TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI (1).
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Pertanto, i riferimenti a pretore ed a pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
TITOLO I
DIRITTI DI BREVETTO
Art. 1.
I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto. Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla preparazione estemporanea, e per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati (1).
Art. 1-bis.
1. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio,
vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto
del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi,
salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare,
mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente
ottenuto con il procedimento in questione (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 12, d.lg. 19 marzo
1996, n. 198.
Art. 2.
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti
di fabbricazione e commerciali (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Art. 3.
Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo
industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare
l'oggetto del brevetto, si presume, che abbia anche dato licenza di fare
uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
Art. 4.
I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica. Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata (1).
Art. 4-bis.
1. I titolari di un brevetto per invenzione industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 4 della legge 1º maggio 1941, n. 422.
2. La domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 è concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata entro e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi e deve contenere le indicazioni e la documentazione di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto può essere fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali è stato chiesto il rilascio o è stato rilasciato il certificato complementare di protezione e il relativo brevetto a cui è stato fatto riferimento per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati concessi.
4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
5. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono
dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale
e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del
deposito della domanda del brevetto e la data del decreto con cui viene
concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.
La durata del certificato complementare di protezione non può in
ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui
il brevetto perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda
di certificato complementare di protezione è stata presentata nei
termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla scadenza
del brevetto non è ancora stato concesso il certificato complementare
di protezione, alla domanda si attribuiscono provvisoriamente gli stessi
effetti del certificato complementare di protezione. I diritti esclusivi
considerati dal comma 4 vengono conferiti con la concessione del certificato
complementare di protezione (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 19 ottobre 1991,
n. 349.
Art. 5.
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
Art. 6.
Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente (1).
Art. 6-bis.
1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a
terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario
alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati
segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui
presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio
di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove
sostanze chimiche (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 19 marzo
1996, n. 198.
Art. 7.
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili. Il diritto di esserne riconosciuto autore può essere fatto valere, dopo la morte dell'autore, dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; quando tale designazione manchi, o dopo la morte del designato, il diritto anzidetto può essere fatto valere dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti, ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Art. 8.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 9.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 10.
In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi. Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto. I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili dalla difesa militare del Paese (1).
Art. 10-bis.
Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
deve dare notizia alla Presidenza dell'esposizione e agli interessati del
divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La Presidenza
dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma
del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura. Nel
caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano
stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza,
peraltro, imposizione del vincolo del segreto. É fatta salva, in
ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti
riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese,
di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione
ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto
(2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l.
1º luglio 1959, n. 514.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 1º luglio
1959, n. 514.
Art. 11.
Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti
indicati nei precedenti articoli 10 e 10-bis, i responsabili dell'abusiva
esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000
a lire 10.000.000 (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l.
1º luglio 1959, n. 514. La sanzione originaria dell'ammenda è
stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32,
l. 24 novembre 1981, n. 689 e così fissata dall'art. 23, l. 21 febbraio
1989, n. 70.
TITOLO II
OGGETTO E TITOLARE DEL BREVETTO
Capo I
OGGETTO DEL BREVETTO
Art. 12.
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c) le presentazioni di informazioni. Le disposizioni del comma che
precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è
nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto
concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati
in quanto tali. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo
comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano
o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa
disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o
alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
Art. 13.
Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di
una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico
o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione
di legge o amministrativa (1). Neppure possono costituire oggetto di brevetto
le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento
delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici
e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 15, d.lg.
19 marzo 1996, n. 198.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
Art. 14.
Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa
nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da
tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di
brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione
o un qualsiasi altro mezzo. E’ pure considerato come compreso nello stato
della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande
di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come
sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella
menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili
al pubblico anche in questa data o più tardi. Le disposizioni dei
precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza
o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della
tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
Art. 15.
Per l'applicazione dell'art. 14 una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Art. 16.
Un'invenzione è considerata come implicante una attività
inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo
evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende
documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi
in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 11,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Art. 17.
Una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione
industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato
in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Capo II
TITOLARE DEL BREVETTO
Art. 18.
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto nei successivi artt. 23, 24 e 26.
Art. 19.
Il richiedente il brevetto per invenzione industriale, può
designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca
diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti. Questa designazione
deve essere annotata nel [registro dei brevetti] (1) e nel brevetto, purché
l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti
e marchi prima della concessione del brevetto stesso.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 20.
Se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.
Art. 21.
Lo straniero può ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono estesi ai cittadini italiani.
Art. 22.
Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.
Art. 23.
Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di esserne riconosciuto autore, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.
Art. 24.
Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Art. 25.
Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga
l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità,
provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre
membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi
due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove
il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni (1). Se l'inventore
è un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del collegio
di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le
rispettive modalità, con deliberazione insindacabile, il Ministro
preposto all'Amministrazione stessa.
(1) La Corte cost., con sentenza 14 luglio 1977, n.
127, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non riconosce la facoltà dell'inventore e del
datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 26.
Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.
TITOLO III
DOMANDA, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO
Art. 27.
Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto può presentare una domanda di brevetto. Avanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo (1).
Art. 27-bis.
Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
Se il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:
a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;
b) far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.
Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (2).
Art. 27-ter.
Le persone indicate nell'articolo precedente, se risiedono nel territorio
dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero dell'industria
e del commercio, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri
le loro domande di concessione di brevetto né depositarle presso
tali uffici prima che siano trascorsi novanta (3) giorni dalla data di
deposito in Italia, o da quelle di presentazione dell'istanza di autorizzazione.
Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, sentito
quello della difesa. Trascorso il termine di novanta (3) giorni senza che
sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi
concessa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione
delle disposizioni del primo comma è punita con l'ammenda non inferiore
a lire 150.000 (4) o con l'arresto. Se la violazione è commessa
quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura
non inferiore a un anno (5).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
(3) Termine elevato dall'art. 6, comma 8, d.P.R. 30
giungo 1972, n. 540.
(4) La misura dell'ammenda è stata così
elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per
effetto dell'art. 26, c.p., l'entità della sanzione non può
superare lire 2.000.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione
in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 24 novembre
1981, n. 689.
(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 1º luglio
1959, n. 514 e così rinumerato dall'art. 15, d.P.R. 22 giugno 1979,
n. 338.
Art. 28.
Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale
debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.
L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo
perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere
contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. Se una invenzione
riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante
tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile
al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere
ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda
di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste
dal regolamento. In caso di rivendicazione di priorità derivante
dal deposito di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'Ufficio
italiano brevetti e marchi i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza
della priorità (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 29.
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Il ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
Art. 30.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 31.
L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità
formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, è
rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni
dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13 di questo decreto
(1). L'esame anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico
dell'invenzione. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
(1) Comma così modificato dall'art. 19, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
Art. 32.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 33.
In ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta
l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti stessi,
non potrà essere effettuata se non con l'osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari concernenti la produzione e il commercio dei
prodotti oggetto delle invenzioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.P.R.
30 giugno 1972, n. 540.
Art. 34.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno
1972, n. 540.
Art. 35.
Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge
la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato
al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro
trenta giorni dalla data della comunicazione. Entro lo stesso termine,
può ricorrere l'inventore, al quale l'Ufficio abbia respinto la
richiesta di inserire il suo nome nel [registro dei brevetti] (1) e nel
brevetto.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 36.
Sui ricorsi decide la Commissione di cui al successivo art. 71, la
quale procede udite le parti interessate, o i lori incaricati o mandatari,
e tenute presenti le loro osservazioni scritte. Il ricorso ai sensi del
secondo comma del precedente articolo non sospende la concessione del brevetto,
salva la successiva inserzione nel [registro dei brevetti] (1) del nome
dell'inventore.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 37.
(Omissis) (1).
La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni
giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione.
(1) Comma abrogato dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno
1972, n. 540.
Art. 38.
L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo
art. 97 la notizia dei brevetti concessi. Dopo la concessione del brevetto
la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati.
Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà
inserito il nome dell'inventore (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 20,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Art. 39.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della
designazione dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore
può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione
di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza
non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da
una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. Se un terzo presenta all'Ufficio
una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o
il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore,
l'Ufficio lo annota sul [Registro dei brevetti] (1) e ne dà notizia
nel Bollettino. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in
quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma (2).
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 21,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Art. 40.
(Omissis) (1).
Art. 40-bis.
A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità,
il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore
a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione
relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero
e ivi soggette a vincoli di segreto. Le indennità eventuali sono
a carico dello Stato estero richiedente (2).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno
1972, n. 540.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 6, l. 1º luglio
1959, n. 514, nel testo sostituito dall'art. 3, l. 12 febbraio 1974, n.
96.
Art. 41.
L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della
richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso,
nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo
decreto e questo porti l'obbligo del segreto (1).
L'invenzione deve essere altresì tenuta segreta nel caso
previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata
all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione
del segreto. Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero
competente lo consenta. La violazione del segreto è punita ai termini
dell'art. 262 del codice penale.
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 1º
luglio 1959, n. 514.
Art. 42.
I ministeri anzidetti e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi presentate siano mantenute segrete.
Art. 43.
Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del paese, il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art. 40 [abrogato], consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto.
TITOLO IV
TASSE DI BREVETTO
Art. 44.
Il brevetto per invenzioni industriale è soggetto alle seguenti tasse:
1) tassa di domanda;
2) tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto;
3) tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni
(1).
(1) Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 45.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 22, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 46.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 47.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 48.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 49.
Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
Art. 50.
Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione
che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi se non è trascritta
licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non
esclusivo della invenzione. Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica
al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato
il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle
modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori,
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione
dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento.
Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure
se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione
è fatta dal giudice. Il compenso può essere modificato negli
stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora
si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato
il compenso già fissato. Il richiedente o titolare del brevetto
che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione
alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata
nel [registro dei brevetti] (1), pubblicata nel Bollettino e gli effetti
di essa perdurano finché non è revocata (2).
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 24,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Art. 51.
All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori.
TITOLO V
ATTUAZIONE, DECADENZA, RINUNCIA E NULLITA' DEL BREVETTO (1)
(1) Rubrica così modificata dall'art. 25, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
Art. 52.
L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.
Art. 53.
1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti
prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli
membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell'invenzione (1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art.
52, l. 22 febbraio 1994, n. 146 e poi dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Art. 54.
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa:
a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;
b) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art. 54-bis, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.
3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto (1).
Art. 54-bis.
La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno (2). La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore della invenzione. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano (3).
Art. 54-ter.
La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese (3).
Art. 54-quater.
1. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.
2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.
4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
5. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel [registro dei brevetti] (4) (5).
Art. 54-quinquies.
1. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno determinato la concessione cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi.
2. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360.
3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi (5).
Art. 54-sexies.
(Omissis) (6).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 17,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2) Comma aggiunto dall'art. 18, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.P.R. 26 febbraio
1968, n. 849.
(4) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(5) Articolo prima aggiunto dall'art. 2, d.P.R. 26
febbraio 1968, n. 849, successivamente abrogato dall'art. 6, d.P.R. 18
aprile 1994, n. 360, ed infine di nuovo aggiunto dall'art. 19, d.lg. 19
marzo 1996, n. 198.
(6) Articolo abrogato dall'art. 21, d.lg. 19 marzo
1996, n. 198.
Art. 55.
Il brevetto decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza
della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 27,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Art. 56.
Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi altresì
inutilmente i successivi sei mesi di cui all'art. 47, e comunque scaduto
il termine utile per il pagamento della tassa, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che
non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento della tassa
dovuta. L'Ufficio, dopo trenta giorni dalla comunicazione anzidetta, dà
atto nel [registro dei brevetti] (1), con apposita annotazione, dell'avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale, pubblicando
poi nel Bollettino la notizia della decadenza stessa.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 57.
Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver tempestivamente
effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione
dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino,
l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della
pubblicazione. La Commissione procede udita la parte interessata, o i suoi
incaricati, e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto
della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza
deve essere presa nota nel [registro dei brevetti] (1) e pubblicata notizia
nel Bollettino.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 58.
Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata ultimamente la tassa.
Art. 59.
Il brevetto è nullo:
1) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17;
2) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore
non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 27- bis.
Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente
il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una
corrispondente limitazione del brevetto stesso. Il brevetto nullo può
produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti
di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora
questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta
i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione
del brevetto nullo (1). Qualora la conversione comporti il prolungamento
della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che
in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed
effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere
licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore
durata (2).
Art. 59-bis.
La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.
In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto (3).
Art. 59-ter.
Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi da annotare sul [Registro dei brevetti] (4). Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza effetto se non accompagnata da consenso scritto dai terzi medesimi (3).
Art. 59-quater.
Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla
quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati. Ove l'Ufficio
accolga l'istanza il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente
la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora si fosse già provveduto
alla stampa del brevetto originariamente concesso. L'istanza di limitazione
non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità
del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza.
Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone
indicate nel comma 2 dell'art. 59-ter. L'Ufficio pubblica sul Bollettino
la notizia della limitazione del brevetto (3).
(1) Comma aggiunto dall'art. 7, l. 14 febbraio 1987,
n. 60.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 28,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 29, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
(4) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
TITOLO VI
ESPROPRIAZIONE
Art. 60.
I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono
essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del
Paese o per altre ragioni di pubblica utilità. L'espropriazione
può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni
dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-quater
e seguenti in quanto compatibili (1). L'espropriazione anzidetta, quando
sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi
brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante
anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni
dell'Amministrazione stessa.
(1) Comma così sostituito dall'art. 22, d.lg. 19 marzo 1996,
n. 198.
Art. 61.
L'espropriazione ha luogo per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale.
Art. 62.
Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente.
Art. 63.
Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di Presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.
Art. 64.
Il lodo deve essere depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. é ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore. All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito alla espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli.
Art. 65.
Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità
è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato,
tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità,
le quali sono di competenza dell'Autorità giudiziaria. Nei casi
però di espropriazione nell'interesse della difesa militare del
Paese, il decreto non è soggetto ad alcun gravame. I decreti di
espropriazione devono essere annotati nel [registro dei brevetti] (1) a
cura dell'Ufficio.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
TITOLO VII
TRASCRIZIONE
Art. 66.
Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;
2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti (1);
3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
4) il verbale di pignoramento;
5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile;
7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;
10) le sentenze di cui all'art. 27-bis e le relative domande giudiziali (2);
11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande
giudiziali (3).
(1) Numero così modificato dall'art. 30, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
(2) Numero aggiunto dall'art. 30, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
(3) Numero aggiunto dall'art. 7, l. 14 febbraio 1987,
n. 60.
Art. 67.
La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione.
Art. 68.
Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti
e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finché
non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque
titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto (1).
Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo
titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia
di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti
e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno
dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga
entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa. I testamenti e gli
atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative,
sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
(1) Comma così modificato dall'art. 31, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
Art. 69.
I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87. Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.
TITOLO VIII
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE
Art. 70.
Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente decreto provvede,
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 84,
d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Art. 71.
Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi,
sono deferite ad una Commissione composta di un Presidente e di quattro
membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere
di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori
di materie giuridiche delle Università o degli istituti superiori
dello Stato. I membri della Commissione e il Presidente di essa sono nominati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla Commissione possono
essere aggregati dei tecnici scelti dal Presidente tra i professori delle
Università o degli Istituti superiori, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il
Direttore dell'Ufficio fa parte della Commissione senza voto deliberativo
(1). La Commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella materia
dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti la commissione,
i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero
essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono
determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (2).
(1) La Corte cost., con sentenza 10 maggio 1995, n.
158, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione
allorché essa svolge funzioni giurisdizionali.
(2) Comma prima aggiunto dall'art. 17, l. 14 febbraio
1987, n. 60, e poi così sostituito dall'art. 13, l. 21 febbraio
1989, n. 70.
Art. 72.
Nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi, debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla pronunciazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze. Le norme per il funzionamento della Commissione stessa saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione di questo decreto.
Art. 73.
Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento della tassa prescritta; questa viene incamerata qualora il ricorso non venga accolto.
Art. 74.
Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.
Art. 75.
Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti
all'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza,
il domicilio, o la residenza delle parti. Tali azioni si propongono davanti
all'Autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però
il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio
dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria
del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore,
né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio
o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria
di Roma. L'indicazione di domicilio annotata nel [registro dei brevetti]
(1) vale come elezioni di domicilio ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 76.
Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.
Art. 77.
1. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico
d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice
anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può nominare
anche più di un consulente (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 23,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Art. 78.
L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità
di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa anche
di ufficio dal Pubblico Ministero.
(Omissis) (1).
L'azione di cui ai due commi precedenti [al comma precedente] deve
essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati
nel [registro dei brevetti] (2) quali aventi diritto sul brevetto.
(1) Comma abrogato dall'art. 32, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
(2) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 79.
Le decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di
invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate
con sentenze passate in giudicato. Tali sentenze debbono essere annotate
nel [registro dei brevetti] (1) a cura dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi (2).
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 33,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.
Art. 80.
Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti.
Art. 81.
1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale
può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni
o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonché
dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 24,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Art. 82.
1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura
civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro
già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere
oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché
si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla
parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché
tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni
di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione
o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione
delle operazioni stesse a pena di inefficacia (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 25,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
Art. 83.
1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (1).
Art. 83-bis.
1. I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere
chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico
oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata
notificata ai sensi dell'art. 4 (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 26,
d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 34, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338 e poi così sostituito dall'art. 27, d.lg. 19 marzo
1996, n. 198.
Art. 84.
In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 35, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 85.
L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali, da essa indicati, a spese del soccombente. La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno. é altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente sentito, occorrendo, un perito.
Art. 86.
La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si può disporre la remozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Art. 87.
I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili. Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia.
Art. 88.
Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione
industriale, è punito, [a querela di parte], con la sanzione amministrativa
da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 (1).
(1) La sanzione originaria della multa è stata
sostituita con la sanzione amministrativa e così elevata dall'art.
20, l. 21 febbraio 1989, n. 70.
Art. 89.
Chiunque appone, su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti
al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto,
è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
10.000.000 (1).
(1) La sanzione originaria della multa è stata
sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre
1981, n. 689, e così elevata dall'art. 20, l. 21 febbraio 1989,
n. 70.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 90.
Il richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della sopratassa di cui all'art. 47. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale (1).
Art. 90-bis.
Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato
ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva
o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente
art. 90 può a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del
preuso o quali risultano dai preparativi (2).
(1) L'originario art. 90, modificato dalla l. 19 ottobre
1956, n. 1356, è stato abrogato dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 1972,
n. 540. Successivamente, l'art. 36, d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, ha aggiunto
il vigente articolo 90 e l'articolo 90-bis.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 36, d.P.R. 22 giugno
1979, n. 338.
Art. 91.
Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio italiano brevetti e marchi per invenzioni, modelli e marchi. Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana.
Art. 92.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno
1972, n. 540.
Art. 93.
Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda,
indicare o eleggere il suo domicilio nel territorio dello Stato per tutte
le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto (1).
I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, che li annota nel [registro dei brevetti] (2).
Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in
cui sia comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi la cessazione
del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non
sia comunicata nuova elezione di domicilio nel territorio dello Stato,
le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione
di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio
stesso. I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati
a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione
nel [registro dei brevetti] (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 37, d.P.R.
22 giugno 1979, n. 338.
(2) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 94.
Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato
nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone
fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche
se non abilitato. La nomina di uno o più mandatari, qualora non
sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi
con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto
in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano
brevetti e marchi. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari
iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato [o procuratore
legale iscritto nel rispettivo albo professionale] (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 38,
d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338. La l. 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso
l'albo dei procuratori legali; per effetto dell'art. 3 della stessa l.
27/1997, il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con
il termine "avvocato".
Art. 95.
La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è
prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non
sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento. I pagamenti
possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del brevetto.
Nell'annessa tabella A è indicato l'ammontare delle tasse prescritte
da questo decreto. Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli
previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive
modificazioni (1), sono indicati nell'annessa tabella B.
(1) Vedi, ora, il d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.
Art. 96.
Il registro delle domande, [quello dei brevetti] (1), le domande
e i relativi documenti sono pubblici. Salvo quanto è disposto negli
artt. 38, 40 e 61, chiunque può prendere visione ed ottenere, per
certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni
e delle annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle domande
e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione
di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.
(1) Ora Raccolta degli originali dei brevetti (art.
10, d.P.R. 30 giungo 1972, n. 540, nel testo sostituito dall'art. 77, d.lg.
4 dicembre 1992, n. 480).
Art. 97.
Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel
Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, edito a
cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 85,
d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 98.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Art. 99.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Art. 100.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Art. 101.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Art. 102.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Art. 103.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Art. 104.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Art. 105.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano più applicazione nel nostro ordinamento.
Allegato 1
TABELLA A PROSPETTO DELLE TASSE
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Allegato 2
TABELLA B
ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI AL BOLLO, OLTRE QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE (TESTO UNICO) 30 DICEMBRE 1923, N. 3268 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, Titolo IV della tariffa allegata al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.