Legge 22 maggio 1993, n. 159
(in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122)

NORME IN MATERIA DI ABUSIVA RIPRODUZIONE DI OPERE LIBRARIE E ABROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLE OPERE DI PUBBLICO DOMINIO DI CUI AGLI ARTICOLI 177, 178 E 179 E ALL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 172 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633.

Articolo 1

Art. 1. 1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nè l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

Articolo 2

Art. 2. 1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Articolo 3

Art. 3. 1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonchè l'ultimo comma dell'art. 172 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.