UTILIZZAZIONI LIBERE DELLE OPERE DELL’INGEGNO

La legge sul diritto d’autore conferisce a quest’ultimo il diritto esclusivo di sfruttare economicamente la sua opera in ogni forma e modo.
La stessa legge prevede però alcuni casi in cui le opere dell’ingegno possono essere liberamente utilizzate, senza il consenso dell’autore, per favorire interessi di informazione pubblica, di studio, di libera circolazione e discussione delle idee.
I casi di utilizzazioni libere sono previsti negli artt. 65 – 71 della legge, qui di seguito illustrati.

1. Riproduzione di articoli di attualità.
L’art. 65 LDA prevede la libera riproduzione di articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.
Il motivo di tale disposizione va ricercato nella tutela della esigenza di diffusione  delle opere che costituiscono manifestazioni del pensiero al fine di consentire ed incoraggiare la  libera  circolazione delle idee.
Pertanto, l’uso libero è lecito se effettivamente persegue l’interesse pubblico alla informazione. Ne consegue l’illiceità di ogni utilizzazione libera che persegua scopi diversi (come ad esempio quello di documentazione o pubblicitario).
La libera riproduzione è possibile a condizione che la stessa non sia stata espressamente riservata come avviene, ad esempio, con la formula “tutti i diritti riservati” o altre analoghe (così dispone l’art. 7 del Regolamento di attuazione della legge).

2. Riproduzione di discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo.
L’art. 66 LDA consente la libera riproducibilità dei discorsi su argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, purché si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto.

3. Riproduzione di opere nelle procedure giudiziarie o amministrative.
Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purché si indichino la fonte o il nome dell'autore (art. 67 LDA).

4. Riproduzione di opere per uso personale.
L’art 68 LDA disciplina l’uso personale e la copia privata.
Esso stabilisce che è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

La seconda pare della norma disciplina nel dettaglio l’attività di fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o per uso personale.
A fronte di tale attività i responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte.

5. Prestito di opere eseguito da biblioteche e discoteche pubbliche.
Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche pubbliche, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuto alcun compenso.
Tale prestito deve avere ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

6. Riassunto, citazione o riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione o insegnamento.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

7. Esecuzione in pubblico di pezzi musicali o parte di opere in musica.
Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.