TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.
CAPO I
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche.
Art. 2575
Oggetto del diritto.
1. Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (1).
(1) V. l. 22 aprile 1941, n. 633, nonchè art.
3 d.P.R. 14 maggio 1974, n. 480, che estende alla televisione i diritti
previsti dall'art. 29 l. 22 aprile 1941, n.633. V., inoltre, d.P.R. 20
ottobre 1962, n. 1842, che approva lo statuto della Società italiana
degli autori ed editori
Art. 2576
Acquisto del diritto.
1. Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del
lavoro intellettuale (1).
(1) V. art. 6 l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 2577
Contenuto del diritto.
1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge [2581] (1).
2. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma
precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
(1) Artt. 12 e 20 l. 22 aprile 1941, n. 633, nonchè
r.d. 18 maggio 1942, n. 1369
Art. 2578
Progetti di lavori.
1. All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori
analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete,
oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso (1).
(1) V. art. 99 l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 2579
Interpreti ed esecutori.
1. Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali (1), indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
2. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno
diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio
al loro onore o alla loro reputazione.
(1) V. artt. 80 ss. l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 2580
(1) Soggetti del diritto.
1. Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa
nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali (2)
(1) L'art. 12 l. 8 marzo 1975, n. 39 ha abrogato l'originario
comma 2 che figurava nel testo dell'articolo.
(2) V. art. 108 l. 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 2581
Trasferimento dei diritti di utilizzazione.
1. I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
2. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto
[2725] (1).
(1) Art. 107 ss. l. 22 aprile 1941, n. 633
Art. 2582
Ritiro dell'opera dal commercio.
1. L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
2. Questo diritto è personale e intrasmissibile (1).
(1) V. art. 142 l. 22 aprile 1941, n. 633
Art. 2583
Leggi speciali.
1. L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata
sono regolati dalle leggi speciali (1).
(1) V. l. 22 aprile 1941, n. 633