giochi e format*);
- ipertesti**.
* Per ‘format’ si intende uno schema ideativo non tutelato.
** Con il termine ‘ipertesto’ si indica il testo o il commento ad immagini, che rientra nella tutela delle opere multimediali o informatiche, cui si rinvia.