Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417
(in Supp. ordinario n. 118, alla Gazz. Uff. n. 233, del 5 ottobre)

REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI
(Estratto)
 
Preambolo

Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4; Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze dell'utenza; Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nella seduta del 22 febbraio 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento:

Titolo ottavo
SERVIZI AL PUBBLICO: RIPRODUZIONI

Art. 45.
Oggetto e motivi dell'autorizzazione.

1. La riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca è un servizio erogato previa autorizzazione. Le spese sostenute per l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente.

2. L'autorizzazione alla riproduzione è concessa, a richiesta degli interessati, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici al quale l'esemplare sia sottoposto.

3. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 46.
Tutela del materiale.

1. É cura dell'incaricato dalla direzione della biblioteca, dopo avere accertato che lo stato di conservazione lo consente, controllare che il tipo di riproduzione sia adatto al materiale specifico trattato e che l'intero procedimento sia attuato con le dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali è stata richiesta la riproduzione.

2. Qualora la biblioteca sia in possesso del negativo o di altro supporto riproducibile la riproduzione richiesta viene tratta dal medesimo.

Art. 47.
Autorizzazione per motivi di studio.

1. L'autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio ancorchè integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti italiani e stranieri i quali all'atto della richiesta (modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verrà usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.

2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al pubblico.

3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 61 del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 48.
Autorizzazione per scopi editoriali o commerciali.

1. L'autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all'atto della richiesta (modello 24), sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.

2. Il destinatario dell'autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto stabilito all'atto della concessione.

3. L'elenco delle autorizzazioni concesse è trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all'art. 21, secondo comma, lettera e).

Art. 49.
Riproduzioni di cimeli e interi fondi.

1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonchè di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualasiasi motivo venga richiesta, è concessa dal Ministero, sentito il parere del competente comitato di settore.

2. La richiesta (modello 24-bis) è inoltrata, con motivato parere, al Ministero dal direttore della biblioteca, il quale deve, inoltre, fornire le seguenti indicazioni:

a) se l'esemplare di cui è stata chiesta la riproduzione è libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se l'opera non è sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;

b) se lo stato di conservazione dell'esemplare consente la riproduzione, ove questa non sia già posseduta dalla biblioteca, o, anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto.

Titolo nono
SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO

Art. 50.
Servizio di prestito.

1. Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale.

2. La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:

a) prestito del documento originale, quando è possibile;

b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;

c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell'utente.

Art. 51.
Prestito diretto.

1. Il prestito diretto si effettua a favore di coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano residenti nella regione ove ha sede la biblioteca e siano in grado di documentare la propria residenza.

2. Per i minori di diciotto anni l'ammissione al prestito è disciplinata nell'ambito del regolamento interno di ogni singola biblioteca.

3. Possono essere ammessi al servizio di prestito, pur non essendo residenti nella regione in cui ha sede la biblioteca, per periodi limitati di tempo:

a) i cittadini italiani, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonchè i cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità europea in grado di documentare le proprie necessità di studio o di ricerca e il proprio domicilio, anche se temporaneo;

b) i cittadini dei Paesi extracomunitari, che, oltre alle documentazioni di cui al punto a), siano in possesso della certificazione attestante il periodo di soggiorno e della presentazione di un'autorità diplomatica o di una istituzione culturale.

4. Agli utenti del servizio di prestito è rilasciata una tessera (modello 25) da presentarsi ad ogni richiesta.

5. La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia e recante gli estremi del documento esibito, ha validità annuale ed è, comunque rinnovabile.

6. Chi è già in possesso della tessera di cui al quarto comma del presente articolo, sempre che sia in regola con le disposizioni di cui al successivo art. 52, può ottenere, in presenza di valide e concrete motivazioni, accettate ad insindacabile giudizio dal direttore della biblioteca, l'inoltro a domicilio delle opere richieste in prestito, con i limiti di cui agli articoli 54, secondo e terzo comma, e 55, terzo comma, e nel rispetto dei termini di cui all'art. 57, primo comma, formulando dettagliata richiesta scritta. L'utente dovrà, comunque, assumersi la completa responsabilità per eventuali danni o smarrimenti cui possa incorrere il documento richiesto durante il trasporto del medesimo. Il trasporto del documento potrà avvenire nella forma che la biblioteca ritiene più idonea al recapito dello stesso.

7. Le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti, di cui al comma precedente, sono a carico dell'utente.

8. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

9. L'utente che non restituisca il documento ottenuto in prestito ai sensi del sesto comma del presente articolo, o lo restituisca danneggiato, o lo smarrisca, anche per fatto a lui non imputabile, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 58 del presente regolamento.

Art. 52.
Obblighi dell'utente.

1. L'utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio.

2. É vietato all'utente prestare ad altri i documenti ricevuti in prestito.

3. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti è sospeso o escluso dal servizio di prestito secondo le modalità di cui al successivo art. 58.

Art. 53.
Prestito interbibliotecario.

1. Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si attua tra biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio. Le richieste sono inoltrate mediante l'apposito modulo (modello 27).

2. L'uso diretto di documenti ricevuti in prestito interbibliotecario è consentito solo previa autorizzazione preliminare della biblioteca prestante. La biblioteca ricevente resta, comunque, responsabile della buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti ricevuti.

3. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono essere coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell'utente, a norma delle disposizioni vigenti in Italia e all'estero.

4. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario devono essere riassicurati presso una società assicuratrice, anche per il prestito interbibliotecario nazionale.

5. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale, sono a carico dell'utente.

6. Il pagamento del servizio è disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.

Art. 54.
Oggetto del servizio.

1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio documentario della biblioteca. Esso viene erogato secondo le disposizioni dell'art. 50, comma secondo, del presente regolamento.

2. É di regola escluso dal prestito in originale il materiale:

a) sottoposto a vincoli giuridici;

b) soggetto a particolari tecniche di protezione;

c) in precario stato di conservazione;

d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;

e) miscellaneo legato in volume;

f) di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificità ed integrità delle raccolte.

3. Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si attua esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto delle norme di tutela. Per i manoscritti, in particolare, è obbligatorio osservare tutte le norme previste per la loro consultazione.

4. Le biblioteche pubbliche statali hanno facoltà di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta direttamente ai proprietari, manoscritti od altro materiale di pregio appartenente a privati, persone fisiche o istituzioni. In questo caso è obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa a spese del proprietario dei documenti o del richiedente gli stessi.

Art. 55.
Modalità del servizio.

1. Il prestito diretto si richiede compilando, in duplice copia, l'apposito modulo (modello 26).

2. Il prestito interbibliotecario nazionale si richiede compilando, in triplice copia, l'apposito modulo (modello 27).

3. Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del direttore della biblioteca, a ciascun utente non si possono prestare contemporaneamente più di due documenti, per un massimo di quattro unità.

4. Ciascuna biblioteca, di regola, può dare in prestito interbibliotecario al medesimo istituto documenti fino ad un massimo di quindici unità, e materiale manoscritto raro o di pregio fino ad un massimo di quattro unità.

5. Il prestito interbibliotecario internazionale si effettua sulla base degli accordi con i singoli Stati per l'espletamento del servizio e per l'utilizzo della relativa modulistica.

6. La richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa.

Art. 56.
Garanzie a tutela del materiale.

1. L'addetto al prestito deve controllare l'integrità, lo stato di conservazione del documento e le particolarità di rilevante interesse dell'esemplare, nonchè eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che non incidano sulla conservazione del documento richiesto e ne consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali ed alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui rispettivi moduli (modelli 26 e 27).

2. All'atto della consegna del documento, il richiedente firma la relativa ricevuta (modelli 26 e 27) con la quale si impegna a rispettare le norme che regolano il servizio.

3. Il documento viene consegnato all'utente congiuntamente ad un permesso (modello 28), compilato e firmato dall'addetto al servizio, da consegnarsi all'uscita.

Art. 57.
Durata.

1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni.

2. Un documento già in prestito può essere prenotato da altro utente.

3. In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni il prestito può essere prolungato per un massimo di altri trenta giorni.

4. Il direttore della biblioteca ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in prestito.

5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la restituzione dei documenti.

6. Una volta all'anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. Nei quindici giorni precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti alla biblioteca. Tempi e modalità sono stabiliti nel regolamento interno di ciascun istituto.

Art. 58.
Sanzioni.

1. All'utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito a restituirlo. Al tempo stesso l'utente è escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta.

2. All'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che a giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purchè della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò sia impossibile, al versamento di una somma, da determinarsi dal medesimo direttore dell'istituto, comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso.

3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell'invito di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l'utente inadempiente è escluso dalla frequenza della biblioteca, è segnalato al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'esclusione delle biblioteche pubbliche statali, a norma dell'art. 41 del presente regolamento, ed è denunciato all'autorità giudiziaria.

4. Il direttore della biblioteca può proporre l'esclusione dalla frequenza delle biblioteche pubbliche statali anche di chi, rendendosi responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un documento ricevuto in prestito, lo abbia restituito o abbia altrimenti risarcito il danno.

5. Il direttore della biblioteca può sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli istituti che si siano resi responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio, e deve chiedere il risarcimento in caso di danneggiamento o mancata restituzione dei documenti prestati.

Art. 59.
Riammissione al servizio.

1. Chi è stato escluso dal prestito a norma del precedente articolo può essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto alle formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l'esclusione.

Art. 60.
Registrazioni obbligatorie.

1. Le biblioteche devono registrare il movimento dei prestiti, relativamente ai documenti ed agli utenti.

2. Per i documenti dati in prestito diretto, le biblioteche devono registrare il movimento:

a) cronologicamente, per fini amministrativi statistici e per il controllo delle scadenze (modello 29);

b) topograficamente, per il controllo delle raccolte (seconda parte modello 26).

3. Le richieste di prestito interbibliotecario nazionale in arrivo ed in partenza, debbono essere registrate cronologicamente in due serie distinte, con l'indicazione relativa all'esito ed alla eventuale successiva restituzione (modelli 30 e 31).

4. La procedura descritta al comma precedente deve essere adottata anche per le richieste in arrivo ed in partenza del prestito interbibliotecario internazionale (modelli 32 e 33).

5. Per le richieste con esito positivo si deve tenere uno schedario topografico per il controllo delle raccolte (terza parte modello 27); per quelle con esito negativo, in quanto non possedute o non disponibili, si deve tenere la relativa documentazione in ordine alfabetico (terza parte modello 27).

6. Le biblioteche debbono registrare cronologicamente per ogni utente del prestito diretto e interbibliotecario le operazioni di prestito effettuate dal medesimo (modelli 34 e 35).

7. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i modelli e i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purchè completi di tutti gli elementi in precedenza elencati.

Titolo decimo
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.
Recupero spese.

1. I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico ai sensi della normativa vigente.

2. Si considerano servizi aggiuntivi:

a) l'erogazione di informazioni bibliografiche di cui all'art. 34, terzo comma;

b) la vendita di pubblicazioni ed altro materiale informativo di cui all'art. 42;

c) la fornitura di riproduzioni di cui all'art. 45, primo comma;

d) i servizi relativi al prestito, di cui agli articoli 51, settimo comma, e 53, quinto comma;

e) i servizi di carattere generale, previsti dall'art. 4, comma primo, lettera b), della legge 14 gennaio 1993, n. 4.

3. Il canone dovuto per l'uso dei locali della biblioteca di cui all'art. 44, secondo comma, del presente regolamento, è determinato dai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali e deve essere corrisposto dal concessionario prima dell'inizio dell'uso, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4.

4. Le somme dovute da enti, associazioni, fondazioni o privati per la fornitura dei servizi indicati nei commi precedenti devono essere versate secondo le modalità stabilite dall'art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, dal regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, dal tariffario approvato con decreto ministeriale 8 aprile 1994.

Art. 62.
Modulistica.

1. I modelli cui fanno riferimento le norme del presente regolamento sono approvati dal Ministro per i beni culturali ed ambientali e, qualora riguardino scritture contabili, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Laddove non specificamente indicato nei singoli articoli qualora i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, la modulistica e i registri obbligatori di cui al presente regolamento si intendono formalmente sostituiti dalle registrazioni in memoria o dagli stampati prodotti dall'elaboratore purchè essi contengano tutti gli elementi presenti nei moduli e nei registri prescritti.

3. Tutti i moduli, per i quali è prevista la compilazione a più copie da parte dell'utente, devono essere autoricalcanti.

Art. 63.
Tutela dei dati automatizzati.

1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, e fermo restando quanto già stabilito nei precedenti articoli, è fatto obbligo di garantire la sicurezza dei dati trattati attraverso la loro duplicazione periodica su supporti adeguati, da conservarsi con le necessarie cautele.

Art. 64.
Norme richiamate.

1. Il presente regolamento fa espresso rinvio al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, al decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, e al decreto ministeriale 8 aprile 1994.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento valgono le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 65.
Norme abrogate.

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.

Allegato 1

(Sono omessi gli allegati).