PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (1)
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
N.B.:
- le modifiche
apportate dalla legge 18 Agosto 2000, n. 248 sono in corsivo;
- testo aggiornato al D. Lgs. n. 68/2003
TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D’AUTORE
CAPO I
OPERE PROTETTE
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi
per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna
sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 (1), nonché le banche
di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono
una creazione intellettuale dell'autore (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 29 dicembre 1992,
n. 518.
(2) V. d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico – musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (1);
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (2).
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto (3).
(1) Numero aggiunto dall'art. 1, d.P.R. 8 gennaio 1979,
n. 19.
(2) Numero aggiunto dall'art. 2, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
(3) Numero aggiunto dal d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
SOGGETTI DEL DIRITTO
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige
la creazione dell'opera stessa.
E’ considerato autore delle elaborazioni
l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è
in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato
come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione
dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la
sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come
equivalenti al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera
anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell'autore,
finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché
si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile
ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene
in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore
eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. Sono applicabili
le disposizioni che regolano la comunione.
La difesa del diritto morale
può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né
può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della
prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori.
Tuttavia in caso
di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione,
la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere
autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le
modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello Stato, (Omissis) (1), alle Province ed
ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate
sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli
enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con
gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli
altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro
pubblicazioni.
(1) Il partito nazionale fascista, elencato fra gli altri enti titolari di diritto d'autore, è stato soppresso con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
CAPO III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE
SEZIONE I
PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL’OPERA
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì
il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma
e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma
di esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione della sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (1).
(1) V. d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico
ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché
non effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare oc- corre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 650.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. 2. 11 diritto di cui al comma I non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di pro- grammi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radio- diffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e destinata al- la ricezione del pubblico (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581.
Art. 17
1.
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa
in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli
esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel
territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. I1 diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il
primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal
titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica
(1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di
modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste
nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue
opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad
un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi.
Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi
tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440. (1)
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg.
26 maggio 1997, n. 154.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 16 novembre
1994, n. 685.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti.
L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo
di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo
insieme ed in ciascuna delle sue parti.
SEZIONE II
PROTEZIONE DEI DIRITTI SULL’OPERA A DIFESA DELLA PERSONALITA’ DELL’AUTORE
(DIRITTO MORALE DELL’AUTORE)
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche
dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare
la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione
od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (1).
Tuttavia
nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni
che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non
potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia
riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere
artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di
rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore
che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni,
trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o
in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia
l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria
opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione
o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare (1) sentita l'associazione sindacale competente (2).
(1) Ora, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
(2) Le associazioni sindacali fasciste sono state
soppresse con d.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore
o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore
abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono
essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate
nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità
giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero.
E’ rispettata, in ogni caso,
la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili
a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda del capo
secondo del titolo terzo.
SEZIONE III
DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL’OPERA
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte (1).
(1) Si riporta l'art. 17, l. 6 febbraio 1996, n. 52, così come modificato dall'art. 9, d.l. 22 giugno 1996, n. 331:
"Art. 17. (Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e criteri di delega).
1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26,
27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni.
Del pari il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori
di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo
I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge stessa,
è elevato a 50 anni.
E' inoltre elevato a 50 anni il termine
di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della
legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. é altresì
elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo
III, della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima.
E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. é altresì
elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti
dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento di cui al Titolo II, Capo I-bis, prevista dall'articolo 78-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, sempreché per effetto dell'applicazione di tali termini detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.
3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti
o stipulati anteriormente al 29 giugno 1995, anche in deroga, per i contratti
stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché i diritti legittimamente acquisiti
ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi.
In particolare sono
fatte salve:
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della protezione;
b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1º luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi;
d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1º luglio 1995".
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-
musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina
sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la
durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore,
si determina sulla vita di ciascuno.
La durata dei diritti di utilizzazione
economica dell'opera come un tutto è di cinquant'anni dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è
stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 3, per le riviste, i
giornali e le altre opere periodiche (1).
(1) Vedi l'art. 17, l. 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso
dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è
di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza
di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è
fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore,
nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di
durata determinato nell'art. 25 (1).
Art. 27-bis
(Omissis) (2).
(1) Vedi l'art. 17, l. 6 febbraio 1996, n. 52, e successive
modificazioni.
(2) Articolo abrogato dall'art. 17, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica
presso il Ministero della cultura popolare (1), secondo le disposizioni
stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata
nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto, a partire dalla
data del deposito della denuncia, di fronte ai terzi che abbiano acquistati
diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti,
a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, (Omissis) (1)
alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali
nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è
di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma
nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
Per le comunicazioni
e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali,
tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende
integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
(1) Il partito nazionale fascista, elencato fra gli altri enti titolari di diritto d'autore, è stato soppresso con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente,
in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che
sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno
di pubblicazione.
Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta
di opera collettiva, periodica, quale la rivista o il giornale, la durata
dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni
anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (1).
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore (2).
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma (3).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.lg.
26 maggio 1997, n. 154.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.P.R. 8 gennaio
1979, n. 19 e così sostituito dall'art. 4, d.lg. 26 maggio 1997,
n. 154.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
CAPO IV
NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DI TALUNE
CATEGORIE DI OPERE
SEZIONE I
OPERE DRAMMATICO – MUSICALI, COMPOSIZIONI MUSICALI CON PAROLE, OPERE
COREOGRAFICHE E PANTOMIMICHE
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore
della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione
del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere
liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la
frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera. Nelle operette,
nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti
musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei
collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente
la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione. Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della
parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti
dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni prevista nel
comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già
musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata
od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di
musica, di parole o di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed
opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale,
l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario,
spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste
musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste
dalle norme del comma precedente sono applicabili a queste opere le disposizioni
degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
OPERE COLLETTIVE, RIVISTE E GIORNALI
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto
derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera
collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera
separatamente, con la osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle
norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere
riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista
e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di
disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione
nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga
nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di
articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale
ne può differire la produzione anche al di là dei termini
indicati nel comma precedente.
Decorso però il termine di sei mesi
dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo
per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale,
ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale
ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione
della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete,
salvo patto contrario, al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio della applicazione della disposizione contenuta
nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario,
di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma
che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli
da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà
si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo, o altra opera, che sia stato riprodotto in
un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti
in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è
tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste
o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto
di riprodurli in altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
OPERE CINEMATOGRAFICHE
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai
successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi
è indicato come tale sulla pellicola cinematografica.
Se l'opera
è registrata ai sensi del secondo comma dell'art. 103, prevale la
presunzione stabilita nell'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al
produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il
consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle
composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto
di percepire, direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l'opera,
un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito,
in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli
autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora
non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche
dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando
gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente
col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui
entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie
interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche o assimilate un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano tutti i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì, un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581 e così sostituito dall'art. 6, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche
apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo
tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art.
44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato
dal Ministro per la cultura popolare (1) secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
(1) Ora, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
OPERE RADIODIFFUSE
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà
di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle
sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei
limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli
impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere
gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.
E’ necessario il consenso dell'autore, per radiodiffondere le opere nuove
e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è
considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi
teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazioni o di concerti di durata non inferiore
a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può
essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per
i concerti ogni cinque o frazione di cinque concerti.
Per durata della
stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti
o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle
buone norme tecniche, e di esclusiva spettanza degli organi dello Stato
predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti
dall'art. 2, capoverso, della L. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell'art. 2
del R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 654, convertito nella L. 4 giugno 1936,
n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, ai termini degli articoli precedenti,
ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione
il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le
parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere
promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il
tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti
nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità
delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi, a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) (1) e la rappresentanza della associazione sindacale competente.
(1) Per effetto del d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.d.A. ha riassunto la precedente denominazione di Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'art. 55.
Art. 60
Qualora il Ministero della cultura popolare (1) lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
SEZIONE V
OPERE REGISTRATE SU SUPPORTI
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni
contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli
esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non
comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica
o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato
dalle norme contenute nella precedente sezione
(1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 62
1.
I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le
indicazioni seguenti:
titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21. 2- Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, a termini dell'art. 5 della L. 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
Sezione VI
PROGRAMMI PER ELABORATORE
Art. 64-bis
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64- quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso.
La prima
vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea
da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il
diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità,
ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma
o di una copia dello stesso (2).
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo
di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni
elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni
di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire.
Le clausole contrattuali
pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle (2)
(3).
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle (4).
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma (2).
(1) Sezione aggiunta dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518, che comprende gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg.
15 marzo 1996, n. 205.
(4) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg.
15 marzo 1996, n. 205.
SEZIONE VII
BANCHE DI DATI
Articolo 64-quinquies
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Articolo 64-sexies
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non
svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito
di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni
di trasferimento, permanente della totalità o di parte sostanziale
del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione
del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività
sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e
per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato
a utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte (1).
(1) V. d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
CAPO V
ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 66
I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 67
Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso
personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a
spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali,
è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo
di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art.
181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono
essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con
corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto
di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per
il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli
enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si
applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di
difficile reperibilità sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e,
in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 68-bis
Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di
opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di
critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati
a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire
per finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione
dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71
Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso
personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della
comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate
all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto
dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui
all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al
comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190 (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro
richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche
mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di
cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e
71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai
fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in
relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le
associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni.
In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui
all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica(1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Sezione II
Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente
o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e
videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività
di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis,
79 e 80.
3. La disposizione di cui al camma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è
protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando
l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a
consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti(1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori
ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un
compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un
apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna
destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un
importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video,
quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili
destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è
costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai
medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso
si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale
rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato,
per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I
predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla
realtà, la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può ottenere
che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e
supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il
cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque
entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del
comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di
registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il
trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali
tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e
gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o
esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di
cui all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
CAPO I
DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI (1)
(1) Rubrica così sostituita Dal Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 72
. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I,
il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con
qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il
diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma
effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e
gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso
per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale
ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative
modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e
della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione
di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso
accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito
secondo le norme del regolamento (3).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
5, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, d.P.R.
14 maggio 1974, n. 490.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 16 novembre
1994, n. 685.
Art. 74
1.
Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione
dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in
condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno
autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e
disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano
la regolarità dell'utilizzazione."
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 75
La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 76
I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia
stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei ministri,
secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio
analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma,
quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio
analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione
dell'anno di prima pubblicazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 5 maggio 1976, n. 404.
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica
che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni
provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di
rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 78-bis
L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art.78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie
delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione
non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini
in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la
durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla
prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento (1).
(1) Articolo inserito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
CAPO II
DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA (1)
(1) Capo aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 16 novembre
1994, n. 685
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli
artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività
di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via
etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; di
autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare
la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o
per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
CAPO III
DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI ARTISTI ESECUTORI (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 12, D.Lgs.
16 novembre 1994, n. 685
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie
prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le
stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto
di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un
supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori - il compenso di cui
all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a
favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui
all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea
se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto o con il suo
consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi
o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n.
440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi
alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o
alla loro reputazione (1).
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74. Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione
del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo
dell'art. 54.
(1) Articolo così modificato dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 16 novembre 1994, n. 685.
Art. 83
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche. (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
CAPO III – TER
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI
PUBBLICO DOMINIO (1)
(1) Capo aggiunto dall’art. 15, D. Lgs. 26 maggio
1997, n. 154
Art. 85
1. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire
dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione.
Se una fissazione dell'esecuzione,
rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico
durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima
pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della
fissazione. (1).
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis (2).
(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art.
13, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154. Vedi l'art. 17, l. 6 febbraio 1996, n.
52, e successive modificazioni.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 23 ottobre
1996, n. 581.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 26 maggio 1997, n. 154.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare dei diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo effettuata (1).
Art. 85-quinquies
1. I termini finali di durata dei diritti previsti dai capi I, I-bis, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato nella norma (2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 16, d.lg. 26 maggio
1997, n. 154.
CAPO IV
DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEATRALI
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni
del titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è
usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è
stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione
nella quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE
Art. 87
Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della
vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi
delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti,
documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti
simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione
e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione
seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il
ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere
dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.
Tuttavia
se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto
di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa
norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando
si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e
salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per la cultura popolare
(1), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite
tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.
(1) Ora, il Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed
in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro
pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste
dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo
e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque,
pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione
della fotografia.
Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 5, d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.
CAPO VI
DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE ED AL RITRATTO
SEZIONE I
DIRITTI RELATIVI ALLE CORRISPONDENZE EPISTOLARI
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari
e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché
abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della
vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque
modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore,
e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del
destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso
del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il
coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro
mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.
Quando
le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra
loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico
Ministero. é rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto
quando risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle
corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto
di autore ed anche se cadute in dominio pubblico.
Non si applicano agli
atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che
presentano interesse di Stato.
SEZIONE II
DIRITTI RELATIVI AL RITRATTO
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi
scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione
può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa,
essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del
fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo,
allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.
CAPO VII
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL’INGEGNERIA
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete,
oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare
il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno
una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno
presso il Ministero della cultura popolare (1) secondo le norme stabilite
dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura
venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma (2).
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
(2) Per una proroga vedi l'art. 6, d.lg.lgt. 20 luglio
1945, n. 440.
CAPO VIII
PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE, DELL’ASPETTO ESTERNO DELL’OPERA,
DEGLI ARTICOLI E DI NOTIZIE – DIVIETO DI TALUNI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. Il divieto
non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso
da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E’ vietata
egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche che
siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante
da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il
titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche
non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere,
se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione
del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché
non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti
illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei
bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di
informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del
bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale
o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.
A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che
li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti
dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II - BIS
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI - DIRITTI E
OBBLIGHI DELL'UTENTE (1)
(1) V. d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
CAPO I
DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno stato membro dell'unione europea o residenti abituali nel territorio dell'unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno stato membro
dell'unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale
o il centro d'attività principale all'interno dell'unione europea;
tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno dell'unione
europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo
e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli
Stati membri dell'unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo a opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività
di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia
fine effettuate dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo è autorizzato
a effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca
di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.
TITOLO
II - TER
MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI (1)
(1) Titolo inserito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui
materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono
tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del
loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati
dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in
cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo
di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per
elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono
essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all'art. 1 02-bis, camma 3, sulle opere o sui materiali
protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli
stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il
materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti.
Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le
condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice
che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
REGISTRI DI PUBBLICITA’ E DEPOSITO DELLE OPERE
Art. 103
E' istituito presso il Ministero della cultura popolare (1) un registro
pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. L'Ente
italiano per il diritto di autore (2) cura la tenuta di un registro pubblico
speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate
le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome
dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre
indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Società italiana degli
autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene
registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione
il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (3).
La registrazione
fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto
della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro
sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere
che sono loro attribuite.
Per le opere cinematografiche la presunzione
si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma. La
tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando
mezzi e strumenti informatici (3).
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
(2) Ora, Società italiana degli autori ed editori.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza
della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti
tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti
da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di
garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi
ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere
giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa
legge o in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai
sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il
Ministero della cultura popolare (1) un esemplare o copia della opera o
del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora
si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata
la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. Per i programmi
per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa (2).
Per
le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto
del secondo comma dell'art. 92.
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio
del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni
del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali,
salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti
sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle
disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il Ministro per la cultura
popolare (1) può far procedere al sequestro di un esemplare o di
una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite
dal regolamento.
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
CAPO II
TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
SEZIONE I
NORME GENERALI
Art. 107
I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 8 marzo 1975, n. 39.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa,
salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati
da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso
o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende,
salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa,
sempreché tale facoltà spetti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo
di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso
ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta
di contratto.
In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal
presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti
interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.lg. 23 ottobre 1996, n. 581.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento
e sequestro né per atto contrattuale, né per via di esecuzione
forzata, finché spettano personalmente all'autore.
Possono invece
essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione
e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per decreto reale (1), su proposta
del Ministro per la cultura popolare (2), di concerto con il Ministro per
l'educazione nazionale (3), sentito il Consiglio di Stato.
Nel decreto
di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità
spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei
riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali
necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.
(1) Ora, presidenziale.
(2) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri.
(3) Ora, Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di competenza dell'Autorità giudiziaria.
SEZIONE II
TRASMISSIONE A CAUSA DI MORTE
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera,
quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso
fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che
l'Autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi,
consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi, possono stabilire, per comune accordo,
che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà
da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei
codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile
e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione
è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministratore o se non si accordano
sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione
è conferita all'Ente italiano per il diritto di autore (1) con decreto
del Tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di
uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita
quando si tratti di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore.
(1) Ora, Società italiana degli autori ed editori.
Art. 117
L'amministratore cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre
elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il
consenso degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote
ereditarie, salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria a tutela
della minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
CONTRATTO DI EDIZIONE
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione
che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il
contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento
del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti
i diritti esclusivi. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente
attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto
di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo
pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione
dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera
è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione
di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo fatto contrario,
il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti
dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del
titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu diffuso il termine
nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto
di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine.
Se il termine fu fissato, l'Autorità giudiziaria ha facoltà
di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è
stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto
il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata,
pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestata
o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta
interamente, o uguale volontà, sia manifestata dalle persone indicate
nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei
suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto
pena del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere "per edizione" o "a termine".
Il contratto "per edizione" conferisce all'editore il diritto di eseguire
una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto
completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni
e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste
più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero
degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali
indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione
per il numero massimo di duemila esemplari. Il contratto di edizione "a
termine" conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni
che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti
anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere
indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo.
Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie
e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali
e sinfoniche. In entrambe le forme di contratto l'editore è libero
di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è
obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento
dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere
ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una
nuova edizione o se, avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova
edizione, non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta
dichiarazione, il contratto si intende risoluto. L'autore ha diritto al
risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se non sussistono
giusti motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro
il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore
a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore
dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini
contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo
non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. L'Autorità
giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando
sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del
caso. é nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di
un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine
massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere
collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa
pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito
dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'Autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione,
non superiore alla metà del termine, predetto, subordinandola, ove
occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì
limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto
del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire
l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni
a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado
la dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni
che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione,
fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare
le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo
diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo
in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo
tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato
dall'Autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa
sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla,
l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova
edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo
di copertina degli esemplari venduti.
Tuttavia il compenso può essere
rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie,
antologie, ed altre opere di collaborazione; traduzioni, articoli di giornali
o di riviste; discorsi o conferenze; opere scientifiche; lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali; opere delle arti figurative.
Nei
contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto
annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato
dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.
Questi può opporsi
al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare
gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore,
i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda.
Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente
non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o
alla diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita sottoprezzo o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della sezione quinta di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto
di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore,
entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio
dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni
indicate nell'art. 132.
SEZIONE IV
CONTRATTI DI RAPPRESENTAZIONE E DI ESECUZIONE
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare
in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica
o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato,
oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo
patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva
e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli artt. 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'articolo 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale, è regolato dalle disposizioni di questa sezione, in quanto siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
RITIRO DELL’OPERA DAL COMMERCIO
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di
ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro
che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare
o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è
trasmissibile. Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve
notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti
ed al Ministero della cultura popolare (1), il quale dà pubblica
notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche
e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità
giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere
la liquidazione ed il risarcimento del danno.
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 143
L'Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi
ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione,
diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione
del pagamento di una indennità a favore degli interessati fissando,
la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.
L'Autorità
giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con
decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza
del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo,
occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione. Se l'indennità
non è pagata nel termine fissato dall'Autorità giudiziaria
cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza. La continuazione della
riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera,
dopo trascorso il termine per ricorrere all'Autorità giudiziaria,
previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso
il commercio dell'opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali
comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore.
SEZIONE VI
DIRITTI DELL’AUTORE SULL’AUMENTO DI VALORE DELLE OPERE DELLE ARTI
FIGURATIVE
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione (1). L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica.
(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire 1000 per i disegni e le stampe, a lire 5000 per le pitture, a lire 10.000 per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in questa
sezione, conseguito in qualsiasi vendita non considerata pubblica da questa
legge, raggiunga lire 4000 per i disegni e le stampe, lire 30.000 per le
pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo del prezzo originario
di alienazione, comunque effettuata, tale maggior valore è attribuito
in misura del 10 per cento agli autori delle opere ed è a carico
del proprietario venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo
raggiunto dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo
articolo. La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore
provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore
alla metà di quello da lui realizzato. Per la determinazione del
maggior valore si applicano le disposizioni dell'articolo 145.
Le disposizioni
di questo articolo non si applicano alle opere anonime o pseudonime, salvo,
per queste ultime, quanto è disposto dall'art. 8 della presente
legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella L. 5 luglio 1934, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli artt. 144, 145, 146 e 147 spettano all'autore,
e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie, al coniuge
ed agli eredi legittimi limitatamente ai primi tre gradi, secondo le norme
del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati essi sono devoluti
alla cassa di previdenza e di assistenza del sindacato nazionale delle
belle arti (1).
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per
cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione
o di preventiva rinuncia.
(1) Il sindacato nazionale delle belle arti è stato soppresso con il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Alla Cassa di previdenza e assistenza del predetto sindacato deve oggi, pertanto, sostituirsi l'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, il cui Statuto è stato approvato con d.P.R. 22 ottobre 1953, n. 1282.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica, a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000 del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art. 145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti...............L. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a................…..L. 10.000
4% " " " " " "..............…...L. 30.000
5% " " " " " "............….....L. 50.000
6% " " " " " ".............…....L. 75.000
7% " " " " " "............….....L. 100.000
8% " " " " " "............….....L. 125.000
9% " " " " " "............….....L. 150.000
10% " " " " " "............….....L. 175.000
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle arti
figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare dal
prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute ai sensi
degli artt. 144 e 145 e di versarne il relativo importo all'ente italiano
per il diritto di autore (1), nel termine stabilito dal regolamento.
Sino
al momento in cui il versamento non sia stato effettuato, chi presiede
la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge, delle
somme prelevate.
(1) Ora, alla Società italiana degli autori ed editori.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto almeno
il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate a cura di chi
legalmente presiede alla vendita, all'Ente italiano per il diritto di autore
(1).
Questo provvede alla relativa registrazione nelle forme stabilite
dal regolamento. L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto
dall'opera, salvo impugnativa di falso.
(1) Ora, Società italiana degli autori ed editori.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
CAPO III
DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE
SEZIONE I
DIFESE E SANZIONI CIVILI
I. – NORME RELATIVE AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già
avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto
sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata
dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura
civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di
esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica,
o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al Prefetto
della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione
della rappresentazione, o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova
scritta del consenso da esso prestato.
Il Prefetto provvede sulla richiesta,
in base alle notizie e a documenti a lui sottoposti, permettendo, o vietando
la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire
l'Autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente non
può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte
o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o
diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa
riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio
di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione
o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione
di questa parte nel proprio interesse. Se l'esemplare o la copia dell'opera
o l'apparecchio, di cui si chiede la rimozione, o la distruzione hanno
singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare
di ufficio il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può
sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla
distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del
risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione
non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona
fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo
anno della durata del diritto.
In tal caso, deve essere ordinato il sequestro
dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora
siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il
sequestro può esser autorizzato anche ad una data anteriore a quella
sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall’autorità
giudiziaria la descrizione, l’accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del
diritto di utilizzazione.
Il sequestro
non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo
di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando
la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente
gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto
contestato.
Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi
mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore
(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518 e, da ultimo, così modificato dall'art. 3, d.lg. 15 marzo 1996, n. 205.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all’articolo 161 sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di
istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l’accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di
uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di
pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di
procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e
ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini
dell’articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell’eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla
stregua dell’esigenza di non pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il
disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni
di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o
sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse
con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento,
deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso
relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione
dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi
per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta
giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai
sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla
interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00 (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli artt. 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile (1).
(1) Numero così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata, per la sola parte dispositiva, in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.
II. – NORME PARTICOLARI AI GIUDIZI CONCERNENTI L’ESERCIZIO DEL DIRITTO MORALE
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione (1) precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
(1) Rectius: "paragrafo".
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
DIFESE E SANZIONI PENALI
Art. 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 (1) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (2):
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) (Omissis) (3);
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra
in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa
non inferiore a lire 1.000.000 (4) se i reati di cui sopra sono commessi
sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione
della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione
o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore
od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel
minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in
parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della
radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno
contraffatto o alterato (1);
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in
noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale (2);
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche
di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (2)
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi
titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti
connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal
comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più
periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per
l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all’Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
(1)
Lettera modificata dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;
(2) Lettere modificate dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80 (9).
(1) La misura della multa è stata così
elevata dall'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art.
113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata
l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Alinea così modificato dall'art. 9, d.lg.
29 dicembre 1992, n. 518.
(3) Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981,
n. 406.
(4) La misura della multa è stata così
elevata dall'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art.
113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24
cod. pen. la sanzione non può superare lire 10.000.000. La sanzione
è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma,
della citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
(5) Periodo così modificato dall'art. 4, d.lg.
15 marzo 1996, n. 205.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 10, d.lg. 29 dicembre
1992, n. 518.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 15 marzo 1996,
n. 204.
(8) Articolo aggiunto dall'art. 17, d.lg. 16 novembre
1994, n. 685.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 18, d.lg. 16 novembre
1994, n. 685.
(10) V. d.lg. 6 maggio 1999, n. 169.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in
noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di
riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a
titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l’autorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto
o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico
diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all’articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all’articolo 181-bis, i quali non
comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di
importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli
obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da
emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per
la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Nota: l'art. 16 della legge n. 248/2000
dispone:
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in
tutto o in parte, un’opera dell’ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo
esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le
sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la
sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più
periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
Art. 171-novies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da
un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell’autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le
informazioni in suo possesso, consente l’individuazione del promotore o organizzatore dell’attività illecita di cui agli
articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di
supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste
dall’articolo 171-bis, comma 1, e dall’articolo 171-ter, comma 1.
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione amministrativa sino a lire 2.000.000 (1) (2). Con la stessa pena è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli artt. 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli artt. 153 e 154; c) viola le norme degli artt. 175 e 176 (3). (Omissis) (4).
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l.
24 novembre 1981, n. 689. L'importo è stato così elevato
dall'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo
comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art.
10 della medesima l. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione
non può essere inferiore a lire 4.000.
(2) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg.
16 novembre 1994, n. 685.
(3) Con riferimento alla violazione delle norme di
cui agli articoli 175 e 176 citati la sanzione originaria dell'ammenda
è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art.
39, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è stata elevata a lire
4.000.000 dall'art. 1, d.lg.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208, dall'art. 114,
primo e terzo comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689, nonché
dall'art. 8, primo comma, d.l. 30 novembre 1989, n. 332, conv. in l. 27
novembre 1989, n. 384. Per effetto dell'art. 10 della medesima l. 24 novembre
1981, n. 689, la sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
(4) Comma abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993,
n. 159.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli artt. 159 e 160.
Art. 174-bis
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 174-ter
1.- Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione,
opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi,
fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della
presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere
misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154
e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione
del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o
delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata
sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del
materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la
revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale (1).
(1) Articolo così sostituito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art 174-quater
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un
Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito
con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni (1).
(1) Articolo inserito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei
reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un
esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico
ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per
l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il
questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un
anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si
applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva
specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione,
nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di
produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale;
se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per
almeno un biennio (1).
(1) Articolo inserito dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 175
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 5-ter, d.l. 31 dicembre
1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
Art. 176
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 5-ter, d.l. 31 dicembre
1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
Art. 177
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993,
n. 159.
Art. 178
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993,
n. 159.
Art. 179
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 22 maggio 1993,
n. 159.
TITOLO V
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
DI AUTORE
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni
forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza
ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di
esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica
di opere tutelate, è riservata in via esclusiva all'Ente italiano
per il diritto di autore (E.I.D.A.) (1) (2).
Tale attività è
esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività dell'ente si eserciterà altresì secondo
le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso
ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri
non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori
o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti
da questa legge. Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo
comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore.
I
limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono
dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini
italiani domiciliati o residenti nel regno, nell'Africa italiana e nei
possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per
qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla
loro esigibilità è conferito all'Ente italiano il diritto
di autore (1) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse
dell'autore e dei suoi successori o aventi causa. I proventi di cui al
precedente comma riscossi dall'E.I.D.A.
(1), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (3), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita (4).
(1) Ora, Società italiana degli autori ed editori.
(2) Comma così modificato dall'art. 10, d.lg.
23 ottobre 1996, n. 581.
(3) La Confederazione è stata soppressa con
il d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 23 ottobre
1996, n. 581.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o da altre disposizioni l'Ente italiano per il diritto di autore (1) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto. L'ente può assumere, per conto dello Stato o di enti pubblici o privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
(1) Ora, Società italiana degli autori ed editori.
1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di
opere o di parti di opere tra quelle indicate nell’articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui all’articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla
base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere
dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa
sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE
verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione.
3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni
stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per
elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in
movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate
espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere
medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo 171-bis, è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla
SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione
da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a
consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la falsificazione delle opere. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le
categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto.
Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero
progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e
a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano
almeno trimestralmente la SIAE circa l’attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della
tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la
SIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell’ingresso nel territorio nazionale dei prodotti.
Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia
sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto della SIAE.
8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera
dell’ingegno
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In
mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi,
nonchè la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all’articolo 190. L’efficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi
ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi
dell’articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie
interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
comitato consultivo di cui all’articolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Art. 182
L'Ente italiano per il diritto di autore (1) è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare (2), secondo le norme del regolamento. Il suo statuto è approvato con decreto reale (3), su proposta del Ministro per la cultura popolare (4), di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa italiana (5), per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale (6).
(1) Ora, Società italiana degli autori ed editori.
(2) Ora, della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(3) Ora, del Presidente della Repubblica.
(4) Ora, del Presidente del Consiglio dei ministri.
(5) Il Ministro per l'Africa italiana è stato
soppresso con l. 29 aprile 1953, n. 430.
(6) Ora, per la pubblica istruzione.
Art. 182-bis
1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e
qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull’attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui
diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli
apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies (1).
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori
possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione,
duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì
accedere ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del
comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa
all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in
distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione
via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa
agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel
caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli
ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria (2).
(1)
Lettera inserita dal Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
(2) Comma modificato dal Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli
articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il
seguente:
«4-bis) svolge i compiti attribuiti dall’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
Art. 183
L'esercizio delle attività per il collocamento, presso le compagnie, e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministro della cultura popolare (1), secondo le norme del regolamento. A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte. Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere. L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare (1), secondo le norme del regolamento.
(1) Ora, del Ministero del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali, deve farne denuncia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denunce ricevute al Ministero della cultura popolare (1) con le sue eventuali osservazioni e proposte. L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto. All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni dell'art. 182 (2).
(1) Ora, del Ministero del Presidente del Consiglio
dei ministri.
(2) L'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.)
è stato incorporato nell'Ente teatrale italiano (E.T.I.), ai sensi
dell'art. 1, l. 4 dicembre 1956, n. 1404.
TITOLO VI
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque
pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189. Si
applica egualmente alle opere di autori stranieri, fuori delle condizioni
di protezione indicate per la prima volta in Italia.
Può essere
applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione
indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste
negli articoli seguenti.
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità
o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo
le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli
seguenti.
(1) Comma aggiunto dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri
che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'articolo
185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo
Stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere di
autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti
di detta equivalenza.
Se lo straniero, è apolide o di nazionalità
controversa, la norma del comma precedente è riferita allo Stato
nel quale l'opera è stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è
accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3,
n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100. La durata della protezione dell'opera
straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l'opera
gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero. Se la legge
di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di licenza
obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma
equivalente.
Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di
depositi di copie dell'opera o ad altre formalità qualsiasi, l'opera
straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti
determinate col decreto reale.
Il decreto reale può altresì
sottoporre la protezione dell'opera straniera allo adempimento di altre
particolari formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere della ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possano considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale. In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere, diritti o prodotti, le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188.
TITOLO VII
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
Art. 190
E' istituito presso il Ministero della cultura popolare (1)
un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato
provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad
esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia
richiesto dal Ministro per la cultura popolare (1) o quando sia prescritto
da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, comma 4 (2).
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
(2) Comma inserito dal Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare (1);
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa (2);
c) di un rappresentante del p.n.f. (3);
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana (4), di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni (5), e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale (6);
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero della cultura popolare (7) e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo (2);
g) del presidente dell'Ente italiano per il diritto di autore (8);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare (1). I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare (1) e durano in carica un quadriennio.
(1) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri.
(2) Le organizzazioni sindacali fasciste sono state
soppresse con d.lg.Lgt 23 novembre 1944, n. 369.
(3) Il P.N.F. è stato soppresso con r.d.l.
2 agosto 1943, n. 704.
(4) Il Ministero dell'Africa italiana è stato
soppresso con l. 29 aprile 1953, n. 430.
(5) Ora, Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
(6) Ora, della pubblica istruzione.
(7) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
(8) Ora, Società italiana degli autori ed editori.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal Ministro per la cultura popolare (1) ed in via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal ministro (1) stesso.
(1) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 193
Il comitato può essere convocato:
a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri (2).
(1) Ora, Presidente del Consiglio dei ministri.
(2) Comma sostituito dal
Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica e artistica presso il Ministero della cultura popolare (1).
(1) Ora, Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è
consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il
presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193,
comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura
dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti
alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta,
qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la
commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di
conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una
proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata,
i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento
delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale
è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione
del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il
termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile (1).
(1)
Articolo inserito dal Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli artt. 12 e seguenti di questa legge. Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia o di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti alla tassa graduale di registro dello 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare (1) è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, sui proventi del diritto previsto dagli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti (2).
(1) Ora, del Ministero del tesoro.
(2) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1954, n. 1227 e l. 16
aprile 1973, n. 198.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima. Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore in conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata in vigore di questa legge che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il diritto esclusivo di televisione. Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa legge, in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori ed editori assume la denominazione di E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto di autore) (1).
(1) Con d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.d.A. ha riassunto la denominazione di Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926, n. 256, di conversione in legge del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge. Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937, n. 1251, di conversione in legge del R.D.L. 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la L. 2 giugno 1939, n. 739, di conversione del R.D.L. 5 dicembre 1938, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso. Dette sanzioni potranno comportare la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000 (1).
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa. Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto (2) dell'Ente italiano per il diritto di autore (3).
(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l.
24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è stata così elevata
dall'art. 3, l. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo
comma, della citata l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art.
10 della medesima l. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione
non può essere inferiore a lire 4.000.
(2) Lo Statuto, approvato con d.P.R. 20 ottobre 1962,
n. 1842. Vedi, ora, il nuovo Statuto emanato con d.P.R. 19 maggio 1995,
n. 223.
(3) Con d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 433, l'E.I.d.A.
ha riassunto la denominazione di Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E).